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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Sesta civile in persona dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente rel. est. dott. sa Maurizia Giusta Giudice dott.sa Carlotta Pittaluga Giudice nel procedimento unitario n. 694 /2024 R.G., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE Parte_1
(C.F. ), nato il [...] a [...], residente
[...] C.F._1
in Caselle Torinese (TO), via Madonnina n. 1, presso lo studio dell'Avv. Giorgia Grazian
- debitore istante
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato da
Contr
con l'ausilio dell' in persona del Gestore della Parte_1 Controparte_2
Crisi dott.sa Parte_2
esaminati i documenti allegati e la relazione art. 269, comma 2, CCII redatta dall'OCC; sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCI, atteso che il debitore ha residenza in *; ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI in quanto:
a) il debitore è una persona fisica in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co
1 lett. c) d.lgs. cit., non risultando in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso (vedi il prospetto pag. 7-
8 dell'esposizione debitoria, da cui risultano complessivi 183 mila di debiti) e la consistenza dell'attivo attualmente ripartibile tra i creditori;
b) il debitore non risulta attualmente sottoponibile ad altra procedura liquidatoria, poiché la ditta individuale di cui è titolare, di procacciatore di affari, è classificabile come impresa minore, avuto riguardo all'esposizione debitoria e ai redditi verificabili dalle dichiarazioni dei redditi (doc. 6);
c) al ricorso è stata allegata una relazione redatta dal Gestore della crisi, dalla quale emerge una valutazione positiva circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto che
ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCI;
considerato che: - nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio del debitore utilmente liquidabile ed i redditi da questi percepiti per tutta la durata della procedura, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII;
- il nucleo familiare è composto dal debitore, dalla convivente e dai due figli minorenni;
- appare congruo determinare la quota di reddito necessario al mantenimento del nucleo familiare del ricorrente in € 2.932,00 di cui € 1.606,00 a carico del ricorrente come da prospetto pag. 10 del ricorso che può essere tenuta ferma perché allineata alla spesa mediana indicata dall'ISTAT per un nucleo familiare analogo a quello del ricorrente (“coppia con due figli”).
Conseguentemente, non è compresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b) CCII, la somma di € 1.606,00 mentre ogni altra somma di denaro percepita a qualsiasi titolo dall'attività lavorativa (bonus, premi di produttività ecc.) o da altre fonti di reddito – anche al di là del limite del reddito mensile attualmente percepito di € 1.900,00 – dovrà essere messa a disposizione dei creditori, configurandosi altrimenti distrazione di attivo ostativa all'esdebitazione (art. 280, comma
1, lett. b) CCII).
Eventuali modifiche delle entrate o delle spese del nucleo familiare saranno valutate all'occorrenza previa istanza dei debitori e parere del Liquidatore nominato. ritenuto necessario, ai fini di un'eventuale esdebitazione, che: - il debitore provveda trimestralmente a inviare al liquidatore prova delle somme percepite in concreto (tramite estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria); - il liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
ritenuto che i tempi e le modalità della liquidazione del patrimonio dei debitori saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto, previo inventario, ai sensi dell'art. 272 CCII e sottoposto all'approvazione del G.D., che i creditori concorsuali verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CCII, e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il piano di riparto che sarà formato nei modi previsti dall'art. 275 CCII, con ciò potendosi presentare discostamenti anche rilevanti rispetto a
2 quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata del professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC;
preso atto che la dott.sa ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCII e può essere Parte_2
confermata come liquidatore visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI;
PQM
dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
(C.F. ), nato il [...] a [...], residente in [...], C.F._1
via Madonnina n. 1 nomina Giudice Delegato il dott. Enrico Astuni;
nomina liquidatore la dott.sa Parte_2 invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), che il debitore possa trattenere le somme di denaro percepite a qualsiasi titolo nel limite sopra indicato (€ 1.606,00 al mese), mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti tale limite;
invita il debitore a inviare al liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto
(tramite estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi ricevuta, c.d. C.U.; dispone che il liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio del C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
autorizza il liquidatore ad accedere alle banche dati pubbliche, ai sensi del combinato disposto degli artt.
