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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 4820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4820 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore
Dott. Stefano Risolo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5579 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Viale Calascione n. 5\a presso l'avv. Parte_1 C.F._1
IO OL (c.f. ), che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti allegata C.F._2
Email_1
Appellante
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Quarto (NA) alla Via Masullo n. 1 Controparte_1 C.F._3 presso l'avv. Raffaella Moio (c.f. ), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._4 allegata
Email_2
Appellato
NONCHE'
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 21.12.2023, proponeva appello avverso la sentenza n. 3201 Parte_1 emessa dal Tribunale di Napoli Nord il 17.7.2023, che aveva definito le questioni accessorie alla separazione personale dal coniuge , pronunciata con sentenza non definitiva n. 1996 del 6.7.2021. Controparte_1
Si costituiva . Controparte_1
Disposta la trattazione della causa mediante il deposito di note scritte in luogo dell'udienza le parti non depositavano note scritte entro i termini prescritti (3.1.2025 e 7.4.2025), ritualmente comunicati alle parti.
La causa veniva quindi riservata in decisione.
Preliminarmente deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
Infatti, nessuna delle parti è comparsa all'udienza fissata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., benché detto rinvio sia stato ritualmente comunicato.
La causa, pertanto, deve essere cancellata dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Giova, infatti, rammentare che l'art. 181 c.p.c., norma alla quale rinvia l'art. 309 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 112\08, in vigore dal 25.6.08, applicabile alla presente controversia in quanto introdotta in primo grado in epoca successiva, prevede, qualora nessuna delle parti compaia alla prima udienza, che il giudice fissi un'udienza successiva, che va comunicata alle parti costituite e se nessuna delle stesse compare alla nuova udienza il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Inoltre, l'art. 307 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 69\09, sancisce che l'estinzione opera di diritto e va dichiarata anche di ufficio con sentenza del collegio, trattandosi di decisione collegiale.
Né sussistono i presupposti per dare seguito all'istanza depositata il 25.9.2025 dalle parti, con la quale è stato richiesto di rimettere la causa sul ruolo per dichiarare l'estinzione del giudizio, non avendo più interesse alla prosecuzione di quest'ultimo. Detta richiesta, infatti, è stata formulata solo successivamente all'ordinanza del
21.9.2025 con la quale questa Corte ha trattenuto la causa in decisione proprio al fine di pronunciare l'estinzione del giudizio instaurato ex art. 307 ultimo comma c.p.c. (che in caso di decisione collegiale prevede espressamente la forma della sentenza), stante l'inattività delle parti.
Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 c.p.c. 4 comma.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione Persona e Famiglia Ottava sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 3201 emessa Parte_1 Controparte_1 dal Tribunale di Napoli Nord il 17.7.2023, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025 2 Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Marina Tafuri) (dott.ssa Efisia Gaviano)
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In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore
Dott. Stefano Risolo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5579 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Viale Calascione n. 5\a presso l'avv. Parte_1 C.F._1
IO OL (c.f. ), che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti allegata C.F._2
Email_1
Appellante
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Quarto (NA) alla Via Masullo n. 1 Controparte_1 C.F._3 presso l'avv. Raffaella Moio (c.f. ), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._4 allegata
Email_2
Appellato
NONCHE'
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 21.12.2023, proponeva appello avverso la sentenza n. 3201 Parte_1 emessa dal Tribunale di Napoli Nord il 17.7.2023, che aveva definito le questioni accessorie alla separazione personale dal coniuge , pronunciata con sentenza non definitiva n. 1996 del 6.7.2021. Controparte_1
Si costituiva . Controparte_1
Disposta la trattazione della causa mediante il deposito di note scritte in luogo dell'udienza le parti non depositavano note scritte entro i termini prescritti (3.1.2025 e 7.4.2025), ritualmente comunicati alle parti.
La causa veniva quindi riservata in decisione.
Preliminarmente deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
Infatti, nessuna delle parti è comparsa all'udienza fissata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., benché detto rinvio sia stato ritualmente comunicato.
La causa, pertanto, deve essere cancellata dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Giova, infatti, rammentare che l'art. 181 c.p.c., norma alla quale rinvia l'art. 309 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 112\08, in vigore dal 25.6.08, applicabile alla presente controversia in quanto introdotta in primo grado in epoca successiva, prevede, qualora nessuna delle parti compaia alla prima udienza, che il giudice fissi un'udienza successiva, che va comunicata alle parti costituite e se nessuna delle stesse compare alla nuova udienza il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Inoltre, l'art. 307 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 69\09, sancisce che l'estinzione opera di diritto e va dichiarata anche di ufficio con sentenza del collegio, trattandosi di decisione collegiale.
Né sussistono i presupposti per dare seguito all'istanza depositata il 25.9.2025 dalle parti, con la quale è stato richiesto di rimettere la causa sul ruolo per dichiarare l'estinzione del giudizio, non avendo più interesse alla prosecuzione di quest'ultimo. Detta richiesta, infatti, è stata formulata solo successivamente all'ordinanza del
21.9.2025 con la quale questa Corte ha trattenuto la causa in decisione proprio al fine di pronunciare l'estinzione del giudizio instaurato ex art. 307 ultimo comma c.p.c. (che in caso di decisione collegiale prevede espressamente la forma della sentenza), stante l'inattività delle parti.
Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 c.p.c. 4 comma.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione Persona e Famiglia Ottava sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 3201 emessa Parte_1 Controparte_1 dal Tribunale di Napoli Nord il 17.7.2023, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025 2 Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Marina Tafuri) (dott.ssa Efisia Gaviano)
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