CA
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALI ANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3769/2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della e del socio Controparte_1 Parte_1
accomandatario , pronunziata dal Tribunale di RR TA in data 20- Parte_1
22/11/2024 e contraddistinta dal n. 58/2024
TRA
(c.f. ), Parte_2 P.IVA_1
costituitasi in persona del socio accomandatario;
Parte_1
, nato a [...] il [...] (c.f. ); Parte_1 C.F._1
entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Goffredo Iaquinandi (c.f.
); C.F._2
RE C L AM AN T E
E
_______________________________________________________________________
n. 3769/2024 r.g.a.v.g. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
(c.f. ), nato a [...] Parte_3 C.F._3
Stabia il 12/10/1967, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Giovanni Massa (c.f.
; C.F._4
RE S I S T EN T E
NONCHÉ
Controparte_2
(c.f. ) nonché del socio accomandatario
[...] P.IVA_2 Pt_1
costituitasi in persona del curatore, Avv. Salvatore Carratù, rappresentato e
[...] difeso, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3°
c.p.c., dall'Avv. Antonio Cremone (c.f. ); C.F._5
RE S I S T EN T E
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27/2/2023, chiedeva al Tribunale Parte_3
di RR TA di aprire la liquidazione giudiziale della Parte_2
esponendo che:
[...]
- era creditore di € 50.000 oltre accessori in forza della sentenza n. 1168/2022 del
Tribunale di RR TA, Sezione lavoro del 15/9/2022;
- aveva notificato tale sentenza, munita di formula esecutiva, in data 17/11/2022, unitamente ad atto di precetto per il complessivo importo di € 56.049,06;
- la notifica non era tuttavia andata a buon fine in quanto, come attestato dall'Ufficiale giudiziario, la sede operativa della società risultava “essere chiusa da diverso tempo”;
- era evidente, pertanto, lo stato d'insolvenza della società inadempiente.
In data 13/6/2023 si costituivano la società debitrice ed il socio illimitatamente responsabile, sostenendo che la società non era assoggettabile alla liquidazione giudiziale in quanto impresa minore e che non era insolvente.
Con sentenza n. 58/2024 il Tribunale dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della società e del socio accomandatario, osservando che
- la società era imprenditore commerciale che svolgeva attività di trattamento di metalli e che non poteva qualificarsi quale impresa minore, in quanto dalle informazioni
_______________________________________________________________________
n. 3769/2024 r.g.a.v.g. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
acquisite attraverso la Guardia di Finanza risultavano debiti verso l'Erario per € 734.000, benché dalle dichiarazioni dei redditi relativi agli anni 2020 – 2022 depositate dalla debitrice risultasse l'assenza di debiti e di attivo ed un reddito di circa € 10.000;
- l'insolvenza poteva desumersi dall'inadempimento del debito, di valore significativo, dalla irreperibilità della società presso la sede sociale, dai numerosi rinvii per la definizione bonaria della controversia senza che fosse posto in essere neppure un tentativo di estinzione del debito;
dalla richiesta di rateizzazione del debito erariale formulata solo il 18/11/2024, in concomitanza con l'udienza di discussione.
Con ricorso depositato il 19/12/2024 hanno proposto reclamo ex art. 51 CCII la ed il socio accomandatario , deducendo che: Controparte_1 Parte_1
- la società rientrava tra le imprese minori non assoggettabili a liquidazione giudiziale;
- non sussisteva lo stato d'insolvenza dal momento che lo stesso non poteva dedursi dall'inadempimento di un singolo debito, come avvenuto nel caso di specie;
- il creditore non aveva tentato alcuna azione esecutiva individuale, sebbene la società fosse proprietaria di “un capannone con annesso appartamento” in RR
TA ed il di un appartamento in Castel Volturno;
Pt_1
- tali immobili erano locati, sicché era possibile anche procedere al pignoramento dei canoni;
- erroneamente il Tribunale aveva considerato i rinvii come elemento rivelatore dell'insolvenza, dal momento che erano stati richiesti congiuntamente dalle parti;
peraltro, le trattative non erano andate a buon fine per esclusiva responsabilità del resosi di fatto irreperibile;
Parte_3
- l'istanza di rateizzazione costituiva indice della volontà della società di ripianare la propria situazione debitoria.
Hanno pertanto concluso per la revoca della sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale.
