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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 23/12/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1052/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott. Sara Cargasacchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1052/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. GLENDA Parte_1 C.F._1
ZZ (C.F. , presso il cui studio in Olginate (LC), via Ronco Praderico n. C.F._2
4/b è elettivamente domiciliata, giusta procura telematicamente allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. SILVIA CP_1 C.F._3
LI TA (C.F. ), presso il cui studio in Lecco (LC), viale Dante C.F._4
n. 10, è elettivamente domiciliato, giusta procura telematicamente allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento
Oggetto del processo: modifica delle condizioni di divorzio.
pagina 1 di 14 ONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lecco, ogni contraria istanza disattesa, in parziale modifica delle sentenza di divorzio n. 1298 Reg. n. 1040 Decisione del 28.6.2021, così giudicare: In via principale e nel merito:
- Affidare la minore ai genitori congiuntamente con collocamento prevalente presso la Persona_1 residenza della sig.ra Pt_1
- Stabilire che il padre potrà vedere e tenere con sé la minore, prelevandola presso l'abitazione materna, a week end alternati dal sabato mattina riaccompagnandola a casa la domenica entro le ore 18;
- Stabilire che il padre possa tenere con sé la LI durante le festività e le vacanze estive per 15 giorni non consecutivi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno e natalizie alternando detti periodi di anno in anno con la madre;
- Disporre l'ascolto della minore in merito alla possibilità di vedere e frequentare il padre;
Per_1
- Prevedere che il sig. contribuisca nella misura di Euro 400,00 al mese al mantenimento per il figlio Pt_1 maggiorenne non economicamente autonomo versando detto importo entro il 10 di ogni mese sul Per_2 c/c bancario della sig.ra , oltre rivalutazione ISTAT e oltre al 50% delle spese Parte_1 straordinarie come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Lecco, da intendersi qui integralmente richiamato ovvero prevedendo la corresponsione diretta di detto importo al figlio Per_2
- Prevedere che il padre, , versi quale contributo al mantenimento della LI minore CP_2 Per_1 la somma pari a Euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Lecco, entro il giorno 10 di ciascun mese, importo da bonificarsi all'IBAN della ricorrente;
- Assegno unico al 100% in favore della sig.ra Parte_1
- Prevedere quale contributo all'affitto della sig.ra la corresponsione della somma di Euro Parte_1 150,00 in favore della ricorrente da pagarsi entro il 10 di ciascun mese al di lei IBAN;
- In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali ed accessori.
Conclusioni di parte resistente chiede all'Ill.mo Tribunale adito che Voglia rigettare tutte le richieste e conclusioni di parte avversaria e accogliere le seguenti CONCLUSIONI IN VIA PRELIMINARE: Dichiarare la carenza di legittimazione attiva della sig.ra per Controparte_3 la richiesta di mantenimento avanzata in favore del figlio maggiorenne per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE:
1. Rigettare le domande di parte ricorrente in punto economico di mantenimento del figlio maggiorenne, del contributo al canone di locazione e dell'aumento del mantenimento della LI minore in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi in narrativa dedotti;
2. Disporre l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso l'abitazione della Per_1 madre;
3. Confermare che il sig. versi alla sig.ra il mantenimento per la LI pari Pt_1 Controparte_3 Per_1 ad Euro 200,00= da versare ogni mese entro il giorno 5 e che contribuisca al 50% delle spese straordinarie come individuate nel Protocollo del Tribunale di Lecco;
4. Disporre che, alla luce dell'età della minore, sia quest'ultima a decidere le modalità e la cadenza della frequentazione con il padre;
CP_1 IN VIA SUBORDINATA pagina 2 di 14 Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere fondate le domande di parte ricorrente, Voglia quantificare i medesimi in minor misura rispetto a quella individuata dalla ricorrente;
IN VIA ISTRUTTORIA:
− Si insiste per l'accoglimento delle prove istruttorie (interrogatorio informale della ricorrente e prova per testi) come indicate nella comparsa di costituzione e risposta che si intendono qui integralmente richiamate;
− Si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale della SI.ra , oltre che sui capitoli CP_4 indicati in sede di comparsa di costituzione e risposta, anche sulle seguenti circostanze: […]
- Richiede l'ordine di esibizione con riferimento ai seguenti documenti:
1. Conti correnti degli anni 2021-2022 e dell'anno 2023 i mesi mancanti, anche di conti correnti esteri, della sig.ra ; Parte_1
− Sulle richieste probatorie di controparte: 1) Ci si oppone alla richiesta di indagine tributaria/ordine di esibizione della documentazione bancaria relativa alla sig.ra , in quanto irrilevante ed infondata poiché la sig.ra è parte Parte_2 Pt_2 estranea al presente procedimento;
2) Ci si oppone alla richiesta di indagine tributaria/ordine di esibizione della documentazione bancaria relative del sig. , in infondata ed irrilevante poiché sono stati CP_1 prodotti gli estratti dei conti corrente e la dichiarazione patrimoniale;
3) Ci si oppone all'escussione dei figli in quanto irrilevanti nel caso di specie ed in particolare di rilevato che non è stata fatta Per_2 specifica richiesta da controparte in sede istruttoria e in quanto ha interesse nella causa;
4) Sui capitoli riferiti all'interrogatorio formale, si chiede l'inammissibilità degli stessi per i seguenti motivi: […] 5) Sui capitoli di prova per testi, si chiede l'inammissibilità degli stessi per i seguenti motivi: […] IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento
MOTIVI della DECISIONE
- e in data 1.7.1997, contraevano matrimonio in Libofshe Parte_1 CP_1
(Albania) e, dalla loro unione, nascevano i figli ad Atene, il 18.3.1999) e Persona_3 Per_1
a Lecco, il 12.8.2009).
[...]
Su istanza del sig. il Tribunale del distretto giudiziario di Vlore, Autorità CP_1 giudiziaria albanese, in data 28.6.2021, pronunciava lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le odierne parti, disponendo il collocamento prevalente della LI minore presso la madre, con obbligo a carico del padre di contribuire al suo mantenimento, nella misura di € 180,00 mensili;
nulla veniva disposto in favore del primogenito, all'epoca ancora minorenne.
- Con ricorso depositato il 17.6.2024, la sig.ra premesso che la sentenza di CP_4 scioglimento del matrimonio era stata trascritta nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Lecco (al n. 95, parte II, anno 2024), proponeva domanda di modifica delle condizioni stabilite dal Tribunale albanese, in ragione dell'insufficiente contributo economico posto a carico del marito e dell'assenza di statuizioni relative al figlio non ancora economicamente autonomo. Per_2
Preliminarmente, la ricorrente evidenziava, da un lato, le ragioni per cui debba ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano e possa trovare applicazione la legge italiana (a fronte della pagina 3 di 14 cittadinanza italiana di tutti i soggetti coinvolti nella presente vicenda e della loro residenza abituale in Italia) e, dall'altro, quelle per cui debba ritenersi sussistente la propria legittimazione attiva in ordine alle richieste economiche inerenti al figlio maggiorenne, (il quale, svolgendo gli studi Per_2 universitari in Genova, ove risiede, e rientrando presso l'abitazione materna con cadenza mensile, è interamente a carico della madre, suo unico genitore di riferimento).
La sig.ra chiedeva, pertanto, che fosse posto a carico dell'ex marito un contributo economico a CP_1 favore di non inferiore ad € 400,00 mensili (tenuto conto del canone di locazione sostenuto Per_2 per l'alloggio universitario), e un aumento di quello già previsto per la LI , in ragione Per_1 delle aumentate esigenze di vita, sino ad € 300,00 mensili, oltre il rimborso delle spese straordinarie, non previste nel provvedimento albanese.
La ricorrente allegava, infatti, che il Tribunale di Vlore, in assenza di idonea attestazione da parte del sig. non aveva considerato le reali capacità economiche di quest'ultimo e che, in CP_1 ogni caso, l'odierno resistente non aveva mai provveduto a corrispondere l'importo previsto in sentenza. Chiedeva, infine, un contributo di € 150,00 per il pagamento del canone di locazione della propria abitazione.
In punto di regolamentazione del diritto di visita paterno, chiedeva che fossero previsti incontri, tra il padre e , a fine settimana alternati, oltre le festività e le vacanze natalizie da dividersi Per_1 equamente, e 15 giorni durante le vacanze estive, tenuto conto della volontà della minore, ormai quindicenne.
- Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata il 20.9.2024, il sig. CP_1 contestando la ricostruzione in fatto operata dalla ricorrente e dunque precisando che, dopo il trasferimento in Italia della famiglia, l'ex moglie, di sua iniziativa, aveva fatto ritorno in Albania con i figli;
in tale periodo, intraprendeva gli studi universitari, conseguendo una prima laurea in Per_2 ingegneria navale nel 2021 e svolgendo “anche diverse esperienze lavorative all'esterno sulle navi”, tanto da potersi permettere di acquistare un'automobile per la madre e una motocicletta per se stesso. Allegava, inoltre, di avere appreso dei nuovi studi in Italia da parte di solo dopo la sentenza Per_2 di divorzio (n. 1040/2021 del 28.6.2021), e che, in data 18.9.2023, la sig.ra si presentava in CP_1 piena notte alla sua porta, con la pretesa di essere da lui riaccolta.
Il resistente riferiva, infine, che, da tale momento, con la collaborazione del figlio, la sig.ra CP_1 poneva in essere condotte finalizzate ad isolarlo e ad indurlo a lasciare la sua abitazione, tanto che lo stesso, effettivamente, se ne andava nel mese di aprile 2024.
Alla luce di quanto precisato, chiedeva che la domanda di contributo al mantenimento di Per_2 svolta dalla ricorrente, fosse dichiarata inammissibile, per carenza di legittimazione attiva (non essendo collocataria del figlio e non convivendo con lo stesso – salvo il periodo di convalescenza pagina 4 di 14 dall'infortunio, quando ancora gli ex coniugi vivevano insieme – e, comunque, non avendo mai contribuito al suo sostentamento), o comunque rigettata poiché infondata e non provata (avendo la ricorrente prodotto unicamente il contratto di locazione dell'alloggio universitario e due disposizioni di bonifico verso il figlio, da intendersi quali meri atti di liberalità, come da causale ivi indicata).
In particolare, per quanto riguarda il mantenimento di il resistente, richiamata la funzione Per_2 educativa dell'istituto ed invocato il principio di “autoresponsabilità”, secondo cui deve comunque
“tenersi conto dell'adeguatezza e ragionevolezza delle opzioni formative, operate dal figlio, rispetto alle condizioni della famiglia” (cfr. pagg. 11 e 12, comparsa di costituzione), ribadiva la raggiunta indipendenza economica del figlio, il quale intraprendeva gli studi universitari a Genova, a seguito di una scelta meramente personale, avendo egli già concluso il proprio percorso educativo-formativo in Albania, ove aveva reperito un'attività lavorativa redditizia, tant'è che, in occasione di un incontro, lo stesso non avrebbe rappresentato “alcuna necessità economica al padre” (ivi. pag. 10).
Con riguardo alle richieste relative alla LI , riferiva di corrispondere, nonostante il Per_1 provvedimento dell'Autorità albanese, la maggior somma mensile di € 200,00, da ritenersi adeguata rispetto alle reali esigenze della stessa (non svolgendo attività extrascolastiche e non uscendo con gli amici); con riguardo, invece, alla richiesta di contributo al canone di locazione, ne rilevava l'infondatezza, in ragione del fatto che non vi era alcun provvedimento di assegnazione e che, in ogni caso, era da considerarsi abitazione familiare (ovvero quella in cui la LI era cresciuta) Per_1 quella in Albania, da lui stesso costruita ed ove moglie e LI erano vissute fino al loro ultimo rientro in Italia.
Il resistente rilevava, inoltre, che la sig.ra percepirebbe un reddito maggiore di quello indicato CP_1
(come si evincerebbe dall'estratto conto dalla stessa prodotto) e che, ad ogni modo, le condizioni economiche in cui lo stesso verserebbe non gli consentirebbero di far fronte alle richieste a lui rivolte (percependo egli una retribuzione mensile di soli € 1.200,00, a fronte di spese fisse, tra cui quelle per la nuova abitazione e il mantenimento di , per non meno di € 750,00 mensili). Per_4
Il sig. chiedeva dunque il rigetto delle domande avversarie, con affidamento congiunto ad CP_1 entrambi i genitori della minore, suo collocamento presso la casa materna, contributo al mantenimento della LI di € 200,00 mensili, e rimborso al 50% delle spese straordinarie, con regolamentazione del diritto di visita padre/LI, con modalità e cadenza in base alla volontà della minore.
- Con le note ex art. 473 bis.17 c.p.c., la ricorrente, in replica alle deduzioni avversarie, confermava di essersi trasferita in Albania, al seguito del figlio ivi recatosi tra il 2014 e il 2015 (a causa del Per_2 clima domestico “troppo teso”, venutosi a creare tra le mura domestiche) e ivi lasciato solo dalla famiglia paterna che lo stava ospitando (venuta in Italia nel 2017), precisando che il ragazzo aveva poi intrapreso la carriera universitaria, al termine della quale aveva svolto un periodo di tirocinio di soli sei pagina 5 di 14 mesi, con un rimborso spese di € 400/500. Riferiva, inoltre, che la scelta di di ritornare in Per_2
Italia per frequentare un master (corso a cui avrebbe potuto accedere solo previa integrazione degli esami sostenuti in Albania e conseguimento della laurea italiana), era stata condivisa con il padre, il quale gli aveva garantito un aiuto economico di € 1.000,00 al mese, purché la madre “non facesse rientro in Italia” (cfr. pag. 2, memoria art. 473 bis.17 n. 1, c.p.c., ricorrente).
Riferiva, inoltre, che i coniugi, in questo periodo, continuavano a frequentarsi, recandosi spesso l'uno in Albania, l'altra in Italia;
quanto meno sino al 2020, quando il sig. ecideva di intraprendere CP_1 una causa di divorzio. La ricorrente precisava, poi, che, dopo una lunga convalescenza conseguente ad un “intervento salvavita con asportazione dell'utero” subito a fine 2021, faceva definitivamente rientro in Italia nell'estate del 2023, avendo reperito un lavoro a tempo determinato, come infermiera a Perugia, decidendo, poi, di tornare a Lecco, a seguito della volontà espressa in tal senso dal figlio
Per_2
Ribadendo le argomentazioni già svolte, in ordine alla propria legittimazione attiva in relazione alla richiesta di mantenimento per il figlio maggiorenne, e chiarendo e documentando il percorso accademico svolto da quest'ultimo, ribadiva altresì la necessità di un contributo economico nell'interesse di e di un aumento di quello a favore di , anche nelle forme del Per_2 Per_1 contributo al canone di locazione, dovendo costantemente far appello all'aiuto di amici e parenti per far fronte alle loro necessità, e non potendo comunque garantire alla minore l'accesso ad alcuna attività extrascolastica. Precisava, in punto che – come chiarito nella terza memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. – per un lungo periodo, dal maggio 2023 al giugno 2024, il resistente aveva omesso di corrispondere l'importo previsto dalla sentenza di divorzio, facendo mancare ogni mezzo di sostentamento alla minore.
La sig.ra contestava, infine, di possedere redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, come CP_1 paventato da controparte, e ribadiva che l'ex marito aveva un reddito mensile di € 1.750,00 per tredici mensilità, come risultante dal CUD dallo stesso prodotto, oltre a godere di una cospicua vincita, deducibile dagli ingenti bonifici (di ben 35.000,00 nel solo periodo da giugno a novembre 2022) disposti a suo favore dalla sorella la quale, viste le ridotte capacità economiche Parte_2
(essendo pensionata, dopo avere svolto l'attività di badante, e vivendo in una casa dell'Aler), non potrebbe permettersi simili donazioni a favore del fratello.
- In replica, il resistente contestava le precisazioni in fatto fornite dalla ricorrente, ritenendole infondate, diffamatorie, oltre che inverosimili, rese ad arte al solo fine di contrastare le sue argomentazioni. Evidenziava dunque l'inattendibilità della versione fornita da controparte circa la lunga convalescenza subita a seguito dell'intervento all'utero, ritenuto dallo stesso di minore gravità rispetto a quanto paventato e che mai la propria famiglia aveva abbandonato il figlio in Albania, tant'è che non vi era stata alcuna denuncia da parte della ricorrente;
ribadiva inoltre la raggiunta indipendenza pagina 6 di 14 economica del figlio il quale avrebbe intrapreso un nuovo percorso di laurea per sua scelta, Per_2 senza mai interpellarlo e, comunque, non per le ragioni addotte dalla ricorrente, del tutto inverosimili (avendo essa sostenuto che il figlio dovrebbe superare soli 6 esami in tre anni), tra l'altro con uno scarso rendimento e con la “chiara volontà di procrastinare le tempistiche in ragione dell'eventuale mantenimento da parte del padre” (cfr. pag. 6, memoria ex art. 473 bis. 17 n. 2, c.p.c.).
Con riguardo ad , negava, infine, di essere stato un padre assente e di avere sempre Per_1 adempiuto agli obblighi economici impostigli dall'Autorità giudiziaria albanese, aumentando di sua iniziativa il contributo ad € 200,00 mensili ed essendosi sempre dichiarato disponibile alla corresponsione delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della LI, tra le quali rientrerebbero anche quelle per le attività extrascolastiche, che la ricorrente riferisce di non potere affrontare.
