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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/12/2025, n. 6698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6698 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1598/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Marielda Montefusco Consigliere relatore ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1598/2020 r.g., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa IA Capua Vetere n. 2365/2019, pubblicata il 19 settembre 2019, vertente
TRA la (P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in PIEDIMONTE MATESE
(CE), alla PIAZZA CARMINE, 5, presso lo studio dell'avv. BATTAGLINO LUIGI, che la rappresenta e difende in virtù della procura in atti
APPELLANTE
E
la (P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
NAPOLI, alla VIA DE PRETIS, 102, presso lo studio dell'avv. MOSCHIANO
ALESSANDRO, che la rappresenta e difende in virtù della procura in atti
APPELLATA
sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza impugnata e così decidere:
Nel merito: previa acquisizione di tutta la documentazione del fascicolo di primo grado ricostruito, ammettere CTU per l'eliminazione degli illeciti e la verifica del superamento sella soglia ex L: 108/96, dichiarare che il saldo dei conti corrente impugnati presenta un saldo positivo per l'appellante con la somma indicate nelle
CTP che si depositano e, conseguentemente, condannare la banca al pagamento
di quanto indicato e\o della somma che sarà indicata dal CTU nominando. IN Vi istruttoria si chiede l'ammissione di CTU con incarico al nominando consulente di rielaborare i rapporti e previa eliminazione delle poste illecite per
l'applicazione effettuare il ricalcolo applicando il tasso ex art. 117 TUB, senza cms e senza capitalizzazione, con espressa verifica del superamento ella soglia
usura e, se positiva, eliminare completamente egli interessi ex art. 115 CTOP”.
Per Controparte_1
“Voglia l'On.le Corte di appello adita, contrariis reiectis così provvedere:
Preliminarmente accertare e dichiarare illegittimo il deposito dell'avversa
documentazione allegata all'atto di appello notificato ex art 345 cpc ultimo
comma;
Nel merito : rigettare l'appello ex adverso proposto perché inammissibile ed
infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la
sentenza del Tribunale di Santa IA Capua Vetere n° 2365/19 del 19.09.19.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. Con atto di citazione notificato in data 28 gennaio 2015, la Parte_1
partendo dalla premessa di avere in corso tre rapporti di conto corrente
[...]
(n. 9100/154336,85, n. 9100/15435,92 e n. 9100/17656,65) accesi presso il convenuto istituto di credito, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Santa
Contr IA C. V. la (di seguito anche o la Banca), Controparte_1 chiedendo di: 1) accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o la nullità parziale dei contratti di c/c n° 15436,85 acceso in data 12.10.07; c/c n°
15435,92 acceso in data 12.10.07 e c/c n° 17656,55 acceso in data 10.02.11 in quanto carenti della forma scritta;
2) accertare e dichiarare la nullità delle condizioni generali dei contratti innanzi indicati relativamente ai tassi d'interesse perché calcolati in misura ultralegale, non pattuiti per iscritto e perché applicati in violazione della l. 108/96; 3) accertare la illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della CMS, per l'effetto, dichiarare la nullità delle predette clausole e l'inefficacia degli addebiti sui conti oggetto di causa;
4) accertare e dichiarare l'esatto dare – avere tra le parti in base ad apposita CTU e, per l'effetto, condannare la a restituire tutte le CP_1
somme indebitamente percepite a titolo di danno emergente e lucro cessante;
5) condannare la al risarcimento del danno esistenziale e morale;
6) CP_1
condannare la al pagamento di spese ed onorari del giudizio. CP_1
A sostegno della propria domanda, parte attrice produceva CTP econometrica, secondo cui residuerebbe un credito in favore della società per il c/c n 15436,85 pari a € 21.845,97, per il c/c n 15435,92 pari a € 20.000,00 e per il c/c n 17656,65 pari a € 965,67.
I.2. Si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_1
rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
I.3. In corso di causa, veniva ammessa la CTU richiesta da parte attrice.
Tuttavia, il nominato consulente, con nota depositata in data 07 dicembre 2018, accertava l'impossibilità di procedere all'espletamento della perizia per non aver rinvenuto, nella “produzione documentale presente nel fascicolo”, “gli estratti di conto corrente (movimentazioni e scale e competenze) relativi ai rapporti intercorsi tra la OC ricorrente e la banca convenuta”. Pertanto, all'esito dell'udienza del 17 dicembre 2018, il Tribunale revocava l'incarico già conferito al CTU e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
I.4. Con sentenza n. 2365/2019, pubblicata in data 19 settembre 2019, il
Tribunale di Santa IA C. V., così decideva:
“A) Rigetta la domanda attorea;
B) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
C) pone il compenso spettante al CTU, come liquidato nel provvedimento del
7.5.2018, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna”.
II.1. La suddetta decisione veniva impugnata – con citazione per l'udienza del 10 dicembre 2020, notificata il 22 maggio 2020 – dalla la Parte_1
quale articolava i due motivi di gravame meglio specificati infra, chiedendo la riforma totale della sentenza del Tribunale.