Si è costituita, in data 30/1/2025, la curatela deducendo che:
- sugli immobili della società gravavano un'ipoteca volontaria di € 2.000.000 in favore di MPS Banca per l'Impresa nonché un atto di pignoramento del 2014; risultavano altresì la trascrizione di un preliminare di compravendita con riserva della proprietà del
2010 ed un'ingiunzione fiscale del 2021; sull'immobile del socio gravava la medesima
_______________________________________________________________________
n. 3769/2024 r.g.a.v.g. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
ipoteca volontaria ed inoltre vi era un'iscrizione ipotecaria in favore dell'Agenzia delle
Entrate – Riscossione di € 21.000;
- il capannone in RR TA (come risultava dal cassetto fiscale) era effettivamente locato alla di cui era amministratrice , Controparte_3 Controparte_4 figlia di , mentre l'immobile in Castel Volturno era stato locato solo nel mese Parte_1
di novembre 2024; tuttavia non erano stati consegnati i relativi contratti né i conduttori aveva versato alla curatela i relativi canoni;
- la società era inattiva dal 2017 – 2018 come dichiarato da al curatore Parte_1
in data 29/11/2024;
- erano pervenute numerose domande di ammissione al passivo che attestavano l'esistenza di ulteriori debiti.
Ha quindi concluso per il rigetto del reclamo e per la condanna dei reclamanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Si è costituito, con comparsa depositata il 31/1/2025, , che Parte_3
ha chiesto il rigetto del reclamo.
All'udienza del 25/2/2025, la Corte si è riservata per la decisione.
MOTIV I DELLA DECIS IONE
Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
1. In ordine alla questione dei requisiti di cui all'art. 2 lett. d) CCII, va osservato che i reclamanti si limitano ad affermare che la società era impresa minore, senza aggiungere altro, sicché il motivo può ritenersi addirittura inammissibile. In ogni caso è sufficiente evidenziare che, dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza, risulta una debitoria verso l'Erario per € 743.862,07.
Può aggiungersi che al riguardo l'onere della prova grava sul debitore (art. 121
CCII) e che lo stesso non può ritenersi assolto mediante la produzione delle sole dichiarazioni dei redditi. Il fatto che si tratti di una società di persone (e che per tale motivo non sia tenuta al rispetto della disciplina sul bilancio prevista per le società di capitali) non esclude infatti che essa, svolgendo attività di impresa commerciale, dovesse tenere le scritture contabili obbligatorie (2214 c.c.) ed in particolare il libro degli inventari, al termine del quale va redatto il bilancio come previsto dall'art. 2217 c.c.. Tali scritture, tuttavia, non sono state mai prodotte.
_______________________________________________________________________
n. 3769/2024 r.g.a.v.g. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
2. In ordine allo stato di insolvenza va considerato che lo stesso ricorre quando l'imprenditore non può soddisfare con regolarità le proprie obbligazioni e continuare ad operare proficuamente sul mercato (ex multis, Cass. 7087/2022). Sicché l'esistenza di proprietà immobiliari, pure rilevanti, non è di per sé idonea ad escluderlo, ove l'imprenditore non abbia la liquidità necessaria per provvedere all'adempimento delle proprie obbligazioni. Solo nel caso, che qui non ricorre, in cui la società sia in liquidazione l'insolvenza va valutata, secondo la giurisprudenza dominante (cfr. Cass.
25167/2016), attraverso il raffronto tra attivo e passivo. Deve aggiungersi, peraltro, che gli immobili del socio accomandatario non rilevano ai fini della valutazione dell'insolvenza della società e che, comunque, tutti gli immobili sono gravati da numerose formalità pregiudizievoli - ulteriori elementi dai quali può desumersi l'insolvenza - tra le quali appare estremamente rilevante l'ipoteca dell'importo di € 2.000.000 in favore della
MPS Banca per l'impresa. Né la reclamante ha dimostrato in questa sede che il debito, a garanzia del quale è stata iscritta l'ipoteca, è stato estinto.
È appena il caso di aggiungere che l'esercizio dell'azione esecutiva individuale sui beni del debitore neppure costituisce requisito formale per chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale, non essendo neppure necessario che il creditore sia munito di titolo esecutivo (cfr. Cass. SS.UU. 1521/2013 in tema di fallimento i cui principi devono ritenersi validi anche con riguardo alla liquidazione giudiziale).
