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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/11/2024, n. 9539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9539 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. 16896/24 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO
- Sezione IX civile -
nella persona dei Magistrati
Dr.ssa Susanna Terni Presidente
Dr. Giuseppe Gennari Giudice rel
Dr. ssa Valentina Di Peppe Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 16896/24 R. G. e vertente
TRA
, (CF ), difesa dall'avvocato Laura Dalla Casa e Parte_1 C.F._1
Stefania Guglielmi, presso la quale è elettivamente domiciliata
- ricorrente -
E
(CF ) difesa dall'avvocato Michele Gesualdo, presso CP_1 C.F._2 la quale è elettivamente domiciliata
- resistente -
E
– in persona del legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. Salvatore Fanara CP_2
- resistente -
Conclusioni della parte ricorrente:
Chiede la ripartizione delle quote della pensione di reversibilità del defunto RS
secondo criterio di giustizia.
[...]
Conclusioni della parte resistente CP_1
Chiede il rigetto della domanda siccome inammissibile e infondata, in subordine determinare la quota tenendo conto dell'attuale assegno di divorzio
Conclusioni della parte resistente : pronunciarsi come per legge con statuizione della CP_2 quota di pensione di reversibilità
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 9.5.2025 chiedeva al Tribunale di Parte_1 attribuirle - in base alla durata legale dei matrimoni contratti dall'ex coniuge e dal coniuge superstite con il sig. , oltre che in base alle rispettive CP_1 RS situazioni economiche delle parti - una quota della pensione di reversibilità a lei spettante e conseguentemente condannare l'Ente erogatore ) a corrisponderle l'importo così CP_2 determinato.
La ricorrente assumeva: di aver contratto, in data 15.5.1971, matrimonio con RS
, deceduto il 30.3.2024; che le parti avevano divorziato con accordo di negoziazione
[...] assistita in data 3/2/2020, ponendosi a carico del marito un assegno di divorzio di euro 100,00.
Esponeva la ricorrente che, successivamente al divorzio, il signor PE aveva contratto nuove nozze nell'ottobre con ed era, infine, deceduto. CP_1
Evidenziava la ricorrente che PE era percettore di pensione INPS (mensile lordo euro 1089,00).
Controparte si costituiva in giudizio chiedendo che, in principalità, il rigetto della domanda.
Si costituiva chiedendo di provvedere nei termini di legge. CP_2 All'udienza del 9 ottobre 2024 il GI proponeva la suddivisione della pensione al 50%. Parte ricorrente accettava, parte resistente non accettava.
Rilevato che
- la unione coniugale della signora ha avuto durata di quarantanove anni, mentre Pt_1 quella con la signora ha avuto durata di neanche quattro anni;
CP_1
- va preliminarmente osservato che le istanze di prova di parte ricorrente sono superflue per le ragioni di seguito esposte;
- la signora percepisce una pensione di poco meno di 1.400, euro. La predetta Pt_1 sostiene circa 10.000,00 euro di spese annue per locazione, dovendosi giovare anche del supporto economico dei figli;
- la signora attualmente non lavora, prima di contrarre nozze con il signor CP_1
ella lavorava nel settore pulizie, la signora è giovane e dotata di piena RS capacità lavorativa che deve mettere a frutto. La signora, nel mese di aprile 2024 ha reso dichiarazione ISEE in cui ha inserito un patrimonio mobiliare di circa 25 mila euro (la parte sostiene, ma non dimostra, che l'importo sarebbe stato ricevuto a titolo ereditario e che attualmente non sarebbe disponibile). La signora – come da lei CP_1 stesso riconosciuto – è ritratta in fotografia, sul suo profilo social, vestita da sposa in compagnia di persona a lei nota. Francamente, che la signora abbia celebrato nuove nozze è estremamente verosimile;
Premesso che la norma di cui all'articolo 9, comma 3° l. div. prevede la ripartizione delle quote, tenuto conto della rispettiva durata dei matrimoni, nonché della diversa condizione economica reddituale delle parti, delle rispettive capacità di lavoro e dell'ammontare dell'assegno di divorzio già goduto dal primo coniuge, ritiene il tribunale che la pensione del signor debba essere ripartita nella misura del 50% e 50% come proposto dal GI. In RS particolare, va osservato che, se la durata del matrimonio va sicuramente e largamente a favore della ricorrente, il tribunale deve considerare sia il fatto che la signora percepisce trattamento pagina 2 di 4 pensionistico, sia l'ammontare dell'assegno di divorzio goduto fino ad ora (onde evitare che l'evento morte dell'ex coniuge si traduca in una locupletazione mera per la ricorrente). Quanto alla decorrenza del diritto della alla percezione della pensione nella quota Pt_1 stabilita in suo favore, osserva il Tribunale che è dalla data di decesso di che deve RS essere fatto decorrere l'obbligo dell' di erogare il trattamento pensionistico. CP_2
Infatti il soggetto obbligato alla corresponsione della pensione, anche con riferimento agli arretrati, è l'Ente erogatore, e non il coniuge superstite che abbia già riscosso la pensione di reversibilità per intero, soggetto che con riferimento alla domanda volta ad ottenere la condanna alla corresponsione degli arretrati difetta di legittimazione passiva.
Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte con la sentenza n. 2092/2007, affermando che
“Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso”. Nella motivazione della citata sentenza è data esauriente giustificazione della legittimazione passiva dell'Ente erogatore in ordine alla domanda inerente gli arretrati. Si legge infatti che: “La riferita decorrenza del trattamento di reversibilità, nel caso sopraindicato di concorso del coniuge superstite e del coniuge divorziato, nasce, per entrambi, nei confronti dell'Ente erogatore (Cass. n. 15837/2001, cit), onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non pro quota il trattamento di reversibilità corrisposto dall'Ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato, sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge. Di tali principi, peraltro espressamente richiamati, ha fatto corretta e puntuale applicazione la Corte territoriale, onde le censure di cui al motivo in esame non meritano accoglimento e debbono, quindi, essere disattese, là dove detto Giudice ha denegato la legittimazione passiva della , in relazione alla domanda CP_3 della avente per oggetto la condanna della convenuta a versarle una somma pari CP_4 alla quota della pensione di reversibilità attribuitale per il periodo in cui l'intera pensione di reversibilità è stata pagata dall' al coniuge superstite, sui rilievi: CP_5
a) che la pronuncia la quale ripartisce la pensione di reversibilità tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato ha carattere costitutivo;
b) che la norma contenuta nella L. n. 898 del 1970, art. 9, nel testo novellato dalla L. n. 74 del 1987, permette di affermare che la medesima disposizione attribuisce sia al coniuge superstite sia all'ex coniuge un diritto ture proprio alla pensione di reversibilità, nel caso in cui il tribunale ravvisi l'esistenza di determinate circostanze in fatto ed in diritto;
c) che si tratta, inoltre, di una sentenza costitutiva con efficacia ex tunc, perché fa sorgere un diritto di natura previdenziale, al quale deve intendersi applicabile la relativa normativa previdenziale che espressamente prevede che il diritto alla pensione di reversibilità in favore pagina 3 di 4 dei superstiti abbia decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso dell'assicurato o del pensionato;
d) che, in conclusione, il coniuge divorziato ha diritto alla corresponsione della quota di pensione di reversibilità, attribuitagli dalla sentenza pronunciata L. n. 898 del 1970, ex art. 9, con la decorrenza anzidetta;
e) che è chiaro, poi, che il soggetto tenuto all'adempimento di una prestazione previdenziale non può essere che l'ente previdenziale tenuto all'erogazione della pensione di reversibilità, non l'assistito cui, in un primo momento, la pensione sia stata integralmente corrisposta;
f) che solo l'ente previdenziale, del resto, ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al computo delle somme nello specifico spettanti ai diversi beneficiari in relazione alla vigente normativa e potrà, quindi, recuperare dalla le somme versatele CP_3 in eccesso e pagare alla quelle a lei effettivamente spettanti in base alla CP_4 ripartizione delle quote stabilite dal giudice.”
Tenuto conto del fatto che parte resistente è soccombente rispetto alla domanda principale e ha rifiutato immotivatamente l'offerta transattiva del GI, la medesima deve essere condannata a rifondere a parte ricorrente le spese di lite nella misura di euro 2.500, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA. Le spese verso sono compensate, essendo giudizio necessario. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni altra eccezione e domanda, così provvede: ordina all' territorialmente competente per l'erogazione della pensione, in persona del CP_2 legale rappresentante pro tempore, di corrispondere alla signora in qualità Parte_1 di ex coniuge, una quota pari al 50% della pensione di reversibilità riconosciuta a seguito del decesso del signor , a decorrere dalla mensilità successiva alla data del RS decesso del medesimo (e così dalla mensilità di aprile 2024), rimanendo la restante quota del 50% attribuita alla signora CP_1 condanna la signora alla rifusione delle spese di lite della signora nella CP_1 Pt_1 misura di euro 2.500, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, rimanendo compensate le spese verso . CP_2
Provvedimento immediatamente esecutivo. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024
Il Giudice estensore Dr. Giuseppe Gennari
Il Presidente
Dr.ssa Susanna Terni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO
- Sezione IX civile -
nella persona dei Magistrati
Dr.ssa Susanna Terni Presidente
Dr. Giuseppe Gennari Giudice rel
Dr. ssa Valentina Di Peppe Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 16896/24 R. G. e vertente
TRA
, (CF ), difesa dall'avvocato Laura Dalla Casa e Parte_1 C.F._1
Stefania Guglielmi, presso la quale è elettivamente domiciliata
- ricorrente -
E
(CF ) difesa dall'avvocato Michele Gesualdo, presso CP_1 C.F._2 la quale è elettivamente domiciliata
- resistente -
E
– in persona del legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. Salvatore Fanara CP_2
- resistente -
Conclusioni della parte ricorrente:
Chiede la ripartizione delle quote della pensione di reversibilità del defunto RS
secondo criterio di giustizia.
