Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
RE P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere,
3) Dott.ssa Nicolina Morabito Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 541/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 04/03/2024 e vertente
T R A
, (C.F.: ), rappresentato e difeso giusta procura in atti, dagli avv.ti Ezio Parte_1 C.F._1
Privitera e Giuseppina Strangio, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito Reggio Calabria, Via
Fra' Gesualdo Melacrinò n. 47
APPELLANTE
E
(già (P.IVA:CH-6600459006), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa giusta procura in atti, dagli Avv.ti Stefano Castaldo, Alberto Esposito e Bruno
Fiammella, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Reggio Calabria, Viale
Amendola n. 1/o
APPELLATA
Controparte_3
APPELLATA-CONTUMACE
OGGETTO: - Appello avverso la Sentenza n. 751/2019 del Tribunale di Reggio Calabria
CONCLUSIONI
All'udienza del 04/03/2024 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, i difensori dell'appellante avv.ti
Ezio Privitera e Giuseppina Strangio, presente precisano come da note a trattazione scritta depositate Cont telematicamente il 29/02/2024, nonché i difensori dell'appellata presenti, avv.ti Stefano Castaldo,
Alberto Esposito e Bruno Fiammella, che precisano come da note a trattazione scritta depositate telematicamente il 01/03/2024, il tutto nei termini assegnati con l'ordinanza del 17/03/2023 della Corte di
Appello, che si riportano:
<< Con le presenti note, preliminarmente si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori,
necessari al fine di pervenire ad una corretta decisione;
in particolare si insiste nell'ammissione della prova testimoniale sui capitoli così come opportunamente formulati nell'atto di citazione in appello e con i testi ivi indicati;
si insiste, altresì, nell'ammissione della CTU medica già richiesta.
Detto ciò, si precisano le conclusioni riportandosi al contenuto dei precedenti scritti difensivi e verbali di causa e si insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in appello del 22.6.2019; in ogni caso, si chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.>>
Avv.ti Stefano Castaldo, Alberto Esposito e Bruno Fiammella:
<< Ci si riporta ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione in appello chiedendone integrale accoglimento, con conseguente rigetto delle avverse pretese e richieste, anche istruttorie, e conclusioni di cui all'appello promosso.
Si chiede che la Corte di Appello voglia rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto, accertare il concorso di colpa di parte attrice e proporzionalmente ridurre l'eventuale importo riconosciuto a titolo di risarcimento danni, ai sensi dell'art. 1227 c.c. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
Si chiede che la causa sia introitata a sentenza con concessione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie e repliche conclusionali.>>
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
<< Con atto di citazione, regolarmente notificato alle controparti, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Reggio Calabria la (già e la Controparte_1 Controparte_2 [...]
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in data 04/08/2012 alle ore 18.45, Controparte_3
a seguito di una caduta mentre si trovava a bordo della nave da crociera scivolando CP_4 rovinosamente “a terra a causa della distesa di acqua giacente sul ponte”, mentre era intento a recarsi presso il banco bar ubicato nelle vicinanze della piscina sul ponte n. 15.
L'incidente non veniva segnalato nella immediatezza alle autorità della nave ma il giorno dopo a distanza di
24 ore, e precisamente alle 19,45 del 5/08/2012.
Rientrato nella sua residenza causa dei forti dolori si recava in ospedale dove gli veniva diagnosticata una contusione. Persistendo i dolori lo stesso attore tornava in ospedale e nell'ottobre successivo dopo essersi sottoposto ad una risonanza magnetica gli veniva riscontrata la frattura dello scafoide carpale sinistro.
