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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/07/2025, n. 2273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2273 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2896/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 16.10.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 605/2024, pubblicata il 10/09/2024 e notificata il 16.9.2024,
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in VIA LOMBARDIA 2/A 20068 PESCHIERA BORROMEO, con il patrocinio dell'Avv. BELLUZZO PIERENRICO, elettivamente domiciliata in VIA G. B. MARTINELLI,
5 23017 MORBEGNO, presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._1
TI SE EV, elettivamente domiciliata in VIA VALVARRONE N.
14 23824 DERVIO, presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 605/2024, pubblicata il
10/09/2024, in materia di “Opposizione all'esecuzione mobiliare (art. 615, 2' comma c.p.c.)”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
pagina 1 di 7 “In via preliminare, in rito e d'ufficio:
1. Accertare e Dichiarare la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati e Banca della Valsassina Parte_2
Credito Cooperativo s.c. quali litisconsorti necessari;
2. per l'effetto, Disporre la rimessione degli atti al Tribunale di Lecco ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per la rinnovazione del giudizio di primo grado;
3. Condannare la sig.ra alla rifusione, in favore di CP_1 Parte_1
delle spese del presente grado di appello o, in subordine, compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di appello ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. In subordine e nel merito: in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, così giudicare: 1.
Accertare e Dichiarare la piena sussistenza del diritto di di procedere ad Parte_1 esecuzione forzata contro la sig.ra , per essere il credito dell'appellante certo, CP_1
liquido, esigibile e fondato su un valido titolo esecutivo, costituito dalla Sentenza n. 385/2014 del Tribunale Civile di Lecco, passata in giudicato e munita di formula esecutiva in data
02.08.2021; 2. per l'effetto, Confermare la legittimità del pignoramento presso terzi avviato da
e iscritto a R.G.E. n. 649/2021 del Tribunale di Lecco e la sua procedibilità quanto Parte_1 alle pretese dal medesimo veicolate e fondate sul titolo esecutivo;
3. per l'effetto, Respingere integralmente l'opposizione proposta dalla debitrice all'esecuzione, così come CP_1
tutte le domande dalla medesima formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto, per le viste
e spiegate ragioni;
4. Accertare e Dichiarare la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96
c.p.c. in capo alla debitrice esecutata e conseguentemente Condannare la sig.ra
[...]
al risarcimento, in favore di dei danni per lite temeraria, che si CP_1 Parte_1 quantificano in € 30.000,00 e comunque nella misura inferiore o superiore che sarà liquidata in via equitativa dalla Corte d'Appello adita;
5. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Per : CP_1
“Voglia il Tribunale Ill.Mo, respinta ogni contraria domanda, eccezione e/o deduzione, così giudicare: NEL MERITO – IN VIA PRINCIPALE: respingere l'appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata e quindi accertare che non ha diritto di Parte_1 procedere all'esecuzione forzata nei confronti della Sig.ra sulla base della CP_1
sentenza del Tribunale di LECCO N. 385/2014, e pertanto, dichiarare inefficace il pignoramento di cui al procedimento esecutivo N. 649/2021 R.G. e inammissibile la procedura stessa. NEL MERITO – IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO: In subordine, nel caso di accoglimento dei motivi di appello, voglia comunque confermare l'opposizione per
pagina 2 di 7 le ragioni sopra addotte. Spese e compenso interamente rifusi. Condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Previa notifica a di atto di precetto e del titolo esecutivo costituito dalla CP_1
sentenza n. 385/2014 del Tribunale di Lecco, recante la condanna della a pagare alla CP_1 la somma di € 579.954,84 oltre IVA, la società predetta, in mancanza di pagamento Parte_1
spontaneo, ha notificato pignoramento presso terzi a sei istituti bancari e alla Parte_2
Nell'ambito di tale pignoramento, la società ha rilasciato per due volte Parte_2
dichiarazione negativa, contestata dalla creditrice, che ha iscritto a ruolo il pignoramento e dato corso alla procedura presso terzi.
