TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 25/09/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 815/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Antonia MUSSA Presidente dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 815/2024RG., avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e 473 bis.47 e segg. c.p.c., promosso da nata ad [...] il [...] ed ivi residente in [...]
130, (c.f. ), elettivamente domiciliata in Ivrea (TO), Via del Crist n. 6, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Daniela BENEDINO, che la rappresenta e difende per procura in atti
- r i c o r r e n t e - contro nato a [...] il [...], residente in [...]des Alpes n. 11; Controparte_1
(CF . C.F._2
- r e s i s t e n t e -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
NEL MERITO
In principalità
A modifica dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Aosta in data 02/03/2021
-disporre l'affidamento esclusivo “rafforzato” del figlio minore , nato ad [...] il Per_1
14/09/2012, alla madre con collocazione solo presso la medesima, la quale potrà adottare in
pagina 1 di 8 autonomia, senza il consenso del padre, anche tutte le decisioni più rilevanti nell'interesse del figlio;
-disporre che il padre possa vedere il figlio minore previo accordo con la madre e solo secondo le esigenze ed i desideri del figlio;
-disporre che il sig. versi alla sig.ra un contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio in misura non inferiore ad € 600,00, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive, ricreative ed ogni altra spesa extra, secondo quanto disposto nel Protocollo d'Intesa tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
d'Ivrea e il Tribunale di Ivrea del 24/06/2016.
In subordine
A modifica dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Aosta in data 02/03/2021
-disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore , nato ad [...] il [...], alla Per_1
madre con collocazione solo presso la medesima, la quale potrà adottare in esclusiva anche tutte le decisioni più rilevanti nell'interesse del figlio;
-disporre che il padre possa vedere il figlio minore previo accordo con la madre e solo secondo le esigenze ed i desideri del figlio;
-disporre che il sig. versi alla sig.ra un contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio in misura non inferiore ad € 600,00, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive, ricreative ed ogni altra spesa extra, secondo quanto disposto nel Protocollo d'Intesa tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
d'Ivrea e il Tribunale di Ivrea del 24/06/2016.
In via di estremo subordine
A modifica dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Aosta in data 02/03/2021
-disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore , nato ad [...] il [...], alla Per_1
madre con collocazione solo presso di lei;
-disporre che il padre possa vedere il figlio minore previo accordo con la madre e solo secondo le esigenze ed i desideri del figlio;
-disporre che il sig. versi alla sig.ra un contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio in misura non inferiore ad € 600,00, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive, ricreative ed ogni altra spesa extra, secondo quanto disposto nel Protocollo d'Intesa tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
d'Ivrea e il Tribunale di Ivrea del 24/06/2016. vinte le spese.”
pagina 2 di 8 CONCLUSIONI DEL P.M.-SEDE: “V°, il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 19.03.2024, evocava in giudizio Parte_1 [...]
premettendo che dalla relazione tra le parti è nato il figlio , in Aosta Controparte_1 Per_1
14.09.2012.
Il resistente è rimasto contumace nonostante la ritualità della notifica avvenuta in data
13.12.2024.
Il Procedimento ha ad oggetto la richiesta di modifica del decreto del Tribunale di Aosta del
2.03.2021, che dispone l'affido condiviso del minore con collocazione presso la madre ed un contributo al mantenimento a carico del padre di € 400,00.
La ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo cd “rafforzato” (lamentando disinteresse e mancanze da parte del padre) e l'aumento del contributo al mantenimento fino ad € 600,00 (in considerazione della circostanza che il padre non vede mai il figlio nonchè delle aumentate esigenze del minore).
È stata disposta la presa in carico da parte dei Servizi Sociali e del Servizio di Psicologia del minore e degli adulti, al fine di monitorare e ad effettuare indagini sulle condizioni di vita del figlio presso ciascun genitore e sul suo stato di benessere psicofisico, predisponendo interventi a sostegno del nucleo qualora ritenuti necessari od utili per l'eventualità in cui emergessero criticità o inadeguatezze dei genitori.