II.2. Con comparsa di risposta all'appello del 10 novembre 2020, si costituiva la la quale concludeva, in via preliminare, per la declaratoria Controparte_3
di inammissibilità della documentazione contabile (estratti conto) allegata all'atto di appello, in quanto prodotta in violazione dell'art. 345 c.p.c., insistendo, nel merito, per il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
II.3. All'udienza del 25 settembre 2025, celebrata secondo le modalità ex
art. 127 ter cod. proc. civ., la Corte riservava la causa in decisione e assegnava alle parti i termini (30+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle rispettive repliche.
Alla scadenza, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, parte appellante denuncia la nullità della sentenza di prime cure, in quanto il Tribunale, “pur essendosi accorto della mancanza dei fascicoli di parte agli atti di causa”, avrebbe emesso la decisione omettendo l'esame di documenti “indispensabili e decisivi”, senza disporne la ricerca in cancelleria e non autorizzando la ricostruzione del fascicolo (atto di citazione in appello, pp. 3 e 4). A sostegno delle proprie deduzioni, la OC
appellante produce “la certificazione della cancelleria del Tribunale che attesta che il fascicolo era stato depositato e non ritirato (cfr. Cass. 20184/20, Cass.
11352/10, Cass. 3055/2013), ma smarrito”, e altresì “ricostruisce e deposita il fascicolo con tutti i documenti indicati nell'atto di citazione in primo grado, con la precisazione che ciò non costituisce deposito documenti nuovi (cfr. Cass. SU
8202/2005 e Cass. 8203/15)” (atto d'appello, pp. 5 e 6).
Il motivo è infondato.
Come si legge a pagina 2 della sentenza impugnata (“Sempre in via preliminare, occorre dire che nel fascicolo d'ufficio non risultano depositate le produzioni di parte. La causa, pertanto, va decisa allo stato degli atti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
10741/2015; 26030/2014), il che, per quanto si dirà innanzi, non ha una significativa incidenza sulla decisione della controversia”), il Tribunale, preso atto che nel fascicolo d'ufficio, al momento della decisione, non risultavano depositate le produzioni di parte, ha ritenuto ininfluente detta circostanza ai fini della decisione della controversia.
Precisamente, il Giudice di prime cure, valutata come “dirimente ed
assorbente rispetto ad ogni altra questione la considerazione che, secondo
l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, ai fini del corretto esperimento dell'azione di ripetizione dell'indebito o di rideterminazione del saldo di conto corrente, è indispensabile che parte attrice produca gli estratti conto integrali, non potendosi supplire a tale onere neanche con la richiesta di ordine di esibizione” (sent. impugnata, p. 2), ha evidenziato che “nel caso di specie, è
acclarato che parte attrice non abbia prodotto in giudizio gli estratti conto, come evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio nella nota del 7.12.2018 e come riconosciuto di fatto anche dalla attrice, che nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. riferiva di “pochi documenti in possesso dell'attore”, per cui i
“conteggi non potevano essere fatti in modo completo”. In linea con i principi innanzi richiamati, deve, dunque, ritenersi che parte attrice non abbia
adeguatamente assolto all'onere della prova su di essa gravante” (sent. impugnata, p. 3), rigettando la domanda attorea per tali ragioni.
Il Tribunale, dunque, correttamente non ha ritenuto di accogliere la richiesta dell'odierna appellante – peraltro tardivamente presentata solo in sede di comparsa conclusionale, come riferito dalla stessa OC (cfr. atto d'appello,
p. 5) – finalizzata alla ricostruzione del fascicolo di primo grado. Ciò in quanto, se avesse proceduto in tal senso, avrebbe surrettiziamente consentito all'attore di sanare inammissibilmente una produzione documentale lacunosa, in tal modo sopperendo illegittimamente al mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla OC.
Il Giudice di prime cure, infatti, a prescindere dallo smarrimento dei fascicoli di parte, che si è verificato solo successivamente (cfr. l'attestazione del
16.1.2020 prodotta dall'appellante, nella quale, peraltro, il funzionario giudiziario attesta che “non risulta alcun ritiro né alcun deposito” della produzione di parte attrice), ha chiarito come, prima dello smarrimento e in ogni caso, la società attrice non avesse prodotto gli estratti conto che pure aveva asserito di procedere a versare in actis in sede di atto di citazione. La mancata produzione, in particolare, è stata accertata dal Tribunale sulla scorta delle dichiarazioni rese dal CTU con nota del 7.12.2018; questi, regolarmente autorizzato dal Giudice all'udienza del 7.5.2018 “al ritiro delle produzioni delle parti”, ha successivamente dichiarato di non poter portare a compimento del operazioni peritali, in quanto, come peraltro già evidenziato “da parte convenuta alle Udienze del 15.01.2018 e del 07.05.2018”, “nella produzione documentale presente nel fascicolo lo scrivente non ha rinvenuto gli estratti di conto corrente
(movimentazioni e scalare e competenze) relativi ai rapporti intercorsi tra la
OC ricorrente e la banca convenuta”.
