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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/11/2025, n. 5950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5950 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile – nelle persone dei magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore – Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra – Consigliere rel. dott.ssa Regina Marina Elefante - Consigliere ha pronunciato
SENTENZA nella causa iscritta al n.1571/2022 R.G. aff. cont.
TRA
(c.f.: e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in qualità di eredi di entrambi rappresentati e difesi C.F._2 Persona_1 dall'Avv. Antonio Marco Di Somma in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello
Appellanti
CONTRO
(p.i.: ) in persona del legale rappresentante , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanbattista Ferillo in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellata
OGGETTO DEL PROCESSO: appello avverso la sentenza n.847 pronunciata il 10.3.2022 dal Tribunale di Santa MA CA TE.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti, nel merito, accoglimento dell'appello, in particolar modo in relazione ai suoi primi motivi circa le questioni preliminari, con restituzione delle somme versate a controparte quali spese legali liquidate nella sentenza di primo grado;
in via istruttoria, ammissione della prova testimoniale, già articolata in primo grado con richiesta disattesa in quella sede che è stata reiterata alla pag.15 dell'appello, e svolgimento di una consulenza tecnica di ufficio per:
1 individuare e quantificare l'estensione di terreno degli istanti detenuta dalla sine Controparte_1 titulo;
2 accertare se sia possibile la restituzione di detto terreno ai;
Parte_1 3 quantificare il valore venale/commerciale del predetto terreno in base alle caratteristiche edificatorie;
4 determinare il valore dell'occupazione;
5 determinare il valore dei beni mobili custoditi nel fabbricato rurale abbattuto e distrutti con l'abbattimento.
Per la società appellata, come da difese spiegate nella comparsa di costituzione e negli atti depositati, con rigetto dell'impugnazione e delle avverse richieste istruttorie.
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione notificato il 15.1.2011 conveniva dinanzi al Tribunale di Santa Persona_1
MA CA TE alla quale aveva venduto per il prezzo di € 280.300,00, in virtù Controparte_1 di contratto rogato in forma pubblica il 7.11.2007, un fondo rustico sito in località “Locanale o Canale” del Comune di Pignataro Maggiore (CE), urbanisticamente destinato a uso industriale, della superficie complessiva di 19.399 mq, censito in catasto terreni al foglio 18 particelle 6, 70, 71, 73 e 23, sull'ultima delle quali insisteva un fabbricato rurale ridotto a rudere, recintato e chiuso, dotato di un apparecchio di misurazione dei consumi di energia elettrica e adibito a ricovero di attrezzi agricoli.
In proposito esponeva che la procedura espropriativa per pubblica utilità di una porzione dell'appezzamento, disposta con delibera comunale n.72 del 30.11.2004, si era conclusa lasciando nella titolarità del nuovo proprietario un'area dell'immobile di estensione pari a mq.1.700, della quale invocava la restituzione in virtù della clausola, inserita all'art.10 del contratto di compravendita, con cui le parti avevano concordato che tutti gli effetti utili e/o onerosi derivanti dall'espropriazione sarebbero rimasti a favore e a carico della parte venditrice.
Precisava poi che la società acquirente aveva abbattuto la costruzione rurale eretta sul fondo e disperso gli utensili di proprietà dell'alienante ivi depositati.
Chiedeva quindi accertarsi che l'area residuata all'espropriazione era detenuta senza titolo dalla società acquirente, nei cui confronti formulava azioni di condanna al rilascio dell'immobile e alla riconsegna degli utensili, ovvero al pagamento del loro valore di mercato.
Per il caso in cui la controparte avesse edificato sul suolo di appartenenza aliena, chiedeva dichiararsi l'acquisto della proprietà delle fabbriche per accessione, con obbligo di rimborsare al costruttore il solo costo dei materiali e della manodopera impiegati per la realizzazione delle opere.
Costituitosi il contraddittorio, contestava nel merito tutte le avverse pretese, Controparte_1 sostenendo che il terreno era stato alienato a corpo e non a misura, libero da cose e persone, per un corrispettivo il cui ammontare era stato pattuito tenendo conto dell'intera consistenza dell'immobile.
Concludeva pertanto per il rigetto delle azioni e la condanna della controparte al risarcimento ex art. 96 cpc dei danni, da liquidarsi in via equitativa in € 10.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, procurati dalla instaurazione contra se di una lite temeraria.