Chiedeva:<< Voglia l'On. le Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare la responsabilità della – 12 – 14 e della Controparte_2 Controparte_3 obbligate in solido, per quanto occorso ai danni del sig. , giusta applicazione dell'art. 12 Parte_1 delle condizioni generali di trasporto, in combinato disposto con l'art. 2043 c.c. e conseguentemente:
- Condannare le stesse a liquidare in suo favore una somma non inferiore ad € 22.079,66 a titolo di risarcimento danni, giusta perizia prodotta in atti, o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
-
Condannarle altresì alle spese e competenze del presente giudizio>>. Si costituiva la che contestava l'assunto attoreo e chiedeva in via principale il rigetto Controparte_2 dell'avversa domanda e, in subordine, che venisse accertato il concorso colposo dell'attore con conseguente riduzione del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Rimaneva contumace la che, nelle more del giudizio, provvedeva al rimborso, Controparte_3 in favore del , delle spese mediche sostenute. Parte_1
Alla prima udienza di comparizione, su richiesta delle parti, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c. e, all'esito del deposito delle relative memorie, la causa veniva trattenuta in riserva.
Rigettate le istanze istruttorie, in quanto la causa era documentalmente istruita all'udienza del 20/05/2019, dopo che le parti presenti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente il giudizio, la causa andava a sentenza
Con la sentenza n. 751/2019 depositata il 20/05/2019 il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato la domanda del sig. , condannandolo al pagamento delle spese di giudizio. Parte_1
Con atto di appello regolarmente notificato il sig. ha impugnato la sentenza n. 751/2019 Parte_1 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria e depositata il 20/05/2019, rilevando: 1) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto/ Errato governo della prova per aver il Giudicante ritenuto inammissibili i mezzi di prova formulati dal sig. ; 2) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, Parte_1 travisamento dei fatti operato dal Giudice di prime cure per aver ritenuto insussistente il nesso causale fra l'evento dannoso e la condotta che si assume essere causativa del danno/ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, travisamento dei fatti operato dal Giudice di prime cure per aver ritenuto onere dell'attore dimostrare la mancanza di responsabilità del vettore.
Chiedeva:
<<- riformare il capo n. 1) della gravata sentenza e, conseguentemente, accertare e dichiarare la responsabilità della in persona del l.r.p.t. per la causazione del sinistro occorso al sig. Controparte_2
in data 4.8.2012 e, pertanto, condannare la in persona del l.r.p.t., al pagamento Parte_1 Controparte_2 in favore del sig. della complessiva somma di € 21.623,00, oltre interessi dal dovuto al Parte_1 soddisfo, o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e che verrà accertata in corso di causa;
- in ogni caso, riformare il capo n. 2) della gravata sentenza e, conseguentemente, statuire che il sig.
[...]
non è tenuto a corrispondere alcun importo a titolo di spese legali per il procedimento di primo Parte_1 grado.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge.
In via istruttoria si chiede l'ammissione della prova testimoniale già richiesta in primo grado, con la riformulazione dei capitoli di cui ai nn. 2 e 5, sulle seguenti circostanze:
1) “Vero è che il sig. in data 4 agosto 2012 intorno alle ore 18:45 si trovava a bordo della Parte_1 nave da crociera denominata appartenente al gruppo ?”; CP_4 CP_2
2) “Vero è che mentre lo stesso era intento a raggiungere il banco bar insistente sul ponte 15 della nave da crociera de qua, a causa della presenza di una gran quantità di acqua, è scivolato rovinosamente in terra?”;
3) “Vero è che lo stesso nei giorni a seguire non ha potuto continuare le attività da crociera in quanto sofferente per il trauma subito?”;
4) “Vero è che giunto a Reggio Calabria al momento dello sbarco si è recato immediatamente presso l'ospedale riuniti di Reggio Calabria?”; 5) “Vero è che successivamente al ricovero, e precisamente in data 10.9.2012, a causa del protrarsi della sindrome dolorosa, lo stesso si è visto costretto ad effettuare una RSM?”;
6) “Vero è che a seguito della RSMN de qua gli è stata diagnosticata una frattura dello scafoide carpale di sinistra, e a tal uopo ha subito numerosi controlli ambulatoriali?”.