Con ricorso depositato il 14.2.2022, la debitrice esecutata ha interposto CP_1
opposizione endo-esecutiva ex art. 615 II co c.p.c., rilevando come la causa che aveva portato all'emissione della sentenza costituente titolo esecutivo fosse stata intrapresa “ad arte” dalla allorché la nell'ottobre 2010, si stava separando dal marito Parte_1 CP_1 Per_1
(amministratore di fatto della predetta società di famiglia). La società, per il pagamento
[...] di opere eseguite presso la casa coniugale nell'anno 2003, aveva emesso nei confronti della in data 31.12.2009, la fattura n. 3324/2009 per euro 1.494.984,92 e aveva ottenuto CP_1
decreto ingiuntivo. Il decreto era stato opposto dalla parte ingiunta, che si era poi vista condannare al pagamento di una somma di minore importo, con la sentenza allegata al precetto opposto.
Stante l'intervenuta riconciliazione dei coniugi, la non aveva preteso il pagamento Parte_1
degli importi di cui alla sentenza di condanna, salvo poi tornare a richiederli, in occasione del nuovo giudizio di separazione personale radicato dalla con ricorso del 30.3.2021, che CP_1 aveva visto l'emissione di provvedimenti temporanei ed urgenti a carico del marito per il pagamento del mantenimento ai tre figli, per euro 3.800,00 mensili, e alla moglie, per € 500,00 mensili.
Secondo la parte opponente, , socio e amministratore di fatto della società Persona_1 Pt_1
avrebbe approfittato della situazione, per pignorare gli unici emolumenti della moglie,
[...]
al fine di metterla in difficoltà.
La con l'opposizione, ha dedotto l'inefficacia del pignoramento per vizi formali e CP_1 comunque l'intervenuta rinunzia tacita della società al credito di cui al titolo esecutivo, Pt_1 avendo essa mantenuto nel tempo un'inerzia che aveva provocato nella debitrice il ragionevole affidamento circa il fatto che la società creditrice non avrebbe esercitato il proprio diritto.
pagina 3 di 7 All'udienza fissata innanzi al G.E., la ha negato ogni rinunzia al credito e Parte_1 sottolineato l'irrilevanza delle vicende coniugali dei sigg. e Richiamando poi Pt_1 CP_1
documentazione bancaria che dava conto di accrediti mensili in favore dell'esecutata da parte della a titolo di stipendio e di compenso di amministratore, la società opposta Parte_2 ha dichiarato di contestare ai sensi dell'art. 549 c.p.c. la dichiarazione negativa della società terza pignorata.
Il GE, con ordinanza del 21.6.2022, ha escluso l'inefficacia del pignoramento e ha ritenuto sussistenti debiti futuri della verso la socia ed amministratrice Parte_2 CP_1
suscettibili di assegnazione. Tuttavia, rilevata la coincidenza temporale tra le azioni giudiziarie della e le due cause di separazione dei coniugi , da ritenersi non Parte_1 Parte_3
casuale, il GE, nei limiti della valutazione sommaria tipica della fase cautelare, ha ritenuto non infondata la tesi della rinuncia tacita al credito ed ha quindi sospeso l'esecuzione, assegnando termine di 45 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato il 9.8.2022 alla la società ha tempestivamente CP_1 Pt_1
introdotto la fase di merito, per sentire accertare il proprio diritto a procedere con l'esecuzione forzata. Si è costituita in giudizio insistendo nella tesi della rinunzia tacita al CP_1 credito, richiamando l'istituto del diritto tedesco della Verwirkung.
Il Tribunale di Lecco, con la sentenza appellata, ha accolto l'opposizione promossa dalla con il ricorso ex art. 615 II co c.p.c. depositato nell'ambito dell'esecuzione mobiliare CP_1
rubricata al n. 649/2021 R.G. Es. Mob.; per l'effetto, ha accertato e dichiarato che la Pt_1 non aveva diritto di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della debitrice
[...]
esecutata sulla base della sentenza del Tribunale di Lecco n. 385/2014, per rinuncia tacita al diritto di credito, con conseguente declaratoria di inefficacia del pignoramento di cui alla predetta procedura esecutiva mobiliare presso terzi.
