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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/11/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA
Sezione Lavoro
N.R.G. 565/2024
Il Giudice, dott. LO VI, a seguito dell'udienza del 20/11/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Andrea Stramaccia, Lorenzo Calvani e Gianluca Esposito, presso il cui studio, sito in Firenze, al Viale S. Lavagnini n. 13, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
P.I.: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Marra, presso il cui studio sito in Pisa, al Lungarno Pacinotti, n. 26, elettivamente domicilia
RESISTENTE
OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 20/11/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22/3/2024 il ricorrente, dipendente della società resistente con contratto a tempo indeterminato full time decorrente dal CP_1
1/1/2011 e con la qualifica di operaio, con inquadramento al livello D2 del CCNL
Metalmeccanica Industria, ha impugnato il licenziamento per giusta causa del
RG n. 565/2024 - Pagina 1 di 7 22/12/2023, chiedendo di “1) Accertare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente, come in epigrafe, e per l'effetto: a. In via principale, condannare la Società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione dell'istante nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, ed, in ogni caso, in misura non inferiore alle 12 mensilità, come per legge;
b. In via subordinata e salvo gravame,
Voglia il Giudice, previa declaratoria dell'illegittimità del licenziamento intimato all'istante, dichiarare estinto il dedotto rapporto di lavoro dal la data del licenziamento con condanna della datrice di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale, pari a 24 mensilità, e comunque non inferiore a 12 mensilità, o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
c) In ulteriore ipotesi, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento per violazione dell'art.
18, comma 6, L. 300/70 e, per l'effetto, condannare la società resistente al pagamento di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto ovvero la diversa di giustizia;
Ovvero in subordine il diverso provvedimento di giustizia conseguente dalla declaratoria di nullità, illegittimità e/o inefficacia del licenziamento.
2. Con vittoria di spese e competenze legali, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori dichiaratisi antistatari. Il tutto oltre interessi e rivalutazione”.
1.1. Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) con lettere raccomandate, datate 20.10.2023, 24.10.2023 e 22.11.2023, la società resistente contestava tre illeciti disciplinari;
b) con la prima, evidenziava che egli in data 14.9.2023 aveva eseguito degli imballaggi in maniera non conforme;
c) con la seconda, gli contestava che il 20.10.2023 aveva abbandonato la postazione di lavoro dalle 24:00 alle 00:10, senza autorizzazione e senza regolare timbratura;
RG n. 565/2024 - Pagina 2 di 7 d) con l'ultima, contestava che l'8.11.2023, presso il locale spogliatoio, si era rivolto verso un collega dicendogli che avrebbe dovuto “sbattere la testa sul muro per rigare dritto” e che il giorno successivo aveva aggredito verbalmente lo stesso collega;
e) aveva contestato integralmente le condotte imputate davanti al sindacalista
Parte_2
f) tuttavia, l'azienda procedeva al licenziamento per giusta causa, che veniva impugnato con lettera del 3.1.2024;
g) gli addebiti non corrispondevano al vero e la decisione di licenziarlo era pretestuosa;
h) il licenziamento era tardivo, perché intimato oltre i sei giorni dalla scadenza del termine per le giustificazioni, come stabilito dall'art. 8 del CCNL
Metalmeccanica Industria, sicché queste si dovevano ritenere accolte;
i) le contestazioni erano comunque consegnate a distanza di mesi dai fatti.
2. Con memoria depositata in data 31.5.2024 si è costituita la società resistente, la quale ha ribadito la verità dei fatti contestati, la proporzionalità del licenziamento e la non tardività della comunicazione del provvedimento espulsivo.
3. La domanda è infondata.
3.1. Il ricorrente ha contestato, in via preliminare, il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 8 del CCNL dell'industria metalmeccanica privata del 20 gennaio 2008, affermando che l'audizione orale richiesta dal lavoratore medesimo si era svolta il
12.12.2023, mentre il licenziamento era stato intimato il 22.12.2023, ovvero oltre i sei giorni previsti.
