Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/2009, n. 5945
CASS
Sentenza 15 gennaio 2009

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Nel reato di abbandono di persona minore o incapace l'evento aggravatore della morte si pone in rapporto di concausa con la condizione patologica della parte lesa, che deve trovarsi, quale presupposto del reato, in condizione di "malattia di mente o di corpo" o di "vecchiaia" tale da non poter provvedere a se stessa.

Risponde del delitto di abbandono di persona minore o incapace (art. 591 cod. pen.) colui che, pur non allontanandosi dal soggetto passivo, ometta di far intervenire persone idonee ad evitare il pericolo per la sua incolumità.

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  • 4Asso28, Libia non è porto sicuro (Cass. 4557/24)
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    Confermata la condanna del comandante della nave mercantile ASSO28, battente bandiera italiana – nave di appoggio a una piattaforma petrolifera sita al largo delle coste libiche – a titolo di sbarco e abbandono arbitrario di persone (1155 cod. nav.) e di abbandono di persone minori o incapaci (591 c.p.), per aver trasportato e sbarcato in Libia 101 migranti soccorsi in acque internazionali (zona S.A.R. libica), senza previamente contattare i Centri di coordinamento e soccorso di Tripoli o di Roma e agendo, invece, sulla sola base delle indicazioni provenienti dalla società in favore della quale la nave prestava la propria attività; viene inoltroe confermato che la Libia non è un porto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/2009, n. 5945
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5945
Data del deposito : 15 gennaio 2009

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