Sentenza 5 novembre 2003
Massime • 1
In tema di formazione del fascicolo per il dibattimento dopo la deliberazione del decreto che dispone il giudizio, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 431 e 429 in relazione all'art. 179 cod. proc. pen., per asserito contrasto con gli art. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono sanzioni processuali per il caso in cui, formulata da una parte la richiesta della fissazione di una nuova udienza in applicazione del primo comma dell'art. 431 citato, il giudice non dia seguito alla stessa e provveda invece immediatamente, in chiusura dell'udienza preliminare e nel contraddittorio tra le parti, alla formazione del fascicolo. Scopo della nuova udienza è infatti quello di favorire e anticipare il più approfondito confronto tra le parti sugli atti spendibili nel dibattimento, ma le parti stesse conservano inalterata la facoltà di proporre ogni relativa questione discutendo in fase dibattimentale le questioni preliminari (art. 491, comma secondo, cod. proc. pen.), ed il diritto di difesa può dunque completamente dispiegarsi, al proposito, anche quando l'udienza intermedia, sebbene richiesta, non venga celebrata.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2003, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 05/11/2003
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 1023
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 015218/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR RO N. IL 02/02/1971;
2) SS ID EN AR N. IL 11/08/1967;
avverso SENTENZA del 27/02/2002 CORTE ASSISE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V. Monetti che ha concluso per inammissibilità ricorso di MA;
rigetto ricorso di AS salvo che il delitto di calunnia, per il quale gli atti vanno rinviati al Trib. di Perugia, sussistendo difetto di competenza per connessione.
Udit i difensori Avv. Luca Maori per AS che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
In data 27.2.2002 la Corte d'assise d'appello di Perugia confermava la sentenza della Corte d'assise della medesima città che il 4.12.2000 aveva dichiarato AS HI BE BI colpevole dei delitti di omicidio volontario aggravato (artt 575 e 61 n. 5 c.p.) commesso in danno di OL TA NA il 30 settembre 1999, di furto aggravato in danno della stessa (artt. 624 e 625 n. 2 c.p.), di distruzione di cadavere (artt. 411 e 61 n. 2 c.p.), di danneggiamento seguito da incendio (art 424 comma 1 c.p.), così riqualificata l'originaria imputazione di cui agli artt. 424 e 61 n. 2 c.p.), di calunnia aggravata (artt. 368 e 61 n. 10 c.p.) e lo aveva condannato alla pena di anni 28 e mesi di reclusione e lire cinquecentomila di multa, oltre alle pene accessorie e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parte civili.
In parziale riforma della sentenza di primo grado riduceva la pena inflitta a BR NI e MA UR, riconosciuti responsabili del delitto di favoreggiamento reale (art.- 379 c.p.) rispettivamente a mesi sei e mesi nove di reclusione.
La vicenda processuale concerne l'uccisione dell'affittacamere OL TA NA, rivenuta cadavere il cadavere il 3 ottobre 1999 all'interno della sua abitazione, dove si era sviluppato un incendio doloso che aveva parzialmente distrutto il corpo della vittima, trovato avvolto in coperte a loro volta fissate con corda e filo elettrico e la sparizione di gioielli di proprietà della stessa, successivamente ceduti a terzi.
Entrambe le sentenze ritenevano provata la responsabilità di AS HI BE BI in ordine ai delitti a lui ascritti sulla base delle deposizioni testimoniali acquisite, delle risultanze della consulenza medico-legale, degli accertamenti sul DNA, degli esiti della consulenza tecnica sulla genesi e sulle cause dell'incendio, dei rilievi, dei sopralluoghi e delle perquisizioni effettuate nell'immediatezza dei fatti.
Sia in primo che in secondo grado venivano ritenuti sussistenti, sulla base delle testimonianze rese, degli accertamenti medico-legali e della documentazione sanitaria acquisita, gli elementi costitutivi del delitto di calunnia, commesso da AS HI BE BI in danno di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, da lui accusati, sapendoli innocenti, dei reati di lesioni volontarie aggravate e di abuso di autorità nel corso dell'assunzione delle dichiarazioni dapprima quale persona informata sui fatti e poi nella veste di indagato tra il 4 e il 5 ottobre 1999.
