TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 05/11/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di L'Aquila
SEZIONE C I V I L E
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MI LO, pronuncia la seguente
SENTENZA
emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 2381 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, discussa oralmente all'udienza del 21 ottobre 2025, promossa da
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Arch. , con Parte_1 Parte_2 sede in Roma, Via di Affogalasino n. 34, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Carso n. 14, presso lo studio dell'Avv. Silvia De Gregorio (C.F.: – pec: C.F._1
) del Foro di Roma che la rappresenta e difende giusta Email_1 procura in atti;
OPPONENTE contro
(c.f. , con sede a L'Aquila, frazione Paganica, Via Onna S.n.c., Controparte_1 P.IVA_1 capogruppo del in persona del l.r.p.t. Controparte_2 [...]
difesa e rappresentata dall'Avv. Claudio Verini del foro di L'Aquila (c.f. CP_3
fax: 0862.554540; pec: ed C.F._2 Email_2 elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito a L'Aquila, Via Giosuè Carducci n. 30, come da procura rilasciata nel procedimento monitorio;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 378 del 19.10.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
Per la parte attrice/opponente: “In via preliminare, negare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, attesa la nullità e/o l'annullabilità del contratto posto a fondamento della ingiunzione impugnata, come comprovato dalla ampia documentazione scritta, anche giudiziaria, posta a fondamento dell'odierna opposizione.
In via principale: ed in accoglimento dei motivi indicati nella narrativa del presente atto, accertare e dichiarare la nullità ex art. 1418 co.1 c.c. della scrittura privata /atto di transazione sottoscritto il 12.10.2022 tra Parte_1
e e per l'effetto dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque revocarsi l'opposto Decreto Ingiuntivo Controparte_4
Telematico n. 378/2023 del 19.10.2023 R.G.n.1779/2023 emesso dal Tribunale Civile di L'Aquila in data
15.10.2023, e notificato a mezzo Pec il 24.10.2023;
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse disattesa la domanda sopraspiegata: in accoglimento dei motivi indicati nella narrativa del presente atto accertare e dichiarare l'annullamento ex art. 1427 e 1434 c.c. della scrittura privata /atto di transazione sottoscritto il 12.10.2022 tra e e per l'effetto Parte_1 Controparte_4 dichiarare nullo, di Telematico n. 378/2023 del 19.10.2023 R.G.n.1779/2023 emesso dal Tribunale Civile di
L'Aquila in data 15.10.2023, e notificato a mezzo Pec il 24.10.2023.
Nel merito, in via ulteriormente gradata: accertare la natura straordinaria delle opere strutturali che generavano la pretesa creditoria di €56.742,30 da parte della parte opposta e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla odierna opponente, in qualità di parte conduttrice, alla in forza del contratto di locazione sottoscritto CP_4 tra le parti in data 27.09.2016.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge.”
Per la parte convenuta/opposta: “voglia, ai sensi dell'art. 426 cpc, fissare udienza ex art. 420 cpc, assegnando alle parti termine entro il quale dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito telematico di memoria e documenti;
ai sensi dell'art. 648 cpc, concedere la provvisoria esecutività al d.i. opposto;
rigettare nel merito l'opposizione al d.i., perché infondata in fatto e in diritto;
in caso di revoca del d.i., condannare in ogni caso la al pagamento della somma di € 35.000,00, oltre iva e Pt_1 interessi al tasso moratorio ex d.lgs. n. 231/1992 dalla data del 3.3.2023 fino alla data del 19.5.2023, di deposito del ricorso per d.i., nonché ai sensi dell'art. 1284, comma 4, da tale momento fino al soddisfo.
Con condanna ulteriore al pagamento delle spese di lite del presente procedimento e riserva delle istanze istruttorie”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione".
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
PREMESSO IN FATTO
La società mandataria del con è affidataria per Controparte_1 CP_2 Controparte_2 conto del della gestione del compendio industriale oggi denominato Parte_3
“Tecnopolo d'Abruzzo” sito in L'Aquila, in Località Boschetto di Pile.
Con ricorso monitorio depositato in data 19.05.2023, la società ha richiesto ed ottenuto dal
Tribunale civile di L'Aquila un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, nei confronti della società per l'importo di € 35.000,00 oltre IVA, interessi e spese, sulla scorta Parte_1 di una scrittura privata di transazione.
La transazione era stata sottoscritta dalle parti in data 12.10.2022 per dirimere la controversia insorta nel corso dell'esecuzione del contratto di locazione e di prestazione di servizi di housing stipulato tra la locatrice e la conduttrice in data 27.9.2016. Controparte_1 Parte_1
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo, deducendo la nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. per violazione di norma imperativa e l'annullabilità per vizio del consenso della transazione;
chiedeva, inoltre, venisse accertato l'insussistenza del diritto della di ripetere quanto pagato a titolo di lavori Controparte_1 eseguiti nell'immobile per l'adeguamento alle prescrizioni antiincendio;
il tutto con condanna di quest'ultima alla refusione delle spese di lite.
La si costituiva in giudizio, contestando le allegazioni avversarie e chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese del giudizio.
Fallito il tentativo di mediazione, veniva disposta la conversione del rito da ordinario a speciale
3 ai sensi dell'art. 426 c.p.c.; la causa veniva istruita mediante prova per testi ed era poi discussa all'udienza del 21.10.2025.
**
Con riguardo ai fatti da cui origina la presente controversia, all'esito dell'istruttoria svolta risulta provato ovvero costituisce circostanza non oggetto di specifica contestazione che:
1. con contratto sottoscritto in data 27.9.2016 la concedeva in Controparte_1 locazione alla una porzione del complesso immobiliare da lei gestito e si Parte_1 obbligava alla prestazione di servizi di housing, descritti nell'allegato “a”, per la durata di sei anni a partire dall' 1.3.2017 (art. 2); il canone annuale per la locazione veniva fissato in euro 36.000,00, fatta salva la rivalutazione agli indici Istat a partire dal terzo anno (art. 4 del contratto); il corrispettivo per i servizi di housing veniva fissato anch'esso in euro 36.000,00 annuo, oltre il costo vivo dell'energia in base al consumo ( art. 5).
