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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/07/2025, n. 10821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10821 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
RG. N. 55112/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Maria EL MA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa proposta ai sensi dell'art. 281-decies e ss. cod. proc. civ., iscritta al n.
55112/2024 del Ruolo Generale e promossa da:
, nato in Argentina il [...], in [...] e in Controparte_1 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, insieme a Controparte_2
sui figli minori , nato in [...] il
[...] Persona_1
07.12.2007, e , nata in [...] il [...]; Parte_1
, nato in [...] il [...]; Parte_2
- ricorrenti -
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_3
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
- resistente -
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da
[...]
, nato nel Comune di Airolo (Svizzera) l'08.09.1881, Persona_2 successivamente emigrata in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Formulavano le eseguenti conclusioni:
“…accertare e dichiarare lo stato di cittadino italiano iure sanguinis sin dalla nascita, ai Sig.ri: 1. , nato in [...] il [...];
2. Controparte_1 Parte_2
, nato in [...] il [...]; ai minori: 3. , nato
[...] Persona_1 in Argentina il 07.12.2007; 4. , nata in [...] il Parte_1
27.08.2010; conseguentemente ordinare al e, per esso, Controparte_3 all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere alle iscrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari. Con vittoria delle spese di lite.”
Si è costituito il non contestando nel merito la domanda giudiziale Controparte_3 avanzata dalle controparti, ma eccependo la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda. Chiedeva quindi la compensazione delle spese di lite.
Il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto.
Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e
l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che
'…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate
'…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che
'…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che l'atto introduttivo del giudizio difetta della documentazione necessaria a dimostrare la cittadinanza italiana dell'avo. Invero, non è sufficiente a dimostrare la cittadinanza italiana dell'avo la trascrizione nel registro del Comune italiano, dalla quale risulta, peraltro, che l'avo è nato ad Airolo in [...], nell'atto di matrimonio dell'avo il luogo di nascita dello stesso, ivi indicato, non coincide con quello indicato nella trascrizione e non è ivi nemmeno indicata la data di nascita dello stesso avo, per cui non
è idoneo a supplire alla lacuna probatoria. Neppure risulta la cittadinanza dei genitori dell'avo indicato ovvero una certificazione della cittadinanza del medesimo, essendo in atti solo la certificazione negativa di naturalizzazione, non idonea a riconoscere una diversa cittadinanza. Tali discordanze documentali non consentono, pertanto, di avere la certezza sull'identità e sulla cittadinanza dell'avo..
Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale
l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione
VI, 10 ottobre 2021 n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di CP_3 lite che si liquidano in euro 3.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 17/07/2025
La Giudice
Dott.ssa Maria EL MA
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Maria EL MA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa proposta ai sensi dell'art. 281-decies e ss. cod. proc. civ., iscritta al n.
55112/2024 del Ruolo Generale e promossa da:
, nato in Argentina il [...], in [...] e in Controparte_1 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, insieme a Controparte_2
sui figli minori , nato in [...] il
[...] Persona_1
07.12.2007, e , nata in [...] il [...]; Parte_1
, nato in [...] il [...]; Parte_2
- ricorrenti -
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_3
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
- resistente -
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da
[...]
, nato nel Comune di Airolo (Svizzera) l'08.09.1881, Persona_2 successivamente emigrata in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Formulavano le eseguenti conclusioni:
“…accertare e dichiarare lo stato di cittadino italiano iure sanguinis sin dalla nascita, ai Sig.ri: 1. , nato in [...] il [...];
2. Controparte_1 Parte_2
, nato in [...] il [...]; ai minori: 3. , nato
[...] Persona_1 in Argentina il 07.12.2007; 4. , nata in [...] il Parte_1
27.08.2010; conseguentemente ordinare al e, per esso, Controparte_3 all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere alle iscrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari. Con vittoria delle spese di lite.”
Si è costituito il non contestando nel merito la domanda giudiziale Controparte_3 avanzata dalle controparti, ma eccependo la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda. Chiedeva quindi la compensazione delle spese di lite.
Il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto.
Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e
l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che
'…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate
'…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che
'…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che l'atto introduttivo del giudizio difetta della documentazione necessaria a dimostrare la cittadinanza italiana dell'avo. Invero, non è sufficiente a dimostrare la cittadinanza italiana dell'avo la trascrizione nel registro del Comune italiano, dalla quale risulta, peraltro, che l'avo è nato ad Airolo in [...], nell'atto di matrimonio dell'avo il luogo di nascita dello stesso, ivi indicato, non coincide con quello indicato nella trascrizione e non è ivi nemmeno indicata la data di nascita dello stesso avo, per cui non
è idoneo a supplire alla lacuna probatoria. Neppure risulta la cittadinanza dei genitori dell'avo indicato ovvero una certificazione della cittadinanza del medesimo, essendo in atti solo la certificazione negativa di naturalizzazione, non idonea a riconoscere una diversa cittadinanza. Tali discordanze documentali non consentono, pertanto, di avere la certezza sull'identità e sulla cittadinanza dell'avo..
Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale
l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione
VI, 10 ottobre 2021 n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di CP_3 lite che si liquidano in euro 3.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 17/07/2025
La Giudice
Dott.ssa Maria EL MA