Infine i giudici sia di primo che di secondo grado ritenevano provata la responsabilità di MA UR e BR NI in ordine al delitto di favoreggiamento reale di AS, per avere aiutato lo stesso a procurarsi il profitto dei delitti di omicidio volontario e di furto aggravato commesso in danno di OL TA NA, mettendolo in contatto con una persona interessata all'acquisto dei preziosi, intervenendo nelle trattative con la stessa e riscuotendo il prezzo della vendita dei medesimi che poi consegnavano a AS. Avverso la citata sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, AS HI BE BI e MA UR.
Il primo formula le seguenti doglianze:
a) illegittimità costituzionale degli artt. 431 e 429 c.p.p. in relazione all'art. 179 c.p.p. per contrasto con gli artt. 111 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevedono la nullità del decreto di rinvio a giudizio in ipotesi di mancata fissazione da parte del g.i.p., in presenza della richiesta formulata dalla difesa dell'imputato, di apposita udienza per la formazione del fascicolo per il dibattimento;
b) illegittimità costituzionale dell'art. 238 c.p.p. in relazione all'art. 438 c.p.p. per contrasto con gli artt. 111, 24 e 3 della Costituzione nella parte in cui non prevedono la possibilità di acquisire, ex art. 238 c.p.p., i verbali di prova di altro procedimento definito con le forme del rito abbreviato;
c) erronea applicazione della legge processuale penale per omessa declaratoria di nullità del decreto di rinvio a giudizio a seguito dell'inosservanza dell'art. 431 c.p.p.;
d) erronea applicazione della legge processuale penale per erronea declaratoria di decadenza della difesa dall'eccezione d'incompetenza della Corte d'assise per insussistenza dei presupposti di connessione ex art. 12 c.p.p. tra il delitto di omicidio volontario aggravato e quello di calunnia;
e) erronea applicazione della legge processuale penale e difetto di motivazione con riferimento alla parte della sentenza relativa alle richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sotto i seguenti profili: mancata assunzione di una prova decisiva) richieste ex art. 495 comma 2 c.p.p.; nullità della sentenza in conseguenza della violazione degli artt. 495 comma 2 e 603 c.p.p.; manacanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato;
erronea applicazione degli artt. 125 e 546 comma 1 lett. e) c.p.p.;
f) mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza con riferimento al punto riguardante l'omessa considerazione del video del sopralluogo, alla ricostruzione del giorno e dell'ora della morte, alla presenza di AS nel luogo del delitto al momento dei fatti, alle dichiarazioni rese da RI JA, da Ameli, dall'isp. Gnagnetti, da Syaouni, da AN LO, alla individuazione del movente, alla sottrazione dei gioielli, al delitto di calunnia;
g) violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 499 comma 3 e 191 c.p.p. per essere state utilizzate ai fini della decisione testimonianze acquisite mediante domande suggestive;
h) violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 500 (vecchia formulazione) e 191 c.p.p. in relazione alla mancata utilizzazione, all'esito delle contestazioni, delle dichiarazioni precedentemente rese dai testi RI JA, BD RA EK, CA, AR PO, CE, IA AR, LA UA, De RE UR, YA AM BE NG, RI DI;
i) violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 62, 63 comma 2 e 191 c.p.p. con riferimento alla testimonianza di SE BO, agente di p.g. in rapporto alle dichiarazioni rese da NI BR in sede di indagini preliminari e 195 comma 4 c.p.p. con riguardo alla testimonianza di Sà ad Marwan;
l) violazione dell'art. 192 c.p.p. nella valutazione degli indizi di colpevolezza;
m) violazione dell'art. 533 c.p.p. in relazione all'art. 530, comma 2, c.p.p., per essere stata ritenuta la responsabilità dell'imputato nonostante la palese insufficienza e contraddittorietà delle proprie acquisite;
n) violazione della legge penali in relazione all'art. 61 comma 1 n. 2 c.p. con riferimento alla inconciliabilità tra l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., contestata in relazione al reato di cui all'art. 411 c.p., e l'istituto della continuazione;
o) violazione della legge penale in relazione all'art. 625 comma 1 n. 2 c.p. in ragione dell'errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 per il delitto di furto;
p) violazione della legge penale in relazione all'art. 133 c.p. in rapporto alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il difensore di UR MA formula a sua volta le seguenti doglianze: a) violazione dell'art. 606 lett, b) c.p.p. per carenza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 379 c.p.; b) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per contraddittorietà della motivazione;
c) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
d) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per omessa motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. OSSERVA IN DIRITTO
Devono essere esaminate in via preliminare le questioni di legittimità costituzionale prospettate dalla difesa di AS. Con riferimento alla prima, cui si correla logicamente la doglianza riguardante la dedotta violazione dell'art. 431 c.p.p., così come modificato dall'art. 26 della legge 16.12.1999 n. 479, la Corte osserva quanto segue.
