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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 25/07/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 975/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 975/2020, promossa da:
( ) e ( Controparte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2 [...]
) e per essi, quali eredi costituiti in prosecuzione a seguito del decesso degli attori C.F._2 originari, (C.F. , quale erede di e CP_3 C.F._3 Controparte_1
(C.F. ), quale erede di Controparte_4 C.F._4 Controparte_2 rapp.ti e difesi dall' Avv. Luca Montemaggi;
ATTORI
CONTRO
( , nato a [...] il [...] e Controparte_5 CodiceFiscale_5 residente in [...], Porto S. Stefano, Corso Umberto n.51;
CONVENUTO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Gli attori hanno concluso come da verbale del 17.12.2024, nonché come da scritti conclusionali depositati. La parte convenuta è invece rimasta contumace.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Controparte_1 Controparte_2 hanno convenuto in giudizio , deducendone la civile responsabilità ex artt. 2043 Controparte_5
e 2059 c.c. (in relazione all'art.185 cod. pen.), in relazione alle condotte di ingiuria e minaccia gravi, asseritamente tenute dal convenuto ai danni degli attori, in occasione di un diverbio occorso in data
18.05.2011, durante una battuta di pesca condotta a bordo del proprio motopeschereccio “Cernia”; hanno inoltre sostenuto la civile responsabilità del convenuto anche in relazione alla denuncia, asseritamente calunniosa e strumentale, sporta successivamente dal in data 5.06.2011 ai CP_5
pagina 1 di 9 danni degli attori, dalla quale sarebbe originato un procedimento penale anche a carico di CP_1
e , con conseguente danno ai predetti anche in relazione alle
[...] Controparte_2 spese legali sostenute per la difesa in quel giudizio.
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto: (i) che in data 18/5/2011 stavano procedendo ad una battuta di pesca a bordo del motopeschereccio “Cernia”, con a bordo e Controparte_4
(ii) che verso le ore 12/12.30, mentre il stava scambiando CP_6 Controparte_1 informazioni via radio VHF con altro motopeschereccio (“Nettuno”), condotto dal comandante SI.
, il comandante del motopeschereccio “Mirella”, intromettendosi sul Persona_1 CP_5 medesimo canale di comunicazione (udibile da tutti i pescatori della zona intenti anch'essi nelle operazioni di pesca), avrebbe iniziato ad inveire nei suoi confronti e nei confronti del suo equipaggio
(segnatamente, nei confronti del fratello ), nonché ad offendere pesantemente e a minacciare, CP_2 tanto da indurre il ad avvisare subito via radio la locale Capitaneria e, per il timore di Controparte_1 quanto sarebbe potuto accadere al momento dell'ormeggio, a chiedere l'intervento dei Carabinieri e della Guardia Costiera che, difatti, sarebbero successivamente intervenuti per sedare il (iii) CP_5 che la stessa sera, dopo aver proceduto a rituale denuncia di evento straordinario ai sensi degli artt.182
e 304 Cod. Nav., avrebbero sporto querela nei confronti del per le ingiurie e minacce subite;
CP_5
(iv) che, poco dopo, anche il avrebbe sporto una denuncia nei confronti degli attori, denuncia CP_5 asseritamente falsa, infondata, strumentale e anche calunniosa;
(v) che, instaurato il procedimento penale a carico degli attori come del convenuto, il Giudice di Pace di Grosseto in data 19.12.2018, avrebbe emesso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati, divenuta irrevocabile per decorso del termine per impugnarla;
(vi) che tale esito del procedimento penale avrebbe dunque costretto gli attori a trasferire in sede civile le loro rivendicazioni risarcitorie.
Hanno concluso chiedendo la condanna del convenuto a corrispondere, a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non conseguenti ai fatti descritti in citazione, la somma di € 20.500 in favore di e quella di € 5.500 in favore di , ovvero in entrambi i casi la Controparte_1 Controparte_2 diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal dì del fatto al saldo;
il tutto con vittoria di spese.
Il Convenuto , ritualmente citato in giudizio, non si è costituito, sicché Controparte_5 all'udienza del 20.10.2020 ne è stata dichiarata la contumacia.
La Causa è stata istruita mediante assunzione di prove testimoniali e successivamente, ritenuta matura per la decisione, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17/12/2024.
Nelle more, sono deceduti gli attori (il 22/03/2024) e (il Controparte_2 Controparte_1
CP_ 9/10/2024) e per essi si sono costituiti in prosecuzione i rispettivi figli ed unici eredi ed CP_4
pagina 2 di 9 , facendo proprie tutte le istanze, eccezioni, deduzioni, anche istruttorie, già in precedenza CP_1 proposte e formulate dai rispettivi danti causa.
All'udienza del 17.12.2024, verificata la rituale costituzione degli aventi causa degli originari attori, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione all'unica parte costituita dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, si osserva quanto segue.
Va innanzitutto osservato che trova prova, all'esito dell'istruttoria, il fatto storico descritto in citazione e posto a fondamento dell'odierna azione.
In particolare, già sotto il profilo documentale, le sommarie informazioni rese dai soggetti sentiti nell'immediatezza dei fatti dai Carabinieri di Porto Santo Stefano e che si trovano riportate nella CNR del 14/VI/2011 (cfr. doc. 4 attori), così come le dichiarazioni testimoniali rese in sede di procedimento penale (cfr. docc. 7 - 9 attori) dimostrano che vi fu effettivamente un diverbio tra le parti in data
18.05.2011, durante una battuta di pesca a largo dell'isola del Giglio, in occasione della quale vennero proferite ingiurie e minacce da parte del ei confronti degli attori e CP_5 Controparte_2
. Il fatto storico è stato confermato altresì dai testimoni escussi in corso di causa, Controparte_1 segnatamente i testi ed (figlio di e nipote Testimone_1 Controparte_4 Controparte_2 di , oggi costituito in giudizio in prosecuzione ma testimone all'epoca dell'escussione Controparte_1 testimoniale).