Le dichiarazioni del CTU – il quale, avendo ritirato i rispettivi fascicoli, ha evidentemente avuto modo di visionare le produzioni di parte, prima che andassero smarrite – in uno con le contestazioni sollevate nel corso del giudizio di prime cure dai procuratori di parte convenuta (i quali hanno costantemente ribadito, alle udienze del 25.9.2017, 15.1.2018 e 7.5.2018, l'assenza in actis degli estratti conto che pure l'attrice sosteneva di aver prodotto, opponendosi al conferimento dell'incarico al CTU, laddove l'avvocato dell'attrice si è sempre limitato a chiedere “breve termine per opportune verifiche” o “breve rinvio per ulteriori verifiche della documentazione depositata in atti”: cfr. i verbali delle citate udienze) consentono a questo Collegio di ritenere corretta la decisione del
Tribunale di decidere allo stato degli atti e di non autorizzare la ricostruzione del fascicolo (atteso altresì che, secondo la giurisprudenza della S.C., “Ove al momento della decisione della causa risulti la mancanza di taluni atti da un fascicolo di parte, il giudice è tenuto a disporne la ricerca o, eventualmente, la ricostruzione, solo se sussistano elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria, ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione”: Cass., n.
21571/2020), e impongono, conseguentemente, il rigetto del primo motivo d'appello.
2. Con il secondo motivo di appello, la OC appellante si duole della
“omessa decisione su un punto della domanda ritualmente proposto: la verifica del superamento della soglia usura”; in particolare, “Il Giudice di fronte ad una specifica richiesta (cfr. atto introduttive e memorie) per questo aspetto pur
essendo stati prodotti i contratti ed i DM omette il quesito in merito a questa eccezione omettendo di decidere parte della domanda. Il comportamento corrette, invece, sarebbe stato quello di formulare specifico quesito ed all'esito se accertato il superamento, come emerge dalle CTP, dovevano esser eleminati gli interessi ex art. 1815 cc” (cfr. atto d'appello, pp. 4 e 6).
Anche il secondo motivo è infondato e non può essere accolto.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale, con decreto del 24 ottobre 2016 (poi richiamato integralmente all'udienza del 7 maggio 2018, in cui è stato affidato l'incarico al CTU), nel nominare il CTU e predisporre i quesiti per il relativo incarico, ha affrontato espressamente la questione della verifica del superamento dei tassi soglia rilevanti per l'usura; in particolare, nella terza parte del primo quesito veniva chiesto al CTU di calcolare “l'ammontare
complessivo delle competenze addebitate nei vari periodi al fine di valutare
l'eventuale superamento dei tassi soglia ai sensi della Legge 108/96 ed in tal caso non addebitando alcun interesse per i periodi in cui tale sconfinamento si è verificato”.
Né, chiaramente, in assenza degli estratti conto il CTU o il Giudice di prime cure avrebbero potuto verificare la fondatezza della doglianza de qua, atteso che, come noto, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 108/1996, per calcolare l'eventuale usurarietà dei tassi di interesse applicati ad un conto corrente occorre determinare il Tasso Effettivo Globale (TEG) – il quale include tutti i costi
(interessi, commissioni, valute, spese, ecc.) applicati dalla Banca – e confrontarlo con il tasso soglia usura trimestrale, rilevato con i decreti ministeriali di cui alla citata normativa (cfr., ex multis, Cass., n. 26525 del 2024).
Pertanto, poiché, come già ribadito anche dal Giudice di prime cure,
“compete al correntista attore in ripetizione fornire la prova dei movimenti del conto” (Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187; cfr. pure Cass. 23 ottobre 2017, n.
24948, nonché, da ultimo, Cass. n. 3837/2025), neppure il secondo motivo d'appello merita accoglimento.
In definitiva, per le ragioni sin qui esposte, l'appello deve essere rigettato, e la sentenza impugnata dev'essere integralmente confermata. 3.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate, del valore della causa, e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello, ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014; cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il
giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
Infine, giova rammentare che a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/12, applicabile ai procedimenti introdotti a far data dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Sussistono, pertanto, nel caso i presupposti di cui alla norma in esame e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla – con citazione per Parte_1
l'udienza del 10 dicembre 2020, notificata il 22 maggio 2020 – avverso la sentenza del Tribunale di Santa IA Capua Vetere n. 2365/2019, pubblicata il
19 settembre 2019, così dispone:
A) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
B) condanna in persona del legale rappresentate pro Parte_1
tempore, alla rifusione, in favore di delle Controparte_1
spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 6.946,00 per i compensi professionali, oltre al 13% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Marielda Montefusco Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio