Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 4185 del ruolo generale dell'anno 2024
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1
studio dell'Avv. TOTARO LUANA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1
dell'Avv. GAIA ANTONIO , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.07.2024, ha domandato, a modifica della sentenza di Parte_1
divorzio emessa in data 19/02/2024, l'assegnazione della casa coniugale.
A sostegno della domanda, ha allegato: che a seguito dell'accordo di separazione omologato con decreto del 26.06.2018 aveva lasciato la casa coniugale;
che, a causa dell'età raggiunta (60 anni),
non riusciva più a svolgere il lavoro di badante o di collaboratrice domestica precedentemente svolto;
che la sua unica fonte di reddito era costituita dall'assegno divorzile, versato dal resistente in misura inferiore rispetto a quanto stabilito;
che in data 31.10.2024 sarebbe scaduto il contratto di comodato relativo all'abitazione sino ad oggi occupata.
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domanda di modifica, difettando il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
Nel merito, ha domandato il rigetto della avversa domanda instando per la revoca dell'assegno divorzile precedentemente previsto in favore della ricorrente.
All'udienza del 19.11.2024 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'azione e la controparte ha accettato la rinuncia, chiedendo la condanna alle spese della ricorrente e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Tenuto conto della rinuncia all'azione da parte della ricorrente, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese del giudizio, deve rilevarsi che come più volte affermato dalla giurisprudenza, la domanda di modifica delle condizioni di divorzio presentata ai sensi dell'art. 9 della legge 1°
dicembre 1970, n. 898 è proponibile soltanto dopo il passaggio in giudicato della decisione che ha pronunciato il divorzio (Cass. 2014/21874): dunque, essendo pendente giudizio di appello avverso la sentenza di divorzio di cui si chiede la modifica, la domanda di parte ricorrente deve ritenersi inammissibile.
Pertanto, le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo tenuto conto della limitata attività istruttoria compiuta, devono essere poste in capo alla ricorrente.
P.Q.M.
Il tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
• condanna a rifondere a le spese del presente procedimento, liquidate in Parte_1 CP_1
complessivi € 6.005,00(€ 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva,
1.100,00 per la fase istruttoria, € 2.000,00 per la fase decisionale), oltre quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 10.12.2024
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
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