All'articolo 8 le parti convenivano, inoltre, l'obbligo della conduttrice di stipulare un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, fulmine e allagamento ed, all'articolo 14, l'obbligo di versamento di una cauzione pari ad una annualità di canone.
La violazione di tali previsioni veniva qualificata dalle parti come inadempimento grave, atto a giustificare la risoluzione del contratto per volontà della locatrice ai sensi dell'art. 1456 c.c. (art. 13).
Veniva previsto, poi, che, in caso di mancata restituzione del bene alla scadenza del contratto ovvero al momento dello scioglimento anticipato dello stesso per qualsiasi motivo, la conduttrice fosse tenuta a pagare “a titolo di occupazione precaria e per tutta la durata della stessa, una somma pari a due trecentosessantacinquesimi (2/365) del canone di locazione annuo per ciascun giorno di ritardo nella restituzione, tenendo conto degli aggiornamenti ISTAT anche successivi alla cessazione del Contratto, salvo il risarcimento degli ulteriori danni”(articolo 12).
Infine, con riguardo alle condizioni del bene e ai lavori eseguibili su esso, al punto 1.2. delle premesse del contratto, dichiarava di aver attentamente esaminato la Pt_1 porzione immobiliare oggetto della locazione e di averla trovata rispondente alle proprie esigenze ed adatta all'uso pattuito, nonché esente da vizi od altro che potrebbe incidere sui corrispettivi pattuiti e/o arrecare danni alla conduttrice stessa, ai suoi
4 dipendenti, collaboratori ed altri. Ciò fatto salvo quanto convenuto al successivo articolo 11, in forza del quale veniva conferita alla locatrice la facoltà di eseguire riparazioni straordinarie nella porzione immobiliare locata, quando esse abbiano carattere di urgenza o siano necessarie in conseguenza di normative vigenti o future, purché concordate con il locatore.
2. A seguito del verbale di accertamento n. 21/OG del Comando Provinciale dei VVFF di L'Aquila recante la data dell'8.10.2020, emergeva la necessità di eseguire dei lavori per adeguare l'immobile alle prescrizioni ricevute ed in particolare alla normativa antincendio. Tali lavori venivano eseguiti dalla locatrice e comportavano un esborso di euro 56.742,30. Quest'ultima, quindi, ne chiedeva il rimborso alla conduttrice in forza dell'art. 11 del contratto richiamato.
Sulla imputazione di tali somme sorgeva contestazione: la da un lato, riteneva Pt_1 che l'importo dovesse essere posto interamente a carico della società locatrice, trattandosi di lavori volti all'adeguamento di tutto il complesso immobiliare e non inerenti l'attività svolta nello specifico all'interno dei locali da lei condotti;
secondo la invece, dovevano essere integralmente sopportati dalla conduttrice, in quanto CP_1 derivanti dalla necessità di adeguare i locali alla normativa applicabile in ragione del tipo di attività che vi veniva svolta.
3. In tale contesto, con nota del 18.5.2022, dopo aver sollecitato con precedenti mail l'adempimento della agli obblighi previsti dagli artt. 8 e 14 del contratto e dopo Pt_1 aver ricevuto la sola copia del contratto di assicurazione, la dichiarava di valersi CP_1 della clausola di risoluzione espressa del contratto ex art. 1456, comma 2, c.c. Di contro, la conduttrice eccepiva l'inadempimento di controparte per aver concesso in locazione un bene privo dei requisiti essenziali di sicurezza e diverso rispetto a quanto promesso, con pattuizione di un canone inadeguato e maggiore rispetto al valore del bene locato.
4. Seguiva una serrata interlocuzione tra le parti, dalla quale emerge la volontà reciproca di: i) trovare una soluzione transattiva per la composizione della controversia;
ii)
l'impegno della parte conduttrice di lasciare libero l'immobile entro il 31.12.2022, continuando nel mentre a pagare quanto pattuito nel contratto senza maggiorazioni;
iii) la mancanza di accordo sulla ripartizione delle spese dei lavori eseguiti nel bene.
5. Con nota del 9.8.2022 la posta la risoluzione del contratto, comunicava alla CP_1
5 con riguardo al rapporto locatizio, la possibilità di rimanere nella detezione del Pt_1 bene verso il pagamento dell'indennità di occupazione prevista dall'art. 12 del contratto e, con riguardo alla prestazione dei servizi di housing, che la fornitura sarebbe stata sospesa in data 30.8.2022, alle ore 10.00, salvo che la parte avesse espresso la volontà di ricevere i servizi fino alla data di rilascio dei locali, dietro pagamento nella misura contrattualmente convenuta. Con riguardo alle spese dei lavori, la si riservava di CP_1 agire in via giudiziale (doc. 10 di parte convenuta).
6. Con mail dell'11 agosto 2022, la manifestava il proprio interesse a continuare a Pt_1 ricevere i servizi di housing, impegnandosi a pagarne il corrispettivo, ma contestava la legittimità della risoluzione del contratto.