Depositate memorie ex art.183 comma 6 cpc, la causa veniva definita allo stato degli atti con sentenza n.847, pubblicata il 10.3.2022 e notificata il giorno successivo, di reiezione di tutte le domande attrici.
In sintesi, il Giudice onorario a quo dichiarava che la compravendita aveva riguardato l'intero fondo, sul cui totale trasferimento incondizionato al compratore le parti non avevano formulato esclusioni o riserve di sorta, soggiungendo che la mancanza di accordi specifici sulla sorte delle attrezzature agricole del venditore già riposte nel locale da questi alienato impediva di ordinarne la riconsegna o risarcirne la perdita. GIUDIZIO DI APPELLO
La decisione richiamata veniva tempestivamente impugnata da e , Pt_1 Parte_2 coeredi dell'attore deceduto il 19.10.2015, con citazione notificata in data 8.4.2022 introduttiva dell'appello, il quale era affidato ai seguenti motivi:
1) nullità del procedimento e della sentenza, relativi a domande di valore indeterminabile, per violazione dei criteri di competenza dei Giudici onorari fissati dagli artt.10 comma 12 e 11 comma 6 D.lgs 116/2017;
2) violazione delle norme codicistiche -in particolare dell'art.1362- sull'interpretazione del contratto e della clausola trascritta al suo art.10, in virtù della quale il venditore aveva diritto ad acquisire l'effetto vantaggioso della procedura espropriativa, rappresentato dal mancato utilizzo delle superfici sottoposte a espropriazione per le finalità pubbliche perseguite dall'ente procedente;
3) travisamento dei fatti e del contratto di compravendita, in quanto l'esclusione parziale dal vincolo espropriativo costituito sul bene trasferito aveva prodotto un “effetto utile” per il venditore che questi aveva diritto a conseguire;
4) illogicità e contraddittorietà della dichiarazione di mancata dimostrazione delle ragioni vantate dall'attore, per l'accertamento delle quali questi aveva articolato mezzi istruttori non ammessi;
5) omessa considerazione della ricorrenza dei presupposti per ravvisare ex art.2041 cc l'arricchimento senza causa della controparte, appropriatasi “senza alcuna ragione tutelabile da parte dell'ordinamento giuridico”, in pregiudizio del venditore, dei lotti residuati all'espropriazione, la cui restituzione avrebbe quindi dovuto essere ordinata per compensare lo squilibrio patrimoniale derivante dalla vicenda;
6) violazione dell'art.2043 cc e difetto di motivazione sul capo della decisione di rigetto delle pretese risarcitorie, in considerazione della natura illecita dell'abbattimento del rudere e della dispersione degli arnesi ivi custoditi;
7) violazione dell'art.101 comma 2 cpc per omessa indicazione alle parti della questione di fatto, determinante ai fini della decisione, concernente l'interpretazione secondo la reale volontà delle parti della citata clausola trascritta all'art.10 della compravendita;
8) omesso rilievo dell'inammissibilità in rito delle eccezioni, tanto di merito che procedurali, sollevate dalla controparte tardivamente costituitasi nel giudizio di primo grado.
Su tali basi gli appellanti concludevano nei termini riportati in epigrafe.
Per contro la società appellata ravvisava l'inammissibilità in rito ex art.348 ter cpc del gravame, privo di ragionevole probabilità di accoglimento, del quale protestava comunque l'infondatezza nel merito richiamando le medesime argomentazioni già illustrate in prime cure.
Eccepiva poi l'inammissibilità del primo, del quinto e del sesto motivo di impugnazione, con le quali erano state enunciate una censura di nullità non sollevata nel termine assegnato dall'art.157 comma 2 cpc e domande nuove non proponibili per il divieto stabilito dall'art.345 comma 1, segnalando comunque che il Giudice onorario redattore della sentenza gravata era abilitato a trattare qualsiasi tipo di controversia con il solo limite fissato dall'art.11 comma 6 D.lgs 116/2017.
Rivendicava inoltre la correttezza dell'interpretazione fornita nella pronuncia impugnata dell'art.10 della compravendita, la cui effettiva portata era stata ampiamente discussa dai contendenti, deducendo al riguardo che gli effetti utili all'alienante della procedura ablativa concernevano esclusivamente il pagamento della relativa indennità, mentre quelli onerosi posti a carico dell'antagonista includevano il rischio di successiva limitazione dell'oggetto dell'esproprio.
Negava ancora qualsiasi responsabilità per la demolizione del rudere, divenuto di sua proprietà, e la perdita dei vetusti e usurati strumenti agricoli che vi erano stati abbandonati per dimenticanza dal venditore, la cui restituzione le era stata richiesta soltanto tre anni dopo la vendita.
Segnalava altresì che l'attore aveva indicato per deporre i tecnici incaricati di calcolare l'ammontare dell'indennità di espropriazione, come tali ignari dell'eventuale deposito in situ degli utensili, sostenendo infine di avere proposto in primo grado un'eccezione riconvenzionale sottratta alla decadenza comminata dall'art.167 cpc.
Chiedeva così la dichiarazione di inammissibilità e il rigetto dell'appello e la condanna degli appellanti al risarcimento ex art.96 cpc dei danni arrecati dalla rinnovazione di una pretesa esercitata con mala fede o colpa grave.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In primo luogo va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame, validamente proposto nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'art.342 cpc mediante la formulazione di rilievi critici volti a confutare la ricostruzione e la qualificazione giuridica dei fatti di causa operate dal primo Giudice.
Sotto altro profilo appare opportuno, prima di procedere all'esame dell'appello, prendere atto che gli istanti hanno incentrato le ragioni recuperatorie e risarcitorie nuovamente reclamate in questa sede di revisio prioris instantiae non sull'esclusione dall'oggetto della compravendita controversa, stipulata a latere venditoris dal loro comune autore, della porzione di terreno di cui hanno denunciato la detenzione senza titolo, pacificamente compresa nella più ampia consistenza immobiliare alienata all'antagonista nella sua interezza, bensì sull'inadempimento ex adverso di un obbligo di rilasciarla o di pagarne il valore commerciale, di origine convenzionale, la cui fonte è stata individuata in una clausola contrattuale destinata a costituire e regolamentare rapporti personali tra le parti, ulteriori e accessori alla compravendita, condizionati agli sviluppi futuri della procedura di espropriazione per pubblica utilità di un'area dell'immobile allora già promossa dalla competente Autorità amministrativa ma non ancora conclusa.
Ciò premesso, sul primo motivo di impugnazione diretto a far valere la nullità della sentenza appellata, resa da un Giudice onorario asseritamente non legittimato a pronunciarla, occorre segnalare sul piano generale che la ripartizione degli affari civili tra Giudici togati e onorari di pace in servizio presso il medesimo Ufficio giudiziario riflette una questione di semplice organizzazione interna dello svolgimento dell'attività giurisdizionale.
Così l'eventuale inosservanza delle prescrizioni tabellari dettate in materia di distribuzione intestina delle controversie determinerebbe una semplice irregolarità priva di qualsiasi ininfluenza sul giudizio, laddove invece il segnalato vizio di invalidità radicale degli atti processuali avrebbe potuto ravvisarsi soltanto in caso di loro adozione da parte di un magistrato estraneo all'Organo giurisdizionale decidente (così Cass.8498/2025 e Cass.2047/2019).
D'altronde nella fattispecie, caratterizzata dall'inclusione nel thema decidendum a configurazione complessa di due azioni alternative -di rilascio del fondo o di condanna al pagamento di una somma destinata a compensarne la perdita- di valore indeterminato, si rivela insussistente la prospettata inosservanza, come appena detto comunque irrilevante, dei criteri legali di individuazione categoriale delle liti a cognizione monocratica suscettibili di essere assegnate ai Giudici onorari, titolari di potestà istruttorie e decisorie non esercitabili soltanto nelle materie specifiche, diverse da quelle qui in discussione, elencate nell'art.11 comma 6 lett. a) D.Lgs. 116/2017 (Cass.29237/2024 e Cass.2047/2019).
Quanto al merito, il secondo e il terzo dei motivi di appello, esaminabili e risolvibili congiuntamente per la connessione e la sovrapposizione dei temi da affrontare, sono infondati e pertanto vanno disattesi.
In sostanza i successori del venditore hanno affermato che nella determinazione del corrispettivo globale della compravendita controversa, pattuito a corpo in € 280.300,00 per il trasferimento della proprietà di tutto il terreno per cui è causa, i contraenti non avrebbero intenzionalmente tenuto conto del valore della superficie, estesa per mq 1.700, già sottoposta ad espropriazione, i cui benefici prodotti dagli sviluppi successivi della procedura ablativa, rappresentati dall'estinzione del vincolo pubblicistico precedentemente impresso sulla res e dalla sua conseguente permanenza nel patrimonio del dominus, avrebbero dovuto essere acquisiti dall'alienante in virtù dell'intesa, consacrata all'art.10 del contratto traslativo, che gli riservava gli “effetti utili” e gli addebitava quelli onerosi delle vicende espropriative.