Con atto notificato il 16.10.2024, la ha proposto appello avverso la sentenza di Parte_1
primo grado, per i seguenti motivi:
1) Sul capo n. 8 dei motivi della decisione: mancanza di motivazione della sentenza impugnata – Errata valutazione dei fatti – Illogicità della motivazione – Violazione dei principi giurisprudenziali in tema di menzione contabile del credito – Violazione dell'autorità del giudicato.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere sussistente una rinunzia tacita al credito da parte della e avrebbe in ogni caso basato il proprio convincimento solo su elementi presuntivi, con Pt_1
un ragionamento ritenuto inammissibile dalla giurisprudenza e sorretto da una motivazione pagina 4 di 7 carente e insufficiente, non idonea a fornire compiuta replica alle puntuali contestazioni mosse dalla parte opposta.
Il primo Giudice avrebbe inoltre violato plurime disposizioni di legge e, in particolare, l'art. 111, 6° co, Cost., l'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e l'art. 118 disp. att. c.p.c., nonché gli artt. 1236 e
2909 c.c. Avrebbe poi violato quanto disposto dalla sentenza n. 385/2014 del Tribunale di
Lecco, passata in giudicato.
2) Sul capo n. 9 dei motivi della decisione impugnata, relativo alla condanna alle spese e all'omessa pronunzia sulla domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attrice: violazioni di legge denunciate (art. 342, c. 1, n. 2 e n. 3, c.p.c.): ingiusta condanna alle spese;
vizio di omessa pronuncia su domanda dell'attrice.
Ad avviso dell'appellante, l'erroneità ed illogicità delle argomentazioni sulle quali il Giudice di primo grado ha fondato la propria decisione di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla comporterebbero la necessità di riformare totalmente l'impugnata CP_1 sentenza anche in punto di spese di lite, liquidate a carico della e nell'importo di € Parte_1
20.000,00 oltre accessori.
Il Giudice di primo grado avrebbe altresì errato nel non pronunciarsi sulla domanda di condanna della per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., domanda formulata CP_1 dall'attrice e non affrontata dal Tribunale, con violazione dell'art. 112 c.p.c. Parte_1
L'appellante ha pertanto chiesto alla Corte, con l'atto di citazione in appello: di accertare la piena sussistenza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata contro la sig.ra Parte_1
per essere il credito dell'appellante certo, liquido, esigibile e fondato su un CP_1
valido titolo esecutivo;
di confermare la legittimità del pignoramento e respingere l'opposizione, con condanna della alla rifusione delle spese di lite e al risarcimento CP_1
dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Si è costituta in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della CP_1
sentenza impugnata;
in subordine, per il caso di accoglimento dell'appello, in via di appello incidentale condizionato, l'appellata ha chiesto accogliere l'opposizione per le ulteriori ragioni
(non accolte dal Tribunale di Lecco) illustrate a pagg. 31 e ss, della comparsa di costituzione.
All'udienza del 4.3.2025, il Consigliere Istruttore ha dato atto che la causa è un appello relativo a un procedimento di merito instaurato a seguito di un'opposizione endo-esecutiva ai sensi dell'art. 615 secondo comma c.p.c., nel corso di un procedimento di esecuzione presso terzi.
Ha rilevato che nel procedimento di primo grado il contraddittorio non era stato esteso ai terzi pignorati, benché l'orientamento più recente della giurisprudenza della Corte di Cassazione consideri i terzi pignorati litisconsorti necessari. Alla luce di questo rilievo e anche in pagina 5 di 7 considerazione del fatto che i legali avevano rappresentato che erano pendenti serie trattative tra le parti e tra i coniugi e il Consigliere Istruttore ha invitato le parti a trovare Pt_1 CP_1
un accordo.