Il novellato art. 431 c.p.p., contenente la previsione che la formazione del fascicolo del dibattimento avvenga in contraddittorio subito dopo la lettura del decreto che dispone il giudizio ovvero, in caso dì richiesta di parte, nel corso di apposita udienza da fissare non oltre il termine di quindici giorni, è finalizzato a creare una sede predibattimentale di interlocuzione delle parti in ordine al contenuto del fascicolo da porre a disposizione del giudice anche in vista di una preventiva razionalizzazione e programmazione delle future richieste di assunzione probatoria.
Il dato saliente della modifica introdotta dalla legge 479/1999 è il metodo del contraddittorio fra le parti avente oggetto la formazione del fascicolo del dibattimento in una sede processuale antecedente allo stesso: o il termine dell'udienza preliminare, una volta che il giudice abbia delibato la sussistenza dei presupposti per il passaggio alla successiva fase dibattimentale, o un'apposita, successiva udienza da fissare a istanza di parte.
La mancata previsione di una sanzione processuale in caso di mancata fissazione dell'apposita udienza sollecitata da una delle parti e di formazione del fascicolo all'esito dell'emissione del decreto di rinvio a giudizio ha una sua ragione di essere se letta ed interpretata, da un punto di vista sistematico, nel contesto delle disposizioni in tema di udienza preliminare, di nullità degli atti processuali (in particolare l'art. 177 c.p.p. che sancisce la tassatività delle stesse e l'art. 182 c.p.p. in base al quale per eccepire una nullità occorre avervi interesse), di questioni preliminari al dibattimento (specificamente l'art. 491 c.p.p., che attribuisce alla parte la possibilità di formulare, entro il termine stabilito dalla norma, eventuali eccezioni anche in ordine alla composizione del fascicolo per il dibattimento).
Dal complesso di queste disposizioni si evince che il legislatore, per ragioni di economia e di speditezza processuale, ha voluto anticipare in sedi caratterizzate anch'esse da ampiezza ed effettività del contraddittorio - quali l'udienza preliminare, comprensiva di diversi momenti, tra cui quello finale della formazione del fascicolo del dibattimento, o l'apposita udienza successiva all'emissione del decreto di rinvio a giudizio - il contraddittorio tra le parti in ordine a questo specifico oggetto, ma non esaurisce in quelle sedi le facoltà difensive che possono essere esercitate con altrettanta pienezza e con analoga dialettica processuale in ordine al medesimo oggetto anche in una fase successiva, ossia quella concernente le questioni predibattimentali. Non è, pertanto, configurabile alcun profilo di illegittimità costituzionale per contrasto con i principi in tema di giusto processo (art. 11 Cost.) e di difesa (art. 24 Cost.) degli artt. 431 e 429 c.p.p. nella parte in cui non prevedono la nullità del decreto di rinvio a giudizio emesso dal g.i.p. in ipotesi di mancata fissazione, da parte del giudice, al termine dell'udienza preliminare, di apposita, ulteriore udienza, pur sollecitata dalla difesa dell'imputato, per la formazione del fascicolo per il dibattimento, cui il g.i.p. provveda, invece, immediatamente dopo l'adozione del decreto di cui all'art. 429 c.p.p. nel contraddittorio fra le parti.
2. Parimenti infondata è la seconda questione di legittimità costituzionale, dedotta dalla difesa di AS.
L'art. 111 della Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale 23.11.1999 n. 2, prevede che il processo penale sia regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova, salvi i casi, la cui individuazione e disciplina è rimessa al legislatore ordinario, in cui vi sia consenso dell'imputato ovvero il contraddittorio non possa avere luogo per accertata impossibilità oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. L'art. 238 c.p.p., come da ultimo modificato dalla legge 1.3.2001 n. 63, nel limitare l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento a quelli relativi a prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento (con i limiti di utilizzazione delle dichiarazioni contro l'imputato di cui al comma 2 bis) e facendo, comunque, salva l'acquisizione della documentazione di atti non ripetibili, appare dunque perfettamente aderente al principio costituzionale di cui all'art. 111 della Costituzione, coniugando le esigenze di economia processuale con il principio del contraddittorio nella formazione della prova.