Si indicano a testi i sigg.ri residente in [...]alla Contrada Saracinello n. 115/A, Testimone_1
residente in Reggio Calabria alla via Spirito Santo II° Tronco Cooperativa Le Magnolie n. 5 e Testimone_2
residente in Reggio Calabria alla via Spirito Santo II° Tronco Cooperativa Le Magnolie n. Testimone_3
5.
Si chiede, altresì, l'ammissione di CTU medica al fine di valutare la percentuale d'invalidità residuata al sig.
nonché i giorni di inabilità temporanea totale e parziale e ogni altro pregiudizio patito Parte_1 dall'appellante. >>
Si costituiva in giudizio solo l'appellata (già che contestava la domanda Controparte_1 Controparte_2 dell'appellante, e chiedeva il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata.
Non si costituiva la Controparte_3
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 17/03/2023, la Corte di Appello riteneva che le richieste istruttorie avanzate dall'appellante potevano essere decise unitamente al merito e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni del 04/03/2024,
Con ordinanza emessa per l'udienza del 04/03/2024, dopo che i difensori delle parti precisavano telematicamente le proprie conclusioni, la causa andava in decisione con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc con provvedimento comunicato in data 25/03/2024, con la concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c. per il deposito di conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente va dichiarata la contumacia della , regolarmente citata e non Controparte_3 comparsa.
2. Col primo motivo di appello la difesa appellante lamenta la << Violazione e falsa applicazione di norme di diritto/ Errato governo della prova per aver il Giudicante ritenuto inammissibili i mezzi di prova formulati dal sig. >>. Parte_1
Assume la difesa appellante che il Giudice di primo grado ha errato nel non ammettere la prova testimoniale articolata nell'atto di citazione e nelle successive memorie ex art. 183 cpc, ma in particolare ..<< sul capitolo di cui al n. 2 dell'atto di citazione, ribadito poi, in sede di memorie ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. che testualmente recita: “Vero è che mentre lo stesso era intento a raggiungere il banco bar insistente sul ponte
14 della nave da crociera de qua, a causa della presenza di una gran quantità di acqua, è scivolato rovinosamente in terra?”.>>
Sostiene che detta circostanza non veniva ammessa dal Giudicante di prime cure perché < valutativa, inconducente ed infine in contraddizione con le premesse in fatto di cui all'atto di citazione>>, quando, invece, contrariamente al decisum del Giudice la stessa è una circostanza < conducente e rilevante a dimostrare i fatti di causa;
in effetti non poteva e non doveva essere qualificata né come generica atteso che risulta accuratamente circostanziata né come valutativa tenuto conto che non prevedeva alcun apprezzamento personale come invece erroneamente sostenuto dal Tribunale.>>
Ritiene che la valutazione effettuata dal Giudice sia stata oltre che errata sia stata anche
< concreto, con ciò pregiudicando in maniera sproporzionata e irreparabile le ragioni del , Parte_1 evidenziando che<< In effetti, l'indagine del giudice di merito sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli di prova va condotta non soltanto alla stregua della letterale formulazione dei capitoli medesimi, ma anche ponendo il loro contenuto in correlazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi.>>.
Con l'ordinanza del 17/09/2015, il Giudice istruttore ha rigettato la circostanza n. 2 articolata da parte attrice
<<.. in quanto generico, valutativo, inconducente ed infine in contraddizione con le premesse in fatto di cui all'atto di citazione>>
Rileva questa Corte, esaminando il testo della predetta circostanza - < intento a raggiungere il banco bar insistente sul ponte 14 della nave da crociera de qua, a causa della presenza di una gran quantità di acqua, è scivolato rovinosamente in terra?>> - raffrontandolo con quanto ritenuto dal
Giudice, si precisa che senza dubbio la circostanza può essere definita <> in quanto formulata complessivamente, non articolata su fatti storici precisi e ben determinati, ma soprattutto contenente una
<> con riferimento proprio alla <>, volta come evidenziato anche nella impugnata sentenza, < personale piuttosto che a riferire di un “crudo” fatto storico avvenuto in sua presenza>>.