All'udienza del 6.5.2025, non comparso né costituito il convenuto, la ricorrente ha dichiarato: “il padre continua ad essere sempre assente in danno delle esigenze di;
ad es. di recente Per_1 sono stata contattata dalla scuola perché c'era un concorso di “poesie” cui non ha Per_1
potuto partecipare perché era necessario il consenso anche del padre che non sono state in grado di ottenere. a volte sono richieste decisioni a livello medico che non possono essere prese con la necessaria sollecitudine perché l padre non si rende neanche reperibile. la difficoltà è anche ad inizio anno scolastico ottenere le necessarie firme del padre per cu solo grazie alla collaborazione delle insegnanti riesco a firmare da sola assumendomene la responsabilità. Il padre inoltre ha pagato l'ultimo contributo al mantenimento relativo alla mensilità di aprile
2024 nel luglio 2024 e poi nulla più, non ha mai rimborsato la sua quota di spese extra e non firma la documentazione necessaria ad ottenere l'AU per . do la disponibilità a tutti i Per_1 percorsi che dovessero essere ritenuti utili per mio figlio e a quelli già suggeriti”. La ricorrente ha poi aggiunto: “lavoro part time da gennaio 2025 con retribuzione di € 570,00 mensile reddito
pagina 3 di 8 dichiarato: da gennaio 2025 retribuzione di €570,00 contratto per ora a termine poi probabilmente a settembre 2025 sarà assunta a tempo indeterminato;
percepisce per la figlia
[...]
€300,00 mensili, per il figlio € 400,00 (ultima corresponsione avvenuta Persona_2 Per_1
a luglio 2024 per aprile 2024 e poi nulla più come per le spese extra mai corrisposte), AU per
non lo percepisce per mancata dichiarazione del padre, AU per ora € 100,00 Per_1 Per_2 circa”.
In data 20.11.2024 è stata trasmessa relazione del Servizio di Psicologia e dai Servizi Sociali da cui emerge che: “ appare un ragazzino adeguato nel suo contesto di vita, educato, Per_1
disponibile alla relazione e ben seguito. La situazione genitoriale non appare differire dal passato. Il sig. non riesce a garantire continuità alla relazione con il figlio, CP_1 scoraggiato anche dal suo diniego nell'incontrarlo dopo i percorsi effettuati in passato. Nessuno dei due genitori sembra consapevole della gravità e del peso presente e futuro per Per_1
rispetto tematica irrisolta e congelata in merito al ruolo paterno.
Il padre “si tira indietro”, la madre ha sostituito la figura paterna con il nuovo compagno.
non sembra sentirsi un figlio alla pari dei suoi fratelli, la cui situazione è più lineare e Per_1
meno sofferta. Tale bagaglio potrà rendere più complesso il suo percorso di crescita. nel Per_1
rifiuto alla relazione con il padre non si fa portavoce di istanze proprie. Dopo anni in cui i due non si vedono, ipotizzare la ripresa di un rapporto tra i due è sicuramente un percorso lento e complicato da valutare con un eventuale supporto al minore che appare ben integrato nel suo contesto familiare e sociale. Il minore non esprime l'esigenza di vedere il padre e l'immobilità dei genitori nelle loro posizioni non induce ad investire in tale relazione “.
Successivamente il Servizio di Psicologa, in data 22.4.2025 ha fatto pervenire aggiornamento nel quale si dà atto che: “Per il sostegno offerto è un percorso di gruppo per minori della Per_1
stessa età, pensato per ovviare al rischio, che pur in assenza di sintomatologia attuale, il minore si carichi di preoccupazioni, pensieri ed emozioni eccessive e non proprie, soffocandone la manifestazione aperta, e rischiando di non avere nel prossimo futuro le risorse per affrontare le tappe evolutive della sua età. Per la madre è stato proposto il percorso di sostegno alla genitorialità “Circolo della sicurezza” che si pone come obiettivo la promozione dell'attaccamento sicuro fra genitori e figli, lavorando su una maggior capacità di decifrare i bisogni dei figli e di sintonizzarsi. Proposte tutte accettate dalla madre, dimostratasi interessata
e collaborativa”.
