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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 04/03/2024, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente rel.
Ettore DI ROBERTO Giudice
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1046/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: Divorzio -
Scioglimento del matrimonio e promossa
DA
, nato il [...] a [...] Parte_1
(SP) e residente in [...]
c.f. C.F._1 avv. COSTANTINI IVAN GABRIELE -RICORRENTE-
CONTRO
, nata il [...] a [...], già res. S. Controparte_1
Stefano Magra
c.f. -CONVENUTA CONTUMACE- C.F._2
1 e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 7.6.2023 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I precisate dalla sola parte ricorrente all'udienza del 20.2.2024: si chiede che il Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
premettendo di aver contratto matrimonio civile Parte_1
con in Ameglia (SP) in data 6.12.2008 (atto trascritto nei registri Controparte_1
degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 11 parte I anno 2008), di non aver avuto figli, di essersi i coniugi separati giudizialmente giusta sentenza n. 159/2020 pubblicata il 12.3.2020 da questo Tribunale (e passata in giudicato il 15.12.2020) e di non aver da allora ripreso alcuna forma di comunione materiale e spirituale, ha chiesto di dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
Il P.M. ha apposto il visto in data 7.6.2023
All'udienza del 24.10.2023 il legale di parte ricorrente ha dichiarato che la notifica presso la residenza anagrafica non si è perfezionata in quanto la CP_1
risultava trasferita senza che la nuova residenza o dimora fosse nota e ha chiesto di essere autorizzato a rinnovare la notifica dell'atto introduttivo anche ex art. 143 c.p.c. previe ulteriori ricerche.
2 Il Giudice ha autorizzato la rinnovazione della notifica del ricorso e fissato nuova udienza.
All'udienza del 20.2.2024, la convenuta non si è costituita nonostante una prima notifica del ricorso presso la residenza anagrafica, ove pacificamente la convenuta non abita più ed una seconda notifica effettuata a mezzo posta presso il luogo in cui la stessa, da informazioni assunte, risulta domiciliata e dove infatti l'ufficiale postale ha dato atto della temporanea assenza della Parte destinataria, provvedendo all'invio di .
Data l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, parte ricorrente, autorizzata dal Giudice, alla stessa udienza ha precisato le conclusioni come in epigrafe, sulle quali la causa è stata trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio ex art. 473-bis.22 ult. comma c.p.c.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata, essendo stata proposta decorso il termine di legge previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. n. 898/1970 come da ultimo modificata dalla L. 55/2015.
Risulta infatti che le parti si sono separate giudizialmente con sentenza in data
12.3.2020, passata in giudicato in data 15.12.2020 e non vi è stata eccezione di riconciliazione da parte della convenuta, rimasta contumace.
Le spese del presente giudizio devono essere compensate per metà, stante la natura della causa e la necessarietà della pronuncia sullo status, mentre l'altra metà va posta a carico della convenuta, che con il proprio comportamento ha reso impossibile una diversa e più snella procedura di divorzio, e va liquidata come in dispositivo alla stregua della Tab. 2 D.M. 55/2014 tenendo conto dell'assenza di fase istruttoria e della esigua attività espletata nelle altre fasi
(quasi nulla nella fase decisionale)
P.Q.M.
3 Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe visti gli artt. 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis. 22 comma 4 c.p.c.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1
e contratto in Ameglia (SP) il 6.12.2008 (atto
[...] Controparte_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto
Comune al n. 11 parte I anno 2008)
DICHIARA compensate per metà le spese del presente giudizio;
CONDANNA la convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente della restante parte delle spese processuali, che si liquida in € 1.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 29.2.2024
Il Presidente est.
Lucia Sebastiani
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