Articolo 27 della Legge 5 aprile 1964, n. 284
Articolo 26Articolo 28
Versione
31 maggio 1964
Art. 27. Nomina di inserviente ed agente tecnico

La nomina ad inserviente in prova e quella ad agente tecnico in prova si conseguono mediante pubblico concorso, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica, cime abbiano compiuto gli studi di istruzione obbligatoria e siano in possesso degli altri requisiti richiesti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato, dallo articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Il concorso e' per titoli ed e' integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, oltre ad una prova di idoneita' tecnica per gli aspiranti a posti di agente tecnico.
La Commissione esaminatrice e' composta da un vice avvocato dello Stato, che la presiede, da due sostituti o procuratori capo o procuratori dello Stato.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato.
Per la prova pratica della conduzione di autoveicoli sara' aggregato alla Commissione un appartenente alla carriera del personale tecnico.
Entrata in vigore il 31 maggio 1964