7. In data 24 agosto 2025, la riscontrava la mail, proponendo in via conciliativa e CP_1 senza rinuncia ad avvalersi della risoluzione del contratto e del diritto a sospendere la fornitura dei servizi di housing e delle forniture di energia elettrica e gas nella data e nell'orario già indicati, due soluzioni, che di seguito si trascrivono (doc. 30 parte attrice):
- pagamento da parte della fino al rilascio dell'immobile e a far data dalla avvenuta risoluzione, Pt_1 di importi corrispondenti ai canoni contrattuali per locazione e servizi (oltre al rimborso dei costi per la fornitura di energia elettrica e gas), nonché pagamento dell'importo forfettario di euro 40.000,00 (a fronte del maggior importo preteso dalla mia Assistita) per l'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'impianto anti incendio, con rinuncia delle Parti ad ogni rispettiva ulteriore pretesa;
- in alternativa, pagamento da parte di fino al rilascio dell'immobile e a far data dalla avvenuta Pt_1 risoluzione, dell'indennità di occupazione sine titulo nella misura fatturata (pari al doppio del precedente canone di locazione) e dell'importo di euro 4,00 mq/mese per i servizi di housing (l'aumento dei costi medio tempore intervenuti rende non più sostenibile dalla mia Assistita l'offerta dei servizi al costo di euro 3,00 mq/mese), nonché rimborso dei costi per energia elettrica e gas, rimanendo impregiudicate tra le Parti le sole posizioni relative alla questione anti incendio e con rinuncia delle stesse ad ogni ulteriore pretesa (ivi comprese le pretese inerenti ai canoni eventualmente corrisposti nei termini che precedono).
8. Nei giorni a seguire, le parti non trovano un accordo e la diffidava la locatrice Parte_1 dall'eseguire azioni arbitrarie, come la sospensione dei servizi, che avrebbero comportato gravi e irreparabili danni alla società, al personale e alle sedi distaccate societarie, dipendenti dalla sede principale sita in L'Aquila.
6 9. In data 30 agosto 2022 alle ore 10.00, la società locatrice interrompeva la fornitura di energia elettrica ed acqua alla porzione immobiliare detenuta dalla la quale, Pt_1 tuttavia, in quanto preavvisata, aveva provveduto ad installare un generatore di corrente al di fuori dei locali, sì da sopperire in via transitoria alla mancanza.
10. In data 31 agosto 2025 alle ore 10.59, la formulava alla una proposta Pt_1 CP_1 conciliativa, che veniva a grandi linee accolta dalla conduttrice (doc. nn. 37.38 e 39 di parte attrice); alle ore 15.10 veniva riattivata la fornitura di energia elettrica (doc. 15 di parte convenuta).
11. In data 12.10.2022, a distanza di oltre due mesi, in un momento in cui occupava Pt_1 ancora i locali oggetto del contratto di locazione e godeva della erogazione dei servizi di housing, le parti sottoscrivevano l'atto di transazione con cui la si Parte_1 impegnava:
- al rilascio dei locali alla data del 15.12.2022 a fronte del versamento di euro 3.000,00 mensili a titolo di indennità di occupazione e di euro 3.000,00 mensili per i servizi di housing (art. 2);
- alla corresponsione della somma di euro 35.000,00 in 18 rate mensili a far data dal
15.1.2023 a fronte di tutte le pretese della (art. 3); CP_1
- a rimettere eventuali querele presentate ed a non costituirsi parte civile in eventuali procedimenti penali scaturiti dalla presente vicenda (art. 4);
- alla rinuncia a qualsiasi pretesa, azione e diritto derivante dalla presente vicenda (art. 5).
11. La non adempieva l'obbligazione di cui al punto 2 e, per questo, la agiva Parte_1 CP_1 in giudizio con il ricorso monitorio da cui trae origine la presente causa.
OSSERVA IN DIRITTO
Occorre premettere che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, come chiarito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 13533/2001, spetta al creditore: a) provare l'intervenuta conclusione e validità del contratto
7 di cui si invoca l'inadempimento; b) allegare l'inadempimento del debitore;
c) dimostrare, eventualmente, il danno conseguenza e il relativo nesso di causalità giuridica. Il creditore, infatti, beneficia, ai sensi dell'art. 1218 c.c., della presunzione di colpa del debitore, nonché della presunzione della causalità materiale sussistente tra la condotta del debitore e l'inadempimento
(danno evento). Sul debitore grava invece l'onere di dimostrare di aver esattamente adempiuto alle obbligazioni nascenti dal contratto, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Ora, come visto, nel caso che occupa, l'opposto ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento della somma pattuita nell'atto di transazione sottoscritto dalle parti in data 22.10.2022. Per contro, la società opponente ha contestato la debenza delle somme, deducendo la nullità o l'annullabilità di tal contratto.
La creditrice, dunque, ha allegato il titolo e l'inadempimento; spetta alla debitrice provare il fatto estintivo dell'obbligazione.
La questione principale che si pone, pertanto, è la qualificazione giuridica della condotta serbata dalla antecedentemente alla sottoscrizione del contratto di transazione, al Controparte_1 fine di valutare se, come sostenuto da parte attrice, essa sia sussumibile nell'ambito della fattispecie del reato di estorsione ovvero se configuri un'ipotesi di violenza determinante un vizio del consenso prestato in occasione della sottoscrizione della transazione.
Nel primo caso, infatti, ove fosse dimostrato che il contratto è stato stipulato per effetto diretto del reato di estorsione, sarebbe affetto da nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c., in conseguenza del suo contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale, in particolare l'inviolabilità del patrimonio e della libertà personale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti (cfr. Cassazione civile, Sez. 2, Sentenza n. 17959 del 2020, e Cassazione civile sez. II,
31/05/2022, n.17568).
Nel secondo caso, l'accertamento del vizio del consenso condurrebbe all'annullamento del contratto ai sensi degli artt. 1434 e 1438 c.c..
Con riguardo alla prima ipotesi, è noto che l'art. 649 c.p. sanziona la condotta di chiunque,
8 mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. E' consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo il quale, nell'estorsione patrimoniale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune.
Nel caso di specie, la condotta della è stata oggetto di indagine in sede penale, CP_1 conclusasi con una richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila del 28.5.2024, sulla scorta della considerazione che i fatti narrati non possano, neppure in astratto, configurare il delitto di estorsione (cfr. doc. depositato in atti dalla convenuta in data 17.2.2025). Non è in atti la prova di quale sia stato l'esito del procedimento.
Mancando una decisione definitiva in sede penale, spetta al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, di modo da procedere ad un autonomo accertamento dei fatti dedotti nel giudizio e delle conseguenze sul piano civilistico.
Ebbene, la non ha fornito la prova della sussumibilità della rilevanza penale Parte_1 della condotta serbata da nella fase di formazione del consenso prestato per Controparte_1 la conclusione della transazione.
In primo luogo, lo iato temporale tra la sottoscrizione della transazione (ottobre 2022) e la presunta violenza esercitata dalla mediante la sospensione della fornitura di energia CP_1 elettrica (fine agosto 2022) porta ad escludere l'esistenza di un nesso causale diretto tra la condotta della locatrice e la manifestazione di volontà espressa tempo dopo dalla conduttrice, quando gli effetti della condotta di controparte erano da tempo cessati.
Inoltre, non emerge dagli atti quale sia stato l'ingiusto profitto che la abbia tratto dalla CP_1 presunta violenza esercitata, atteso che l'atto di transazione sottoscritto è effettivamente espressione di reciproche concessioni. Dalla lettura dell'atto si evince, infatti, che la locatrice ha rinunciato alla maggior somma dovutole, secondo il contratto di locazione, a titolo di indennità di occupazione e che, quanto alle spese dei lavori eseguiti nell'immobile locato sulla cui
9 ripartizione vi era disaccordo, le parti hanno trovato una soluzione mediana in base alla quale la conduttrice è tenuta a restituirne poco più del 60 %.
Infine, la violenza, che la asserisce di aver subito, si concretizzerebbe nel fatto che Parte_1 la avvalendosi della clausola di risoluzione espressa prevista all'art. 14 del contratto di CP_1 locazione e fornitura di servizi, ha sospeso, preannunciandolo, la fornitura di energia. Non è controverso che il presupposto per l'esercizio della facoltà di risoluzione del contratto si sia verificato, atteso che emerge dagli atti che la non ha pagato la cauzione (art. 13 e 14 Parte_1 del contratto). Conseguentemente, legittimamente la parte ha ritenuto risolto il contratto in forza dell'operatività della clausola risolutiva espressa disciplinata dall'art. 1456 c.c. Come noto, infatti, con tale clausola le parti concordano ex ante di qualificare quel tipo di inadempimento come “grave”, con l'effetto che la caducazione del vincolo negoziale consegue alla dichiarazione della parte nel cui interesse la clausola è posta di volersene valere, senza che sia necessaria una pronuncia giurisdizionale di accertamento.
Alla luce di quanto detto, deve escludersi che la condotta di propedeutica Controparte_1 alla stipula del contratto di transazione sia stata condotta in danno della né che Parte_1 possa assumere una rilevanza penale. Conseguentemente, sotto tale profilo, non si ravvisa la eccepita nullità virtuale del contratto.
Le argomentazioni appena illustrate valgono anche con riguardo alla eccezione di annullabilità del contratto per vizio del consenso.
Difatti, con riguardo al profilo della scansione temporale con cui si sono susseguiti i fatti rilevanti, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che la violenza, perché assurga a causa di invalidità del contratto, anche quando consista nella minaccia di far valere un diritto, deve intervenire in un momento anteriore al negozio e concretarsi nella minaccia attuale di un male futuro dipendente in qualche modo dallo stesso autore della vis compulsiva. Se la minaccia non appare, invece, attuale, nel senso che sia già interamente esaurita la condotta costituente antecedente causale, o almeno concausale, del male temuto dal soggetto passivo, la rappresentazione da parte di quest'ultimo di un pericolo di danno non deriva più dal comportamento del minacciante, bensì dalla considerazione di altre circostanze che sfuggono completamente al dominio del medesimo, e si atteggia, quindi, come semplice metus ab intrinseco che, ove anche incida sul processo formativo della volontà negoziale, facendo venire meno quella libertà di determinazione cui ogni contrattazione deve essere informata non è
10 idoneo ad invalidare il negozio ( C. 647/1987).
Con riguardo al già evidenziato profilo dell'assenza del vantaggio che la parte creditrice abbia tratto dalla stipulazione della transazione, deve altresì aggiungersi che la minaccia di far valere un diritto assume i caratteri della violenza morale, invalidante il consenso prestato per la stipulazione di un contratto, ai sensi dell'art. 1438 cod. civ., soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto;
il che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, sia anche esorbitante ed iniquo rispetto all'oggetto di quest'ultimo, e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall'ordinamento (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 23/08/2011, n. 17523;
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 13/04/2022, n. 12058).
Alla luce di quanto detto, anche l'eccezione di annullabilità della transazione deve essere rigettata.
Accertata la validità della transazione posta alla base del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, rimane assorbita ogni questione sottostante il titolo stesso, ossia ogni questione afferente all'esecuzione del contratto di locazione.
In conclusione, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 in base allo scaglione di appartenenza, ai valori medi eccetto la fase decisoria che viene liquidata al valore minimo in ragione della oralità della discussione.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, in persona del Giudice, dott.ssa MI LO, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2381 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 al così provvede:
▪ RIGETTA l'opposizione proposta dalla società Parte_1
▪ per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto n. 378 emesso dal
Tribunale di L'Aquila in data 19.10.2023;
11 ▪ CONDANNA al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente giudizio che liquida nella somma di € 6.164,00, oltre
I.V.A. e C.P.A.
Cosi deciso in L'Aquila, 30 ottobre 2025
Il giudice
MI LO
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di L'Aquila
SEZIONE C I V I L E
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MI LO, pronuncia la seguente
SENTENZA
emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 2381 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, discussa oralmente all'udienza del 21 ottobre 2025, promossa da
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Arch. , con Parte_1 Parte_2 sede in Roma, Via di Affogalasino n. 34, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Carso n. 14, presso lo studio dell'Avv. Silvia De Gregorio (C.F.: – pec: C.F._1
) del Foro di Roma che la rappresenta e difende giusta Email_1 procura in atti;
OPPONENTE contro
(c.f. , con sede a L'Aquila, frazione Paganica, Via Onna S.n.c., Controparte_1 P.IVA_1 capogruppo del in persona del l.r.p.t. Controparte_2 [...]
difesa e rappresentata dall'Avv. Claudio Verini del foro di L'Aquila (c.f. CP_3
fax: 0862.554540; pec: ed C.F._2 Email_2 elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito a L'Aquila, Via Giosuè Carducci n. 30, come da procura rilasciata nel procedimento monitorio;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 378 del 19.10.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
Per la parte attrice/opponente: “In via preliminare, negare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, attesa la nullità e/o l'annullabilità del contratto posto a fondamento della ingiunzione impugnata, come comprovato dalla ampia documentazione scritta, anche giudiziaria, posta a fondamento dell'odierna opposizione.
In via principale: ed in accoglimento dei motivi indicati nella narrativa del presente atto, accertare e dichiarare la nullità ex art. 1418 co.1 c.c. della scrittura privata /atto di transazione sottoscritto il 12.10.2022 tra Parte_1
e e per l'effetto dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque revocarsi l'opposto Decreto Ingiuntivo Controparte_4
Telematico n. 378/2023 del 19.10.2023 R.G.n.1779/2023 emesso dal Tribunale Civile di L'Aquila in data
15.10.2023, e notificato a mezzo Pec il 24.10.2023;
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse disattesa la domanda sopraspiegata: in accoglimento dei motivi indicati nella narrativa del presente atto accertare e dichiarare l'annullamento ex art. 1427 e 1434 c.c. della scrittura privata /atto di transazione sottoscritto il 12.10.2022 tra e e per l'effetto Parte_1 Controparte_4 dichiarare nullo, di Telematico n. 378/2023 del 19.10.2023 R.G.n.1779/2023 emesso dal Tribunale Civile di
L'Aquila in data 15.10.2023, e notificato a mezzo Pec il 24.10.2023.
Nel merito, in via ulteriormente gradata: accertare la natura straordinaria delle opere strutturali che generavano la pretesa creditoria di €56.742,30 da parte della parte opposta e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla odierna opponente, in qualità di parte conduttrice, alla in forza del contratto di locazione sottoscritto CP_4 tra le parti in data 27.09.2016.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge.”
Per la parte convenuta/opposta: “voglia, ai sensi dell'art. 426 cpc, fissare udienza ex art. 420 cpc, assegnando alle parti termine entro il quale dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito telematico di memoria e documenti;
ai sensi dell'art. 648 cpc, concedere la provvisoria esecutività al d.i. opposto;
rigettare nel merito l'opposizione al d.i., perché infondata in fatto e in diritto;
in caso di revoca del d.i., condannare in ogni caso la al pagamento della somma di € 35.000,00, oltre iva e Pt_1 interessi al tasso moratorio ex d.lgs. n. 231/1992 dalla data del 3.3.2023 fino alla data del 19.5.2023, di deposito del ricorso per d.i., nonché ai sensi dell'art. 1284, comma 4, da tale momento fino al soddisfo.
Con condanna ulteriore al pagamento delle spese di lite del presente procedimento e riserva delle istanze istruttorie”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione".
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
PREMESSO IN FATTO
La società mandataria del con è affidataria per Controparte_1 CP_2 Controparte_2 conto del della gestione del compendio industriale oggi denominato Parte_3
“Tecnopolo d'Abruzzo” sito in L'Aquila, in Località Boschetto di Pile.
Con ricorso monitorio depositato in data 19.05.2023, la società ha richiesto ed ottenuto dal
Tribunale civile di L'Aquila un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, nei confronti della società per l'importo di € 35.000,00 oltre IVA, interessi e spese, sulla scorta Parte_1 di una scrittura privata di transazione.
La transazione era stata sottoscritta dalle parti in data 12.10.2022 per dirimere la controversia insorta nel corso dell'esecuzione del contratto di locazione e di prestazione di servizi di housing stipulato tra la locatrice e la conduttrice in data 27.9.2016. Controparte_1 Parte_1
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo, deducendo la nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. per violazione di norma imperativa e l'annullabilità per vizio del consenso della transazione;
chiedeva, inoltre, venisse accertato l'insussistenza del diritto della di ripetere quanto pagato a titolo di lavori Controparte_1 eseguiti nell'immobile per l'adeguamento alle prescrizioni antiincendio;
il tutto con condanna di quest'ultima alla refusione delle spese di lite.
La si costituiva in giudizio, contestando le allegazioni avversarie e chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese del giudizio.
Fallito il tentativo di mediazione, veniva disposta la conversione del rito da ordinario a speciale
3 ai sensi dell'art. 426 c.p.c.; la causa veniva istruita mediante prova per testi ed era poi discussa all'udienza del 21.10.2025.
**
Con riguardo ai fatti da cui origina la presente controversia, all'esito dell'istruttoria svolta risulta provato ovvero costituisce circostanza non oggetto di specifica contestazione che:
1. con contratto sottoscritto in data 27.9.2016 la concedeva in Controparte_1 locazione alla una porzione del complesso immobiliare da lei gestito e si Parte_1 obbligava alla prestazione di servizi di housing, descritti nell'allegato “a”, per la durata di sei anni a partire dall' 1.3.2017 (art. 2); il canone annuale per la locazione veniva fissato in euro 36.000,00, fatta salva la rivalutazione agli indici Istat a partire dal terzo anno (art. 4 del contratto); il corrispettivo per i servizi di housing veniva fissato anch'esso in euro 36.000,00 annuo, oltre il costo vivo dell'energia in base al consumo ( art. 5).
All'articolo 8 le parti convenivano, inoltre, l'obbligo della conduttrice di stipulare un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, fulmine e allagamento ed, all'articolo 14, l'obbligo di versamento di una cauzione pari ad una annualità di canone.
La violazione di tali previsioni veniva qualificata dalle parti come inadempimento grave, atto a giustificare la risoluzione del contratto per volontà della locatrice ai sensi dell'art. 1456 c.c. (art. 13).
Veniva previsto, poi, che, in caso di mancata restituzione del bene alla scadenza del contratto ovvero al momento dello scioglimento anticipato dello stesso per qualsiasi motivo, la conduttrice fosse tenuta a pagare “a titolo di occupazione precaria e per tutta la durata della stessa, una somma pari a due trecentosessantacinquesimi (2/365) del canone di locazione annuo per ciascun giorno di ritardo nella restituzione, tenendo conto degli aggiornamenti ISTAT anche successivi alla cessazione del Contratto, salvo il risarcimento degli ulteriori danni”(articolo 12).
Infine, con riguardo alle condizioni del bene e ai lavori eseguibili su esso, al punto 1.2. delle premesse del contratto, dichiarava di aver attentamente esaminato la Pt_1 porzione immobiliare oggetto della locazione e di averla trovata rispondente alle proprie esigenze ed adatta all'uso pattuito, nonché esente da vizi od altro che potrebbe incidere sui corrispettivi pattuiti e/o arrecare danni alla conduttrice stessa, ai suoi
4 dipendenti, collaboratori ed altri. Ciò fatto salvo quanto convenuto al successivo articolo 11, in forza del quale veniva conferita alla locatrice la facoltà di eseguire riparazioni straordinarie nella porzione immobiliare locata, quando esse abbiano carattere di urgenza o siano necessarie in conseguenza di normative vigenti o future, purché concordate con il locatore.
2. A seguito del verbale di accertamento n. 21/OG del Comando Provinciale dei VVFF di L'Aquila recante la data dell'8.10.2020, emergeva la necessità di eseguire dei lavori per adeguare l'immobile alle prescrizioni ricevute ed in particolare alla normativa antincendio. Tali lavori venivano eseguiti dalla locatrice e comportavano un esborso di euro 56.742,30. Quest'ultima, quindi, ne chiedeva il rimborso alla conduttrice in forza dell'art. 11 del contratto richiamato.
Sulla imputazione di tali somme sorgeva contestazione: la da un lato, riteneva Pt_1 che l'importo dovesse essere posto interamente a carico della società locatrice, trattandosi di lavori volti all'adeguamento di tutto il complesso immobiliare e non inerenti l'attività svolta nello specifico all'interno dei locali da lei condotti;
secondo la invece, dovevano essere integralmente sopportati dalla conduttrice, in quanto CP_1 derivanti dalla necessità di adeguare i locali alla normativa applicabile in ragione del tipo di attività che vi veniva svolta.
3. In tale contesto, con nota del 18.5.2022, dopo aver sollecitato con precedenti mail l'adempimento della agli obblighi previsti dagli artt. 8 e 14 del contratto e dopo Pt_1 aver ricevuto la sola copia del contratto di assicurazione, la dichiarava di valersi CP_1 della clausola di risoluzione espressa del contratto ex art. 1456, comma 2, c.c. Di contro, la conduttrice eccepiva l'inadempimento di controparte per aver concesso in locazione un bene privo dei requisiti essenziali di sicurezza e diverso rispetto a quanto promesso, con pattuizione di un canone inadeguato e maggiore rispetto al valore del bene locato.
4. Seguiva una serrata interlocuzione tra le parti, dalla quale emerge la volontà reciproca di: i) trovare una soluzione transattiva per la composizione della controversia;
ii)
l'impegno della parte conduttrice di lasciare libero l'immobile entro il 31.12.2022, continuando nel mentre a pagare quanto pattuito nel contratto senza maggiorazioni;
iii) la mancanza di accordo sulla ripartizione delle spese dei lavori eseguiti nel bene.
5. Con nota del 9.8.2022 la posta la risoluzione del contratto, comunicava alla CP_1
5 con riguardo al rapporto locatizio, la possibilità di rimanere nella detezione del Pt_1 bene verso il pagamento dell'indennità di occupazione prevista dall'art. 12 del contratto e, con riguardo alla prestazione dei servizi di housing, che la fornitura sarebbe stata sospesa in data 30.8.2022, alle ore 10.00, salvo che la parte avesse espresso la volontà di ricevere i servizi fino alla data di rilascio dei locali, dietro pagamento nella misura contrattualmente convenuta. Con riguardo alle spese dei lavori, la si riservava di CP_1 agire in via giudiziale (doc. 10 di parte convenuta).
6. Con mail dell'11 agosto 2022, la manifestava il proprio interesse a continuare a Pt_1 ricevere i servizi di housing, impegnandosi a pagarne il corrispettivo, ma contestava la legittimità della risoluzione del contratto.