Va ancora osservato che anche l'inadempimento di un solo debito può costituire indice dello stato di insolvenza (Cass. 19611/2004); nel caso di specie, peraltro,
l'inadempimento non è in alcun modo giustificato, atteso che la società non ha dedotto che l'omesso pagamento è dovuto alla contestazione del credito e che neppure tale circostanza potrebbe costituire una valida giustificazione, in quanto il creditore è munito di titolo esecutivo giudiziale. Deve aggiungersi che l'inadempimento appare ancor più significativo in quanto la società non ha provveduto al pagamento neppure parziale benché si siano succeduti lunghi rinvii dopo il deposito del ricorso innanzi al Tribunale
(avvenuta il 28/2/2023) che hanno fatto sì che l'apertura della liquidazione giudiziale venisse dichiarata solo il 20/11/2024. Non ha importanza in questa sede verificare da chi siano stati richiesti tali rinvii, né le ragioni che hanno condotto al fallimento delle trattative;
può infatti ragionevolmente ritenersi che, se in oltre un anno non è intervenuto
_______________________________________________________________________
n. 3769/2024 r.g.a.v.g. 5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
alcun pagamento, neppure parziale, quanto meno al fine di evitare la liquidazione giudiziale, la società non avesse i mezzi per adempiere.
Irrilevante è anche la presentazione dell'istanza di rateizzazione formalizzata solo il 18/11/2024, cioè qualche giorno prima dell'apertura della liquidazione giudiziale
(sebbene il relativo procedimento durasse da oltre un anno ed i debiti verso l'Erario fossero ancora più risalenti), che di per sé non attesta affatto, come sostenuto dai reclamanti, “la inequivocabile volontà dell'odierna reclamante di ripianare la debitoria”
e tanto meno la possibilità di farlo. Premesso che la rateizzazione sembra piuttosto indice dell'impossibilità di far fronte ai debiti, in ogni caso sarebbe stato quanto meno necessario dimostrare l'accoglimento della stessa da parte dell' ed il pagamento delle prime CP_5
rate.
Va infine evidenziato che la curatela ha depositato le dichiarazioni rese da Pt_1
al curatore in data 29/11/2024, in occasione dell'accesso agli immobili in RR
[...]
TA, dalle quali risulta che l'impresa è inattiva quanto meno dal 2018, quando è stata chiusa la sede operativa in RR TA, ulteriore elemento che dimostra lo stato di insolvenza della società.
Per tutto quanto esposto, il reclamo deve essere rigettato.
3. Al rigetto del reclamo consegue la condanna dei reclamanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , delle spese del presente grado di Parte_3
giudizio, da liquidarsi - in base ai parametri indicati nella tabella n. 12 allegata al d.m.
Giustizia 55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra Euro 26.000 ed Euro 52.000, secondo la previsione contenuta nell'art. 4 comma 10 sexies del richiamato decreto - in complessivi Euro 5.100 (€ 1.050 per la fase di studio, € 750 per la fase introduttiva, € 1.550 per la fase istruttoria ed € 1.750 per la fase decisoria).
Non occorre invece provvedere alla liquidazione delle spese di lite ed alla condanna in favore della curatela, avendo quest'ultima già interamente appreso il patrimonio del debitore in liquidazione giudiziale.
Deve osservarsi altresì che, benché con l'istanza di autorizzazione alla costituzione nel presente giudizio il curatore abbia richiesto al G.D. di “attestare, ai sensi dell'art. 144 del D.P.R. n. 115/2002 che non è disponibile il denaro necessario per le spese, così da ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”, quest'ultimo si è
_______________________________________________________________________
n. 3769/2024 r.g.a.v.g. 6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
limitato ad apporre la dicitura “Visto si autorizza” con firma digitale;
deve dunque escludersi che il fallimento sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 144 d.P.R. 115/2002, non potendo ritenersi che tale generica dicitura possa produrre gli effetti dell'attestazione richiesta dalla norma richiamata.
Va poi rigettata la domanda, proposta dalla curatela, di condanna dei reclamanti ai sensi dell'art. 96 3° comma c.p.c.. La norma prevede infatti che il giudice “può” condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte;
si tratta dunque di una decisione rimessa all'apprezzamento del giudice che non si fonda solo sul riconoscimento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, ma anche dell'opportunità e dell'utilità della condanna.
Nel caso di specie tale condanna sarebbe priva di utilità, dal momento che l'eventuale credito - sorto successivamente alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e non in occasione o in funzione dello svolgimento della procedura concorsuale - non parteciperebbe al concorso, ma potrebbe solo essere riscosso qualora la società, all'esito della procedura concorsuale, ritornasse in bonis.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dei reclamanti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, secondo la previsione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto avverso la sentenza n.
58/2024 del Tribunale di RR TA del 20/11/2024 dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della e del socio Parte_2
accomandatario : Parte_1
1. rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna i reclamanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...]
, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 5.100 Parte_3
per compenso professionale ed Euro 765 per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione al difensore Avv. Giovanni Massa;
_______________________________________________________________________
n. 3769/2024 r.g.a.v.g. 7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Napoli, il 4 marzo 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
_______________________________________________________________________
n. 3769/2024 r.g.a.v.g. 8