Il datore di lavoro ha rappresentato, invece, senza che tale circostanza sia stata contestata da controparte, che il verbale dell'audizione era stato trasmesso dal segretario provinciale Fiom Cgil solamente in data 22.12.2023, sicché il termine di sei giorni sarebbe dovuto decorrere da questa data e non da quella in cui si tenne l'audizione orale.
RG n. 565/2024 - Pagina 3 di 7 3.2. Il licenziamento deve ritenersi tempestivamente adottato.
L'art. 8 CCNL citato afferma, in particolare, che “Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi
5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte. Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un componente la Rappresentanza sindacale unitaria. La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto”.
Orbene, devono richiamarsi gli approdi giurisprudenziali sul tema, in base ai quali l'art. 7, comma 2, L. n. 300 del 1970 deve essere interpretato nel senso che il lavoratore è libero di discolparsi nelle forme da lui prescelte - e, quindi, per iscritto o a voce, con l'assistenza o meno di un rappresentante sindacale - con la conseguenza che, ove il lavoratore eserciti il proprio diritto chiedendo espressamente di essere "sentito a difesa" nel termine previsto dallo stesso art. 7, comma 5, il datore di lavoro ha l'obbligo della sua audizione, funzionale a consentire la piena rispondenza del giudizio disciplinare al principio del contraddittorio fra le parti, e, quindi, alla piena realizzazione del diritto di difesa dell'incolpato (così, Cass. n. 5864 del 2010; Cass. n. 1661 del 2008; Cass. n.
7848 del 2006; Cass. n. 9066 del 2005).
Ai sensi dell'art. 8 del CCNL dell'industria metalmeccanica privata del 20 gennaio
2008, il termine di sei giorni per l'irrogazione del licenziamento decorre dalla consumazione del diritto di difesa, coincidente con la data delle giustificazioni o con quella dell'audizione del lavoratore;
ciò in applicazione del principio per cui il lavoratore è libero di discolparsi nelle forme da lui prescelte e, ove chieda
RG n. 565/2024 - Pagina 4 di 7 espressamente di "essere sentito a difesa", il datore di lavoro ha l'obbligo della sua audizione (così, in questione analoga a quella oggetto di causa, Cass. civ., n.
9596/2018).
Ciò posto, deve rilevarsi che nella vicenda in esame la consumazione del diritto di difesa debba decorrere dal 22.12.2023, ossia dal momento della trasmissione del verbale dell'audizione orale da parte di segretario provinciale Fiom- Testimone_1
Cgil che ha assistito il lavoratore. Infatti, prima di tale data, tenuto conto della volontà di tutte le parti di procedere alla verbalizzazione postuma delle difese del lavoratore, per come evincibile dalla e-mail del 22.12.2023 (all. sub doc. 23) alla memoria di costituzione) e dalle allegazioni del resistente non specificamente contestate dal ricorrente nell'udienza di prima comparizione, il datore non era pienamente a conoscenza dei contenuti della difesa del lavoratore. Sicché è da questo momento che si è realizzata la vera consumazione del diritto di difesa di quest'ultimo.
Per tali ragioni, posto che il licenziamento è stato intimato il medesimo giorno in cui è pervenuto il verbale al datore, deve ritenersi rispettato il termine previsto dall'art. 8 del
CCNL cit.
3.3. Entrando nel merito, l'istruttoria orale svolta in corso di causa ha permesso di ritenere dimostrate le condotte del ricorrente, per come censurate dal datore di lavoro.
3.3.1. Più in particolare, con la contestazione disciplinare del 22.11.2023 ha avuto ad oggetto la seguente condotta: “il giorno 08 novembre 2023, presso il locale spogliatoi prima dell'inizio del suo turno di lavoro 22.00-06.00 Lei a voce alta ha per più volte detto rivolgendosi nei confronti del Suo Collega di lavoro sig. , che il medesimo sig. Per_1
avrebbe dovuto “sbattere la testa sul muro per rigare dritto”. Ci consta altresì Per_1
che a seguito di tale ripetuta affermazione il sig. si è apprestato ad uscire dagli Per_1
spogliatoi e Lei lo ha seguito dicendogli con voce intimidatoria: “ricorda che tu hai famiglia”. Il giorno seguente 09 novembre 2023, tra le macchinette del caffè ed il locale spogliatoi prima dell'inizio del suo turno di lavoro 22.00-06.00 al saluto del sig.