7. In data 24 agosto 2025, la riscontrava la mail, proponendo in via conciliativa e CP_1 senza rinuncia ad avvalersi della risoluzione del contratto e del diritto a sospendere la fornitura dei servizi di housing e delle forniture di energia elettrica e gas nella data e nell'orario già indicati, due soluzioni, che di seguito si trascrivono (doc. 30 parte attrice):
- pagamento da parte della fino al rilascio dell'immobile e a far data dalla avvenuta risoluzione, Pt_1 di importi corrispondenti ai canoni contrattuali per locazione e servizi (oltre al rimborso dei costi per la fornitura di energia elettrica e gas), nonché pagamento dell'importo forfettario di euro 40.000,00 (a fronte del maggior importo preteso dalla mia Assistita) per l'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'impianto anti incendio, con rinuncia delle Parti ad ogni rispettiva ulteriore pretesa;
- in alternativa, pagamento da parte di fino al rilascio dell'immobile e a far data dalla avvenuta Pt_1 risoluzione, dell'indennità di occupazione sine titulo nella misura fatturata (pari al doppio del precedente canone di locazione) e dell'importo di euro 4,00 mq/mese per i servizi di housing (l'aumento dei costi medio tempore intervenuti rende non più sostenibile dalla mia Assistita l'offerta dei servizi al costo di euro 3,00 mq/mese), nonché rimborso dei costi per energia elettrica e gas, rimanendo impregiudicate tra le Parti le sole posizioni relative alla questione anti incendio e con rinuncia delle stesse ad ogni ulteriore pretesa (ivi comprese le pretese inerenti ai canoni eventualmente corrisposti nei termini che precedono).
8. Nei giorni a seguire, le parti non trovano un accordo e la diffidava la locatrice Parte_1 dall'eseguire azioni arbitrarie, come la sospensione dei servizi, che avrebbero comportato gravi e irreparabili danni alla società, al personale e alle sedi distaccate societarie, dipendenti dalla sede principale sita in L'Aquila.
6 9. In data 30 agosto 2022 alle ore 10.00, la società locatrice interrompeva la fornitura di energia elettrica ed acqua alla porzione immobiliare detenuta dalla la quale, Pt_1 tuttavia, in quanto preavvisata, aveva provveduto ad installare un generatore di corrente al di fuori dei locali, sì da sopperire in via transitoria alla mancanza.
10. In data 31 agosto 2025 alle ore 10.59, la formulava alla una proposta Pt_1 CP_1 conciliativa, che veniva a grandi linee accolta dalla conduttrice (doc. nn. 37.38 e 39 di parte attrice); alle ore 15.10 veniva riattivata la fornitura di energia elettrica (doc. 15 di parte convenuta).
11. In data 12.10.2022, a distanza di oltre due mesi, in un momento in cui occupava Pt_1 ancora i locali oggetto del contratto di locazione e godeva della erogazione dei servizi di housing, le parti sottoscrivevano l'atto di transazione con cui la si Parte_1 impegnava:
- al rilascio dei locali alla data del 15.12.2022 a fronte del versamento di euro 3.000,00 mensili a titolo di indennità di occupazione e di euro 3.000,00 mensili per i servizi di housing (art. 2);
- alla corresponsione della somma di euro 35.000,00 in 18 rate mensili a far data dal
15.1.2023 a fronte di tutte le pretese della (art. 3); CP_1
- a rimettere eventuali querele presentate ed a non costituirsi parte civile in eventuali procedimenti penali scaturiti dalla presente vicenda (art. 4);
- alla rinuncia a qualsiasi pretesa, azione e diritto derivante dalla presente vicenda (art. 5).
11. La non adempieva l'obbligazione di cui al punto 2 e, per questo, la agiva Parte_1 CP_1 in giudizio con il ricorso monitorio da cui trae origine la presente causa.
OSSERVA IN DIRITTO
Occorre premettere che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, come chiarito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 13533/2001, spetta al creditore: a) provare l'intervenuta conclusione e validità del contratto
7 di cui si invoca l'inadempimento; b) allegare l'inadempimento del debitore;
c) dimostrare, eventualmente, il danno conseguenza e il relativo nesso di causalità giuridica. Il creditore, infatti, beneficia, ai sensi dell'art. 1218 c.c., della presunzione di colpa del debitore, nonché della presunzione della causalità materiale sussistente tra la condotta del debitore e l'inadempimento
(danno evento). Sul debitore grava invece l'onere di dimostrare di aver esattamente adempiuto alle obbligazioni nascenti dal contratto, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Ora, come visto, nel caso che occupa, l'opposto ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento della somma pattuita nell'atto di transazione sottoscritto dalle parti in data 22.10.2022. Per contro, la società opponente ha contestato la debenza delle somme, deducendo la nullità o l'annullabilità di tal contratto.
La creditrice, dunque, ha allegato il titolo e l'inadempimento; spetta alla debitrice provare il fatto estintivo dell'obbligazione.
La questione principale che si pone, pertanto, è la qualificazione giuridica della condotta serbata dalla antecedentemente alla sottoscrizione del contratto di transazione, al Controparte_1 fine di valutare se, come sostenuto da parte attrice, essa sia sussumibile nell'ambito della fattispecie del reato di estorsione ovvero se configuri un'ipotesi di violenza determinante un vizio del consenso prestato in occasione della sottoscrizione della transazione.
Nel primo caso, infatti, ove fosse dimostrato che il contratto è stato stipulato per effetto diretto del reato di estorsione, sarebbe affetto da nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c., in conseguenza del suo contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale, in particolare l'inviolabilità del patrimonio e della libertà personale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti (cfr. Cassazione civile, Sez. 2, Sentenza n. 17959 del 2020, e Cassazione civile sez. II,
31/05/2022, n.17568).
Nel secondo caso, l'accertamento del vizio del consenso condurrebbe all'annullamento del contratto ai sensi degli artt. 1434 e 1438 c.c..
Con riguardo alla prima ipotesi, è noto che l'art. 649 c.p. sanziona la condotta di chiunque,
8 mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. E' consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo il quale, nell'estorsione patrimoniale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune.