42, 49 comma 3 lett. f), 65 comma 2 e 270 comma 5 CCII;
dispone che il Liquidatore
- inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- se il debitore svolge attività di impresa, pubblichi la sentenza anche presso il Registro delle imprese;
- qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 13/02/2025
3 Il Presidente estensore
(dott. Enrico Astuni)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Sesta civile in persona dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente rel. est. dott. sa Maurizia Giusta Giudice dott.sa Carlotta Pittaluga Giudice nel procedimento unitario n. 694 /2024 R.G., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE Parte_1
(C.F. ), nato il [...] a [...], residente
[...] C.F._1
in Caselle Torinese (TO), via Madonnina n. 1, presso lo studio dell'Avv. Giorgia Grazian
- debitore istante
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato da
Contr
con l'ausilio dell' in persona del Gestore della Parte_1 Controparte_2
Crisi dott.sa Parte_2
esaminati i documenti allegati e la relazione art. 269, comma 2, CCII redatta dall'OCC; sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCI, atteso che il debitore ha residenza in *; ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI in quanto:
a) il debitore è una persona fisica in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co
1 lett. c) d.lgs. cit., non risultando in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso (vedi il prospetto pag. 7-
8 dell'esposizione debitoria, da cui risultano complessivi 183 mila di debiti) e la consistenza dell'attivo attualmente ripartibile tra i creditori;
b) il debitore non risulta attualmente sottoponibile ad altra procedura liquidatoria, poiché la ditta individuale di cui è titolare, di procacciatore di affari, è classificabile come impresa minore, avuto riguardo all'esposizione debitoria e ai redditi verificabili dalle dichiarazioni dei redditi (doc. 6);
c) al ricorso è stata allegata una relazione redatta dal Gestore della crisi, dalla quale emerge una valutazione positiva circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto che
ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCI;
considerato che: - nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio del debitore utilmente liquidabile ed i redditi da questi percepiti per tutta la durata della procedura, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII;
- il nucleo familiare è composto dal debitore, dalla convivente e dai due figli minorenni;
- appare congruo determinare la quota di reddito necessario al mantenimento del nucleo familiare del ricorrente in € 2.932,00 di cui € 1.606,00 a carico del ricorrente come da prospetto pag. 10 del ricorso che può essere tenuta ferma perché allineata alla spesa mediana indicata dall'ISTAT per un nucleo familiare analogo a quello del ricorrente (“coppia con due figli”).
Conseguentemente, non è compresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b) CCII, la somma di € 1.606,00 mentre ogni altra somma di denaro percepita a qualsiasi titolo dall'attività lavorativa (bonus, premi di produttività ecc.) o da altre fonti di reddito – anche al di là del limite del reddito mensile attualmente percepito di € 1.900,00 – dovrà essere messa a disposizione dei creditori, configurandosi altrimenti distrazione di attivo ostativa all'esdebitazione (art. 280, comma
1, lett. b) CCII).
Eventuali modifiche delle entrate o delle spese del nucleo familiare saranno valutate all'occorrenza previa istanza dei debitori e parere del Liquidatore nominato. ritenuto necessario, ai fini di un'eventuale esdebitazione, che: - il debitore provveda trimestralmente a inviare al liquidatore prova delle somme percepite in concreto (tramite estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria); - il liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
ritenuto che i tempi e le modalità della liquidazione del patrimonio dei debitori saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto, previo inventario, ai sensi dell'art. 272 CCII e sottoposto all'approvazione del G.D., che i creditori concorsuali verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CCII, e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il piano di riparto che sarà formato nei modi previsti dall'art. 275 CCII, con ciò potendosi presentare discostamenti anche rilevanti rispetto a
2 quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata del professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC;
preso atto che la dott.sa ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCII e può essere Parte_2
confermata come liquidatore visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI;
PQM
dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
(C.F. ), nato il [...] a [...], residente in [...], C.F._1
via Madonnina n. 1 nomina Giudice Delegato il dott. Enrico Astuni;
nomina liquidatore la dott.sa Parte_2 invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), che il debitore possa trattenere le somme di denaro percepite a qualsiasi titolo nel limite sopra indicato (€ 1.606,00 al mese), mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti tale limite;
invita il debitore a inviare al liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto
(tramite estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi ricevuta, c.d. C.U.; dispone che il liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio del C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
autorizza il liquidatore ad accedere alle banche dati pubbliche, ai sensi del combinato disposto degli artt.
42, 49 comma 3 lett. f), 65 comma 2 e 270 comma 5 CCII;
dispone che il Liquidatore
- inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- se il debitore svolge attività di impresa, pubblichi la sentenza anche presso il Registro delle imprese;
- qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 13/02/2025
3 Il Presidente estensore
(dott. Enrico Astuni)
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