Lei ha iniziato ad aggredirlo verbalmente, con conversazione del seguente Per_1
RG n. 565/2024 - Pagina 5 di 7 tenore: “ - Sig. Lodino: ciao - Sig. testa di cazzo - Sig. : perché? - Pt_1 Per_1
Sig. non salutare nemmeno - Sig. : ma cosa ho fatto - Sig. Pt_1 Per_1 Per_1
hai fatto tante cose che non dovevi fare, c'hai famiglia anche te, ti conviene Pt_1
stare zitto - Sig. : ma cosa ho fatto - Sig. ti gonfio e ti faccio un muso Per_1 Pt_1
così e siamo anche soli - Sig. : non ho fatto niente (Lei nel mentre si è avvicinato Per_1
con modi tali che presagivano che volesse colpire il con le mani) - Sig. Per_1
hai capito siamo soli”. A quel punto il sig. si è allontanato” (così, Pt_1 Per_1
documento all. sub 20) al fascicolo di parte resistente).
3.3.2. Di particolare rilevanza probatoria sono state le dichiarazioni rese dal testimone Tes_2
, dotato di indubbia attendibilità, quale persona offesa, il quale ha riferito che
[...]
“io ero in turno, ed ho riferito al capoturno dell'abbandono del posto di lavoro da parte del ricorrente. Ricordo che dopo che parlaio con , capoturno, lo stesso Per_2
vene ad accertarsi della circostanza”, aggiungendo poi “Ho visto uscire il Per_2
ricorrente intorno alla mezzanotte ed assentarsi per circa 5-10 minuti”. Inoltre, lo stesso testimone ha confermato i fatti oggetto della contestazione disciplinare del
22.11.2023, di cui alla lettera inviata al datore di lavoro in data 16.11.2023, secondo cui il ricorrente aveva ripetutamente e gravemente minacciato lui e la sua famiglia. Tali circostanze sono anche confermate dalla registrazione, effettuata con il telefono dello stesso , e prodotta in giudizio dalla parte resistente in data 20.6.2025, su Tes_2
autorizzazione del giudice.
3.4. Secondo l'orientamento del giudice della nomofilachia, alle cui argomentazioni deve farsi rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c, “la giusta causa di licenziamento è nozione legale ed il giudice non è vincolato dalle previsioni del contratto collettivo onde lo stesso può ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile ove tale grave inadempimento o tale grave comportamento, secondo un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e
RG n. 565/2024 - Pagina 6 di 7 lavoratore e, per altro verso, può escludere altresì che il comportamento del lavoratore costituisca di fatto una giusta causa, pur essendo qualificato tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato”
(così, Cass. civ., 13412/2020).
3.5. Ebbene, le condotte oggetto di causa, in specie quelle di cui all'ultima contestazione disciplinare del 22.11.2023, tenute nei giorni del 8 e 9 novembre 2023 ai danni del collega , costituiscono gravissime violazioni disciplinari idonee a Tes_2
recidere il rapporto fiduciario con il datore di lavoro. Particolare rilevanza, assume al riguardo la circostanza che il ricorrente abbia con il suo comportamento del 8.11.2023 integrato una condotta suscettibile di rilevanza penale e l'abbia reiterata anche il giorno successivo proferendo frasi minacciose nei confronti del collega e della sua famiglia.
Pertanto, il licenziamento per giusta causa comminato deve ritenersi legittimo e proporzionato rispetto ai fatti commessi.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del 13/08/2022, con riguardo allo scaglione corrispondente alle cause di valore tra euro 5.200,01 e 26.000,00. Gli stessi importi sono ulteriormente ridotti del 50% in ragione della natura e complessità della causa.
P.Q.M.
rigetta la domanda;
condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, che liquida in euro 2.695,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
LO VI
RG n. 565/2024 - Pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA
Sezione Lavoro
N.R.G. 565/2024
Il Giudice, dott. LO VI, a seguito dell'udienza del 20/11/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Andrea Stramaccia, Lorenzo Calvani e Gianluca Esposito, presso il cui studio, sito in Firenze, al Viale S. Lavagnini n. 13, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
P.I.: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Marra, presso il cui studio sito in Pisa, al Lungarno Pacinotti, n. 26, elettivamente domicilia
RESISTENTE
OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 20/11/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22/3/2024 il ricorrente, dipendente della società resistente con contratto a tempo indeterminato full time decorrente dal CP_1
1/1/2011 e con la qualifica di operaio, con inquadramento al livello D2 del CCNL
Metalmeccanica Industria, ha impugnato il licenziamento per giusta causa del
RG n. 565/2024 - Pagina 1 di 7 22/12/2023, chiedendo di “1) Accertare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente, come in epigrafe, e per l'effetto: a. In via principale, condannare la Società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione dell'istante nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, ed, in ogni caso, in misura non inferiore alle 12 mensilità, come per legge;
b. In via subordinata e salvo gravame,
Voglia il Giudice, previa declaratoria dell'illegittimità del licenziamento intimato all'istante, dichiarare estinto il dedotto rapporto di lavoro dal la data del licenziamento con condanna della datrice di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale, pari a 24 mensilità, e comunque non inferiore a 12 mensilità, o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
c) In ulteriore ipotesi, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento per violazione dell'art.
18, comma 6, L. 300/70 e, per l'effetto, condannare la società resistente al pagamento di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto ovvero la diversa di giustizia;
Ovvero in subordine il diverso provvedimento di giustizia conseguente dalla declaratoria di nullità, illegittimità e/o inefficacia del licenziamento.
2. Con vittoria di spese e competenze legali, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori dichiaratisi antistatari. Il tutto oltre interessi e rivalutazione”.
1.1. Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) con lettere raccomandate, datate 20.10.2023, 24.10.2023 e 22.11.2023, la società resistente contestava tre illeciti disciplinari;
b) con la prima, evidenziava che egli in data 14.9.2023 aveva eseguito degli imballaggi in maniera non conforme;
c) con la seconda, gli contestava che il 20.10.2023 aveva abbandonato la postazione di lavoro dalle 24:00 alle 00:10, senza autorizzazione e senza regolare timbratura;
RG n. 565/2024 - Pagina 2 di 7 d) con l'ultima, contestava che l'8.11.2023, presso il locale spogliatoio, si era rivolto verso un collega dicendogli che avrebbe dovuto “sbattere la testa sul muro per rigare dritto” e che il giorno successivo aveva aggredito verbalmente lo stesso collega;
e) aveva contestato integralmente le condotte imputate davanti al sindacalista
Parte_2
f) tuttavia, l'azienda procedeva al licenziamento per giusta causa, che veniva impugnato con lettera del 3.1.2024;
g) gli addebiti non corrispondevano al vero e la decisione di licenziarlo era pretestuosa;
h) il licenziamento era tardivo, perché intimato oltre i sei giorni dalla scadenza del termine per le giustificazioni, come stabilito dall'art. 8 del CCNL
Metalmeccanica Industria, sicché queste si dovevano ritenere accolte;
i) le contestazioni erano comunque consegnate a distanza di mesi dai fatti.
2. Con memoria depositata in data 31.5.2024 si è costituita la società resistente, la quale ha ribadito la verità dei fatti contestati, la proporzionalità del licenziamento e la non tardività della comunicazione del provvedimento espulsivo.
3. La domanda è infondata.
3.1. Il ricorrente ha contestato, in via preliminare, il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 8 del CCNL dell'industria metalmeccanica privata del 20 gennaio 2008, affermando che l'audizione orale richiesta dal lavoratore medesimo si era svolta il
12.12.2023, mentre il licenziamento era stato intimato il 22.12.2023, ovvero oltre i sei giorni previsti.