Nel caso di specie, la condotta della è stata oggetto di indagine in sede penale, CP_1 conclusasi con una richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila del 28.5.2024, sulla scorta della considerazione che i fatti narrati non possano, neppure in astratto, configurare il delitto di estorsione (cfr. doc. depositato in atti dalla convenuta in data 17.2.2025). Non è in atti la prova di quale sia stato l'esito del procedimento.
Mancando una decisione definitiva in sede penale, spetta al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, di modo da procedere ad un autonomo accertamento dei fatti dedotti nel giudizio e delle conseguenze sul piano civilistico.
Ebbene, la non ha fornito la prova della sussumibilità della rilevanza penale Parte_1 della condotta serbata da nella fase di formazione del consenso prestato per Controparte_1 la conclusione della transazione.
In primo luogo, lo iato temporale tra la sottoscrizione della transazione (ottobre 2022) e la presunta violenza esercitata dalla mediante la sospensione della fornitura di energia CP_1 elettrica (fine agosto 2022) porta ad escludere l'esistenza di un nesso causale diretto tra la condotta della locatrice e la manifestazione di volontà espressa tempo dopo dalla conduttrice, quando gli effetti della condotta di controparte erano da tempo cessati.
Inoltre, non emerge dagli atti quale sia stato l'ingiusto profitto che la abbia tratto dalla CP_1 presunta violenza esercitata, atteso che l'atto di transazione sottoscritto è effettivamente espressione di reciproche concessioni. Dalla lettura dell'atto si evince, infatti, che la locatrice ha rinunciato alla maggior somma dovutole, secondo il contratto di locazione, a titolo di indennità di occupazione e che, quanto alle spese dei lavori eseguiti nell'immobile locato sulla cui
9 ripartizione vi era disaccordo, le parti hanno trovato una soluzione mediana in base alla quale la conduttrice è tenuta a restituirne poco più del 60 %.
Infine, la violenza, che la asserisce di aver subito, si concretizzerebbe nel fatto che Parte_1 la avvalendosi della clausola di risoluzione espressa prevista all'art. 14 del contratto di CP_1 locazione e fornitura di servizi, ha sospeso, preannunciandolo, la fornitura di energia. Non è controverso che il presupposto per l'esercizio della facoltà di risoluzione del contratto si sia verificato, atteso che emerge dagli atti che la non ha pagato la cauzione (art. 13 e 14 Parte_1 del contratto). Conseguentemente, legittimamente la parte ha ritenuto risolto il contratto in forza dell'operatività della clausola risolutiva espressa disciplinata dall'art. 1456 c.c. Come noto, infatti, con tale clausola le parti concordano ex ante di qualificare quel tipo di inadempimento come “grave”, con l'effetto che la caducazione del vincolo negoziale consegue alla dichiarazione della parte nel cui interesse la clausola è posta di volersene valere, senza che sia necessaria una pronuncia giurisdizionale di accertamento.
Alla luce di quanto detto, deve escludersi che la condotta di propedeutica Controparte_1 alla stipula del contratto di transazione sia stata condotta in danno della né che Parte_1 possa assumere una rilevanza penale. Conseguentemente, sotto tale profilo, non si ravvisa la eccepita nullità virtuale del contratto.
Le argomentazioni appena illustrate valgono anche con riguardo alla eccezione di annullabilità del contratto per vizio del consenso.
Difatti, con riguardo al profilo della scansione temporale con cui si sono susseguiti i fatti rilevanti, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che la violenza, perché assurga a causa di invalidità del contratto, anche quando consista nella minaccia di far valere un diritto, deve intervenire in un momento anteriore al negozio e concretarsi nella minaccia attuale di un male futuro dipendente in qualche modo dallo stesso autore della vis compulsiva. Se la minaccia non appare, invece, attuale, nel senso che sia già interamente esaurita la condotta costituente antecedente causale, o almeno concausale, del male temuto dal soggetto passivo, la rappresentazione da parte di quest'ultimo di un pericolo di danno non deriva più dal comportamento del minacciante, bensì dalla considerazione di altre circostanze che sfuggono completamente al dominio del medesimo, e si atteggia, quindi, come semplice metus ab intrinseco che, ove anche incida sul processo formativo della volontà negoziale, facendo venire meno quella libertà di determinazione cui ogni contrattazione deve essere informata non è
10 idoneo ad invalidare il negozio ( C. 647/1987).
Con riguardo al già evidenziato profilo dell'assenza del vantaggio che la parte creditrice abbia tratto dalla stipulazione della transazione, deve altresì aggiungersi che la minaccia di far valere un diritto assume i caratteri della violenza morale, invalidante il consenso prestato per la stipulazione di un contratto, ai sensi dell'art. 1438 cod. civ., soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto;
il che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, sia anche esorbitante ed iniquo rispetto all'oggetto di quest'ultimo, e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall'ordinamento (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 23/08/2011, n. 17523;
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 13/04/2022, n. 12058).
Alla luce di quanto detto, anche l'eccezione di annullabilità della transazione deve essere rigettata.
Accertata la validità della transazione posta alla base del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, rimane assorbita ogni questione sottostante il titolo stesso, ossia ogni questione afferente all'esecuzione del contratto di locazione.
In conclusione, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 in base allo scaglione di appartenenza, ai valori medi eccetto la fase decisoria che viene liquidata al valore minimo in ragione della oralità della discussione.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, in persona del Giudice, dott.ssa MI LO, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2381 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 al così provvede:
▪ RIGETTA l'opposizione proposta dalla società Parte_1
▪ per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto n. 378 emesso dal
Tribunale di L'Aquila in data 19.10.2023;
11 ▪ CONDANNA al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente giudizio che liquida nella somma di € 6.164,00, oltre
I.V.A. e C.P.A.
Cosi deciso in L'Aquila, 30 ottobre 2025
Il giudice
MI LO
12