Rileva questa Corte che l'art. 2697, stabilisce che < fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda>>.
La norma esprime, in tema di prove civili, il fondamentale principio dispositivo in forza del quale alla base della decisione del giudice devono essere poste soltanto le prove che le parti hanno prodotto nel corso del procedimento. Le disposizioni applicabili e la conseguente decisione finale del giudice dovranno dunque essere fondate su atti o fatti mostrati da attore e convenuto, con eccezione dei tassativi casi di possibilità di acquisizione della prova d'ufficio, ex lege previsti.
E' indubbio che chi vuole far valere un diritto in giudizio non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve cioè dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che costituisce fondamento della domanda. Questa norma costituisce un'applicazione del principio dispositivo in virtù del quale spetta alle parti il compito di indicare gli elementi di prova utili ai fini della decisione ed il giudice non può attingere al di fuori del processo la conoscenza dei fatti da accertare, prescindendo dalle prove ritualmente acquisite nel corso dello stesso.
Nel caso in esame le modalità con cui sono state articolate i capitoli di prova dalla difesa appellante, attrice in primo grado, non dimostrano le ragioni giuridiche alla base della domanda.
Sul punto è vero che il giudice ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa senza lasciarsi condizionare dalle espressioni utilizzate dalla parte, come precisato dalla difesa appellante ma
è pur vero che a norma dell'art. 116 cpc < apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.>>
Laddove per «prudente apprezzamento» si intende il compito del giudice tenuto a valutare la attendibilità di ogni circostanza posta alla sua attenzione, ma non necessariamente ad utilizzarla e che può poi anche considerare tutti gli elementi con efficacia probatoria emersi nel corso del giudizio.
Ciò sta a significare che in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, nel senso che, fuori dai casi di prova legale, esse, anche se hanno carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento, del quale il giudice deve dare conto con motivazione il cui unico requisito è l'immunità da vizi logici.
Nel caso in esame, il Giudice ha valutato complessivamente l'intero quadro probatorio offerto dall'attrice comprensivo anche della <> - indicazione riferimento al ponte 14 della nave (mentre nelle premesse di fatto si chiariva che la caduta CP_4 era avvenuta sul ponte 15 e non sul ponte 14, come precedentemente denunciato) -, valutando anche la non ammissibilità della ctu ritenendola << esplorativa ed inconducente>> stante la mancanza di prova sul nesso causale.
Pertanto, stante quanto sin qui esposto l'appello sul punto non può essere accolto con il conseguente rigetto delle richieste istruttorie formulate nell'atto di appello.
3. Col secondo motivo di gravame la difesa appellante lamenta la<< Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, travisamento dei fatti operato dal Giudice di prime cure per aver ritenuto insussistente il nesso causale fra l'evento dannoso e la condotta che si assume essere causativa del danno/Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, travisamento dei fatti operato dal Giudice di prime cure per aver ritenuto onere dell'attore dimostrare la mancanza di responsabilità del vettore>>.
Ritiene che la ricostruzione giuridica-fattuale fatta dal Giudice non colga nel segno rilevando che << in nessun caso il passeggero che subisce un danno a causa di una caduta per la presenza, non segnalata, di acqua sul pavimento di una nave può essere l'unico responsabile del pregiudizio patito salvo nell'ipotesi in cui - NON
RICORRENTE NEL CASO DI SPECIE - il sinistro occorso sia totalmente attribuibile al fatto stesso del danneggiato>>
Rileva questa Corte che per principio giurisprudenziale ormai pacifico, l'art. 409 cod. nav. al pari dell'art. 1681
c.c. pone una presunzione relativa di responsabilità a carico del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio.