Il datore di lavoro ha rappresentato, invece, senza che tale circostanza sia stata contestata da controparte, che il verbale dell'audizione era stato trasmesso dal segretario provinciale Fiom Cgil solamente in data 22.12.2023, sicché il termine di sei giorni sarebbe dovuto decorrere da questa data e non da quella in cui si tenne l'audizione orale.
RG n. 565/2024 - Pagina 3 di 7 3.2. Il licenziamento deve ritenersi tempestivamente adottato.
L'art. 8 CCNL citato afferma, in particolare, che “Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi
5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte. Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un componente la Rappresentanza sindacale unitaria. La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto”.
Orbene, devono richiamarsi gli approdi giurisprudenziali sul tema, in base ai quali l'art. 7, comma 2, L. n. 300 del 1970 deve essere interpretato nel senso che il lavoratore è libero di discolparsi nelle forme da lui prescelte - e, quindi, per iscritto o a voce, con l'assistenza o meno di un rappresentante sindacale - con la conseguenza che, ove il lavoratore eserciti il proprio diritto chiedendo espressamente di essere "sentito a difesa" nel termine previsto dallo stesso art. 7, comma 5, il datore di lavoro ha l'obbligo della sua audizione, funzionale a consentire la piena rispondenza del giudizio disciplinare al principio del contraddittorio fra le parti, e, quindi, alla piena realizzazione del diritto di difesa dell'incolpato (così, Cass. n. 5864 del 2010; Cass. n. 1661 del 2008; Cass. n.
7848 del 2006; Cass. n. 9066 del 2005).
Ai sensi dell'art. 8 del CCNL dell'industria metalmeccanica privata del 20 gennaio
2008, il termine di sei giorni per l'irrogazione del licenziamento decorre dalla consumazione del diritto di difesa, coincidente con la data delle giustificazioni o con quella dell'audizione del lavoratore;
ciò in applicazione del principio per cui il lavoratore è libero di discolparsi nelle forme da lui prescelte e, ove chieda
RG n. 565/2024 - Pagina 4 di 7 espressamente di "essere sentito a difesa", il datore di lavoro ha l'obbligo della sua audizione (così, in questione analoga a quella oggetto di causa, Cass. civ., n.
9596/2018).
Ciò posto, deve rilevarsi che nella vicenda in esame la consumazione del diritto di difesa debba decorrere dal 22.12.2023, ossia dal momento della trasmissione del verbale dell'audizione orale da parte di segretario provinciale Fiom- Testimone_1
Cgil che ha assistito il lavoratore. Infatti, prima di tale data, tenuto conto della volontà di tutte le parti di procedere alla verbalizzazione postuma delle difese del lavoratore, per come evincibile dalla e-mail del 22.12.2023 (all. sub doc. 23) alla memoria di costituzione) e dalle allegazioni del resistente non specificamente contestate dal ricorrente nell'udienza di prima comparizione, il datore non era pienamente a conoscenza dei contenuti della difesa del lavoratore. Sicché è da questo momento che si è realizzata la vera consumazione del diritto di difesa di quest'ultimo.
Per tali ragioni, posto che il licenziamento è stato intimato il medesimo giorno in cui è pervenuto il verbale al datore, deve ritenersi rispettato il termine previsto dall'art. 8 del
CCNL cit.
3.3. Entrando nel merito, l'istruttoria orale svolta in corso di causa ha permesso di ritenere dimostrate le condotte del ricorrente, per come censurate dal datore di lavoro.
3.3.1. Più in particolare, con la contestazione disciplinare del 22.11.2023 ha avuto ad oggetto la seguente condotta: “il giorno 08 novembre 2023, presso il locale spogliatoi prima dell'inizio del suo turno di lavoro 22.00-06.00 Lei a voce alta ha per più volte detto rivolgendosi nei confronti del Suo Collega di lavoro sig. , che il medesimo sig. Per_1
avrebbe dovuto “sbattere la testa sul muro per rigare dritto”. Ci consta altresì Per_1
che a seguito di tale ripetuta affermazione il sig. si è apprestato ad uscire dagli Per_1
spogliatoi e Lei lo ha seguito dicendogli con voce intimidatoria: “ricorda che tu hai famiglia”. Il giorno seguente 09 novembre 2023, tra le macchinette del caffè ed il locale spogliatoi prima dell'inizio del suo turno di lavoro 22.00-06.00 al saluto del sig.