Circa le prove orali assunte in corso di causa, dovendosi ritenere sostanzialmente inattendibile la testimonianza del teste , divenuto parte in causa ed in ogni caso parente prossimo Controparte_4 degli attori, va valorizzata certamente la testimonianza del teste (dichiaratosi Testimone_1 indifferente, collega di lavoro degli attori e anche del convenuto), il quale ha confermato, pur non ricordando esattamente la data, l'evento per cui è causa, precisando che si trattò di un “acceso diverbio” tra gli attori ed il caratterizzato da insulti ed offese, le quali furono, tuttavia, “assolutamente CP_5 reciproche” (cfr. verbale di udienza del 20.03.2024).
In particolare, il teste ha riferito: (i) che quel giorno si trovava su una imbarcazione di tipo peschereccio
(di nome “Isabella”) ed era intento ad effettuare una battuta di pesca fuori l'isola del Giglio;
(ii) che nelle vicinanze della barca dove si trovava ve ne erano altre, tra cui anche quella su cui si trovavano e e quella su cui si trovava;
(iii) di ricordare Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5 che quel giorno, ascoltando la radio, precisamente le frequenze radio VHF udibili a tutti i motopescherecci presenti nelle vicinanze, ad un certo punto iniziò a sentire un acceso diverbio tra gli attori ed il caratterizzato da insulti ed offese reciproche;
(iv) di non ricordare chi abbia CP_5
pagina 3 di 9 iniziato ad insultare l'altro; (v) di ricordare che il chiamò gli attori, i quali si erano posizionati CP_5 con la barca davanti alla sua, chiedendo di spostarsi, ed che, al quel punto, partirono offese reciproche ed un litigio, nel quale le parti iniziarono ad insultarsi ed offendersi reciprocamente;
(vi) di non ricordare le parole esatte, ma di ricordare che si dicevano “di tutto” ed “in maniera assolutamente reciproca”; (vii) che gli attori ed il hanno continuato ad insultarsi per circa 15/20 minuti;
(viii) CP_5 di non essere in grado di confermare, stante la distanza tra le imbarcazioni, se il salpava le reti CP_5
a tutta velocità, affiancandosi con il proprio m/p “Mirella” al m/p “Cernia” del , Controparte_1 superandolo e calandogli le reti di prua (cfr. verbale di udienza del 20.03.2024).
Va osservato che il teste già sentito a sommarie informazioni dai Carabinieri di Porto Santo Tes_1
Stefano poco tempo dopo i fatti, ha reso dichiarazioni sostanzialmente conformi a quelle rese in sede di escussione testimoniale, confermando altresì quanto dichiarato, con maggiori dettagli, nella CNR del
14/VI/2011 (cfr. doc. 4 attori). La medesima CNR del 14/VI/2011 (cfr. doc. 4 attori), riporta anche le dichiarazioni (parzialmente difformi) di ulteriori testimoni, non escussi nel presente giudizio, ovvero
, e , i quali hanno tutti confermato il fatto storico Testimone_2 Persona_1 Testimone_3 del diverbio occorso tra le parti in data 18.05.2011, mentre solo i primi due hanno confermato di aver
“sentito” ingiurie e minacce gravi da parte del nei confronti degli attori CP_5 CP_2
e , precisando poi che le predette offese erano sostanzialmente
[...] Controparte_1 reciproche, poiché proferite da entrambe le parti. Contr Va poi rilevato che la del 14/VI/2011 (cfr. doc. 4 attori), da atto dell'avvenuto ascolto, da parte dei Verbalizzanti, di una registrazione che parrebbe coincidere con quella cui gli attori hanno fatto riferimento in relazione al doc. 12 (DVD) quest'ultimo non rinvenibile agli atti, in quanto prodotta sub doc. 12 unicamente una “fotocopia” della parte frontale del supporto informatico.
Sul punto, gli stessi verbalizzanti danno atto che, dall'ascolto della registrazione, di circa 3 minuti, risultano chiaramente insulti e volgarità reciproci, l'affermazione del che avrebbe informato le CP_1
Autorità competenti e che la conversazione era registrata.
Va comunque osservato che tale registrazione, che gli stessi attori descrivono come della durata di circa
3 minuti, non pare potersi considerare in ogni caso rappresentativa dell'intero diverbio per cui è causa, il quale è stato descritto dai testimoni come della durata di circa 15/20 minuti, sicché la stessa non può dunque essere considerata decisiva ai fini della prova delle ragioni attoree. Da tanto deriva la non necessità di disporne la ricerca o, eventualmente, la ricostruzione, sia per mancanza di elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria, ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione, sia in quanto il relativo ascolto risulta comunque non rilevante ai fini di una decisione diversa da quella in questa sede adottata (cfr. Cass. n. 18237 del 2008 e n. 16212 del 2017). pagina 4 di 9 Ebbene, così ricostruito – per quanto in questa sede interessa - l'esito dell'istruttoria, si osserva quanto segue.
Trova innanzitutto conferma il fatto storico del diverbio occorso tra le parti, la gravità degli insulti e delle offese e la loro assoluta reciprocità.
Vi è altresì prova delle minacce proferite dal ei confronti degli attori, da inserire tuttavia CP_5 anch'esse in un contesto di assoluta reciprocità di insulti ed offese, anche gravi, proferite da entrambe le parti vicendevolmente.
Gli attori, dunque, sono stati effettivamente vittime di condotte antigiuridiche da parte del Convenuto, posto che si è trattato di un'aggressione verbale offensiva e minatoria, udita da una pluralità di soggetti.