Ebbene, come già rilevato dal Giudice di prime cure, l'assunto degli appellanti non trova alcun conforto nel testo negoziale, il cui significato letterale e tenore sostanziale, ricostruiti in base ai criteri ermeneutici dei quali è stata obiettata l'inosservanza, escludono in radice che la parte acquirente abbia potuto assumere nei confronti della controparte obblighi dipendenti dall'evoluzione della procedura espropriativa illo tempore in corso di svolgimento.
Sul punto si osserva che all'art.10 della compravendita le parti, con riferimento alla procedura di espropriazione citata nel preambolo dell'accordo, hanno dapprima dichiarato “di esserne perfettamente a conoscenza e di aver regolato tra loro qualsiasi rapporto, avendone tenuto conto anche per la determinazione del prezzo”, e poi stabilito nel periodo immediatamente successivo, con risoluzione logicamente correlata in via conseguenziale alla ricognizione appena citata, che ”tutti gli effetti utili e/o onerosi della detta procedura espropriativa, pertanto, resteranno di esclusivo favore e/o a carico delle parti venditrici”.
L'univoco senso da attribuirsi alle parole adoperate dai contraenti, valorizzato dall'art.1362 cc quale elemento privilegiato di interpretazione che permette l'accesso agli ulteriori canoni interpretativi soltanto quando il risultato della sua applicazione si presenti ambiguo (per tutte, Cass.6444/2025, Cass.30156/2024 e Cass.29161/2024), consente di accertarne senza ombra di dubbio la comune volontà di indirizzare in toto nella sola sfera giuridica e patrimoniale del venditore tutte le possibili conseguenze, sia favorevoli che pregiudizievoli, della procedura espropriativa allora già in atto, rispetto alle quali invece la posizione del compratore, titolare di brani dell'immobile direttamente investiti dall'azione ablatoria, è rimasta del tutto indifferente per la mancanza di qualsiasi determinazione idonea a giustificarne il coinvolgimento nella veste, espressamente richiamata nel contratto ma al contempo ritenuta al riguardo irrilevante, di proprietario di un bene di cui avrebbe potuto essere parzialmente privato per factum principis.
Infatti le parti, attraverso un meccanismo a operatività unilaterale, hanno chiaramente definito un regime convenzionale specifico di imputazione esclusiva degli esiti incerti della procedura al solo alienante, individuato tra i due controinteressati, titolari di interessi confliggenti sul punto, come unico destinatario di ogni effetto aleatorio, sia proficuo che dannoso, prodotto dall'assoggettamento a espropriazione di un bene fuoriuscito dal suo patrimonio.
E' stata così intenzionalmente esclusa, con una statuizione di valenza univoca inserita in maniera sistematicamente coerente nel complesso delle altre clausole negoziali, tutte orientate da un presupposto esplicitamente enunciato, l'adozione di possibili contromisure correttive di riequilibrio dell'assetto patrimoniale sancito nel titolo traslativo in maniera immodificabile, del quale sono state negate le possibili revisioni o alterazioni postume dipendenti dalla sopravvenienza nell'ambito dell'espropriazione in corso, esplicitamente richiamata dalle parti come fattore sottratto al loro governo in grado di mutare ab externo l'effettiva portata economica dell'affare, di qualsiasi evento in grado di menomare e accrescere, rispettivamente, i diritti maturati ex contractu da venditore e acquirente del fondo già parzialmente asservito alla realizzazione di finalità pubblicistiche.
Così la limitazione all'alienante dell'ambito soggettivo di incidenza di tutti gli sviluppi dell'espropriazione impedisce in via assoluta di porre a carico della controparte le conseguenze della mancata ablazione dei terreni, il cui addebito richiesto con insistenza dagli appellanti rappresenterebbe il frutto dell'applicazione di uno strumento di bilanciamento esplicitamente non voluto dai contraenti perché palesemente incompatibile con il contenuto e lo scopo del patto, stipulato appunto all'art.10 della compravendita, con il quale gli effetti dell'espropriazione onerosi per il venditore avrebbero dovuto essere sopportati in toto soltanto da quest'ultimo, privato ab origine del diritto di pretenderne la relevatio dall'acquirente, a sua volta non legittimato a percepire le utilità discendenti dalla vicenda espropriativa né a esigere di potervi in qualche modo partecipare.