Sfumata la trattativa tra le parti, all'udienza del 8.7.2025 le stesse hanno discusso oralmente la causa e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
La Corte rileva che, nel caso di specie, l'esame del merito dell'impugnazione è precluso dall'esistenza di una nullità processuale verificatasi nel giudizio di primo grado, nullità, che secondo i principi affermati dal Supremo Collegio, dev'essere necessariamente rilevata ex officio, con conseguente rimessione degli atti al Giudice di primo grado.
Al presente processo (e al processo di primo grado) non hanno infatti partecipato i terzi pignorati Banca della Valsassina Credito Cooperativo s.c., Parte_2 [...]
, , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Banco BPM S.p.a., i quali non sono stati citati dall'opponente, nonostante Controparte_6
si tratti di soggetti che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, devono ritenersi litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 13533 del 18/05/2021
(conformi Cass., Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Cass., Ordinanza n. 32445 del
03/11/2022; 5476/2023; 13533/2021; Ordinanza 30491/2022), la quale ha motivatamente superato il precedente orientamento secondo cui il terzo rivestirebbe la qualifica di litisconsorte necessario solo ove portatore di un proprio specifico interesse.
Visto il disposto dell'art. 354 c.p.c. la causa deve, pertanto, essere rimessa al Giudice di primo grado per la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i terzi pignorati.
Considerato il fatto che l'orientamento del Supremo Collegio in punto di litisconsorzio necessario del terzo pignorato nei procedimenti di opposizione all'esecuzione costituisce innovazione giurisprudenziale piuttosto recente e di poco antecedente all'introduzione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., ritiene la Corte che ricorrano i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di appello, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 605/2024, pubblicata il 10/09/2024, così
[...]
provvede:
pagina 6 di 7 - accerta la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati Parte_2
Banca della Valsassina Credito Cooperativo s.c., ,
[...] Controparte_2
, Banco BPM S.p.a., Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e per l'effetto dispone la rimessione degli atti al Giudice di primo grado Controparte_6
ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per la rinnovazione del giudizio;
- dichiara le spese del presente grado interamente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92
c.p.c.
Così deciso, in Milano il 08/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Maria Grazia Federici
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 16.10.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 605/2024, pubblicata il 10/09/2024 e notificata il 16.9.2024,
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in VIA LOMBARDIA 2/A 20068 PESCHIERA BORROMEO, con il patrocinio dell'Avv. BELLUZZO PIERENRICO, elettivamente domiciliata in VIA G. B. MARTINELLI,
5 23017 MORBEGNO, presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._1
TI SE EV, elettivamente domiciliata in VIA VALVARRONE N.
14 23824 DERVIO, presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 605/2024, pubblicata il
10/09/2024, in materia di “Opposizione all'esecuzione mobiliare (art. 615, 2' comma c.p.c.)”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
pagina 1 di 7 “In via preliminare, in rito e d'ufficio:
1. Accertare e Dichiarare la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati e Banca della Valsassina Parte_2
Credito Cooperativo s.c. quali litisconsorti necessari;
2. per l'effetto, Disporre la rimessione degli atti al Tribunale di Lecco ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per la rinnovazione del giudizio di primo grado;
3. Condannare la sig.ra alla rifusione, in favore di CP_1 Parte_1
delle spese del presente grado di appello o, in subordine, compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di appello ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. In subordine e nel merito: in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, così giudicare: 1.
Accertare e Dichiarare la piena sussistenza del diritto di di procedere ad Parte_1 esecuzione forzata contro la sig.ra , per essere il credito dell'appellante certo, CP_1
liquido, esigibile e fondato su un valido titolo esecutivo, costituito dalla Sentenza n. 385/2014 del Tribunale Civile di Lecco, passata in giudicato e munita di formula esecutiva in data
02.08.2021; 2. per l'effetto, Confermare la legittimità del pignoramento presso terzi avviato da
e iscritto a R.G.E. n. 649/2021 del Tribunale di Lecco e la sua procedibilità quanto Parte_1 alle pretese dal medesimo veicolate e fondate sul titolo esecutivo;
3. per l'effetto, Respingere integralmente l'opposizione proposta dalla debitrice all'esecuzione, così come CP_1
tutte le domande dalla medesima formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto, per le viste
e spiegate ragioni;
4. Accertare e Dichiarare la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96
c.p.c. in capo alla debitrice esecutata e conseguentemente Condannare la sig.ra
[...]