Tuttavia, tali condotte vanno valutate in relazione al carattere assolutamente reciproco delle rispettive affermazioni ingiuriose e offensive, atteso che tale reciprocità emerge, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa degli attori, piuttosto chiaramente dalle testimonianze rese in corso di causa e dalle dichiarazioni rese dai sommari informatori ai verbalizzanti.
Va anche evidenziato che le risultanze dell'accertamento penale già svolto, come noto, sono liberamente valutabili in sede civile (cfr. tra tutte Cassazione Civile 12508 del 2016; cfr. anche Corte di
Cassazione, sezione II, sentenza 14 maggio 2014, n. 10599; Cassazione civile sez. II, 04/07/2019,
n.18025; Cassazione civile, 03/04/2017, n.8603; nonché, da ultimo, Cassazione civile sez. III,
09/04/2019, n.9799; Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, n.9068), trattandosi in questa sede di accertare le conseguenze civili conseguenti ad un reato, mediante un distinto accertamento non sovrapponibile a quello svolto in sede penale, segnatamente del carattere “ingiurioso” e minaccioso delle espressioni proferite ai danni degli attori, rilevanti tra l'altro ai fini dell'integrazione dell'illecito civile di cui all'art. 4 d.lgs. 7/2006, per poi verificare se vi sia prova in atti di un danno concretamente risarcibile.
Trattandosi di giudizio risarcitorio per danni all'onore personale, va anche premessa la natura di diritto soggettivo perfetto alla reputazione personale anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, da inquadrarsi nel sistema di tutela costituzionale della persona umana, il cui fondamento normativo si rinviene negli artt. 2 e 3 della Costituzione (cfr. Corte cost. n. 184 del 1986,
n. 479 del 1987). Ed infatti, l'art. 2 Cost., nell'affermare la rilevanza costituzionale della persona umana in tutti i suoi aspetti, rappresenta certamente valido fondamento normativo per dare consistenza di diritto alla reputazione del soggetto, in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela “del pieno sviluppo della persona umana”, di cui al successivo art. 3 cpv. Cost. (cfr. Corte cost. 3 febbraio 1994 n.
13). È stato anche affermato che, nell'ambito dei diritti della personalità umana, il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza pagina 5 di 9 costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della Costituzione. Trattasi quindi di diritti omogenei, essendo unico il bene protetto (cfr. Cassazione Civile, sez. III, 10 maggio
2001, n. 6507).
Il concetto di reputazione ricomprende, dunque, sia l'onore in senso oggettivo, inteso come la stima della quale l'individuo gode nella comunità in cui vive e opera, sia l'onore in senso soggettivo, inteso come il sentimento di ciascuno della propria dignità morale e della somma di qualità che ciascuno attribuisce a sé stesso. È dunque pienamente ammessa tutela risarcitoria in relazione a tutte le condotte lesive dell'onore, del decoro e della reputazione della persona, laddove siano produttive di un danno di natura non patrimoniale, risarcibile ex artt. 2043 c.c. e 2059 c.c.
Ciò, tuttavia, non esime il danneggiato dal fornire la prova – anche e soprattutto - del danno concretamente sofferto.
Come a più riprese affermato dalla giurisprudenza di legittimità in punto di onere probatorio a carico di chi si assuma danneggiato e chieda il correlativo risarcimento, non esiste nel nostro ordinamento un danno “in re ipsa”, con la conseguenza che grava su chi agisce in giudizio adempiere al proprio onere probatorio mediante ogni più opportuna richiesta di prova (testimoniale, documentale e/o presuntiva;
cfr. Cass. Sez. U. 11/11/2008, n. 26972) attesa la necessità che il pregiudizio venga compiutamente descritto e che ne vengano allegati e provati gli elementi costitutivi, non bastando all'uopo mere allegazioni (cfr. Cass. Sez. 3 17/07/2012, n. 12236).
Non è infatti ipotizzabile il risarcimento in mancanza della sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso, che presenti i caratteri della serietà della lesione e gravità dell'offesa. La risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, infatti (anche), che la lesione sia grave (e, cioè, superi la soglia minima di tollerabilità, imposto dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario) (cfr. sulla concretezza e gravità della lesione: Cassazione civile, sez. III, sentenza
04/06/2009 n° 12885).
Nella specie, sebbene risulti provato l'an della condotta antigiuridica di ingiurie e minacce tenuta dal la liquidazione del risarcimento nel quantum non può prescindere dalla compiuta CP_5 allegazione del danno concretamente sofferto, che nella specie può essere ricavato, in mancanza di elementi che era onere del danneggiato fornire, unicamente per presunzioni.
Deve quindi constatarsi in via assorbente il difetto di prova di un danno concreto ed effettivo in capo agli attori, da intendersi come lesione alla propria sfera giuridica che giustifichi la pretesa risarcitoria.
pagina 6 di 9 Gli attori hanno infatti chiesto condannarsi il al risarcimento del danno non patrimoniale CP_5 sulla scorta della mera allegazione dello stesso, senza ulteriormente precisarne entità e caratteristiche, né offrendo a questo Giudicante elementi presuntivi precisi e concordanti circa la sua sussistenza.
Sebbene infatti vi sia - in definitiva - prova del fatto storico, costituito dalla condotta del convenuto in relazione al diverbio del 18.05.2011, non pare possibile, in difetto di opportuna prova o richiesta di prova gravante sugli attori (testimoniale, documentale e/o presuntiva;
cfr. Cass. Sez. U. 11/11/2008, n.
26972) stabilire la sussistenza (e la quantificazione in termini monetari) di un pregiudizio che non è stato compiutamente descritto se non mediante mere allegazioni (cfr. Cass. Sez. 3 17/07/2012, n.
12236), non potendosi fare ricorso unicamente ad elementi presuntivi in mancanza di adeguata prova non solo del fatto storico del sinistro, ma anche del danno concretamente subito.
