Sentenza 22 gennaio 1998
Massime • 2
Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 591 cod. pen. (abbandono di persone minori o incapaci), non è penalmente apprezzabile l'atto con il quale il direttore sanitario di una clinica - presso cui è ricoverato, in trattamento sanitario non obbligatorio, un soggetto affetto da schizofrenia e diabete mellito - dispone che rimanga sempre aperto il cancello di ingresso pedonale della clinica, appositamente custodito da un operatore, atteso che la custodia va adeguata alle innovazioni introdotte con la legge 13 maggio 1978 n. 189, che vieta la coazione strutturale e prevede, per il trattamento sanitario volontario, il ricovero dell'ammalato in strutture aperte con l'utilizzazione di servizi alternativi. (Fattispecie nella quale il soggetto si era allontanato dalla clinica attraverso il cancelletto pedonale, eludendo la sorveglianza dell'operatore, ed era stato rinvenuto cadavere nella campagna circostante a seguito di un decesso attribuito a collasso cardiocircolatorio, conseguente a coma diabetico).
Nell'ambito del trattamento sanitario non obbligatorio di persone incapaci, la custodia del malato, finalizzata a soddisfare esigenze di ordine individuale, sociale e giuridico, comprese quelle di prevenzione di atti autolesivi ed eterolesivi, deve essere conciliata con la libertà terapeutica e la dignità del malato; nell'esercizio del potere-dovere di cura e di custodia, è legittimo trattenere il soggetto che manifesti, anche con la fuga, l'intenzione di allontanarsi dal luogo di ricovero volontario, facendo ricorso alla forza fisica quale "brevis et modica vis" imposta dalla circostanze per sottrarre l'incapace al pericolo di gravi danni e per pretendere la sottoscrizione dell'atto di formale interruzione della degenza contro la volontà del medico. (Fattispecie in cui è stato affermato che l'incaricato della vigilanza del cancello di ingresso di una clinica ha l'obbligo di intervenire per impedire, anche con la "modica vis" imposta dalle circostanze che un ammalato si allontani senza il permesso dei medici e senza il previo accertamento delle sue condizioni psichiche, pur escludendo, in fatto, la sussistenza della omessa custodia rilevante ex art. 591 cod. pen.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/01/1998, n. 4407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4407 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 1998 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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