al risarcimento, in favore di dei danni per lite temeraria, che si CP_1 Parte_1 quantificano in € 30.000,00 e comunque nella misura inferiore o superiore che sarà liquidata in via equitativa dalla Corte d'Appello adita;
5. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Per : CP_1
“Voglia il Tribunale Ill.Mo, respinta ogni contraria domanda, eccezione e/o deduzione, così giudicare: NEL MERITO – IN VIA PRINCIPALE: respingere l'appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata e quindi accertare che non ha diritto di Parte_1 procedere all'esecuzione forzata nei confronti della Sig.ra sulla base della CP_1
sentenza del Tribunale di LECCO N. 385/2014, e pertanto, dichiarare inefficace il pignoramento di cui al procedimento esecutivo N. 649/2021 R.G. e inammissibile la procedura stessa. NEL MERITO – IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO: In subordine, nel caso di accoglimento dei motivi di appello, voglia comunque confermare l'opposizione per
pagina 2 di 7 le ragioni sopra addotte. Spese e compenso interamente rifusi. Condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Previa notifica a di atto di precetto e del titolo esecutivo costituito dalla CP_1
sentenza n. 385/2014 del Tribunale di Lecco, recante la condanna della a pagare alla CP_1 la somma di € 579.954,84 oltre IVA, la società predetta, in mancanza di pagamento Parte_1
spontaneo, ha notificato pignoramento presso terzi a sei istituti bancari e alla Parte_2
Nell'ambito di tale pignoramento, la società ha rilasciato per due volte Parte_2
dichiarazione negativa, contestata dalla creditrice, che ha iscritto a ruolo il pignoramento e dato corso alla procedura presso terzi.
Con ricorso depositato il 14.2.2022, la debitrice esecutata ha interposto CP_1
opposizione endo-esecutiva ex art. 615 II co c.p.c., rilevando come la causa che aveva portato all'emissione della sentenza costituente titolo esecutivo fosse stata intrapresa “ad arte” dalla allorché la nell'ottobre 2010, si stava separando dal marito Parte_1 CP_1 Per_1
(amministratore di fatto della predetta società di famiglia). La società, per il pagamento
[...] di opere eseguite presso la casa coniugale nell'anno 2003, aveva emesso nei confronti della in data 31.12.2009, la fattura n. 3324/2009 per euro 1.494.984,92 e aveva ottenuto CP_1
decreto ingiuntivo. Il decreto era stato opposto dalla parte ingiunta, che si era poi vista condannare al pagamento di una somma di minore importo, con la sentenza allegata al precetto opposto.
Stante l'intervenuta riconciliazione dei coniugi, la non aveva preteso il pagamento Parte_1
degli importi di cui alla sentenza di condanna, salvo poi tornare a richiederli, in occasione del nuovo giudizio di separazione personale radicato dalla con ricorso del 30.3.2021, che CP_1 aveva visto l'emissione di provvedimenti temporanei ed urgenti a carico del marito per il pagamento del mantenimento ai tre figli, per euro 3.800,00 mensili, e alla moglie, per € 500,00 mensili.
Secondo la parte opponente, , socio e amministratore di fatto della società Persona_1 Pt_1
avrebbe approfittato della situazione, per pignorare gli unici emolumenti della moglie,
[...]
al fine di metterla in difficoltà.