Né la liquidazione del danno può essere effettuata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., non essendosi accertata in giudizio l'ontologica esistenza di un danno risarcibile, posto che solo l'oggettiva impossibilità di determinare il danno nel suo concreto ammontare per cause non imputabili al danneggiato può dare luogo alla stima equitativa (cfr. Cass. Ordinanza n. 4534 del 22 febbraio 2017).
La facoltà per il Giudice di liquidare in via equitativa il danno esige, infatti, due presupposti: 1) che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza d'un danno risarcibile, prova il cui onere ricade sul danneggiato, e che non può essere assolto semplicemente dimostrando che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si dimostri altresì che questa fosse suscettibile di sfruttamento economico;
2) che il Giudice di merito abbia previamente accertato che l'impossibilità (o l'estrema difficoltà) d'una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi, e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno.
Ancora, con sentenza n. 20889 del 17.10.2016 il Giudice di legittimità ha ulteriormente chiarito che l'applicazione del criterio equitativo di liquidazione del danno ex 1226 cc, presuppone risolta l'individuazione del fatto causativo del danno (an), sicché la difficoltà della prova del “quantum” del danno, è superata mediante l'equità, che ha la funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'
“iter” della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno.
Nel caso di specie, posto che nessuna prova circa il danno concretamente sofferto è stata richiesta in via istruttoria, né in sede di atto introduttivo né in sede di memorie istruttorie (le prove richieste riguardano infatti unicamente lo svolgimento dei fatti), non risulta possibile individuare danni subiti, nemmeno facendo ricorso a presunzioni, né può procedersi alla determinazione del danno, nemmeno in via equitativa ex art. 1226 c.c., in ragione della mancanza assoluta di prova circa l'esistenza certa, ovvero altamente verosimile, d'un effettivo pregiudizio.
pagina 7 di 9 Va anche osservato che, dall'esame degli atti del procedimento penale, considerato l'esito delle prove testimoniali ivi assunte, valutate in uno alle testimonianze rese in corso di causa, le condotte offensive e minacciose sono risultate assolutamente reciproche, contrariamente alla ricostruzione offerta dagli attori in citazione, laddove è stato sostenuto – in contrasto a quanto emerso all'esito dell'istruttoria - che il vrebbe unilateralmente offeso minacciato gli attori senza che questi ultimi reagissero CP_5
a loro volta con offese ed insulti.
Ne deriva che, per le condotte di ingiurie e minacce tenute ai danni degli attori dal non vi è CP_5 prova alcuna dell'entità del danno subito, né lo stesso potrà liquidarsi in via equitativa.
Tale difetto probatorio costituisce, peraltro, ulteriore motivo per ritenere superflua la ricerca o, eventualmente, la ricostruzione della registrazione non rinvenuta in atti, il cui ascolto risulta comunque non rilevante ai fini di una decisione diversa da quella in questa sede adottata (cfr. Cass. n. 18237 del
2008 e n. 16212 del 2017).
Quanto, infine, alla condotta addebitata al convenuto in ragione della denuncia, asseritamente calunniosa e strumentale, sporta dal n data 5.06.2011 ai danni degli attori, si osserva che, CP_5 per costante giurisprudenza, affinché sia configurabile responsabilità civile in caso di denunzia o di esposto, occorre la sicura consapevolezza nel denunciante della falsità del fatto denunciato, e, dunque, la consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo ad un soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio (cfr. Cass., 11/06/2009, n. 13531; Cass., 12/06/2020, n. 11271; Cass.,
07/01/2022, n. 299).
Ed infatti, la semplice presentazione di una denuncia-querela ovvero di un esposto non costituisce, di per sé, fonte di responsabilità e di risarcimento del danno, dovendo necessariamente ricorrere il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante;
conseguentemente quest'ultimo non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza ed essendo richiesta, per contro, per l'imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante (cfr. Cassazione civile sez. III, 24/10/2023, n.29495). Peraltro, anche nelle ipotesi in cui il soggetto agente nutra “dubbi” sulla colpevolezza dell'incolpato, non sussistendo l'elemento soggettivo, l'integrazione del reato di calunnia deve ritenersi esclusa (cfr. Corte appello Lecce sez. II,
10/10/2023, n.807). Si è inoltre precisato che è onere del danneggiato dimostrare tutti i presupposti dell'illecito addebitato al convenuto, cioè non solo la materialità delle accuse, ma anche la consapevolezza della loro falsità e infondatezza (Cass., 9322/2015; Cass., 300/2012).
pagina 8 di 9 Ciò posto, in via assorbente si osserva che non vi prova in atti che, al momento della presentazione della denuncia, esistesse la precisa e cosciente volontà di denunciare ingiustamente gli attori, sapendoli innocenti, prova che, come visto, grava sul danneggiato (cfr. Cass., 9322/2015; Cass., 300/2012).
La reciprocità delle offese, l'impossibilità di trarre dai documenti in atti e dalle dichiarazioni testimoniali la prova della cosciente volontà di denunciare ingiustamente gli attori, sapendoli innocenti, rendono in definitiva la relativa domanda sfornita di prova.
Conseguentemente, non vi è spazio per riconoscere il danno richiesto, sotto il profilo patrimoniale, dagli attori in relazione alle spese sostenute per il processo penale che li ha visti coimputati col in mancanza di prova del dolo di calunnia, essendo irrilevante la colpa (cfr. Cassazione CP_5 civile sez. III, 24/10/2023, n.29495) nonché il mero “dubbio” sulla colpevolezza dell'incolpato (cfr.
Corte appello Lecce sez. II, 10/10/2023, n.807).
In definitiva, la domanda risarcitoria proposta dagli attori risulta sfornita di prova, specie in relazione al danno concretamente sofferto, e va quindi disattesa.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita.
Nulla per le spese stante il rigetto della domanda e la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla per le spese di lite;
Così deciso in Grosseto il 24.07.2025
Si comunichi.
Il Giudice
Dott. Amedeo Russo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 975/2020, promossa da:
( ) e ( Controparte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2 [...]
) e per essi, quali eredi costituiti in prosecuzione a seguito del decesso degli attori C.F._2 originari, (C.F. , quale erede di e CP_3 C.F._3 Controparte_1
(C.F. ), quale erede di Controparte_4 C.F._4 Controparte_2 rapp.ti e difesi dall' Avv. Luca Montemaggi;
ATTORI
CONTRO
( , nato a [...] il [...] e Controparte_5 CodiceFiscale_5 residente in [...], Porto S. Stefano, Corso Umberto n.51;
CONVENUTO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Gli attori hanno concluso come da verbale del 17.12.2024, nonché come da scritti conclusionali depositati. La parte convenuta è invece rimasta contumace.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Controparte_1 Controparte_2 hanno convenuto in giudizio , deducendone la civile responsabilità ex artt. 2043 Controparte_5
e 2059 c.c. (in relazione all'art.185 cod. pen.), in relazione alle condotte di ingiuria e minaccia gravi, asseritamente tenute dal convenuto ai danni degli attori, in occasione di un diverbio occorso in data
18.05.2011, durante una battuta di pesca condotta a bordo del proprio motopeschereccio “Cernia”; hanno inoltre sostenuto la civile responsabilità del convenuto anche in relazione alla denuncia, asseritamente calunniosa e strumentale, sporta successivamente dal in data 5.06.2011 ai CP_5
pagina 1 di 9 danni degli attori, dalla quale sarebbe originato un procedimento penale anche a carico di CP_1
e , con conseguente danno ai predetti anche in relazione alle
[...] Controparte_2 spese legali sostenute per la difesa in quel giudizio.
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto: (i) che in data 18/5/2011 stavano procedendo ad una battuta di pesca a bordo del motopeschereccio “Cernia”, con a bordo e Controparte_4
(ii) che verso le ore 12/12.30, mentre il stava scambiando CP_6 Controparte_1 informazioni via radio VHF con altro motopeschereccio (“Nettuno”), condotto dal comandante SI.
, il comandante del motopeschereccio “Mirella”, intromettendosi sul Persona_1 CP_5 medesimo canale di comunicazione (udibile da tutti i pescatori della zona intenti anch'essi nelle operazioni di pesca), avrebbe iniziato ad inveire nei suoi confronti e nei confronti del suo equipaggio
(segnatamente, nei confronti del fratello ), nonché ad offendere pesantemente e a minacciare, CP_2 tanto da indurre il ad avvisare subito via radio la locale Capitaneria e, per il timore di Controparte_1 quanto sarebbe potuto accadere al momento dell'ormeggio, a chiedere l'intervento dei Carabinieri e della Guardia Costiera che, difatti, sarebbero successivamente intervenuti per sedare il (iii) CP_5 che la stessa sera, dopo aver proceduto a rituale denuncia di evento straordinario ai sensi degli artt.182
e 304 Cod. Nav., avrebbero sporto querela nei confronti del per le ingiurie e minacce subite;
CP_5
(iv) che, poco dopo, anche il avrebbe sporto una denuncia nei confronti degli attori, denuncia CP_5 asseritamente falsa, infondata, strumentale e anche calunniosa;
(v) che, instaurato il procedimento penale a carico degli attori come del convenuto, il Giudice di Pace di Grosseto in data 19.12.2018, avrebbe emesso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati, divenuta irrevocabile per decorso del termine per impugnarla;
(vi) che tale esito del procedimento penale avrebbe dunque costretto gli attori a trasferire in sede civile le loro rivendicazioni risarcitorie.
Hanno concluso chiedendo la condanna del convenuto a corrispondere, a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non conseguenti ai fatti descritti in citazione, la somma di € 20.500 in favore di e quella di € 5.500 in favore di , ovvero in entrambi i casi la Controparte_1 Controparte_2 diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal dì del fatto al saldo;
il tutto con vittoria di spese.
Il Convenuto , ritualmente citato in giudizio, non si è costituito, sicché Controparte_5 all'udienza del 20.10.2020 ne è stata dichiarata la contumacia.
La Causa è stata istruita mediante assunzione di prove testimoniali e successivamente, ritenuta matura per la decisione, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17/12/2024.
Nelle more, sono deceduti gli attori (il 22/03/2024) e (il Controparte_2 Controparte_1
CP_ 9/10/2024) e per essi si sono costituiti in prosecuzione i rispettivi figli ed unici eredi ed CP_4
pagina 2 di 9 , facendo proprie tutte le istanze, eccezioni, deduzioni, anche istruttorie, già in precedenza CP_1 proposte e formulate dai rispettivi danti causa.
All'udienza del 17.12.2024, verificata la rituale costituzione degli aventi causa degli originari attori, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione all'unica parte costituita dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, si osserva quanto segue.
Va innanzitutto osservato che trova prova, all'esito dell'istruttoria, il fatto storico descritto in citazione e posto a fondamento dell'odierna azione.
In particolare, già sotto il profilo documentale, le sommarie informazioni rese dai soggetti sentiti nell'immediatezza dei fatti dai Carabinieri di Porto Santo Stefano e che si trovano riportate nella CNR del 14/VI/2011 (cfr. doc. 4 attori), così come le dichiarazioni testimoniali rese in sede di procedimento penale (cfr. docc. 7 - 9 attori) dimostrano che vi fu effettivamente un diverbio tra le parti in data
18.05.2011, durante una battuta di pesca a largo dell'isola del Giglio, in occasione della quale vennero proferite ingiurie e minacce da parte del ei confronti degli attori e CP_5 Controparte_2
. Il fatto storico è stato confermato altresì dai testimoni escussi in corso di causa, Controparte_1 segnatamente i testi ed (figlio di e nipote Testimone_1 Controparte_4 Controparte_2 di , oggi costituito in giudizio in prosecuzione ma testimone all'epoca dell'escussione Controparte_1 testimoniale).