Lei ha iniziato ad aggredirlo verbalmente, con conversazione del seguente Per_1
RG n. 565/2024 - Pagina 5 di 7 tenore: “ - Sig. Lodino: ciao - Sig. testa di cazzo - Sig. : perché? - Pt_1 Per_1
Sig. non salutare nemmeno - Sig. : ma cosa ho fatto - Sig. Pt_1 Per_1 Per_1
hai fatto tante cose che non dovevi fare, c'hai famiglia anche te, ti conviene Pt_1
stare zitto - Sig. : ma cosa ho fatto - Sig. ti gonfio e ti faccio un muso Per_1 Pt_1
così e siamo anche soli - Sig. : non ho fatto niente (Lei nel mentre si è avvicinato Per_1
con modi tali che presagivano che volesse colpire il con le mani) - Sig. Per_1
hai capito siamo soli”. A quel punto il sig. si è allontanato” (così, Pt_1 Per_1
documento all. sub 20) al fascicolo di parte resistente).
3.3.2. Di particolare rilevanza probatoria sono state le dichiarazioni rese dal testimone Tes_2
, dotato di indubbia attendibilità, quale persona offesa, il quale ha riferito che
[...]
“io ero in turno, ed ho riferito al capoturno dell'abbandono del posto di lavoro da parte del ricorrente. Ricordo che dopo che parlaio con , capoturno, lo stesso Per_2
vene ad accertarsi della circostanza”, aggiungendo poi “Ho visto uscire il Per_2
ricorrente intorno alla mezzanotte ed assentarsi per circa 5-10 minuti”. Inoltre, lo stesso testimone ha confermato i fatti oggetto della contestazione disciplinare del
22.11.2023, di cui alla lettera inviata al datore di lavoro in data 16.11.2023, secondo cui il ricorrente aveva ripetutamente e gravemente minacciato lui e la sua famiglia. Tali circostanze sono anche confermate dalla registrazione, effettuata con il telefono dello stesso , e prodotta in giudizio dalla parte resistente in data 20.6.2025, su Tes_2
autorizzazione del giudice.
3.4. Secondo l'orientamento del giudice della nomofilachia, alle cui argomentazioni deve farsi rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c, “la giusta causa di licenziamento è nozione legale ed il giudice non è vincolato dalle previsioni del contratto collettivo onde lo stesso può ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile ove tale grave inadempimento o tale grave comportamento, secondo un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e
RG n. 565/2024 - Pagina 6 di 7 lavoratore e, per altro verso, può escludere altresì che il comportamento del lavoratore costituisca di fatto una giusta causa, pur essendo qualificato tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato”
(così, Cass. civ., 13412/2020).
3.5. Ebbene, le condotte oggetto di causa, in specie quelle di cui all'ultima contestazione disciplinare del 22.11.2023, tenute nei giorni del 8 e 9 novembre 2023 ai danni del collega , costituiscono gravissime violazioni disciplinari idonee a Tes_2
recidere il rapporto fiduciario con il datore di lavoro. Particolare rilevanza, assume al riguardo la circostanza che il ricorrente abbia con il suo comportamento del 8.11.2023 integrato una condotta suscettibile di rilevanza penale e l'abbia reiterata anche il giorno successivo proferendo frasi minacciose nei confronti del collega e della sua famiglia.
Pertanto, il licenziamento per giusta causa comminato deve ritenersi legittimo e proporzionato rispetto ai fatti commessi.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del 13/08/2022, con riguardo allo scaglione corrispondente alle cause di valore tra euro 5.200,01 e 26.000,00. Gli stessi importi sono ulteriormente ridotti del 50% in ragione della natura e complessità della causa.
P.Q.M.
rigetta la domanda;
condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, che liquida in euro 2.695,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
LO VI
RG n. 565/2024 - Pagina 7 di 7