Sentenza 29 novembre 2006
Massime • 1
In tema di patteggiamento deve ritenersi illegittima la determinazione globale delle spese giudiziali liquidate in favore della parte civile senza distinzione tra onorari, competenze e spese, in quanto l'omessa differenziazione non consente alle parti di verificare se siano stati rispettati, nei minimi e nei massimi, i limiti tariffari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/11/2006, n. 10920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10920 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IACOPINO Silvana - Presidente - del 29/11/2006
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 1384
Dott. BLAIOTTA Rocco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 29885/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL IV, n. a Napoli il 2 settembre 1972;
avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Brindisi, in relazione al reato previsto dall'art. 589 c.p.;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMENDOLA Adelaide;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Dott. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della durata della sospensione della patente di guida e dell'entità delle spese legali, liquidate in favore delle parti civili, con rinvio al Tribunale di Brindisi.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 21 aprile 2005 il GUP del Tribunale di Brindisi, sull'accordo delle parti e previa concessione delle attenuanti generiche, da ritenersi equivalenti alle contestate aggravanti, applicava a EL IV - imputato del reato di cui all'art. 589 c.p. - la pena di mesi quattro di reclusione, disponendo la sospensione della patente di guida per la durata di mesi otto nonché la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate nella misura di Euro 8.000,00, in favore dell'Avv. Gatto Rosalba e di Euro 4.000,00, in favore dell'Avv. Casamassima Andrea.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione EL IV, per i seguenti motivi:
1) violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere il giudice a quo completamente omesso di indicare i motivi in forza dei quali ha ritenuto di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi otto, laddove, trattandosi di profilo della pronuncia che esulava dall'accordo intervenuto con il P.M., era necessario, a mente dell'art. 125 c.p.p., la precisa enunciazione delle ragioni della scelta adottata in dispositivo. Lamenta anche il ricorrente il contrasto della misura della sanzione, per come stabilita nella sentenza impugnata, con le risultanze processuali e, soprattutto, con la misura della pena detentiva che, determinata nel minimo, è stata nondimeno ritenuta congrua dal giudicante, di guisa che la sospensione, lungi dall'essere disposta in misura quasi prossima al massimo, come nella specie, non avrebbe dovuto superare i quattro mesi;
2) violazione di legge nonché difetto, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere il giudice a quo, malgrado l'invalidità delle note spese presentate dai difensori delle costituite parti civili - in quanto redatte in violazione dei principi fissati dal D.M. n. 127 del 2004 - liquidato Euro 8.000,00, in favore dell'Avv. Gatto Rosalba ed Euro 4.000,00, in favore dell'Avv. Casamassima Andrea, omettendo ogni motivazione in ordine ai criteri seguiti nella quantificazione e, segnatamente, omettendo di indicare le voci della Tariffa in concreto applicate, in spregio alle norme del D.M. n. 127 del 2004 e al consolidato orientamento del Supremo Collegio che esige un'indicazione analitica dei vari elementi della liquidazione, conseguentemente affermando l'illegittimità della valutazione "globale", in quanto preclusiva di un effettivo controllo da parte dell'imputato.
Per le ragioni esposte il ricorrente chiede l'annullamento della impugnata sentenza, senza rinvio, con diretta adozione da parte della Corte dei provvedimenti necessari, ovvero anche l'annullamento con rinvio.
Il primo motivo di ricorso col quale il ricorrente denuncia l'omessa motivazione della durata della sospensione della patente di guida è fondato.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza che, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice che irroghi, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ove non ne fissi la durata nel minimo o in misura assai prossima a questo, deve congruamente motivare l'esercizio del suo potere discrezionale sul punto (confr. Cass. pen. sez. IV, 14 settembre 1996, n. 8439). Nella fattispecie, a fronte di un termine minimo di due mesi e massimo di un anno, previsti dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 222 (nel testo antecedente alle modifiche introdotte dalla L. n. 102 del 2006, art. 1), come punti estremi dell'arco temporale entro il quale andava (all'epoca) individuata la durata della misura ritenuta di giustizia in relazione al reato ascritto all'imputato e alle peculiarità del caso concreto, il giudicante si è limitato a spiegare, con dovizia di argomentazioni, le ragioni per le quali, anche in caso di adozione del rito di cui all'art. 444 c.p.p., e quindi di sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve comunque essere inflitta, mentre niente ha esplicitato in ordine alle considerazioni poste alla base della disposta durata della misura. L'apodittica enunciazione della sua determinazione in mesi otto, rende praticamente impossibile ogni controllo sulla plausibilità, sulla logicità e sulla coerenza intrinseca dei motivi che hanno indotto il giudicante a tale decisione. Si impone pertanto l'annullamento con rinvio al Tribunale di Brindisi di tale capo della pronuncia.
Anche il secondo motivo di censura è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, la parte civile, nonostante l'estrema celerità del rito, nel quale non è lasciato alla stessa spazio alcuno per lo svolgimento di attività difensive dinanzi al giudice, ha diritto al rimborso delle spese sostenute e degli onorari, in considerazione dell'attività preparatoria che ha dovuto, comunque, svolgere il difensore. Peraltro, se è vero che nella determinazione degli onorari e delle spese il giudice gode di un potere di valutazione discrezionale, sindacabile in sede di legittimità solo nel caso in cui siano stati violati i limiti previsti dalla tariffa professionale, ciò implica l'esigenza di una specifica indicazione delle singole voci, dato che solo questa specificazione consente il controllo dell'osservanza dei suddetti limiti. Ne deriva che deve ritenersi illegittima una "determinazione globale" delle spese giudiziali, senza distinzione tra onorari, competenze e spese, proprio in quanto l'omessa differenziazione non permette alle parti di verificare se siano stati rispettati, nei limiti e nei massimi, i limiti tariffari (Cass. pen., sez. II, 11 maggio 2004, n. 39626). Ha dunque ragione il ricorrente quando lamenta l'omessa indicazione, da parte del giudice di prime cure, di qualsivoglia elemento idoneo a consentirgli di scrutinare la correttezza dei criteri seguiti nella liquidazione. Conseguentemente anche questo capo della sentenza deve essere annullato. Il rinvio va disposto al Tribunale di Brindisi.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni sulla durata della sospensione della patente di guida e sulla liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili costituite.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2007