Circa le prove orali assunte in corso di causa, dovendosi ritenere sostanzialmente inattendibile la testimonianza del teste , divenuto parte in causa ed in ogni caso parente prossimo Controparte_4 degli attori, va valorizzata certamente la testimonianza del teste (dichiaratosi Testimone_1 indifferente, collega di lavoro degli attori e anche del convenuto), il quale ha confermato, pur non ricordando esattamente la data, l'evento per cui è causa, precisando che si trattò di un “acceso diverbio” tra gli attori ed il caratterizzato da insulti ed offese, le quali furono, tuttavia, “assolutamente CP_5 reciproche” (cfr. verbale di udienza del 20.03.2024).
In particolare, il teste ha riferito: (i) che quel giorno si trovava su una imbarcazione di tipo peschereccio
(di nome “Isabella”) ed era intento ad effettuare una battuta di pesca fuori l'isola del Giglio;
(ii) che nelle vicinanze della barca dove si trovava ve ne erano altre, tra cui anche quella su cui si trovavano e e quella su cui si trovava;
(iii) di ricordare Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5 che quel giorno, ascoltando la radio, precisamente le frequenze radio VHF udibili a tutti i motopescherecci presenti nelle vicinanze, ad un certo punto iniziò a sentire un acceso diverbio tra gli attori ed il caratterizzato da insulti ed offese reciproche;
(iv) di non ricordare chi abbia CP_5
pagina 3 di 9 iniziato ad insultare l'altro; (v) di ricordare che il chiamò gli attori, i quali si erano posizionati CP_5 con la barca davanti alla sua, chiedendo di spostarsi, ed che, al quel punto, partirono offese reciproche ed un litigio, nel quale le parti iniziarono ad insultarsi ed offendersi reciprocamente;
(vi) di non ricordare le parole esatte, ma di ricordare che si dicevano “di tutto” ed “in maniera assolutamente reciproca”; (vii) che gli attori ed il hanno continuato ad insultarsi per circa 15/20 minuti;
(viii) CP_5 di non essere in grado di confermare, stante la distanza tra le imbarcazioni, se il salpava le reti CP_5
a tutta velocità, affiancandosi con il proprio m/p “Mirella” al m/p “Cernia” del , Controparte_1 superandolo e calandogli le reti di prua (cfr. verbale di udienza del 20.03.2024).
Va osservato che il teste già sentito a sommarie informazioni dai Carabinieri di Porto Santo Tes_1
Stefano poco tempo dopo i fatti, ha reso dichiarazioni sostanzialmente conformi a quelle rese in sede di escussione testimoniale, confermando altresì quanto dichiarato, con maggiori dettagli, nella CNR del
14/VI/2011 (cfr. doc. 4 attori). La medesima CNR del 14/VI/2011 (cfr. doc. 4 attori), riporta anche le dichiarazioni (parzialmente difformi) di ulteriori testimoni, non escussi nel presente giudizio, ovvero
, e , i quali hanno tutti confermato il fatto storico Testimone_2 Persona_1 Testimone_3 del diverbio occorso tra le parti in data 18.05.2011, mentre solo i primi due hanno confermato di aver
“sentito” ingiurie e minacce gravi da parte del nei confronti degli attori CP_5 CP_2
e , precisando poi che le predette offese erano sostanzialmente
[...] Controparte_1 reciproche, poiché proferite da entrambe le parti. Contr Va poi rilevato che la del 14/VI/2011 (cfr. doc. 4 attori), da atto dell'avvenuto ascolto, da parte dei Verbalizzanti, di una registrazione che parrebbe coincidere con quella cui gli attori hanno fatto riferimento in relazione al doc. 12 (DVD) quest'ultimo non rinvenibile agli atti, in quanto prodotta sub doc. 12 unicamente una “fotocopia” della parte frontale del supporto informatico.
Sul punto, gli stessi verbalizzanti danno atto che, dall'ascolto della registrazione, di circa 3 minuti, risultano chiaramente insulti e volgarità reciproci, l'affermazione del che avrebbe informato le CP_1
Autorità competenti e che la conversazione era registrata.
Va comunque osservato che tale registrazione, che gli stessi attori descrivono come della durata di circa
3 minuti, non pare potersi considerare in ogni caso rappresentativa dell'intero diverbio per cui è causa, il quale è stato descritto dai testimoni come della durata di circa 15/20 minuti, sicché la stessa non può dunque essere considerata decisiva ai fini della prova delle ragioni attoree. Da tanto deriva la non necessità di disporne la ricerca o, eventualmente, la ricostruzione, sia per mancanza di elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria, ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione, sia in quanto il relativo ascolto risulta comunque non rilevante ai fini di una decisione diversa da quella in questa sede adottata (cfr. Cass. n. 18237 del 2008 e n. 16212 del 2017). pagina 4 di 9 Ebbene, così ricostruito – per quanto in questa sede interessa - l'esito dell'istruttoria, si osserva quanto segue.
Trova innanzitutto conferma il fatto storico del diverbio occorso tra le parti, la gravità degli insulti e delle offese e la loro assoluta reciprocità.
Vi è altresì prova delle minacce proferite dal ei confronti degli attori, da inserire tuttavia CP_5 anch'esse in un contesto di assoluta reciprocità di insulti ed offese, anche gravi, proferite da entrambe le parti vicendevolmente.
Gli attori, dunque, sono stati effettivamente vittime di condotte antigiuridiche da parte del Convenuto, posto che si è trattato di un'aggressione verbale offensiva e minatoria, udita da una pluralità di soggetti.
Tuttavia, tali condotte vanno valutate in relazione al carattere assolutamente reciproco delle rispettive affermazioni ingiuriose e offensive, atteso che tale reciprocità emerge, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa degli attori, piuttosto chiaramente dalle testimonianze rese in corso di causa e dalle dichiarazioni rese dai sommari informatori ai verbalizzanti.
