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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/05/2024, n. 3451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3451 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente Relatore
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Carmelo Barbieri Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7301 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
25/01/2024, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 [...]
(c.f. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ), IN
[...] C.F._4 Parte_5
PROPR E N Q (c.f. ), difesi dall'Avv. CP_1 C.F._5
PAIANO LUIGI (c.f. ),. C.F._6
APPELLANTI
E
(c.f. Controparte_2
), P.IVA_1
APPELLATO
E
PUBBLICO MINISTERO AFFARI CIVILI PRESSO IL TRIBUNALE
DI ROMA PUBBLICO MINISTERO AFFARI CIVILI PRESSO IL
TRIBUNALE DI ROMA (c.f. ),. P.IVA_2
APPELLATO
OGGETTO: appello contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il
30.11.2021 nel proc n. 67908/2019 RG.,
r.g. n. 1 Conclusioni degli appellanti: “Voglia la Corte d'Appello di Roma, in riforma dell'ordinanza impugnata Accertare e dichiarare che , Parte_1
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
sono cittadini italiani dalla nascita in Parte_5 Controparte_3
quanto discendenti da cittadina italiana che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana, e per l'effetto - ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
EF (PU) quale Comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello Stato Civile della popolazione del
Comune di EF (PU). Con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio.”.
FATTO E DIRITTO
Si rimanda alla lettura dell'ordinanza impugnata per la compiuta ricostruzione della fattispecie qui esaminata.
Gli attori indicati in epigrafe hanno proposto appello ed il non si è CP_2
costituito nel grado.
L'appello è stato trattenuto in decisione il 25/01/2024 con assegnazione del termine per il deposito della memoria conclusionale.
L'appello invoca un'interpretazione, diversa da quella offerta dal tribunale di
Roma, dell'art. 7 della L. 555/1912, anche sulla base di alcuni precedenti pronunce di questa Corte, nel senso che esso non opererebbe laddove il minore risulti già cittadino (anche) dello Stato estero all'atto della rinuncia alla cittadinanza italiana ad opera del genitore.
Il gravame non può essere accolto poiché la soluzione adottata da tribunale è in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ, sez I, ordinanza 17161/2023).
Nell'affrontare una fattispecie analoga la Suprema Corte così si è espressa: “Al quesito deve darsi risposta affermativa. L'art. 12, comma 3, della legge n. 555 del
1912 - secondo cui "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9" - si riferisce proprio al caso in cui
r.g. n. 2 il figlio minore di cittadino italiano, se (o proprio perché) ha acquistato la
cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la
cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del padre, salva la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 che qui non ricorrono. E' questo il caso di chi, essendo figlio minore di chi perse la
cittadinanza italiana per naturalizzazione volontaria nel 1924, la perse anche lui, conservando quella americana (acquistata dalla nascita negli U.S.A.). Alla medesima conclusione è pervenuta questa Corte, secondo cui i figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge n. 555 del 1912, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la
cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della stessa legge del 1912, non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la
cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 della stessa legge (Cass., sez. 1, n. 9377 del 2011), ipotesi non verificatasi nella specie.
Infondato è l'argomento difensivo che fa leva sull'art. 7, comma 1, della stessa legge, secondo cui "salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiore o emancipato può rinunciarvi". Disposizione questa non applicabile perché avendo perduto la cittadinanza italiana in quanto figlio minore di cittadino non più italiano, non poteva conservare la cittadinanza italiana per aggiungerla a quella americana e, quindi, nemmeno poteva rinunciarvi o trasmetterla ai discendenti. In altri termini, la citata disposizione, come rilevato dalla Corte territoriale, "si riferisce al caso diverso di doppia cittadinanza che nella specie non sussiste in quanto il ricorrente, come detto, era figlio di cittadino statunitense al momento della nascita".
Si prende atto delle perplessità esposte dagli appellanti, ma questa Corte, che pure in passato aveva adottato pronunce difformi, nel rispetto della funzione nomofilattica assegnata alla Corte di Cassazione, non ritiene di discostarsi dai più recenti approdi ai quali la stessa è pervenuta.
r.g. n. 3 Va ulteriormente aggiunto che la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., sez. I,
8.2.2024, n. 3564) ha ribadito che in forza degli artt. 8 e 12 della legge 555/1912 perde la cittadinanza il figlio minore sottoposto alla potestà del genitore che volontariamente acquista la cittadinanza straniera.
La contumacia dell'appellato dispensa dalla pronuncia sulle spese.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello;
b) nulla sulle spese;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 16/05/2024.
Il Presidente estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4