Sentenza 1 luglio 1992
Massime • 1
La individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull'igiene del lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto (ossia alla sua funzione formale). (Nella specie, in cui violazioni alle suddette norme erano state accertate nei locali di un ambulatorio operante nell'ambito di una U.S.L., la Cassazione ha ritenuto che non tutte le violazioni riscontrate potessero essere addebitate - come pur ritenuto dal giudice di merito - al presidente del comitato di gestione della U.S.L., posto che, per la ripartizione interna ed istituzionale delle specifiche competenze, l'osservanza di alcune misure di sicurezza spettava al "servizio provveditorato e tecnico", e, conseguentemente, ha annullato con rinvio la decisione impugnata, evidenziando peraltro che nel caso esaminato la responsabilità per i difetti strutturali - come, ad esempio, l'inesistenza di servizi igienici separati per uomini e donne, e di dormitori e cucine per il personale - andava individuata nel soggetto posto al vertice dell'Ente, mentre le deficienze inerenti all'ordinario buon funzionamento di carattere occasionale delle strutture stesse - quali, ad esempio, scarichi o impianti elettrici non funzionanti ed umidità nelle pareti e nei soffitti - andavano riferite ai titolari dei servizi cui è attribuita piena autonomia tecnica e funzionale dalla normativa vigente).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 01/07/1992, n. 9874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9874 |
| Data del deposito : | 1 luglio 1992 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubbl.
Dott.Ecc.Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Presidente del 1.7.1992
1.Dott. Gaetano LO COCO Consigliere SENTENZA
2." Bernardo GAMBINO " N. 14
3." Giuseppe DI MAURO " REGISTRO
4." Vincenzo ARCHIDIACONO " GENERALE
5." Giuseppe CONSOLI " N. 1149/92
6." EL LL EN "
7." UM LI "
8." IO NZ "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI CE, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza in data 30.10.1991 del Pretore di Rieti. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuseppe Consoli;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale Dott. Bartolomeo Lombardi che ha concluso per il rigetto del ricorso. Osserva in fatto e in diritto
1. CE LI ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Pretore di Rieti lo aveva condannato alla pena di £.
3.000.000 di ammenda, avendolo ritenuto destinatario - nella qualità di presidente del comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale di Rieti/1 - degli obblighi derivanti dalle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (ex DPR 27 aprile 1955 n. 547) e per l'igiene del lavoro (ex DPR 9 marzo 1956 n. 303) e, conseguentemente, responsabile delle violazioni a dette norme - ritenute dal pretore unificate dal vincolo della continuazione - che erano state accertate nei locali dell'ambulatorio di Leonessa, operante nell'ambito della USL diRieti/1 (per aver tollerato che gli scarichi dei gabinetti di decenza non fossero funzionanti, le pareti ed i soffitti evidenziassero tracce di umidità e le imposte facessero filtrare aria - art. 374 DPR 547 - , e che il battente della porta di accesso si aprisse verso l'esterno - art. 13 D.P.R. 547 -; per avere omesso:
di far dotare il sistema di riscaldamento della manichetta per l'interruzione del gasolio - art. 33 DPR 547 -, di far applicare all'estintore la data dell'ultima verifica - art. 34 DPR 547 -, di far sostituire prese elettriche, cavi elettrici, quadri elettrici con parti in tensione tali da determinare possibili folgorazioni - art. 267 DPR 547 -, di far collegare a terra il frigorifero, lo stelo metallico di portalampada, la porta metallica - art. 271. DPR 547 -, di far sostituire prese elettriche non idonee - art. 310 DPR 547 -, di far funzionare portalampade non idonee - art. 305 DPR 547 -, di far separare il servizio igienico per uomini e donne e far collegare la latrina con l'esterno - art. 35 DPR 303 -, di dare in uso al personale dormitori attrezzati ed una cucina - art. 44 DPR 547 -; nonché, per aver tenuto pavimenti sconnessi, pareti sporche, soffitti con ragnatele - art. 15 DPR 303 -).
2. Il ricorrente ha denunziato l'erronea applicazione degli artt. 1 e 4 del DPR 547/55 ed ha osservato - richiamando le sentenze della terza sezione di questa Corte 20.5.1985, imp. Chiappe, e 1.10.1956, imp. Dell'Elmo - che il presidente della U.S.L. non può essere ritenuto responsabile delle violazioni anti-infortunistiche sol perché riveste tale carica, dovendosi, nell'ambito di enti o imprese ad organizzazione complessa e differenziata, far riferimento alla ripartizione interna ed istituzionale delle specifiche competenze. Ha rilevato, con riferimento al caso in esame, che la USL di Rieti/1 è articolata, secondo le previsioni della relativa legge regionale, in una pluralità di servizi, tra i quali il "servizio provveditorato e tecnico", a cui è preposto un capo ed al quale è attribuita esplicitamente ogni competenza in materia di igiene e di sicurezza dei luoghi di lavoro.
3. La terza sezione penale di questa Corte, cui era stato assegnato il ricorso, avendo rilevato l'esistenza di contrasto tra diverse decisioni di legittimità in tema di responsabilità del presidente della U.S.L. in materia di prevenzione igienica ed anti-infortunistica, con ordinanza del 9 aprile 1992, ha rimesso - ex art. 618 CPP - la decisione alle Sezioni unite.
4. Il ricorso, nei limiti di cui si dirà avanti, è fondato. La individuazione, invero, dei destinatari delle norme anti- infortunistiche deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita bensì sulle funzioni in concreto esercitate, con assoluta prevalenza rispetto alla carica attribuita al soggetto (cioè, alla sua funzione formale). Non tutte le deficienze anti- infortunistiche, pertanto, riscontrate nell'ambulatorio di Leonessa, possono essere addebitate al presidente del comitato di gestione della U.S.L., posto che, per la ripartizione interna ed istituzionale delle specifiche competenze, l'osservanza di alcune misure di sicurezza spettava al "Servizio provveditorato e tecnico". Il LI, per la sua responsabilità del vertice della U.S.L., era, comunque, sempre destinatario delle deficienze riferibili alle funzioni dirigenziali da lui rivestite.
5. La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame, non avendo considerato la struttura organizzativa della U.S.L. in relazione alla ripartizione interna e funzionale delle singole competenze, al fine di accertare le singole responsabilità per le deficienze anti-infortunistiche riscontrate nell'ambulatorio "de quo". Dovrà il giudice di rinvio individuare in concreto i soggetti responsabili in relazione sia alle mansioni da ciascuno effettivamente esercitate, sia all'oggettività delle carenze rilevate: così, per i difetti strutturali (come l'inesistenza di servizi igienici separati per uomini e donne, e di dormitori e cucine per il personale) la responsabilità non può che essere individuata nel soggetto posto al vertice dell'Ente, mentre le deficienze inerenti all'ordinario buon funzionamento di carattere occasionale delle strutture stesse (come scarichi o impianti elettrici non funzionanti, umidità nelle pareti e nei soffitti, ecc.) vanno riferite ai titolari dei servizi, cui è attribuita piena autonomia tecnica e funzionale dalla normativa vigente (DPR 27.3.1969 n. 128 sull'ordinamento dei servizi ospedalieri e Legge Regione Lazio 6.12.1979 n. 93).
P.T.M.
La Corte di cassazione, sezioni penali unite, annulla la sentenza resa in data 30.10.1991 dal Pretore di Rieti nel procedimento
contro
LI CE, con rinvio per nuovo esame allo stesso Pretore. Così deciso il 1° luglio 1992.