La con l'opposizione, ha dedotto l'inefficacia del pignoramento per vizi formali e CP_1 comunque l'intervenuta rinunzia tacita della società al credito di cui al titolo esecutivo, Pt_1 avendo essa mantenuto nel tempo un'inerzia che aveva provocato nella debitrice il ragionevole affidamento circa il fatto che la società creditrice non avrebbe esercitato il proprio diritto.
pagina 3 di 7 All'udienza fissata innanzi al G.E., la ha negato ogni rinunzia al credito e Parte_1 sottolineato l'irrilevanza delle vicende coniugali dei sigg. e Richiamando poi Pt_1 CP_1
documentazione bancaria che dava conto di accrediti mensili in favore dell'esecutata da parte della a titolo di stipendio e di compenso di amministratore, la società opposta Parte_2 ha dichiarato di contestare ai sensi dell'art. 549 c.p.c. la dichiarazione negativa della società terza pignorata.
Il GE, con ordinanza del 21.6.2022, ha escluso l'inefficacia del pignoramento e ha ritenuto sussistenti debiti futuri della verso la socia ed amministratrice Parte_2 CP_1
suscettibili di assegnazione. Tuttavia, rilevata la coincidenza temporale tra le azioni giudiziarie della e le due cause di separazione dei coniugi , da ritenersi non Parte_1 Parte_3
casuale, il GE, nei limiti della valutazione sommaria tipica della fase cautelare, ha ritenuto non infondata la tesi della rinuncia tacita al credito ed ha quindi sospeso l'esecuzione, assegnando termine di 45 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato il 9.8.2022 alla la società ha tempestivamente CP_1 Pt_1
introdotto la fase di merito, per sentire accertare il proprio diritto a procedere con l'esecuzione forzata. Si è costituita in giudizio insistendo nella tesi della rinunzia tacita al CP_1 credito, richiamando l'istituto del diritto tedesco della Verwirkung.
Il Tribunale di Lecco, con la sentenza appellata, ha accolto l'opposizione promossa dalla con il ricorso ex art. 615 II co c.p.c. depositato nell'ambito dell'esecuzione mobiliare CP_1
rubricata al n. 649/2021 R.G. Es. Mob.; per l'effetto, ha accertato e dichiarato che la Pt_1 non aveva diritto di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della debitrice
[...]
esecutata sulla base della sentenza del Tribunale di Lecco n. 385/2014, per rinuncia tacita al diritto di credito, con conseguente declaratoria di inefficacia del pignoramento di cui alla predetta procedura esecutiva mobiliare presso terzi.
Con atto notificato il 16.10.2024, la ha proposto appello avverso la sentenza di Parte_1
primo grado, per i seguenti motivi:
1) Sul capo n. 8 dei motivi della decisione: mancanza di motivazione della sentenza impugnata – Errata valutazione dei fatti – Illogicità della motivazione – Violazione dei principi giurisprudenziali in tema di menzione contabile del credito – Violazione dell'autorità del giudicato.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere sussistente una rinunzia tacita al credito da parte della e avrebbe in ogni caso basato il proprio convincimento solo su elementi presuntivi, con Pt_1
un ragionamento ritenuto inammissibile dalla giurisprudenza e sorretto da una motivazione pagina 4 di 7 carente e insufficiente, non idonea a fornire compiuta replica alle puntuali contestazioni mosse dalla parte opposta.
Il primo Giudice avrebbe inoltre violato plurime disposizioni di legge e, in particolare, l'art. 111, 6° co, Cost., l'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e l'art. 118 disp. att. c.p.c., nonché gli artt. 1236 e
2909 c.c. Avrebbe poi violato quanto disposto dalla sentenza n. 385/2014 del Tribunale di
Lecco, passata in giudicato.
2) Sul capo n. 9 dei motivi della decisione impugnata, relativo alla condanna alle spese e all'omessa pronunzia sulla domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attrice: violazioni di legge denunciate (art. 342, c. 1, n. 2 e n. 3, c.p.c.): ingiusta condanna alle spese;
vizio di omessa pronuncia su domanda dell'attrice.
Ad avviso dell'appellante, l'erroneità ed illogicità delle argomentazioni sulle quali il Giudice di primo grado ha fondato la propria decisione di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla comporterebbero la necessità di riformare totalmente l'impugnata CP_1 sentenza anche in punto di spese di lite, liquidate a carico della e nell'importo di € Parte_1
20.000,00 oltre accessori.