Nell'ultima relazione di aggiornamento dei Servizi sociali trasmessa il 7.05.2025 si conclude come segue: “in tale quadro, si ritiene possa essere necessario valutare l'opportunità di poter
pagina 4 di 8 consentire al genitore presente nella vita del figlio e attento alle sue esigenze, di avere un ruolo preponderante nelle scelte della gestione dello stesso, ciò al fine di poter garantire al minore
l'accesso ai servizi e agli interventi utili alla sua crescita”.
Sintetizzata nei suddetti termini la situazione del nucleo familiare e del minore come emersa anche dagli approfondimenti dei Servizi Sociali e Specialistici incaricati di monitoraggio e sostegno, nel merito, la domanda attorea di modifica delle condizioni stabilite con precedente decreto del Tribunale di Aosta del 2.3.2021 - che dispone l'affido condiviso del minore con collocazione presso la madre ed un contributo al mantenimento a carico del padre di € 400,00 - è fondata e può trovare accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito specificati.
Ed invero, il quadro familiare e dei rapporti tra genitori e figlio tratteggiato dalle relazioni dei
Servizi e dalle dichiarazioni dell'unica parte costituita induce a ritenere necessario, nel superiore interesse di (nato il [...]), disporre l'affido esclusivo cd. “rafforzato” del minore alla Per_1
madre, unico genitore che da sempre se ne prende cura, affinchè la stessa possa provvedere in maniera adeguata e tempestiva alle esigenze del figlio, nella comprovata assenza e disinteresse del padre.
I professionisti incaricati hanno valutato che la relazione tra i genitori è connotata da una forte conflittualità, il minore non esprime l'esigenza di vedere il padre con il quale ha più volte ribadito di non avere alcuna relazione e che l'immobilità dei genitori nelle loro posizioni non induce ad investire in tale relazione.
Soprattutto dalle relazioni dei Servizi emerge l'assoluta latitanza del padre affettiva ed emotiva che non riesce, a fronte dell'atteggiamento di rifiuto del figlio ad approfittare dell'aiuto offerto dai professionisti con i quali non ha mostrato alcuna forma di collaborazione per individuare le modalità adeguate di approccio al figlio;
il padre ha dunque assunto un atteggiamento rinunciatario, ma nel contempo non ha neanche fatto pervenire i consensi/autorizzazioni indispensabili per consentire a di poter fronteggiare le proprie difficoltà scolastiche Per_1 mediante l'accesso al DSA. Nella relazione dei Servizi sociali trasmessa il 7.05.2025 “il padre non ha contattato in questi mesi il servizio sociale per eventuali comunicazioni”, “che il minore, nonostante il percorso di conoscenza avvenuto nei mesi precedenti, rimane con il parere di non voler vedere il padre”. Nessun consenso del padre risulta pervenuto nemmeno per il tramite dei
Servizi per cui non è stata possibile alcuna valutazione cognitiva di presupposto per Per_1
ottenere la dichiarazione di DSA e quindi un PDP;
oggi con difficoltà sta terminando la Per_1
classe seconda media.
pagina 5 di 8 Il padre, come dichiarato dalla ricorrente, è risultato inadempiente anche sotto il profilo economico, avendo versato per l'ultima volta il contributo al mantenimento del figlio nel luglio
2024 (riferito alla mensilità di aprile 2024) è poi solo successivamente a diversi pignoramenti del conto corrente a lui intestato, laddove le spese extra assegno, nonostante i solleciti non sono mai state versate.
Sotto altro profilo, la madre si dimostrata collaborativa nei confronti dei Servizi incaricati, ed è risulta in grado di prendersi cura adeguatamente del figlio;
la stessa ha dichiarato la Per_1
propria disponibilità ad accettare ed impegnarsi in tutti i percorsi che saranno ritenuti utili o necessari per . Per_1
Gli incontri tra ed il padre potranno avvenire in base ad accordi tra i genitori e comunque Per_1
tenuto prioritariamente conto dei desideri del minore.