Il conseguente divieto di acquisizione degli atti di indagine sulla base dei quali un diverso procedimento è stato definito, per scelta dell'imputato, con il rito abbreviato è inevitabile corollario di quello stesso principio del contraddittorio nella formazione della prova.
Ciò non impedisce, tuttavia, alla difesa la facoltà di formulare specifiche richieste istruttorie nelle forme e nei termini prescritti dagli artt. 468 e 493 c.p.p. (ovvero in grado d'appello ai sensi dell'art. 603 c.p.p.), dirette alla formazione della prova, nel rispetto del contraddittorio, nell'ambito del diverso e distinto processo a carico di altro imputato.
Pertanto, la scelta del rito abbreviato nel diverso procedimento non incide in alcun modo sul diritto di difesa e sul diritto alla prova dell'imputato giudicato con il rito ordinario nell'ambito di altro processo penale.
Sotto tutti questi profili, dunque, l'eccezione di incostituzionalità è manifestamente infondata.
3. Con riferimento alla denunciata violazione di legge per inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 12 c.p.p. per difetto di profili di connessione tra il delitto di calunnia e gli altri reati contestati a AS, la Corte rileva che, anche a prescindere dalla questione concernente la effettiva, rituale proposizione della eccezione di incompetenza per difetto di connessione in ordine al delitto di calunnia e la qualificazione delle istanze difensive sul punto come mere richieste di separazione del procedimento, con conseguente inoppugnabilità delle relative ordinanze adottate in proposito (Cass. 16.1.1997 n. 3190; Cass. 18.1.1999 n. 225), nel caso in esame la sentenza impugnata, con motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici, ha ritualmente illustrato le ragioni per le quali erano da ritenere sussistenti i presupposti della connessione ex art. 12, comma 1 lett. c) c.p.p. tra il delitto di calunnia e le restanti imputazioni.
Il vizio denunciato, di conseguenza, è manifestamente infondato.
4. Relativamente alle doglianze dedotte dalla difesa di AS e concernenti la violazione della legge processuale penale e difetto di motivazione con riferimento alla richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale la Corte osserva quanto segue. In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in sede d'appello, l'art. 603 c.p.p. reca diversità di previsione, a seconda che si tratti di prove preesistenti o concomitanti al giudizio di primo grado, emerse in un diverso contesto temporale o fenomenico, ovvero di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio. Nel primo caso, il giudice d'appello deve disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti;
nel secondo, deve rinnovare l'istruzione, osservando i soli limiti del diritto alla prova e dei requisiti della stessa.
Con riguardo alla prima ipotesi, in considerazione del principio di presunzione di completezza dell'istruttoria compiuta in primo grado, la rinnovazione del dibattimento in appello è istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non potere decidere allo stato degli atti. Pertanto, in caso di rigetto della richiesta avanzata dalla parte, la motivazione potrà essere implicita e desumibile dalla struttura argomentativa della sentenza d'appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti all'affermazione o alla negazione di responsabilità dell'imputato (Sez. 5, 1.2.2000, n. 0 1075, ric. Lavista, riv. 215772; Sez. 2, 7.7.2000, n. 0 8106, ric. Accettala, riv. 216532; Sez. 5, 8.8.2000, n. 0 8891, ric. Callegari, riv. 217209). Nel caso in esame è stata fornita ampia e compiuta motivazione in ordine alle ragioni per le quali il complesso degli elementi acquisiti rendeva assolutamente superfluo ed irrilevante l'espletamento delle ulteriori attività sollecitate (acquisizione dell' audiocassetta relativa alle dichiarazioni rese dagli operai della ditta Boncio;
acquisizione, attraverso la sua integrale visione in udienza, dell' audiocassetta relativa al sopralluogo effettuato dai vigili del fuoco presso lo stabile di via delle Cantine n. 13 il 3.10.1999; relazione dei dati pluviometrici dell'istituto idrografico Regione Umbria reattivi al periodo 1.9.1999 - 31.10.1999; controlli e perquisizioni effettutati dalla Questura di Perugina nei confronti di BD RA EK;
dichiarazione, ex art. 391 bis c.p.p., resa il 13.3.2001 da LO AN;
testimonianza di OL NI, del geom. NI, di IC PE, LO AN;
perizia tecnica sulla segreteria Memotel;
perizia psichiatrica sulla persona di AS;
ulteriore perizia medico-legale e biologica sul cadavere della vittima e su quanto rinvenuto indosso alla stessa per stabilire eventuali tracce di DNA ad essa estranei;
acquisizione dei verbali di prova del procedimento n. 1873/2001, definito con rito abbreviato a carico di BD RA MI alias EK).