Va anche evidenziato che le risultanze dell'accertamento penale già svolto, come noto, sono liberamente valutabili in sede civile (cfr. tra tutte Cassazione Civile 12508 del 2016; cfr. anche Corte di
Cassazione, sezione II, sentenza 14 maggio 2014, n. 10599; Cassazione civile sez. II, 04/07/2019,
n.18025; Cassazione civile, 03/04/2017, n.8603; nonché, da ultimo, Cassazione civile sez. III,
09/04/2019, n.9799; Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, n.9068), trattandosi in questa sede di accertare le conseguenze civili conseguenti ad un reato, mediante un distinto accertamento non sovrapponibile a quello svolto in sede penale, segnatamente del carattere “ingiurioso” e minaccioso delle espressioni proferite ai danni degli attori, rilevanti tra l'altro ai fini dell'integrazione dell'illecito civile di cui all'art. 4 d.lgs. 7/2006, per poi verificare se vi sia prova in atti di un danno concretamente risarcibile.
Trattandosi di giudizio risarcitorio per danni all'onore personale, va anche premessa la natura di diritto soggettivo perfetto alla reputazione personale anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, da inquadrarsi nel sistema di tutela costituzionale della persona umana, il cui fondamento normativo si rinviene negli artt. 2 e 3 della Costituzione (cfr. Corte cost. n. 184 del 1986,
n. 479 del 1987). Ed infatti, l'art. 2 Cost., nell'affermare la rilevanza costituzionale della persona umana in tutti i suoi aspetti, rappresenta certamente valido fondamento normativo per dare consistenza di diritto alla reputazione del soggetto, in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela “del pieno sviluppo della persona umana”, di cui al successivo art. 3 cpv. Cost. (cfr. Corte cost. 3 febbraio 1994 n.
13). È stato anche affermato che, nell'ambito dei diritti della personalità umana, il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza pagina 5 di 9 costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della Costituzione. Trattasi quindi di diritti omogenei, essendo unico il bene protetto (cfr. Cassazione Civile, sez. III, 10 maggio
2001, n. 6507).
Il concetto di reputazione ricomprende, dunque, sia l'onore in senso oggettivo, inteso come la stima della quale l'individuo gode nella comunità in cui vive e opera, sia l'onore in senso soggettivo, inteso come il sentimento di ciascuno della propria dignità morale e della somma di qualità che ciascuno attribuisce a sé stesso. È dunque pienamente ammessa tutela risarcitoria in relazione a tutte le condotte lesive dell'onore, del decoro e della reputazione della persona, laddove siano produttive di un danno di natura non patrimoniale, risarcibile ex artt. 2043 c.c. e 2059 c.c.
Ciò, tuttavia, non esime il danneggiato dal fornire la prova – anche e soprattutto - del danno concretamente sofferto.
Come a più riprese affermato dalla giurisprudenza di legittimità in punto di onere probatorio a carico di chi si assuma danneggiato e chieda il correlativo risarcimento, non esiste nel nostro ordinamento un danno “in re ipsa”, con la conseguenza che grava su chi agisce in giudizio adempiere al proprio onere probatorio mediante ogni più opportuna richiesta di prova (testimoniale, documentale e/o presuntiva;
cfr. Cass. Sez. U. 11/11/2008, n. 26972) attesa la necessità che il pregiudizio venga compiutamente descritto e che ne vengano allegati e provati gli elementi costitutivi, non bastando all'uopo mere allegazioni (cfr. Cass. Sez. 3 17/07/2012, n. 12236).
Non è infatti ipotizzabile il risarcimento in mancanza della sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso, che presenti i caratteri della serietà della lesione e gravità dell'offesa. La risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, infatti (anche), che la lesione sia grave (e, cioè, superi la soglia minima di tollerabilità, imposto dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario) (cfr. sulla concretezza e gravità della lesione: Cassazione civile, sez. III, sentenza
04/06/2009 n° 12885).
Nella specie, sebbene risulti provato l'an della condotta antigiuridica di ingiurie e minacce tenuta dal la liquidazione del risarcimento nel quantum non può prescindere dalla compiuta CP_5 allegazione del danno concretamente sofferto, che nella specie può essere ricavato, in mancanza di elementi che era onere del danneggiato fornire, unicamente per presunzioni.
Deve quindi constatarsi in via assorbente il difetto di prova di un danno concreto ed effettivo in capo agli attori, da intendersi come lesione alla propria sfera giuridica che giustifichi la pretesa risarcitoria.
pagina 6 di 9 Gli attori hanno infatti chiesto condannarsi il al risarcimento del danno non patrimoniale CP_5 sulla scorta della mera allegazione dello stesso, senza ulteriormente precisarne entità e caratteristiche, né offrendo a questo Giudicante elementi presuntivi precisi e concordanti circa la sua sussistenza.
Sebbene infatti vi sia - in definitiva - prova del fatto storico, costituito dalla condotta del convenuto in relazione al diverbio del 18.05.2011, non pare possibile, in difetto di opportuna prova o richiesta di prova gravante sugli attori (testimoniale, documentale e/o presuntiva;
cfr. Cass. Sez. U. 11/11/2008, n.
26972) stabilire la sussistenza (e la quantificazione in termini monetari) di un pregiudizio che non è stato compiutamente descritto se non mediante mere allegazioni (cfr. Cass. Sez. 3 17/07/2012, n.
12236), non potendosi fare ricorso unicamente ad elementi presuntivi in mancanza di adeguata prova non solo del fatto storico del sinistro, ma anche del danno concretamente subito.