Nel superiore interesse del minore va disposta la prosecuzione della presa in carico e del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali e di che dovranno offrire ai genitori un CP_2
percorso di sostegno alla genitorialità oltre che attuare tutti gli interventi che riterranno utili o necessari nell'interesse del minore, fino a quando lo riterranno opportuno.
Nel loro compito di monitoraggio, i Servizi incaricati dovranno segnalare al P.M. presso il
Tribunale per i Minori eventuali condotte dell'uno o dell'altro genitore di gravissimo pregiudizio per il minore.
La domanda attorea relativa all'aumento del contributo al mantenimento del figlio come Per_1
richiesto dalla ricorrente, a modifica del decreto del Tribunale di Aosta del 2.03.2021, non merita invece accoglimento. Ed invero, la ricorrente ha dichiarato di lavorare part- time da gennaio
2025 con retribuzione di € 570,00 mensile con contratto per ora a termine e poi probabilmente da settembre 2025 a tempo indeterminato. Vive con il marito dal 2018 e ha altri due figli, per la figlia percepisce un contributo di € 300,00 mensili, per il figlio € Persona_2 Per_1
400,00 (ultima corresponsione avvenuta a luglio 2024 per aprile 2024 e poi nulla più come per le spese extra mai corrisposte); AU per non percepito per mancata dichiarazione del padre, Per_1
AU per la figlia ora € 150,00 circa. Per_2
Non si hanno dati economici certi del convenuto rimasto contumace.
Per questi motivi
si ritiene di dove confermare il contributo mensile di € 400,00 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come previsto nel decreto del Tribunale di Aosta del 2.03.2021, essendo emerso che la situazione economica della madre è comunque migliorata
(avendo la stessa cominciato a lavorare), laddove la stessa madre ha riferito che il padre è sempre stato latitante e non ha mai tenuto con sé il figlio e le aumentate esigenze del minore, non pagina 6 di 8 possono in questo contesto, costituire modifica significativa degli equilibri economico- patrimoniali tra le parti, tale da giustificare la richiesta modifica in aumento.
L'esaustività dei rilievi svolti rende ultronea ogni altra valutazione.
In considerazione della mancata opposizione del convenuto rimasto contumace e dell'accoglimento solo parziale delle richieste attoree, sussistono gravi motivi che giustificano l'irripetibilità delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, visto il parere del P.M, in parziale modifica del decreto del Tribunale di Aosta del 2.03.2021, così provvede:
- DISPONE l'affidamento esclusivo cd. “rafforzato” del figlio minore , nato ad [...] il Per_1
14/09/2012, alla madre con collocazione presso la medesima, la quale potrà adottare in esclusiva anche tutte le decisioni più rilevanti nell'interesse del figlio in ogni campo scolastico, sanitario, di residenza, per il rilascio dei documenti ecc.; il padre potrà incontrare il figlio secondo accordi tra i genitori o, in mancanza di accordo, secondo modalità e tempi stabiliti dai Servizi Sociali;
- DISPONE la prosecuzione della presa in carico e del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali
e di che dovranno offrire ai genitori un percorso di sostegno alla genitorialità CP_2 oltre che attuare tutti gli interventi che riterranno utili o necessari nell'interesse del minore, fino a quando lo riterranno opportuno.
Nel loro compito di monitoraggio, i Servizi incaricati dovranno segnalare al P.M. presso il tribunale per i Minori eventuali condotte dell'uno o dell'altro genitore di gravissimo pregiudizio per il minore.
- CONFERMA a carico del padre l'obbligo di versare in favore della ricorrente a titolo di contributo al mantenimento del minore, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di €
400,00 (come rivalutata all'attualità) annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT;
i genitori concorreranno inoltre nella misura del 50% alle spese extra assegno in caso di disaccordo secondo quanto previsto nel Protocollo siglato tra Magistrati ed Avvocati di Ivrea il
24.6.2016.
L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre affidataria esclusiva del figlio.
- DICHIARA irripetibili le spese del procedimento.
pagina 7 di 8 Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 17 settembre 2025
IL GIUDICE REL./EST.
(dott.ssa Rossella Mastropietro) IL PRESIDENTE
(dott.ssa Antonia Mussa)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 8 di 8