Il Giudice di primo grado avrebbe altresì errato nel non pronunciarsi sulla domanda di condanna della per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., domanda formulata CP_1 dall'attrice e non affrontata dal Tribunale, con violazione dell'art. 112 c.p.c. Parte_1
L'appellante ha pertanto chiesto alla Corte, con l'atto di citazione in appello: di accertare la piena sussistenza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata contro la sig.ra Parte_1
per essere il credito dell'appellante certo, liquido, esigibile e fondato su un CP_1
valido titolo esecutivo;
di confermare la legittimità del pignoramento e respingere l'opposizione, con condanna della alla rifusione delle spese di lite e al risarcimento CP_1
dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Si è costituta in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della CP_1
sentenza impugnata;
in subordine, per il caso di accoglimento dell'appello, in via di appello incidentale condizionato, l'appellata ha chiesto accogliere l'opposizione per le ulteriori ragioni
(non accolte dal Tribunale di Lecco) illustrate a pagg. 31 e ss, della comparsa di costituzione.
All'udienza del 4.3.2025, il Consigliere Istruttore ha dato atto che la causa è un appello relativo a un procedimento di merito instaurato a seguito di un'opposizione endo-esecutiva ai sensi dell'art. 615 secondo comma c.p.c., nel corso di un procedimento di esecuzione presso terzi.
Ha rilevato che nel procedimento di primo grado il contraddittorio non era stato esteso ai terzi pignorati, benché l'orientamento più recente della giurisprudenza della Corte di Cassazione consideri i terzi pignorati litisconsorti necessari. Alla luce di questo rilievo e anche in pagina 5 di 7 considerazione del fatto che i legali avevano rappresentato che erano pendenti serie trattative tra le parti e tra i coniugi e il Consigliere Istruttore ha invitato le parti a trovare Pt_1 CP_1
un accordo.
Sfumata la trattativa tra le parti, all'udienza del 8.7.2025 le stesse hanno discusso oralmente la causa e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
La Corte rileva che, nel caso di specie, l'esame del merito dell'impugnazione è precluso dall'esistenza di una nullità processuale verificatasi nel giudizio di primo grado, nullità, che secondo i principi affermati dal Supremo Collegio, dev'essere necessariamente rilevata ex officio, con conseguente rimessione degli atti al Giudice di primo grado.
Al presente processo (e al processo di primo grado) non hanno infatti partecipato i terzi pignorati Banca della Valsassina Credito Cooperativo s.c., Parte_2 [...]
, , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Banco BPM S.p.a., i quali non sono stati citati dall'opponente, nonostante Controparte_6
si tratti di soggetti che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, devono ritenersi litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 13533 del 18/05/2021
(conformi Cass., Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Cass., Ordinanza n. 32445 del
03/11/2022; 5476/2023; 13533/2021; Ordinanza 30491/2022), la quale ha motivatamente superato il precedente orientamento secondo cui il terzo rivestirebbe la qualifica di litisconsorte necessario solo ove portatore di un proprio specifico interesse.
Visto il disposto dell'art. 354 c.p.c. la causa deve, pertanto, essere rimessa al Giudice di primo grado per la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i terzi pignorati.
Considerato il fatto che l'orientamento del Supremo Collegio in punto di litisconsorzio necessario del terzo pignorato nei procedimenti di opposizione all'esecuzione costituisce innovazione giurisprudenziale piuttosto recente e di poco antecedente all'introduzione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., ritiene la Corte che ricorrano i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di appello, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 605/2024, pubblicata il 10/09/2024, così
[...]
provvede:
pagina 6 di 7 - accerta la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati Parte_2
Banca della Valsassina Credito Cooperativo s.c., ,
[...] Controparte_2
, Banco BPM S.p.a., Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e per l'effetto dispone la rimessione degli atti al Giudice di primo grado Controparte_6
ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per la rinnovazione del giudizio;
- dichiara le spese del presente grado interamente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92
c.p.c.
Così deciso, in Milano il 08/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Maria Grazia Federici
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