5. Quanto al vizio di mancanza e manifesta illogicità della sentenza, articolato sia dalla difesa di AS che da quella di UR MA sotto diversi profili la Corte rileva che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
A questa Corte spetta, quindi, il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro probatorio a carico dell'imputato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi di prova rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. Un. 2.5.2000, n. 11, riv. 215828).
Esula dai poteri della Corte di Cassazione la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, 4.5.1998, n, 1700, riv. 210566), nonché la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un. 2.7.1997, n. 0 6402, ric. Dessimone ed altri, riv. 207944.
Conseguentemente il controllo della Corte di legittimità non concerne ne' la ricostruzione dei fatti ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e/o la concludenza dei dati probatori (essendo inammissibile in sede di legittimità la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito), ma è circoscritto alla verifica che il testo del provvedimento impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile:
1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6, 1.2.1999, n. 3529, riv. 212565; Sez. 6, 24.10.1996, n. 2050, riv. 206104). L'illogicità della motivazione, come vizio denunciatole, deve essere, pertanto evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento (Sez. Un, 16.12.1999, n. 000 24, ric. Spina, riv. 214794). In definitiva, dovendo il vizio di motivazione assumere i connotati di cui alla lett. e) dell'art. 606 lett. c.p.p., è esclusa in questa sede la possibilità di una verifica della rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali o una "rilettura" degli elementi di fatto, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione dì una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (Sez. Un. 12.12. 1994, n. 19, riv. 199391). In sede di legittimità sono, quindi, rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione (Sez. 1, 14.3.1998, n. 1083, riv. 210019).
In altri termini il controllo di questa Corte è diretto semplicemente ad accertare che a base della pronuncia esista un concreto apprezzamento delle risultanze processuali e che la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da errori logico-giuridici, mentre restano escluse da tale sindacato le deduzioni che riguardano l'interpretazione e la specifica consistenza degli elementi probatori la valutazione comparativa della loro attendibilità, la scelta di quelli determinanti.
Ai sensi dell'art 606, lett. e), c.p.p., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. Un. 22.10.1996, n. 000 16, ric. Di Francesco, riv. 205621).
6. Facendo applicazione di tali principi, nel caso di specie e nei limiti propri del sindacato riservato a questa Corte in relazione al dedotto vizio di cui alla lettera e) dell'art. 606 c.p.p., non può che concludersi per l'inammissibilità dei ricorsi, essendo di tutta evidenza che essi tendono ad impegnare la Corte di legittimità in una ricostruzione alternativa dei fatti, rispetto a quella fatta propria, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dal giudice di merito.
Il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non presenta quella macroscopica carenza ed illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio denunziato, ma anzi, con motivazione diffusa e congrua, da conto degli elementi probatori (numerose deposizioni testimoniali acquisite, accertamenti medico- legali, rilievi tecnici, indagini esperite dalla polizia giudiziaria, esito delle attività di perquisizione e sequestro) sulla base dei quali sono stati ritenuti sussistenti gli elementi costitutivi dei delitti ascritti a ciascuno degli imputati ed è stata affermata la loro penale responsabilità in ordine agli stessi.
7. Manifestamente infondata è anche la doglianza, formulata dalla difesa di AS, relativa alla violazione dell'art. 500 c.p.p. (nella formulazione antecedente alla novella della legge 63/2001). A norma dell'art. 26, comma 3, della legge 1.3.2001 n. 63, le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, se già acquisite al fascicolo del dibattimento prima dell'entrata in vigore della legge 1.3.2001 n. 63, sono valutate a norma dei commi 3, 4, 5, 6 dell'art. 500 c.p.p. nella previgente formulazione. Pertanto, le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni, sempre valutabili per stabilire la credibilità della persona esaminata, possono - in caso di difformità rispetto al contenuto della deposizione - essere valutate come prova dei fatti in esse affermati, solo se sussistono altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, ovvero se sussistono concreti elementi per ritenere che la diversa deposizione dibattimentale possa essere stata condizionata da violenza, minaccia, corruzione o altre situazioni che abbiano compromesso la genuinità dell'esame in contraddittorio. I giudici di merito, facendo corretta applicazione di questi principi, hanno fornito motivazione compiuta ed esente da vizi logici e giuridici del percorso logico - valutativo da essi compiuto nell'apprezzamento delle suddette prove dichiarative, così come articolatesi a dibattimento anche alla luce delle contestazioni.
8. La violazione dell'art. 499, comma 3, c.p.p. in relazione all'art. 191 c.p.p., già prospettata dalla difesa di AS dinanzi ai giudici d'appello, è manifestamente infondata, in quanto è stata dedotta in secondo grado in maniera generica.
Invero, nei motivi d'appello, come del resto è stato sottolineato nella sentenza impugnata, non sono state specificate le domande che, per il loro carattere suggestivo, avrebbero influito negativamente sulla genuinità di parte o dell'intera deposizione dei vari testi indicati.
Anche sotto questo profilo, quindi, il ricorso è inammissibile per assoluta genericità delle doglianze.
9. Priva di fondamento è anche la censura riguardante l'erronea applicazione degli artt. 62 e 63, comma 2 c.p.p. in relazione all'art. 191 c.p.p. con riferimento alla deposizione dell'agente di P.S. SE Boldnni, in quanto, come evidenziato nella sentenza impugnata, nessuna utilizzazione processuale è stata fatta, neppure in primo grado, della testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria, citata soltanto a fini di mera ricostruzione della vicenda processuale.
10. Quanto all'asserita incompatibilità - sostenuta dalla difesa di AS - tra l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., contestata in relazione al delitto di distruzione di cadavere, e la ritenuta continuazione con gli altri reati, la Corte osserva che l'applicazione della continuazione non esclude la configurabilità dell'aggravante del nesso teleologico, atteso che, mentre il nesso teleologico aggrava il reato per la maggiore intensità del dolo e la maggiore pericolosità di chi commette il crimine, il vincolo della continuazione, invece, ha la funzione di ridimensionare la pena, escludendo il cumulo materiale (Cass. 23.10.1995, n. 10508). La censura difensiva deve essere, quindi, respinta, in quanto manifestamente infondata.
11. Parimenti insussistente è la dedotta violazione di legge per effetto della ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p. in relazione al delitto dì fiuto in danno di NA
OL TA.
I giudici di merito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno illustrato le emergenze probatorie (risultanze degli accertamenti medico-legali, modalità della rottura in due punti della catenina che la vittima portava al collo) in base alle quale era oggettivamente da ritenere che la sottrazione fosse avvenuta dopo la morte della donna e che, quindi, la violenza fosse stata esercitata sul cadavere.
12. Il motivo dì ricorso, articolato dalla difesa di SS, relativo alla violazione dell'art. 606, lett. e, c.p.p. con riferimento all'art. 62 bis. c.p., non è fondato.
In conformità con i principi di diritto più volte affermati da questa Corte, la sentenza impugnata, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha illustrato gli elementi ostativi alla concessione delle attenuanti generiche, sottolineando, in particolare, i significativi precedenti penali, e la pericolosità sociale dell'imputato, desumibile anche dalla gravità dei reati commessi.
13. Con riferimento al primo motivo di ricorso articolato dalla difesa di MA la Corte osserva che l'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 379 c.p.p., che è a dolo generico, consiste nella coscienza e volontà di aiutare l'autore di un reato ad assicurarsene il profitto o il prezzo, mentre non è necessario che l'autore sappia quale sia e quando e come sia stato commesso il reato presupposto (Sez. 2, 4.12.1985, Paltanin;
Sez. 6, 12.5.1982, Sottomano).
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi, per cui la dedotta violazione è insussistente. 14.1 motivi di ricorso, articolati dalle difese di AS e MA, concernenti la violazione dell'art. 606, lett. e, c.p.p. con riferimento all'art. 62 bis. c.p. e l'ulteriore doglianza prospettata dalla sola difesa di MA in tema di difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati. In conformità con i principi di diritto più volte affermati da questa Corte, la sentenza impugnata, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha illustrato gli elementi ostativi alla concessione delle attenuanti generiche, sottolineando, in particolare, con riferimento a AS, i significativi precedenti penali, nonostante la giovane età, e la pericolosità sociale dell'imputato, desumibile anche dalla gravità dei reati commessi e, con riguardo a MA, i precedenti penali.
Ha, inoltre, spiegato in maniera puntuale i criteri adottati per la dosimetria della pena nei confronti di MA.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondate le dedotte questioni di legittimità costituzionale.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di cinquecento euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004