Cass. pen., sez. I, sentenza 30/04/2015, n. 35814
CASS
Sentenza 30 aprile 2015

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L'elemento oggettivo del reato di abbandono di persone minori o incapaci, di cui all'art. 591 cod. pen., è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia), gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la sussistenza del reato a carico del responsabile del reparto di psichiatria di una casa di cura, nonché coordinatore del personale infermieristico, in quanto le mansioni svolte non gli consentivano di impartire disposizioni vincolanti sulle modalità di sorveglianza del paziente, né sulle cure cui lo stesso doveva essere sottoposto).

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    L'elemento oggettivo del reato di abbandono di persone minori o incapaci è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia), gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo: indubbia la sussistenza di un pericolo, quantomeno potenziale, per l'incolumità dei medesimi, quando i minori vengano lasciati molte ore trascorse nel ristretto abitacolo della vettura, in orario notturno che non favorisce il diffuso presidio dei luoghi, sia quando manchi la sorveglianza. Corte di Cassazione sez. V penale, ud. 21 ottobre 2021 (dep. 2 dicembre …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 30/04/2015, n. 35814
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35814
Data del deposito : 30 aprile 2015

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