Da ultimo, contestava l'incompletezza della documentazione prodotta dalla ricorrente in ordine alle sue disponibilità economiche e, con riguardo alle proprie, negava recisamente di avere mai vinto ingenti somme, di non potere godere – per il futuro – degli straordinari sino ad ora percepiti, in ragione dell'avanzare dell'età e dell'attività usurante svolta, e di avere ricevuto aiuti dalla sorella – la cui
“capacità patrimoniale non rileva nel caso in esame” (cfr. pag. 12, memoria ex art. 473 bis.17, n. 2, c.p.c.) per saldare vecchi debiti contratti quando svolgeva attività di artigiano.
- Esperito senza successo il tentativo di conciliazione, il Giudice relatore, con ordinanza del 29.12.2024, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22, c.p.c., chiedendo alla Guardia di Finanza di acquisire la documentazione relativa alle movimentazioni bancarie del resistente, e, assunte le prove orali richieste dalle parti, rimetteva la causa in decisione al Collegio, dopo che, all'udienza del 19.11.2025, parte resistente si presentava senza l'assistenza di un difensore e parte resistente, dato atto del pagamento diretto del mantenimento da parte del datore di lavoro del sig. insisteva nell'accoglimento delle proprie domande. CP_1
1. Giova premettere che l'art. 473 bis.47 c.p.c., che prevede la possibilità di modificare le condizioni assunte in sede di scioglimento del matrimonio, presuppone implicitamente che sia stato pronunciato un provvedimento che disciplina le condizioni di divorzio, da parte di un'Autorità giudiziaria, ancorché straniera, che sia valido ed efficace in Italia, ai sensi degli artt. 64 e 65 della L. 218/1995.
Nel caso di specie, entrambe le parti hanno prodotto copia tradotta e apostillata della sentenza di scioglimento del matrimonio civile, pronunciata il 28.6.2021, dall'Autorità giudiziaria albanese, recante, in calce, la certificazione di passaggio in giudicato in data 2.8.2021.
Vista l'assenza di contestazioni in ordine alla validità ed efficacia di tale provvedimento, avendo le parti concordemente riferito di avere dato attuazione alla pronuncia in parola, e ricorrendo tutti i presupposti previsti dagli artt. 64 e 65 della legge citata ai fini del riconoscimento delle sentenze pagina 7 di 14 straniere, tra cui l'adozione di disposizioni che non producono effetti contrari all'ordine pubblico e nel rispetto dei diritti essenziali della difesa, la domanda di modifica delle condizioni di divorzio deve ritenersi ammissibile.
Si rileva altresì la sussistenza del requisito del mutamento delle circostanze di fatto posto a fondamento della domanda di modifica, in ragione anche solo del trasferimento in Italia e del conseguente inevitabile aumento delle spese e del costo della vita.
2. Devono altresì essere esaminate le questioni relative alla giurisdizione e alla legge applicabile rispetto alle domande proposte dai sig.ri a fronte della presenza di elementi di estraneità nella CP_1 causa per la celebrazione del matrimonio in Albania e del suo scioglimento con provvedimento dell'Autorità giudiziaria albanese.
La giurisdizione italiana sulla domanda di modifica delle condizioni di divorzio deve essere affermata, in ragione della nazionalità italiana di entrambe le parti, come risultante dai certificati prodotti dalla difesa attorea (cfr. docc. 1 e 2, ricorrente). L'art. 3, paragrafo 1, lett. b), del Regolamento CE n. 2019/1111, stabilisce infatti che è competente a decidere “sulle questioni inerenti al divorzio […] le autorità giurisdizionali dello Stato membro: b) di cui i due coniugi sono cittadini”; parimenti, deve ritenersi sussistente la giurisdizione italiana, anche con riguardo alle domande relative alla responsabilità genitoriale (ex art. 7, Reg. CE 2019/111, essendo la prole stabilmente residente in Italia) e al mantenimento dei figli (ex art. 3, lett. d, Reg. CE 2009/4, essendo la domanda alimentare accessoria all'azione relativa alla responsabilità genitoriale).
3. Vista la comune volontà espressa dalle parti, come già statuito con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., emessa in data 29.12.2024, la pronuncia del Tribunale albanese deve, in primo luogo, essere precisata, nel senso di prevedere l'affidamento condiviso della minore, , ad entrambi i Per_1 genitori, con suo collocamento prevalente presso l'abitazione materna.
Parimenti, come già evidenziato nel corso del giudizio, considerato che le parti hanno concentrato le proprie difese sugli aspetti economici, non si rinvengono ragioni, né le parti le hanno evidenziate anche al solo fine di dare sostegno alle rispettive domande, di modificare la regolamentazione del diritto di visita paterno, già previsto con la sentenza di divorzio.
4. Quanto alla questione relativa alla contestata legittimazione attiva della sig.ra Parte_1 ad agire per ottenere un contributo al mantenimento del figlio maggiorenne nato il Per_2
18.3.1999, anche all'esito dell'istruttoria condotta, deve ribadirsi l'ammissibilità della stessa: dalla documentazione in atti risulta chiaramente che il ragazzo, intenzionato a frequentare il corso di laurea magistrale in Ingegneria navale a Genova, al fine del riconoscimento del titolo estero (la cui richiesta veniva avanzata già ad agosto 2022), ha dovuto integrare gli esami svolti, iscrivendosi al terzo anno del ciclo di studi universitari, previamente dimostrando la conoscenza della lingua inglese ed integrando 15 pagina 8 di 14 crediti, prima di poter affrontare i nuovi esami (cfr. docc. 15-18, 23, fascicolo attoreo); di tal ché non può negarsi quanto sostenuto dalla ricorrente per cui il ragazzo non possa ancora dirsi economicamente indipendente. Inoltre, per quanto da tempo, conduca una vita lontana dalla madre e dalla casa Per_2
d'origine ed abbia svolto un'esperienza lavorativa a Palermo nel 2021 ed una all'estero sulle navi, quando la madre risiedeva prima in Albania e poi in Italia, ha tuttora come suo punto di riferimento la madre, che provvede al suo mantenimento. Ne sono prova i bonifici disposti a favore dello stesso e per il pagamento dell'alloggio universitario, dai quali si evince una contribuzione media mensile non inferiore ad € 300,00, in linea con le disponibilità economiche della ricorrente.
Occorre, in punto richiamare quanto statuito dalla Suprema corte (ad es. Cass. 30179/2024), secondo cui è sufficiente che il genitore che provvede al mantenimento del figlio non indipendente sia rimasto in concreto un punto di riferimento stabile presso il quale fare sistematico ritorno. Nel caso di specie, vista la documentazione prodotta (e in assenza di allegazioni o produzioni di segno contrario fornite dal resistente) è pacifico che la ricorrente sostiene economicamente il figlio, direttamente o tramite parenti ed amici;
inoltre, sulla base degli elementi allegati (e non specificamente negati dal resistente) e delle dichiarazioni rese dall'unica teste escussa all'udienza del 6.5.2025, è emerso che è sempre Per_2 rimasto strettamente collegato alla madre e alla casa materna, a cui fa periodicamente ritorno, e non solo in occasione del suo infortunio, a prescindere da dove essa fosse ubicata, nonostante la distanza e le varie vicissitudini familiari, facendovi ritorno dopo i primi tirocini ed assicurando la propria presenza durante la malattia della madre nel 2022.
Così, valorizzando il curriculum di studi fino ad ora conseguito, l'impegno dimostrato nello svolgimento di tirocini anche su navi e l'indubbia importanza del riconoscimento della laurea albanese in ingegneria navale anche in Italia, al fine del completamento della propria preparazione professionale, la domanda di contribuzione a carico del padre deve essere accolta, nel rispetto delle inclinazioni del figlio ed in coerenza con la sua formazione e con l'evidente legame con il nostro Paese.
In tema si rammenta come "Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (Cassazione n. 11186 del 2020).
Nel caso di specie risulta che sta completando il corso di laurea in ingegneria meccanica presso Per_2
l'Università di Genova, con il riconoscimento di 121 CFU. Risulta in atti la richiesta del 4/8/2023 di pagina 9 di 14 convalida di esami conseguiti all'estero per studenti in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero (doc. 15) nonché il decreto n. 16/2023 del 25/9/2023 della Coordinatrice del Consiglio di Corsi di Studio che decreta “Art. 1: lo studente matr. 5553549 in possesso di Diploma di Persona_3
Laurea in Ingegneria Navale conseguito presso l'Università di Ismail Quemali – VALONA (2017- 2020), è ammesso al 3° anno del Corso di Studi LT Ing. E cod. 8720 coorte 2021-2022 con il Pt_3 riconoscimento di n. 121 CFU e di n. 15 CFU a debito come da tabella allegato (Allegato A)” (doc. 16).