[...]
Conclusioni della parte resistente CP_1
Chiede il rigetto della domanda siccome inammissibile e infondata, in subordine determinare la quota tenendo conto dell'attuale assegno di divorzio
Conclusioni della parte resistente : pronunciarsi come per legge con statuizione della CP_2 quota di pensione di reversibilità
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 9.5.2025 chiedeva al Tribunale di Parte_1 attribuirle - in base alla durata legale dei matrimoni contratti dall'ex coniuge e dal coniuge superstite con il sig. , oltre che in base alle rispettive CP_1 RS situazioni economiche delle parti - una quota della pensione di reversibilità a lei spettante e conseguentemente condannare l'Ente erogatore ) a corrisponderle l'importo così CP_2 determinato.
La ricorrente assumeva: di aver contratto, in data 15.5.1971, matrimonio con RS
, deceduto il 30.3.2024; che le parti avevano divorziato con accordo di negoziazione
[...] assistita in data 3/2/2020, ponendosi a carico del marito un assegno di divorzio di euro 100,00.
Esponeva la ricorrente che, successivamente al divorzio, il signor PE aveva contratto nuove nozze nell'ottobre con ed era, infine, deceduto. CP_1
Evidenziava la ricorrente che PE era percettore di pensione INPS (mensile lordo euro 1089,00).
Controparte si costituiva in giudizio chiedendo che, in principalità, il rigetto della domanda.
Si costituiva chiedendo di provvedere nei termini di legge. CP_2 All'udienza del 9 ottobre 2024 il GI proponeva la suddivisione della pensione al 50%. Parte ricorrente accettava, parte resistente non accettava.
Rilevato che
- la unione coniugale della signora ha avuto durata di quarantanove anni, mentre Pt_1 quella con la signora ha avuto durata di neanche quattro anni;
CP_1
- va preliminarmente osservato che le istanze di prova di parte ricorrente sono superflue per le ragioni di seguito esposte;
- la signora percepisce una pensione di poco meno di 1.400, euro. La predetta Pt_1 sostiene circa 10.000,00 euro di spese annue per locazione, dovendosi giovare anche del supporto economico dei figli;
- la signora attualmente non lavora, prima di contrarre nozze con il signor CP_1
ella lavorava nel settore pulizie, la signora è giovane e dotata di piena RS capacità lavorativa che deve mettere a frutto. La signora, nel mese di aprile 2024 ha reso dichiarazione ISEE in cui ha inserito un patrimonio mobiliare di circa 25 mila euro (la parte sostiene, ma non dimostra, che l'importo sarebbe stato ricevuto a titolo ereditario e che attualmente non sarebbe disponibile). La signora – come da lei CP_1 stesso riconosciuto – è ritratta in fotografia, sul suo profilo social, vestita da sposa in compagnia di persona a lei nota. Francamente, che la signora abbia celebrato nuove nozze è estremamente verosimile;
Premesso che la norma di cui all'articolo 9, comma 3° l. div. prevede la ripartizione delle quote, tenuto conto della rispettiva durata dei matrimoni, nonché della diversa condizione economica reddituale delle parti, delle rispettive capacità di lavoro e dell'ammontare dell'assegno di divorzio già goduto dal primo coniuge, ritiene il tribunale che la pensione del signor debba essere ripartita nella misura del 50% e 50% come proposto dal GI. In RS particolare, va osservato che, se la durata del matrimonio va sicuramente e largamente a favore della ricorrente, il tribunale deve considerare sia il fatto che la signora percepisce trattamento pagina 2 di 4 pensionistico, sia l'ammontare dell'assegno di divorzio goduto fino ad ora (onde evitare che l'evento morte dell'ex coniuge si traduca in una locupletazione mera per la ricorrente). Quanto alla decorrenza del diritto della alla percezione della pensione nella quota Pt_1 stabilita in suo favore, osserva il Tribunale che è dalla data di decesso di che deve RS essere fatto decorrere l'obbligo dell' di erogare il trattamento pensionistico. CP_2
Infatti il soggetto obbligato alla corresponsione della pensione, anche con riferimento agli arretrati, è l'Ente erogatore, e non il coniuge superstite che abbia già riscosso la pensione di reversibilità per intero, soggetto che con riferimento alla domanda volta ad ottenere la condanna alla corresponsione degli arretrati difetta di legittimazione passiva.
Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte con la sentenza n. 2092/2007, affermando che
“Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso”. Nella motivazione della citata sentenza è data esauriente giustificazione della legittimazione passiva dell'Ente erogatore in ordine alla domanda inerente gli arretrati. Si legge infatti che: “La riferita decorrenza del trattamento di reversibilità, nel caso sopraindicato di concorso del coniuge superstite e del coniuge divorziato, nasce, per entrambi, nei confronti dell'Ente erogatore (Cass. n. 15837/2001, cit), onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non pro quota il trattamento di reversibilità corrisposto dall'Ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato, sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge. Di tali principi, peraltro espressamente richiamati, ha fatto corretta e puntuale applicazione la Corte territoriale, onde le censure di cui al motivo in esame non meritano accoglimento e debbono, quindi, essere disattese, là dove detto Giudice ha denegato la legittimazione passiva della , in relazione alla domanda CP_3 della avente per oggetto la condanna della convenuta a versarle una somma pari CP_4 alla quota della pensione di reversibilità attribuitale per il periodo in cui l'intera pensione di reversibilità è stata pagata dall' al coniuge superstite, sui rilievi: CP_5
a) che la pronuncia la quale ripartisce la pensione di reversibilità tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato ha carattere costitutivo;
b) che la norma contenuta nella L. n. 898 del 1970, art. 9, nel testo novellato dalla L. n. 74 del 1987, permette di affermare che la medesima disposizione attribuisce sia al coniuge superstite sia all'ex coniuge un diritto ture proprio alla pensione di reversibilità, nel caso in cui il tribunale ravvisi l'esistenza di determinate circostanze in fatto ed in diritto;
c) che si tratta, inoltre, di una sentenza costitutiva con efficacia ex tunc, perché fa sorgere un diritto di natura previdenziale, al quale deve intendersi applicabile la relativa normativa previdenziale che espressamente prevede che il diritto alla pensione di reversibilità in favore pagina 3 di 4 dei superstiti abbia decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso dell'assicurato o del pensionato;
d) che, in conclusione, il coniuge divorziato ha diritto alla corresponsione della quota di pensione di reversibilità, attribuitagli dalla sentenza pronunciata L. n. 898 del 1970, ex art. 9, con la decorrenza anzidetta;
e) che è chiaro, poi, che il soggetto tenuto all'adempimento di una prestazione previdenziale non può essere che l'ente previdenziale tenuto all'erogazione della pensione di reversibilità, non l'assistito cui, in un primo momento, la pensione sia stata integralmente corrisposta;
f) che solo l'ente previdenziale, del resto, ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al computo delle somme nello specifico spettanti ai diversi beneficiari in relazione alla vigente normativa e potrà, quindi, recuperare dalla le somme versatele CP_3 in eccesso e pagare alla quelle a lei effettivamente spettanti in base alla CP_4 ripartizione delle quote stabilite dal giudice.”
Tenuto conto del fatto che parte resistente è soccombente rispetto alla domanda principale e ha rifiutato immotivatamente l'offerta transattiva del GI, la medesima deve essere condannata a rifondere a parte ricorrente le spese di lite nella misura di euro 2.500, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA. Le spese verso sono compensate, essendo giudizio necessario. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni altra eccezione e domanda, così provvede: ordina all' territorialmente competente per l'erogazione della pensione, in persona del CP_2 legale rappresentante pro tempore, di corrispondere alla signora in qualità Parte_1 di ex coniuge, una quota pari al 50% della pensione di reversibilità riconosciuta a seguito del decesso del signor , a decorrere dalla mensilità successiva alla data del RS decesso del medesimo (e così dalla mensilità di aprile 2024), rimanendo la restante quota del 50% attribuita alla signora CP_1 condanna la signora alla rifusione delle spese di lite della signora nella CP_1 Pt_1 misura di euro 2.500, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, rimanendo compensate le spese verso . CP_2
Provvedimento immediatamente esecutivo. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024
Il Giudice estensore Dr. Giuseppe Gennari
Il Presidente
Dr.ssa Susanna Terni
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