Infatti, per quanto attiene al regime di responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente, e per l'ipotesi di danni derivanti da lesioni personali “subite da un passeggero per cause diverse da un incidente marittimo diverso da naufragio, capovolgimento, collisione o incaglio della nave, un'esplosione o un incendio a bordo o un difetto della nave, il vettore è responsabile se l'evento dannoso è imputabile a sua colpa o negligenza. L'onere di provare la colpa o la negligenza spetta a chi promuove l'azione risarcitoria”.
Nel caso in esame come giustamente precisato dal Giudice con riferimento al nesso di causalità < dannoso e la condotta che si assume causativa dello stesso danno, che il capitolato di prova ("gran quantità
d'acqua") così come la narrativa del fatto contenuta dell'atto introduttivo ("distesa d'acqua", pag. 1 citazione) fanno riferimento ad una presenza di acqua sul ponte in proporzioni tali da escludere a priori che fosse configurabile una insidia>>
E' noto che l'insidia non è un concetto giuridico bensì uno stato di fatto, che si contraddistingue per la sua oggettiva scarsa visibilità e conseguente imprevedibilità, da cui consegue una situazione di pericolo occulto
(Cassazione civile sez. III, 16/05/2013, n.11946).
Duplice il presupposto per la sua configurabilità:
– Elemento oggettivo: alterazione della cosa, scarsamente visibile e quindi imprevedibile;
– Elemento soggettivo: riconducibilità della cosa ad un custode, che su di essa abbia un potere fisico
Nel caso in esame, come evidenziato dal Giudice, <> e/o <>
è impossibile non vederla e quindi non prevenire un eventuale “caduta” come nel caso specifico, peraltro, precisando pure che parte attrice/appellante non ha offerto < pavimentazione o la mancata adozione, da parte degli ufficiali di bordo, di tutte le cautele necessarie ad evitare tempestivamente i pericoli.>>, affermando che << Il bar dove si stava recando il era Parte_1 ubicato, del resto, in zona piscina ed era prevedibile che il pavimento fosse molto bagnato e dalla documentazione in atti, risulta che parte attrice indossasse delle ciabatte infradito>>.
Va detto che nel caso de quo l'unico mezzo di prova afferente l'an debeatur agli atti è – come correttamente rilevato dal primo Giudice - costituito dal rapporto di infortunio (denominato "accident report"), peraltro, << redatto con tardività, in quanto il sinistro è stato denunciato dopo oltre 24 ore>> circostanza < impedito a parte convenuta di poter verificare con tempestività l'accaduto>> e che non può non essere valutata dal Giudice di merito
Rileva, pertanto, questa Corte che correttamente il primo Giudice ha ritenuto che << La conseguenza del mancato assolvimento dell'onere probatorio comporta, inevitabilmente, il rigetto delle domande dell'attore>> e l'appello sul punto non può essere accolto.
Il rigetto dei su esposti motivi di gravame comportano l'assorbimento delle ulteriori richieste della difesa appellante
4. Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza
Pertanto, nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, stante il valore della domanda - €
21.623,00 - applicando i parametri minimi tenuto conto che il giudizio può ritenersi non complesso in diritto,
l'importo può essere così liquidato, € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 567,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 461,00
3.Fase istruttoria € 922,00
4.Fase decisionale € 956,00
Nulla per Controparte_3
3. Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di rigetto dell'appello
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto da , avverso la sentenza n. 751/2019 pubblicata Parte_1 il 20/05/2019 e dal Tribunale di Reggio Calabria:
1) Rigetta l'appello
2) Condanna al pagamento a favore di ciascuno degli appellati della somma di € Parte_1
2.906,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
3) Nulla per la Controparte_3
4) Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di rigetto dell'appello
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 03.02.2025.
Il Giudice ausiliario estensore (Dott.ssa Nicolina Morabito)
La Presidente
(Dott.ssa Patrizia Morabito)