In altri termini è stato convenuto, secondo una disciplina negoziale di significato effettivo inequivocabile, che il dante causa degli odierni istanti, abilitato da un lato ad appropriarsi di tutti gli effetti utili derivanti dall'espropriazione, consistenti nella corresponsione della relativa indennità con eventuali poste accessorie, assumesse dall'altro il rischio di patire quelli onerosi -cioè a sé sfavorevoli- senza poterli addossare neppure parzialmente al compratore, il quale è stato preventivamente sollevato da qualsiasi obbligo di contribuzione per avere corrisposto un prezzo di importo globale adattato alle possibili evoluzioni della procedura espropriativa intrapresa su un'area circoscritta della più ampia consistenza immobiliare trasferitagli nella sua intera estensione.
La convenzione in virtù della quale l'appellato sarebbe tenuto a rilasciare la porzione di fondo rimasta non espropriata, divenuta di sua appartenenza e quindi legittimamente posseduta iure proprietatis, o a compensare la mancata percezione ex adverso dell'indennità astrattamente dovuta dall'ente procedente risulta quindi assolutamente inidonea a giustificare le pretese esercitate dagli appellanti, basate su un patto che non soltanto non contempla alcuna ipotesi di retrocessione della res empta, ma contraddice anche il presunto impegno del compratore ad accollarsi le conseguenze del mancato soddisfacimento delle aspettative economiche del proprio autore, vanificate dall'esito della procedura ablativa.
Ugualmente infondato si profila il quarto motivo di impugnazione, rivolto avverso la pronuncia di rigetto, asseritamente viziata da illogicità e contraddittorietà, dell'azione spiegata per ottenere il risarcimento dei danni procurati dalla demolizione del comodo rurale che insisteva sul terreno venduto e dalla dispersione degli attrezzi agricoli risposti al suo interno, i cui fatti costitutivi, attestati da documenti non esaminati neppure individuati, sono stati ritenuti non dimostrati dal Giudice a quo nonostante questi non avesse assunto alcun provvedimento esplicito sulle prove testimoniali articolate dalla vittima del delictum.
Invero i mezzi istruttori reiterati nell'atto di citazione introduttivo del gravame nel rispetto della prescrizione dettata dall'art.163 n.5 cpc, richiamato dall'art.342 comma 1 cpc, sono rivolti a dimostrare circostanze, oltre che vagamente dedotte, del tutto irrilevanti ai fini della decisione, rappresentate dal deposito nel fabbricato rurale eretto sul fondo alienato delle attrezzature agricole di proprietà dell'attore, il quale, contrariamente a quanto affermato nel testo contrattuale, avrebbe continuato a custodirle in situ, per un titolo indefinito e con modalità concrete del tutto imprecisate, anche dopo la compravendita del ricovero.
Pertanto l'auspicata assunzione delle deposizioni, laddove si fossero rivelate rispondenti ai requisiti descrittivi richiesti dall'art.244 cpc né precluse dal divieto, stabilito dall'art.2726, di dimostrare per testi patti contrari al contenuto della compravendita, non avrebbe in ogni caso potuto sovvertire la decisione per l'insussistenza del fatto illecito denunciato, vanamente contestato nel sesto motivo di appello sub specie di violazione dell'art.2043 cc e difetto di motivazione della pronuncia di reiezione delle pretese risarcitorie spiegate in primo grado.
Infatti la pacifica distruzione dell'edificio, strutturalmente integrato al suolo acquistato dalla società appellata, riflette una facoltà dominicale insindacabile di soppressione di una cosa propria, laddove invece la dispersione degli utensili di appartenenza aliena lasciati al suo interno, reclamati in restituzione dal loro proprietario dopo quasi tre anni dalla vendita del terreno, effettuata mediante trasferimento dell'immobile “libero da cose e persone” (v. art.2 del contratto), unitamente alla costruzione ove erano risposti, integra una condotta che non può ritenersi sorretta dall'elemento soggettivo della colpa richiesto dall'art.2043 cc per la commissione dell'illecito aquiliano, non potendo l'agente conoscere l'intenzione dell'alienante, inconciliabile con la dichiarazione di avere sgomberato dal terreno tutti i propri beni, di recuperare il possesso degli attrezzi da lui stesso derelicti in loco.