Né la liquidazione del danno può essere effettuata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., non essendosi accertata in giudizio l'ontologica esistenza di un danno risarcibile, posto che solo l'oggettiva impossibilità di determinare il danno nel suo concreto ammontare per cause non imputabili al danneggiato può dare luogo alla stima equitativa (cfr. Cass. Ordinanza n. 4534 del 22 febbraio 2017).
La facoltà per il Giudice di liquidare in via equitativa il danno esige, infatti, due presupposti: 1) che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza d'un danno risarcibile, prova il cui onere ricade sul danneggiato, e che non può essere assolto semplicemente dimostrando che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si dimostri altresì che questa fosse suscettibile di sfruttamento economico;
2) che il Giudice di merito abbia previamente accertato che l'impossibilità (o l'estrema difficoltà) d'una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi, e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno.
Ancora, con sentenza n. 20889 del 17.10.2016 il Giudice di legittimità ha ulteriormente chiarito che l'applicazione del criterio equitativo di liquidazione del danno ex 1226 cc, presuppone risolta l'individuazione del fatto causativo del danno (an), sicché la difficoltà della prova del “quantum” del danno, è superata mediante l'equità, che ha la funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'
“iter” della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno.
Nel caso di specie, posto che nessuna prova circa il danno concretamente sofferto è stata richiesta in via istruttoria, né in sede di atto introduttivo né in sede di memorie istruttorie (le prove richieste riguardano infatti unicamente lo svolgimento dei fatti), non risulta possibile individuare danni subiti, nemmeno facendo ricorso a presunzioni, né può procedersi alla determinazione del danno, nemmeno in via equitativa ex art. 1226 c.c., in ragione della mancanza assoluta di prova circa l'esistenza certa, ovvero altamente verosimile, d'un effettivo pregiudizio.
pagina 7 di 9 Va anche osservato che, dall'esame degli atti del procedimento penale, considerato l'esito delle prove testimoniali ivi assunte, valutate in uno alle testimonianze rese in corso di causa, le condotte offensive e minacciose sono risultate assolutamente reciproche, contrariamente alla ricostruzione offerta dagli attori in citazione, laddove è stato sostenuto – in contrasto a quanto emerso all'esito dell'istruttoria - che il vrebbe unilateralmente offeso minacciato gli attori senza che questi ultimi reagissero CP_5
a loro volta con offese ed insulti.
Ne deriva che, per le condotte di ingiurie e minacce tenute ai danni degli attori dal non vi è CP_5 prova alcuna dell'entità del danno subito, né lo stesso potrà liquidarsi in via equitativa.
Tale difetto probatorio costituisce, peraltro, ulteriore motivo per ritenere superflua la ricerca o, eventualmente, la ricostruzione della registrazione non rinvenuta in atti, il cui ascolto risulta comunque non rilevante ai fini di una decisione diversa da quella in questa sede adottata (cfr. Cass. n. 18237 del
2008 e n. 16212 del 2017).
Quanto, infine, alla condotta addebitata al convenuto in ragione della denuncia, asseritamente calunniosa e strumentale, sporta dal n data 5.06.2011 ai danni degli attori, si osserva che, CP_5 per costante giurisprudenza, affinché sia configurabile responsabilità civile in caso di denunzia o di esposto, occorre la sicura consapevolezza nel denunciante della falsità del fatto denunciato, e, dunque, la consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo ad un soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio (cfr. Cass., 11/06/2009, n. 13531; Cass., 12/06/2020, n. 11271; Cass.,
07/01/2022, n. 299).
Ed infatti, la semplice presentazione di una denuncia-querela ovvero di un esposto non costituisce, di per sé, fonte di responsabilità e di risarcimento del danno, dovendo necessariamente ricorrere il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante;
conseguentemente quest'ultimo non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza ed essendo richiesta, per contro, per l'imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante (cfr. Cassazione civile sez. III, 24/10/2023, n.29495). Peraltro, anche nelle ipotesi in cui il soggetto agente nutra “dubbi” sulla colpevolezza dell'incolpato, non sussistendo l'elemento soggettivo, l'integrazione del reato di calunnia deve ritenersi esclusa (cfr. Corte appello Lecce sez. II,
10/10/2023, n.807). Si è inoltre precisato che è onere del danneggiato dimostrare tutti i presupposti dell'illecito addebitato al convenuto, cioè non solo la materialità delle accuse, ma anche la consapevolezza della loro falsità e infondatezza (Cass., 9322/2015; Cass., 300/2012).
pagina 8 di 9 Ciò posto, in via assorbente si osserva che non vi prova in atti che, al momento della presentazione della denuncia, esistesse la precisa e cosciente volontà di denunciare ingiustamente gli attori, sapendoli innocenti, prova che, come visto, grava sul danneggiato (cfr. Cass., 9322/2015; Cass., 300/2012).
La reciprocità delle offese, l'impossibilità di trarre dai documenti in atti e dalle dichiarazioni testimoniali la prova della cosciente volontà di denunciare ingiustamente gli attori, sapendoli innocenti, rendono in definitiva la relativa domanda sfornita di prova.
Conseguentemente, non vi è spazio per riconoscere il danno richiesto, sotto il profilo patrimoniale, dagli attori in relazione alle spese sostenute per il processo penale che li ha visti coimputati col in mancanza di prova del dolo di calunnia, essendo irrilevante la colpa (cfr. Cassazione CP_5 civile sez. III, 24/10/2023, n.29495) nonché il mero “dubbio” sulla colpevolezza dell'incolpato (cfr.
Corte appello Lecce sez. II, 10/10/2023, n.807).
In definitiva, la domanda risarcitoria proposta dagli attori risulta sfornita di prova, specie in relazione al danno concretamente sofferto, e va quindi disattesa.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita.
Nulla per le spese stante il rigetto della domanda e la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla per le spese di lite;
Così deciso in Grosseto il 24.07.2025
Si comunichi.
Il Giudice
Dott. Amedeo Russo
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