Risulta inoltre la necessità del percorso intrapreso dal ragazzo, ove il diploma conseguito in Albania non ha valore in Italia senza il completamento del percorso di equipollenza, rendendo necessario il proseguimento degli studi per non vanificare la formazione precedente.
Inoltre dall'interrogatorio formale del resistente e dall'audizione dei testimoni (verb. Ud. 6/5/2025) è emerso che oggi il ragazzo frequenta ancora il corso di laurea a Genova di ingegneria meccanica, non risulta invece specificato il numero di esami ancora mancanti.
Considerato il percorso virtuoso di studi sino ad ora tenuto dal ragazzo, considerato che a breve il percorso di studi dovrebbe volgere al termine e considerata l'età raggiunta dallo stesso, che gli consente quantomeno di contribuire al proprio mantenimento anche durante la conclusione del lungo percorso di studi intrapreso, si ritengono sussistenti i presupposti per riconoscere a carico del padre un onere di contribuzione in favore del figlio, seppur limitato nel quantum e nel tempo per le ragioni anzidette.
5. Oltre alla contribuzione per deve essere confermato l'aumento, rispetto alla statuizione Per_2 albanese, anche del mantenimento di , tenendo conto del maggiore costo della vita in Italia Per_1
e delle maggiori esigenze derivanti dalla crescita della ragazza ormai vicina alla maggiore età.
Non trovano riscontro le argomentazioni svolte dal resistente, il quale dapprima giustifica la propria richiesta di mantenere l'importo della contribuzione nei limiti statuiti dall'Autorità albanese, in ragione dell'assenza di attività extrascolastica da parte della LI, dall'altra, sostiene che le maggiori esigenze paventate dall'ex moglie, rientrerebbero nelle spese extrascolastiche, dallo stesso mai rimborsate (non solo non erano state previste dalla sentenza di divorzio, ma non vi è allegazione o prova agli atti che dimostrino il pagamento delle stesse, pur a fronte di specifica contestazione da parte della ricorrente).
Per quanto riguarda il quantum della contribuzione da porre a carico del sig. oltre al reddito CP_1 medio mensile dallo stesso percepito, pari – come riconosciuto dal resistente e come risultante dalla documentazione versata in atti, cfr. doc. 8, resistente – a circa € 1.750,00 (pur se comprensivo degli straordinari, in assenza di prova circa l'attuale riduzione della retribuzione;
sarà onere della parte interessata dimostrare, laddove si dovesse verificare la circostanza, la variazione del reddito) e a quello percepito dalla ricorrente, di circa € 1.450,00, occorre considerare quanto emerso dalla documentazione acquisita tramite la Guardia di Finanza. Dagli estratti conto relativi ai rapporti di conto corrente aperti pagina 10 di 14 presso gli istituti di credito e , intestati al sig. si evincono Parte_4 Parte_5 CP_1 cospicui “giro conti” disposti dalla sig.ra sorella del resistente, per un importo Parte_2 complessivo non inferiore ad € 110.000,00, dal dicembre 2020 al marzo 2024 e, dunque, in poco più di tre anni;
salvo la prima disposizione di € 30.000,00, che riportava quale causale la dicitura “regalo”, le altre non contengono nessuna specifica indicazione.
A fronte delle contestazioni della ricorrente, che ritiene siano il frutto di una grossa vincita da parte del sig. si limita ad allegare che tali somme gli sono state date, in realtà, dalla sorella per mero CP_1 spirito di liberalità, al fine di saldare pregressi debiti, sorti quando svolgeva l'attività di artigiano. Tuttavia, tale allegazione, non risulta suffragata da alcun documento che dimostri, non solo il pagamento degli asseriti debiti, ma neppure la loro esistenza.
Inoltre, dagli estratti conto, si ricava che il sig. ogni qual volta ha ricevuto il denaro dalla CP_1 sorella, ha prontamente provveduto – mediante svariate operazioni, ravvicinate tra loro ed anche effettuate più volte al giorno, generalmente dell'importo di 250,00, 500,00 e 1.000,00 euro e, talvolta di importo superiore – ad effettuare prelievi quasi per l'intera somma accreditata, svuotando in tal modo il proprio conto corrente.
Per quanto non possa dirsi raggiunta la prova, neppure in via presuntiva, che tali ingenti somme fossero il provento di una vincita al gioco, come sostenuto dalla ricorrente, pur figurando accrediti relativi ad effettive vincite (v. € 32.100 a luglio 2024 da Lotterie nazionali;
€ 900 da Lottomatica) che lasciano intendere che il resistente fosse effettivamente dedito al gioco d'azzardo, non si può comunque negare che lo stesso, anche grazie agli aiuti della sorella, avesse avuto la disponibilità di ingenti somme di denaro che – in assenza di prova circa la loro destinazione – non sono mai state destinate al sostentamento dei figli.
Inoltre, pur a fronte di specifica contestazione da parte della sig.ra secondo cui la sig.ra CP_1
“non è una donna ricca di famiglia, è pensionata, vive nelle case dell'Aler” (cfr. Parte_2 pag. 9, prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c.), “pertanto con requisiti di capacità economica dichiarata limitati” (cfr. pag. 3, terza memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c.), il resistente nulla ha opposto, essendosi limitato a sostenere che “sull'origine di tali soldi la ricorrente non ha alcun diritto di indagine né di osservazione, rilevato che la sig.ra […] non è parte del presente procedimento Pt_2
e di conseguenza la sua capacità patrimoniale non rileva nel caso in esame” (cfr. pag. 12, seconda memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c.). Ne consegue che, il Collegio non possa non tenere in considerazione la circostanza in fatto dedotta dalla sig.ra non contestata dal resistente, circa le Parte_1 condizioni economiche della sig.ra e, di conseguenza, sulla dubbia provenienza delle Parte_2 somme dalla stessa bonificate al fratello.
pagina 11 di 14 Non si può, pertanto, non tenere conto delle maggiori disponibilità economiche del sig. CP_1 rispetto a quelle dallo stesso paventate, seppur grazie all'aiuto della sorella. Per tale ragione, si
[...] ritiene adeguato porre a carico di quest'ultimo una contribuzione di € 150,00 per il figlio maggiorenne e di euro 300,00 per la LI minorenne e che l'Assegno Unico Universale sia percepito in via esclusiva dalla ricorrente, visto il collocamento prevalente della minore presso l'abitazione materna, oltre spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale, confermando quanto già statuito dal Giudice Istruttore in sede di provvedimenti provvisori e urgenti.
L'audizione della minore è stata ritenuta non necessaria in ragione del fatto che l'oggetto del contendere è limitato principalmente a questioni economiche, e in ragione della rinuncia della ricorrente all'istanza precedentemente avanzata in tal senso espressa all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e pertanto il resistente viene condannato a rifondere alla ricorrente spese di lite che si liquidano in € 3.808,00, a titolo di compensi ex D.M. 55/2014 (in ragione del valore indeterminabile della causa, secondo lo scaglione base da € 26.000,01 ad € 52.000,00, della tabella n. 2 allegata al D.M., contenute entro i valori minimi di tutte le fasi del giudizio, considerata la non complessità della causa e delle questioni di diritto affrontate), oltre il 15% dei compensi, a titolo di spese generali ex art. 2 D.M. citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sul ricorso proposto da contro in parziale modifica delle condizioni di divorzio Parte_1 CP_1 pronunciate dal Tribunale del distretto giudiziario di Vlore, n. 1040/2021, del 28.6.2021, trascritta nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Lecco (al n. 95, parte II, anno 2024), ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con suo Per_1 collocamento presso l'abitazione della madre, Parte_1
2. conferma le modalità di frequentazione tra padre e LI come già stabilito dalla sentenza albanese;
3. dispone l'obbligo a carico di di versare entro il giorno 10 di ogni mese a CP_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli quantificato in euro Parte_1
150,00 per e in euro 300,00 per , cui va aggiunta la rivalutazione monetaria Per_2 Per_1 con cadenza annuale da calcolare in base agli indici ISTAT ex costo vita;
pagina 12 di 14 4. dispone la ripartizione tra i genitori al 50% delle spese straordinarie regolamentate secondo i criteri stabiliti nel Protocollo in uso presso questo Tribunale e che di seguito si riporta:
a. - Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista. b. - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante. c. - Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto. d. - Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento. e. - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio. f. - Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione pagina 13 di 14 a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture). g. Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. h. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
5. dispone che l'Assegno Unico Universale o altro analogo sussidio sia percepito in via esclusivo dalla sig.ra quale genitore collocatario. Parte_1
6. condanna rifondere a e spese del presente giudizio, che CP_1 Parte_1 liquida in € 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.;
7. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lecco, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Sara Cargasacchi Dott. Marco Erminio Maria Tremolada
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott. Sara Cargasacchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1052/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. GLENDA Parte_1 C.F._1
ZZ (C.F. , presso il cui studio in Olginate (LC), via Ronco Praderico n. C.F._2
4/b è elettivamente domiciliata, giusta procura telematicamente allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. SILVIA CP_1 C.F._3
LI TA (C.F. ), presso il cui studio in Lecco (LC), viale Dante C.F._4
n. 10, è elettivamente domiciliato, giusta procura telematicamente allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento
Oggetto del processo: modifica delle condizioni di divorzio.
