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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/04/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11689/2024 , introdotta da
(ROMA, 16/06/1976) E Parte_1 Parte_2
(ROMA, 30/07/1969), entrambi con il patrocinio dell'avv.
[...]
VIVIANA RICCI;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto al Parte_1 Parte_2
Tribunale di pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 29/09/2002 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi 2
restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma, in Via Scido n. 141, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra , Parte_2
essendosene il IG. già allontanato;
Parte_1
3. La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita,
seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna e il Per_1
padre potrà vederla quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed aspettative della minore;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge,
potrà vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente con le sue esigenze di vita e scolastiche, nei tempi di seguito indicati: a) a fine settimana alterni, dal venerdì
pomeriggio all'uscita di scuola sino al lunedì mattina sino all'ingresso a scuola;
b)
per un giorno durante la settimana dall'uscita di scuola sino al mattino seguente all'ingresso a scuola. Nei periodi di chiusura scolastica, cadenti nel citato giorno infrasettimanale, il padre prenderà e riaccompagnerà la figlia presso il domicilio materno, ovvero in altro luogo concordato con la moglie. c) durante le vacanze natalizie, alternativamente con la madre, dal 25 al 31 dicembre e dal 1 dicembre al
6 gennaio con il padre. Il giorno della Vigilia di Natale sarà trascorso dalle figlie con il genitore che le terrà nel secondo dei suddetti periodi. d) ad anni alterni le vacanze pasquali, coincidenti con il periodo di chiusura della scuola. e) durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà con il padre tre settimane di cui almeno due consecutive,
da concordare con la madre entro il 30 aprile di ciascun anno. Negli altri periodi di 3
chiusura delle scuole, i genitori osserveranno le modalità di frequentazione ordinarie, come previste ai precedenti punti a) e b), salvo che durante le vacanze trascorse con la madre.
5. il IG. verserà alla IG.ra , tramite accredito in c/c, Parte_1 Parte_2
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per le figlie pari nel complesso ad € 1.000,00, di cui €. 600,00 per la figlia minore ed €.
400,00 per la figlia maggiorenne sino a quando non avrà raggiunto la piena indipendenza economica, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. Le rate del mutuo n. 00000479155000, stipulato con Banca delle Marche, in data
04/02/2010 e gravante sulla ex casa coniugale, pari ad euro 483,34 mensili,
dovranno essere corrisposte mensilmente da entrambi i coniugi, in ragione della metà ciascuno, sino alla scadenza contrattuale. In particolare la signora Pt_2
provvederà a rimettere la somma di sua spettanza, alle singole scadenze mensili,
sul conto bancario intestato al IG. e radicato presso la Banca Parte_1
Intesa San Paolo, codice iban IT94 W030 6905 2851 0000 0000 749 ove viene addebitata la rata del mutuo.
8. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo 4
titolare di adeguati redditi propri;
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
10. il IG.ri e dichiarano sin da ora di rinunciare Parte_2 Parte_1
all'appello della sentenza”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA, 16/06/1976) e (ROMA, 30/07/1969), che Parte_2
hanno contratto matrimonio in Roma in data 29/09/2002 , trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 01691, Parte 2
, Serie A03, Anno 2002, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 08/04/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11689/2024 , introdotta da
(ROMA, 16/06/1976) E Parte_1 Parte_2
(ROMA, 30/07/1969), entrambi con il patrocinio dell'avv.
[...]
VIVIANA RICCI;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto al Parte_1 Parte_2
Tribunale di pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 29/09/2002 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi 2
restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma, in Via Scido n. 141, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra , Parte_2
essendosene il IG. già allontanato;
Parte_1
3. La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita,
seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna e il Per_1
padre potrà vederla quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed aspettative della minore;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge,
potrà vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente con le sue esigenze di vita e scolastiche, nei tempi di seguito indicati: a) a fine settimana alterni, dal venerdì
pomeriggio all'uscita di scuola sino al lunedì mattina sino all'ingresso a scuola;
b)
per un giorno durante la settimana dall'uscita di scuola sino al mattino seguente all'ingresso a scuola. Nei periodi di chiusura scolastica, cadenti nel citato giorno infrasettimanale, il padre prenderà e riaccompagnerà la figlia presso il domicilio materno, ovvero in altro luogo concordato con la moglie. c) durante le vacanze natalizie, alternativamente con la madre, dal 25 al 31 dicembre e dal 1 dicembre al
6 gennaio con il padre. Il giorno della Vigilia di Natale sarà trascorso dalle figlie con il genitore che le terrà nel secondo dei suddetti periodi. d) ad anni alterni le vacanze pasquali, coincidenti con il periodo di chiusura della scuola. e) durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà con il padre tre settimane di cui almeno due consecutive,
da concordare con la madre entro il 30 aprile di ciascun anno. Negli altri periodi di 3
chiusura delle scuole, i genitori osserveranno le modalità di frequentazione ordinarie, come previste ai precedenti punti a) e b), salvo che durante le vacanze trascorse con la madre.
5. il IG. verserà alla IG.ra , tramite accredito in c/c, Parte_1 Parte_2
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per le figlie pari nel complesso ad € 1.000,00, di cui €. 600,00 per la figlia minore ed €.
400,00 per la figlia maggiorenne sino a quando non avrà raggiunto la piena indipendenza economica, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. Le rate del mutuo n. 00000479155000, stipulato con Banca delle Marche, in data
04/02/2010 e gravante sulla ex casa coniugale, pari ad euro 483,34 mensili,
dovranno essere corrisposte mensilmente da entrambi i coniugi, in ragione della metà ciascuno, sino alla scadenza contrattuale. In particolare la signora Pt_2
provvederà a rimettere la somma di sua spettanza, alle singole scadenze mensili,
sul conto bancario intestato al IG. e radicato presso la Banca Parte_1
Intesa San Paolo, codice iban IT94 W030 6905 2851 0000 0000 749 ove viene addebitata la rata del mutuo.
8. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo 4
titolare di adeguati redditi propri;
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
10. il IG.ri e dichiarano sin da ora di rinunciare Parte_2 Parte_1
all'appello della sentenza”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA, 16/06/1976) e (ROMA, 30/07/1969), che Parte_2
hanno contratto matrimonio in Roma in data 29/09/2002 , trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 01691, Parte 2
, Serie A03, Anno 2002, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 08/04/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi