Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2003, n. 1293
CASS
Sentenza 5 novembre 2003

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In tema di formazione del fascicolo per il dibattimento dopo la deliberazione del decreto che dispone il giudizio, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 431 e 429 in relazione all'art. 179 cod. proc. pen., per asserito contrasto con gli art. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono sanzioni processuali per il caso in cui, formulata da una parte la richiesta della fissazione di una nuova udienza in applicazione del primo comma dell'art. 431 citato, il giudice non dia seguito alla stessa e provveda invece immediatamente, in chiusura dell'udienza preliminare e nel contraddittorio tra le parti, alla formazione del fascicolo. Scopo della nuova udienza è infatti quello di favorire e anticipare il più approfondito confronto tra le parti sugli atti spendibili nel dibattimento, ma le parti stesse conservano inalterata la facoltà di proporre ogni relativa questione discutendo in fase dibattimentale le questioni preliminari (art. 491, comma secondo, cod. proc. pen.), ed il diritto di difesa può dunque completamente dispiegarsi, al proposito, anche quando l'udienza intermedia, sebbene richiesta, non venga celebrata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2003, n. 1293
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1293
    Data del deposito : 5 novembre 2003

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