pagina 1 di 14 ONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lecco, ogni contraria istanza disattesa, in parziale modifica delle sentenza di divorzio n. 1298 Reg. n. 1040 Decisione del 28.6.2021, così giudicare: In via principale e nel merito:
- Affidare la minore ai genitori congiuntamente con collocamento prevalente presso la Persona_1 residenza della sig.ra Pt_1
- Stabilire che il padre potrà vedere e tenere con sé la minore, prelevandola presso l'abitazione materna, a week end alternati dal sabato mattina riaccompagnandola a casa la domenica entro le ore 18;
- Stabilire che il padre possa tenere con sé la LI durante le festività e le vacanze estive per 15 giorni non consecutivi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno e natalizie alternando detti periodi di anno in anno con la madre;
- Disporre l'ascolto della minore in merito alla possibilità di vedere e frequentare il padre;
Per_1
- Prevedere che il sig. contribuisca nella misura di Euro 400,00 al mese al mantenimento per il figlio Pt_1 maggiorenne non economicamente autonomo versando detto importo entro il 10 di ogni mese sul Per_2 c/c bancario della sig.ra , oltre rivalutazione ISTAT e oltre al 50% delle spese Parte_1 straordinarie come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Lecco, da intendersi qui integralmente richiamato ovvero prevedendo la corresponsione diretta di detto importo al figlio Per_2
- Prevedere che il padre, , versi quale contributo al mantenimento della LI minore CP_2 Per_1 la somma pari a Euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Lecco, entro il giorno 10 di ciascun mese, importo da bonificarsi all'IBAN della ricorrente;
- Assegno unico al 100% in favore della sig.ra Parte_1
- Prevedere quale contributo all'affitto della sig.ra la corresponsione della somma di Euro Parte_1 150,00 in favore della ricorrente da pagarsi entro il 10 di ciascun mese al di lei IBAN;
- In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali ed accessori.
Conclusioni di parte resistente chiede all'Ill.mo Tribunale adito che Voglia rigettare tutte le richieste e conclusioni di parte avversaria e accogliere le seguenti CONCLUSIONI IN VIA PRELIMINARE: Dichiarare la carenza di legittimazione attiva della sig.ra per Controparte_3 la richiesta di mantenimento avanzata in favore del figlio maggiorenne per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE:
1. Rigettare le domande di parte ricorrente in punto economico di mantenimento del figlio maggiorenne, del contributo al canone di locazione e dell'aumento del mantenimento della LI minore in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi in narrativa dedotti;
2. Disporre l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso l'abitazione della Per_1 madre;
3. Confermare che il sig. versi alla sig.ra il mantenimento per la LI pari Pt_1 Controparte_3 Per_1 ad Euro 200,00= da versare ogni mese entro il giorno 5 e che contribuisca al 50% delle spese straordinarie come individuate nel Protocollo del Tribunale di Lecco;
4. Disporre che, alla luce dell'età della minore, sia quest'ultima a decidere le modalità e la cadenza della frequentazione con il padre;
CP_1 IN VIA SUBORDINATA pagina 2 di 14 Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere fondate le domande di parte ricorrente, Voglia quantificare i medesimi in minor misura rispetto a quella individuata dalla ricorrente;
IN VIA ISTRUTTORIA:
− Si insiste per l'accoglimento delle prove istruttorie (interrogatorio informale della ricorrente e prova per testi) come indicate nella comparsa di costituzione e risposta che si intendono qui integralmente richiamate;
− Si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale della SI.ra , oltre che sui capitoli CP_4 indicati in sede di comparsa di costituzione e risposta, anche sulle seguenti circostanze: […]
- Richiede l'ordine di esibizione con riferimento ai seguenti documenti:
1. Conti correnti degli anni 2021-2022 e dell'anno 2023 i mesi mancanti, anche di conti correnti esteri, della sig.ra ; Parte_1
− Sulle richieste probatorie di controparte: 1) Ci si oppone alla richiesta di indagine tributaria/ordine di esibizione della documentazione bancaria relativa alla sig.ra , in quanto irrilevante ed infondata poiché la sig.ra è parte Parte_2 Pt_2 estranea al presente procedimento;
2) Ci si oppone alla richiesta di indagine tributaria/ordine di esibizione della documentazione bancaria relative del sig. , in infondata ed irrilevante poiché sono stati CP_1 prodotti gli estratti dei conti corrente e la dichiarazione patrimoniale;
3) Ci si oppone all'escussione dei figli in quanto irrilevanti nel caso di specie ed in particolare di rilevato che non è stata fatta Per_2 specifica richiesta da controparte in sede istruttoria e in quanto ha interesse nella causa;
4) Sui capitoli riferiti all'interrogatorio formale, si chiede l'inammissibilità degli stessi per i seguenti motivi: […] 5) Sui capitoli di prova per testi, si chiede l'inammissibilità degli stessi per i seguenti motivi: […] IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento
MOTIVI della DECISIONE
- e in data 1.7.1997, contraevano matrimonio in Libofshe Parte_1 CP_1
(Albania) e, dalla loro unione, nascevano i figli ad Atene, il 18.3.1999) e Persona_3 Per_1
a Lecco, il 12.8.2009).
[...]
Su istanza del sig. il Tribunale del distretto giudiziario di Vlore, Autorità CP_1 giudiziaria albanese, in data 28.6.2021, pronunciava lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le odierne parti, disponendo il collocamento prevalente della LI minore presso la madre, con obbligo a carico del padre di contribuire al suo mantenimento, nella misura di € 180,00 mensili;
nulla veniva disposto in favore del primogenito, all'epoca ancora minorenne.
- Con ricorso depositato il 17.6.2024, la sig.ra premesso che la sentenza di CP_4 scioglimento del matrimonio era stata trascritta nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Lecco (al n. 95, parte II, anno 2024), proponeva domanda di modifica delle condizioni stabilite dal Tribunale albanese, in ragione dell'insufficiente contributo economico posto a carico del marito e dell'assenza di statuizioni relative al figlio non ancora economicamente autonomo. Per_2
Preliminarmente, la ricorrente evidenziava, da un lato, le ragioni per cui debba ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano e possa trovare applicazione la legge italiana (a fronte della pagina 3 di 14 cittadinanza italiana di tutti i soggetti coinvolti nella presente vicenda e della loro residenza abituale in Italia) e, dall'altro, quelle per cui debba ritenersi sussistente la propria legittimazione attiva in ordine alle richieste economiche inerenti al figlio maggiorenne, (il quale, svolgendo gli studi Per_2 universitari in Genova, ove risiede, e rientrando presso l'abitazione materna con cadenza mensile, è interamente a carico della madre, suo unico genitore di riferimento).
La sig.ra chiedeva, pertanto, che fosse posto a carico dell'ex marito un contributo economico a CP_1 favore di non inferiore ad € 400,00 mensili (tenuto conto del canone di locazione sostenuto Per_2 per l'alloggio universitario), e un aumento di quello già previsto per la LI , in ragione Per_1 delle aumentate esigenze di vita, sino ad € 300,00 mensili, oltre il rimborso delle spese straordinarie, non previste nel provvedimento albanese.
La ricorrente allegava, infatti, che il Tribunale di Vlore, in assenza di idonea attestazione da parte del sig. non aveva considerato le reali capacità economiche di quest'ultimo e che, in CP_1 ogni caso, l'odierno resistente non aveva mai provveduto a corrispondere l'importo previsto in sentenza. Chiedeva, infine, un contributo di € 150,00 per il pagamento del canone di locazione della propria abitazione.
In punto di regolamentazione del diritto di visita paterno, chiedeva che fossero previsti incontri, tra il padre e , a fine settimana alternati, oltre le festività e le vacanze natalizie da dividersi Per_1 equamente, e 15 giorni durante le vacanze estive, tenuto conto della volontà della minore, ormai quindicenne.
- Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata il 20.9.2024, il sig. CP_1 contestando la ricostruzione in fatto operata dalla ricorrente e dunque precisando che, dopo il trasferimento in Italia della famiglia, l'ex moglie, di sua iniziativa, aveva fatto ritorno in Albania con i figli;
in tale periodo, intraprendeva gli studi universitari, conseguendo una prima laurea in Per_2 ingegneria navale nel 2021 e svolgendo “anche diverse esperienze lavorative all'esterno sulle navi”, tanto da potersi permettere di acquistare un'automobile per la madre e una motocicletta per se stesso. Allegava, inoltre, di avere appreso dei nuovi studi in Italia da parte di solo dopo la sentenza Per_2 di divorzio (n. 1040/2021 del 28.6.2021), e che, in data 18.9.2023, la sig.ra si presentava in CP_1 piena notte alla sua porta, con la pretesa di essere da lui riaccolta.
Il resistente riferiva, infine, che, da tale momento, con la collaborazione del figlio, la sig.ra CP_1 poneva in essere condotte finalizzate ad isolarlo e ad indurlo a lasciare la sua abitazione, tanto che lo stesso, effettivamente, se ne andava nel mese di aprile 2024.
Alla luce di quanto precisato, chiedeva che la domanda di contributo al mantenimento di Per_2 svolta dalla ricorrente, fosse dichiarata inammissibile, per carenza di legittimazione attiva (non essendo collocataria del figlio e non convivendo con lo stesso – salvo il periodo di convalescenza pagina 4 di 14 dall'infortunio, quando ancora gli ex coniugi vivevano insieme – e, comunque, non avendo mai contribuito al suo sostentamento), o comunque rigettata poiché infondata e non provata (avendo la ricorrente prodotto unicamente il contratto di locazione dell'alloggio universitario e due disposizioni di bonifico verso il figlio, da intendersi quali meri atti di liberalità, come da causale ivi indicata).
In particolare, per quanto riguarda il mantenimento di il resistente, richiamata la funzione Per_2 educativa dell'istituto ed invocato il principio di “autoresponsabilità”, secondo cui deve comunque
“tenersi conto dell'adeguatezza e ragionevolezza delle opzioni formative, operate dal figlio, rispetto alle condizioni della famiglia” (cfr. pagg. 11 e 12, comparsa di costituzione), ribadiva la raggiunta indipendenza economica del figlio, il quale intraprendeva gli studi universitari a Genova, a seguito di una scelta meramente personale, avendo egli già concluso il proprio percorso educativo-formativo in Albania, ove aveva reperito un'attività lavorativa redditizia, tant'è che, in occasione di un incontro, lo stesso non avrebbe rappresentato “alcuna necessità economica al padre” (ivi. pag. 10).
Con riguardo alle richieste relative alla LI , riferiva di corrispondere, nonostante il Per_1 provvedimento dell'Autorità albanese, la maggior somma mensile di € 200,00, da ritenersi adeguata rispetto alle reali esigenze della stessa (non svolgendo attività extrascolastiche e non uscendo con gli amici); con riguardo, invece, alla richiesta di contributo al canone di locazione, ne rilevava l'infondatezza, in ragione del fatto che non vi era alcun provvedimento di assegnazione e che, in ogni caso, era da considerarsi abitazione familiare (ovvero quella in cui la LI era cresciuta) Per_1 quella in Albania, da lui stesso costruita ed ove moglie e LI erano vissute fino al loro ultimo rientro in Italia.
Il resistente rilevava, inoltre, che la sig.ra percepirebbe un reddito maggiore di quello indicato CP_1
(come si evincerebbe dall'estratto conto dalla stessa prodotto) e che, ad ogni modo, le condizioni economiche in cui lo stesso verserebbe non gli consentirebbero di far fronte alle richieste a lui rivolte (percependo egli una retribuzione mensile di soli € 1.200,00, a fronte di spese fisse, tra cui quelle per la nuova abitazione e il mantenimento di , per non meno di € 750,00 mensili). Per_4
Il sig. chiedeva dunque il rigetto delle domande avversarie, con affidamento congiunto ad CP_1 entrambi i genitori della minore, suo collocamento presso la casa materna, contributo al mantenimento della LI di € 200,00 mensili, e rimborso al 50% delle spese straordinarie, con regolamentazione del diritto di visita padre/LI, con modalità e cadenza in base alla volontà della minore.
- Con le note ex art. 473 bis.17 c.p.c., la ricorrente, in replica alle deduzioni avversarie, confermava di essersi trasferita in Albania, al seguito del figlio ivi recatosi tra il 2014 e il 2015 (a causa del Per_2 clima domestico “troppo teso”, venutosi a creare tra le mura domestiche) e ivi lasciato solo dalla famiglia paterna che lo stava ospitando (venuta in Italia nel 2017), precisando che il ragazzo aveva poi intrapreso la carriera universitaria, al termine della quale aveva svolto un periodo di tirocinio di soli sei pagina 5 di 14 mesi, con un rimborso spese di € 400/500. Riferiva, inoltre, che la scelta di di ritornare in Per_2
Italia per frequentare un master (corso a cui avrebbe potuto accedere solo previa integrazione degli esami sostenuti in Albania e conseguimento della laurea italiana), era stata condivisa con il padre, il quale gli aveva garantito un aiuto economico di € 1.000,00 al mese, purché la madre “non facesse rientro in Italia” (cfr. pag. 2, memoria art. 473 bis.17 n. 1, c.p.c., ricorrente).
Riferiva, inoltre, che i coniugi, in questo periodo, continuavano a frequentarsi, recandosi spesso l'uno in Albania, l'altra in Italia;
quanto meno sino al 2020, quando il sig. ecideva di intraprendere CP_1 una causa di divorzio. La ricorrente precisava, poi, che, dopo una lunga convalescenza conseguente ad un “intervento salvavita con asportazione dell'utero” subito a fine 2021, faceva definitivamente rientro in Italia nell'estate del 2023, avendo reperito un lavoro a tempo determinato, come infermiera a Perugia, decidendo, poi, di tornare a Lecco, a seguito della volontà espressa in tal senso dal figlio
Per_2
Ribadendo le argomentazioni già svolte, in ordine alla propria legittimazione attiva in relazione alla richiesta di mantenimento per il figlio maggiorenne, e chiarendo e documentando il percorso accademico svolto da quest'ultimo, ribadiva altresì la necessità di un contributo economico nell'interesse di e di un aumento di quello a favore di , anche nelle forme del Per_2 Per_1 contributo al canone di locazione, dovendo costantemente far appello all'aiuto di amici e parenti per far fronte alle loro necessità, e non potendo comunque garantire alla minore l'accesso ad alcuna attività extrascolastica. Precisava, in punto che – come chiarito nella terza memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. – per un lungo periodo, dal maggio 2023 al giugno 2024, il resistente aveva omesso di corrispondere l'importo previsto dalla sentenza di divorzio, facendo mancare ogni mezzo di sostentamento alla minore.
La sig.ra contestava, infine, di possedere redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, come CP_1 paventato da controparte, e ribadiva che l'ex marito aveva un reddito mensile di € 1.750,00 per tredici mensilità, come risultante dal CUD dallo stesso prodotto, oltre a godere di una cospicua vincita, deducibile dagli ingenti bonifici (di ben 35.000,00 nel solo periodo da giugno a novembre 2022) disposti a suo favore dalla sorella la quale, viste le ridotte capacità economiche Parte_2
(essendo pensionata, dopo avere svolto l'attività di badante, e vivendo in una casa dell'Aler), non potrebbe permettersi simili donazioni a favore del fratello.
- In replica, il resistente contestava le precisazioni in fatto fornite dalla ricorrente, ritenendole infondate, diffamatorie, oltre che inverosimili, rese ad arte al solo fine di contrastare le sue argomentazioni. Evidenziava dunque l'inattendibilità della versione fornita da controparte circa la lunga convalescenza subita a seguito dell'intervento all'utero, ritenuto dallo stesso di minore gravità rispetto a quanto paventato e che mai la propria famiglia aveva abbandonato il figlio in Albania, tant'è che non vi era stata alcuna denuncia da parte della ricorrente;
ribadiva inoltre la raggiunta indipendenza pagina 6 di 14 economica del figlio il quale avrebbe intrapreso un nuovo percorso di laurea per sua scelta, Per_2 senza mai interpellarlo e, comunque, non per le ragioni addotte dalla ricorrente, del tutto inverosimili (avendo essa sostenuto che il figlio dovrebbe superare soli 6 esami in tre anni), tra l'altro con uno scarso rendimento e con la “chiara volontà di procrastinare le tempistiche in ragione dell'eventuale mantenimento da parte del padre” (cfr. pag. 6, memoria ex art. 473 bis. 17 n. 2, c.p.c.).
Con riguardo ad , negava, infine, di essere stato un padre assente e di avere sempre Per_1 adempiuto agli obblighi economici impostigli dall'Autorità giudiziaria albanese, aumentando di sua iniziativa il contributo ad € 200,00 mensili ed essendosi sempre dichiarato disponibile alla corresponsione delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della LI, tra le quali rientrerebbero anche quelle per le attività extrascolastiche, che la ricorrente riferisce di non potere affrontare.
Da ultimo, contestava l'incompletezza della documentazione prodotta dalla ricorrente in ordine alle sue disponibilità economiche e, con riguardo alle proprie, negava recisamente di avere mai vinto ingenti somme, di non potere godere – per il futuro – degli straordinari sino ad ora percepiti, in ragione dell'avanzare dell'età e dell'attività usurante svolta, e di avere ricevuto aiuti dalla sorella – la cui
“capacità patrimoniale non rileva nel caso in esame” (cfr. pag. 12, memoria ex art. 473 bis.17, n. 2, c.p.c.) per saldare vecchi debiti contratti quando svolgeva attività di artigiano.
- Esperito senza successo il tentativo di conciliazione, il Giudice relatore, con ordinanza del 29.12.2024, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22, c.p.c., chiedendo alla Guardia di Finanza di acquisire la documentazione relativa alle movimentazioni bancarie del resistente, e, assunte le prove orali richieste dalle parti, rimetteva la causa in decisione al Collegio, dopo che, all'udienza del 19.11.2025, parte resistente si presentava senza l'assistenza di un difensore e parte resistente, dato atto del pagamento diretto del mantenimento da parte del datore di lavoro del sig. insisteva nell'accoglimento delle proprie domande. CP_1
1. Giova premettere che l'art. 473 bis.47 c.p.c., che prevede la possibilità di modificare le condizioni assunte in sede di scioglimento del matrimonio, presuppone implicitamente che sia stato pronunciato un provvedimento che disciplina le condizioni di divorzio, da parte di un'Autorità giudiziaria, ancorché straniera, che sia valido ed efficace in Italia, ai sensi degli artt. 64 e 65 della L. 218/1995.
Nel caso di specie, entrambe le parti hanno prodotto copia tradotta e apostillata della sentenza di scioglimento del matrimonio civile, pronunciata il 28.6.2021, dall'Autorità giudiziaria albanese, recante, in calce, la certificazione di passaggio in giudicato in data 2.8.2021.
Vista l'assenza di contestazioni in ordine alla validità ed efficacia di tale provvedimento, avendo le parti concordemente riferito di avere dato attuazione alla pronuncia in parola, e ricorrendo tutti i presupposti previsti dagli artt. 64 e 65 della legge citata ai fini del riconoscimento delle sentenze pagina 7 di 14 straniere, tra cui l'adozione di disposizioni che non producono effetti contrari all'ordine pubblico e nel rispetto dei diritti essenziali della difesa, la domanda di modifica delle condizioni di divorzio deve ritenersi ammissibile.
Si rileva altresì la sussistenza del requisito del mutamento delle circostanze di fatto posto a fondamento della domanda di modifica, in ragione anche solo del trasferimento in Italia e del conseguente inevitabile aumento delle spese e del costo della vita.
2. Devono altresì essere esaminate le questioni relative alla giurisdizione e alla legge applicabile rispetto alle domande proposte dai sig.ri a fronte della presenza di elementi di estraneità nella CP_1 causa per la celebrazione del matrimonio in Albania e del suo scioglimento con provvedimento dell'Autorità giudiziaria albanese.
La giurisdizione italiana sulla domanda di modifica delle condizioni di divorzio deve essere affermata, in ragione della nazionalità italiana di entrambe le parti, come risultante dai certificati prodotti dalla difesa attorea (cfr. docc. 1 e 2, ricorrente). L'art. 3, paragrafo 1, lett. b), del Regolamento CE n. 2019/1111, stabilisce infatti che è competente a decidere “sulle questioni inerenti al divorzio […] le autorità giurisdizionali dello Stato membro: b) di cui i due coniugi sono cittadini”; parimenti, deve ritenersi sussistente la giurisdizione italiana, anche con riguardo alle domande relative alla responsabilità genitoriale (ex art. 7, Reg. CE 2019/111, essendo la prole stabilmente residente in Italia) e al mantenimento dei figli (ex art. 3, lett. d, Reg. CE 2009/4, essendo la domanda alimentare accessoria all'azione relativa alla responsabilità genitoriale).
3. Vista la comune volontà espressa dalle parti, come già statuito con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., emessa in data 29.12.2024, la pronuncia del Tribunale albanese deve, in primo luogo, essere precisata, nel senso di prevedere l'affidamento condiviso della minore, , ad entrambi i Per_1 genitori, con suo collocamento prevalente presso l'abitazione materna.
Parimenti, come già evidenziato nel corso del giudizio, considerato che le parti hanno concentrato le proprie difese sugli aspetti economici, non si rinvengono ragioni, né le parti le hanno evidenziate anche al solo fine di dare sostegno alle rispettive domande, di modificare la regolamentazione del diritto di visita paterno, già previsto con la sentenza di divorzio.
4. Quanto alla questione relativa alla contestata legittimazione attiva della sig.ra Parte_1 ad agire per ottenere un contributo al mantenimento del figlio maggiorenne nato il Per_2
18.3.1999, anche all'esito dell'istruttoria condotta, deve ribadirsi l'ammissibilità della stessa: dalla documentazione in atti risulta chiaramente che il ragazzo, intenzionato a frequentare il corso di laurea magistrale in Ingegneria navale a Genova, al fine del riconoscimento del titolo estero (la cui richiesta veniva avanzata già ad agosto 2022), ha dovuto integrare gli esami svolti, iscrivendosi al terzo anno del ciclo di studi universitari, previamente dimostrando la conoscenza della lingua inglese ed integrando 15 pagina 8 di 14 crediti, prima di poter affrontare i nuovi esami (cfr. docc. 15-18, 23, fascicolo attoreo); di tal ché non può negarsi quanto sostenuto dalla ricorrente per cui il ragazzo non possa ancora dirsi economicamente indipendente. Inoltre, per quanto da tempo, conduca una vita lontana dalla madre e dalla casa Per_2
d'origine ed abbia svolto un'esperienza lavorativa a Palermo nel 2021 ed una all'estero sulle navi, quando la madre risiedeva prima in Albania e poi in Italia, ha tuttora come suo punto di riferimento la madre, che provvede al suo mantenimento. Ne sono prova i bonifici disposti a favore dello stesso e per il pagamento dell'alloggio universitario, dai quali si evince una contribuzione media mensile non inferiore ad € 300,00, in linea con le disponibilità economiche della ricorrente.
Occorre, in punto richiamare quanto statuito dalla Suprema corte (ad es. Cass. 30179/2024), secondo cui è sufficiente che il genitore che provvede al mantenimento del figlio non indipendente sia rimasto in concreto un punto di riferimento stabile presso il quale fare sistematico ritorno. Nel caso di specie, vista la documentazione prodotta (e in assenza di allegazioni o produzioni di segno contrario fornite dal resistente) è pacifico che la ricorrente sostiene economicamente il figlio, direttamente o tramite parenti ed amici;
inoltre, sulla base degli elementi allegati (e non specificamente negati dal resistente) e delle dichiarazioni rese dall'unica teste escussa all'udienza del 6.5.2025, è emerso che è sempre Per_2 rimasto strettamente collegato alla madre e alla casa materna, a cui fa periodicamente ritorno, e non solo in occasione del suo infortunio, a prescindere da dove essa fosse ubicata, nonostante la distanza e le varie vicissitudini familiari, facendovi ritorno dopo i primi tirocini ed assicurando la propria presenza durante la malattia della madre nel 2022.
Così, valorizzando il curriculum di studi fino ad ora conseguito, l'impegno dimostrato nello svolgimento di tirocini anche su navi e l'indubbia importanza del riconoscimento della laurea albanese in ingegneria navale anche in Italia, al fine del completamento della propria preparazione professionale, la domanda di contribuzione a carico del padre deve essere accolta, nel rispetto delle inclinazioni del figlio ed in coerenza con la sua formazione e con l'evidente legame con il nostro Paese.
In tema si rammenta come "Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (Cassazione n. 11186 del 2020).
Nel caso di specie risulta che sta completando il corso di laurea in ingegneria meccanica presso Per_2
l'Università di Genova, con il riconoscimento di 121 CFU. Risulta in atti la richiesta del 4/8/2023 di pagina 9 di 14 convalida di esami conseguiti all'estero per studenti in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero (doc. 15) nonché il decreto n. 16/2023 del 25/9/2023 della Coordinatrice del Consiglio di Corsi di Studio che decreta “Art. 1: lo studente matr. 5553549 in possesso di Diploma di Persona_3
Laurea in Ingegneria Navale conseguito presso l'Università di Ismail Quemali – VALONA (2017- 2020), è ammesso al 3° anno del Corso di Studi LT Ing. E cod. 8720 coorte 2021-2022 con il Pt_3 riconoscimento di n. 121 CFU e di n. 15 CFU a debito come da tabella allegato (Allegato A)” (doc. 16).
Risulta inoltre la necessità del percorso intrapreso dal ragazzo, ove il diploma conseguito in Albania non ha valore in Italia senza il completamento del percorso di equipollenza, rendendo necessario il proseguimento degli studi per non vanificare la formazione precedente.
Inoltre dall'interrogatorio formale del resistente e dall'audizione dei testimoni (verb. Ud. 6/5/2025) è emerso che oggi il ragazzo frequenta ancora il corso di laurea a Genova di ingegneria meccanica, non risulta invece specificato il numero di esami ancora mancanti.
Considerato il percorso virtuoso di studi sino ad ora tenuto dal ragazzo, considerato che a breve il percorso di studi dovrebbe volgere al termine e considerata l'età raggiunta dallo stesso, che gli consente quantomeno di contribuire al proprio mantenimento anche durante la conclusione del lungo percorso di studi intrapreso, si ritengono sussistenti i presupposti per riconoscere a carico del padre un onere di contribuzione in favore del figlio, seppur limitato nel quantum e nel tempo per le ragioni anzidette.
5. Oltre alla contribuzione per deve essere confermato l'aumento, rispetto alla statuizione Per_2 albanese, anche del mantenimento di , tenendo conto del maggiore costo della vita in Italia Per_1
e delle maggiori esigenze derivanti dalla crescita della ragazza ormai vicina alla maggiore età.
Non trovano riscontro le argomentazioni svolte dal resistente, il quale dapprima giustifica la propria richiesta di mantenere l'importo della contribuzione nei limiti statuiti dall'Autorità albanese, in ragione dell'assenza di attività extrascolastica da parte della LI, dall'altra, sostiene che le maggiori esigenze paventate dall'ex moglie, rientrerebbero nelle spese extrascolastiche, dallo stesso mai rimborsate (non solo non erano state previste dalla sentenza di divorzio, ma non vi è allegazione o prova agli atti che dimostrino il pagamento delle stesse, pur a fronte di specifica contestazione da parte della ricorrente).
Per quanto riguarda il quantum della contribuzione da porre a carico del sig. oltre al reddito CP_1 medio mensile dallo stesso percepito, pari – come riconosciuto dal resistente e come risultante dalla documentazione versata in atti, cfr. doc. 8, resistente – a circa € 1.750,00 (pur se comprensivo degli straordinari, in assenza di prova circa l'attuale riduzione della retribuzione;
sarà onere della parte interessata dimostrare, laddove si dovesse verificare la circostanza, la variazione del reddito) e a quello percepito dalla ricorrente, di circa € 1.450,00, occorre considerare quanto emerso dalla documentazione acquisita tramite la Guardia di Finanza. Dagli estratti conto relativi ai rapporti di conto corrente aperti pagina 10 di 14 presso gli istituti di credito e , intestati al sig. si evincono Parte_4 Parte_5 CP_1 cospicui “giro conti” disposti dalla sig.ra sorella del resistente, per un importo Parte_2 complessivo non inferiore ad € 110.000,00, dal dicembre 2020 al marzo 2024 e, dunque, in poco più di tre anni;
salvo la prima disposizione di € 30.000,00, che riportava quale causale la dicitura “regalo”, le altre non contengono nessuna specifica indicazione.
A fronte delle contestazioni della ricorrente, che ritiene siano il frutto di una grossa vincita da parte del sig. si limita ad allegare che tali somme gli sono state date, in realtà, dalla sorella per mero CP_1 spirito di liberalità, al fine di saldare pregressi debiti, sorti quando svolgeva l'attività di artigiano. Tuttavia, tale allegazione, non risulta suffragata da alcun documento che dimostri, non solo il pagamento degli asseriti debiti, ma neppure la loro esistenza.
Inoltre, dagli estratti conto, si ricava che il sig. ogni qual volta ha ricevuto il denaro dalla CP_1 sorella, ha prontamente provveduto – mediante svariate operazioni, ravvicinate tra loro ed anche effettuate più volte al giorno, generalmente dell'importo di 250,00, 500,00 e 1.000,00 euro e, talvolta di importo superiore – ad effettuare prelievi quasi per l'intera somma accreditata, svuotando in tal modo il proprio conto corrente.
Per quanto non possa dirsi raggiunta la prova, neppure in via presuntiva, che tali ingenti somme fossero il provento di una vincita al gioco, come sostenuto dalla ricorrente, pur figurando accrediti relativi ad effettive vincite (v. € 32.100 a luglio 2024 da Lotterie nazionali;
€ 900 da Lottomatica) che lasciano intendere che il resistente fosse effettivamente dedito al gioco d'azzardo, non si può comunque negare che lo stesso, anche grazie agli aiuti della sorella, avesse avuto la disponibilità di ingenti somme di denaro che – in assenza di prova circa la loro destinazione – non sono mai state destinate al sostentamento dei figli.
Inoltre, pur a fronte di specifica contestazione da parte della sig.ra secondo cui la sig.ra CP_1
“non è una donna ricca di famiglia, è pensionata, vive nelle case dell'Aler” (cfr. Parte_2 pag. 9, prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c.), “pertanto con requisiti di capacità economica dichiarata limitati” (cfr. pag. 3, terza memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c.), il resistente nulla ha opposto, essendosi limitato a sostenere che “sull'origine di tali soldi la ricorrente non ha alcun diritto di indagine né di osservazione, rilevato che la sig.ra […] non è parte del presente procedimento Pt_2
e di conseguenza la sua capacità patrimoniale non rileva nel caso in esame” (cfr. pag. 12, seconda memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c.). Ne consegue che, il Collegio non possa non tenere in considerazione la circostanza in fatto dedotta dalla sig.ra non contestata dal resistente, circa le Parte_1 condizioni economiche della sig.ra e, di conseguenza, sulla dubbia provenienza delle Parte_2 somme dalla stessa bonificate al fratello.
pagina 11 di 14 Non si può, pertanto, non tenere conto delle maggiori disponibilità economiche del sig. CP_1 rispetto a quelle dallo stesso paventate, seppur grazie all'aiuto della sorella. Per tale ragione, si
[...] ritiene adeguato porre a carico di quest'ultimo una contribuzione di € 150,00 per il figlio maggiorenne e di euro 300,00 per la LI minorenne e che l'Assegno Unico Universale sia percepito in via esclusiva dalla ricorrente, visto il collocamento prevalente della minore presso l'abitazione materna, oltre spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale, confermando quanto già statuito dal Giudice Istruttore in sede di provvedimenti provvisori e urgenti.
L'audizione della minore è stata ritenuta non necessaria in ragione del fatto che l'oggetto del contendere è limitato principalmente a questioni economiche, e in ragione della rinuncia della ricorrente all'istanza precedentemente avanzata in tal senso espressa all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e pertanto il resistente viene condannato a rifondere alla ricorrente spese di lite che si liquidano in € 3.808,00, a titolo di compensi ex D.M. 55/2014 (in ragione del valore indeterminabile della causa, secondo lo scaglione base da € 26.000,01 ad € 52.000,00, della tabella n. 2 allegata al D.M., contenute entro i valori minimi di tutte le fasi del giudizio, considerata la non complessità della causa e delle questioni di diritto affrontate), oltre il 15% dei compensi, a titolo di spese generali ex art. 2 D.M. citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sul ricorso proposto da contro in parziale modifica delle condizioni di divorzio Parte_1 CP_1 pronunciate dal Tribunale del distretto giudiziario di Vlore, n. 1040/2021, del 28.6.2021, trascritta nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Lecco (al n. 95, parte II, anno 2024), ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con suo Per_1 collocamento presso l'abitazione della madre, Parte_1
2. conferma le modalità di frequentazione tra padre e LI come già stabilito dalla sentenza albanese;
3. dispone l'obbligo a carico di di versare entro il giorno 10 di ogni mese a CP_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli quantificato in euro Parte_1
150,00 per e in euro 300,00 per , cui va aggiunta la rivalutazione monetaria Per_2 Per_1 con cadenza annuale da calcolare in base agli indici ISTAT ex costo vita;
pagina 12 di 14 4. dispone la ripartizione tra i genitori al 50% delle spese straordinarie regolamentate secondo i criteri stabiliti nel Protocollo in uso presso questo Tribunale e che di seguito si riporta:
a. - Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista. b. - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante. c. - Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto. d. - Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento. e. - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio. f. - Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione pagina 13 di 14 a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture). g. Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. h. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
5. dispone che l'Assegno Unico Universale o altro analogo sussidio sia percepito in via esclusivo dalla sig.ra quale genitore collocatario. Parte_1
6. condanna rifondere a e spese del presente giudizio, che CP_1 Parte_1 liquida in € 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.;
7. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lecco, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Sara Cargasacchi Dott. Marco Erminio Maria Tremolada
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