Vanno invece dichiarate inammissibili in rito, per inosservanza del divieto di articolazione dello ius novorum posto dall'art.345 comma 1 cpc, le censure formulate dagli appellanti per reclamare ai sensi dell'art.2041 cc, in virtù di un titolo legale diverso dalla fonte negoziale che contrassegna la causa petendi identificativa delle domande spiegate in prime cure, l'adempimento coattivo delle medesime prestazioni restitutorie o pecuniarie che ne costituiscono l'oggetto, delle quali hanno prospettato la destinazione a porre rimedio a una locupletazione ingiustificata conseguita a loro detrimento dall'acquirente.
Del resto la vicenda genetica di tale rapporto obbligatorio sorto quasi ex delicto si presenterebbe inconfigurabile nel merito, in quanto l'istituto residuale dell'arricchimento senza causa opera quando il fenomeno produttivo del depauperamento del creditore e del correlativo beneficio patrimoniale conseguito dal debitore si presenti privo di titolo di giustificazione, nel caso in discorso rappresentato dal contratto di compravendita dell'intero terreno in attuazione del quale le parti hanno individuato e adempiuto le rispettive obbligazioni corrispettive, entrambe sorrette dalla volontà negoziale delle parti.
Manifestamente infondato si rivela poi il settimo motivo di gravame, enunciato per protestare la violazione dell'art.101 comma 2 cpc per la mancata indicazione alle parti della questione di fatto, determinante ai fini della decisione, relativa all'interpretazione della portata effettiva della citata clausola inserita all'art.10 della compravendita, la quale invece, lungi dall'investire una tematica rilevata ex officio dal Giudice, ha formato oggetto ab initio di confronto processuale, essendo stata posta a diretto sostegno delle domande attrici e pertanto ampiamente trattata già in limine litis, alla luce delle difese spiegate in proposito dall'antagonista, nel pieno contraddittorio dei contendenti quale punto focale del thema decidendum compiutamente delineatosi nella fase assertiva della causa.
Infine occorre rilevare l'inammissibilità dell'ultimo motivo di impugnazione, proposto per lamentare il mancato rilievo della tardività di eccezioni procedurali e di merito, di tipologia e contenuto neppure adombrati dagli appellanti, sollevate in prime cure dopo l'inutile compimento del termine di decadenza fissato dall'art.167 comma 2 cpc dalla parte convenuta, la quale, per quanto qui interessa, si era limitata a contestare nella comparsa di risposta, mediante mere difese sottratte alle preclusioni di rito sancite per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi e impeditivi dell'avversa pretesa, l'esistenza dei diritti vantati nei propri confronti.
In conclusione deve essere respinta la domanda di condanna ex art.96 comma 1 cpc degli appellanti al ristoro dei danni arrecati dalla proposizione temeraria del gravame, atteso che la liquidazione in via equitativa della deminutio patrimoniale derivante da responsabilità processuale aggravata postula l'allegazione da parte della vittima dell'illecito, nella fattispecie completamente omessa, degli elementi di fatto necessari a consentire l'individuazione delle conseguenze lesive del delictum e dei dati utili a orientare la determinazione ex art.1226 cc della prestazione risarcitoria dovuta per ripararne le conseguenze (Cass.35188/2023, Cass.15175/2023, Cass.23341/2019).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come dispositivo in base alla nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, detratti i compensi reclamati per l'assistenza prestata nella fase istruttoria della causa che non ha avuto corso.
PQM
La Corte di Appello di Napoli –sesta sezione civile– definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.847 emessa il 10.3.2022 dal Tribunale di Santa MA CA TE, così provvede:
a) dichiara inammissibili il quinto e l'ottavo motivo di impugnazione;
b) rigetta nel resto il gravame;
c) rigetta la domanda risarcitoria formulata ex art.96 comma 1 cpc da nei Controparte_1 confronti degli appellanti;
d) condanna e , in via solidale paritaria, al pagamento in Parte_1 Parte_2 favore di delle spese di lite che liquida in complessivi € 7.537,90, di cui € Controparte_1
6.496,00 per compensi ed € 1.041,90 per spese generali, oltre IVA e CPA, con distrazione a beneficio del procuratore Avv. Giovanbattista Ferillo che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
e) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002, della ricorrenza dei presupposti per addebitare alla parte appellante un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Napoli il 6.11.2025.
Il Consigliere rel. La Presidente
dott. Giuseppe Vinciguerra dott.ssa Assunta d'Amore