Sentenza 11 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/02/2003, n. 2006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2006 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
E N . 6 O 8 I 2 Z 1 A / /4 5 R . T 6 IS 2 6741 N . G .R E A B .P I R . D R L L A L A E A D T D . E I B U R.G. n. 21872/2000 S T REPUBBLICA ITALIANA A B N I T N E A E R S 1 4582 I S I 3 T E Cron. 1 R A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E . T N A Rep. M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ud. 12/06/2002 SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Sigg Magistrati CORTE SU MA DI CASS, ZONE CAM ONE CIVILE Dott. Bruno cucci sidente 72741 Dott. Enrico Papa Consigliere Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Aldo Ceccherini Consigliere Dott. Antonino Di Blasi Rel. Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente Tributo IVA Agevolazione SENTENZA eventi sismici. Operatività del relativo regime. sul ricorso proprosto da: DI BO IC, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. Ester Perifano del Foro di Benenvento, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni battista Martini n. 6, presso lo Studio legale Rossotto, RICORRENTE
CONTRO
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro pro لله tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge, CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, Sezione n. 34 n. 245/34/99 del 13/05/1999, depositata il 23/9/1999. 2659 Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 12/06/2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Vista la richiesta 21/12/2001 del Sostituto procuratore Generale Dott. Carlo Destro che ha concluso per l'accoglimento del ricorso in quanto manifestamente fondato.- FATTO L'Ufficio IVA di Benevento in relazione ad acquisto di beni senza fattura effettuato nel 1989 dall'Azienda Agricola di cui era titolare Di BO IC, procedeva ad accertamento ed all'irrogazione delle pertinenti sanzioni.- L'atto veniva impugnato innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, la quale con decisione n. 263/02/94, accoglieva il ricorso opinando che, nel caso, il contribuente avesse titolo a fruire dei benefici fiscali previsti dalla legge per le aziende agricole ubicate nelle zone terremotate.- L'ufficio interponeva appello che l'adita C.T.R di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva nella considerazione che le agevolazioni invocate non competessero in quanto rimaste in vigore fino al 30/12/1986 e, quindi, non più applicabili nell'anno 1989, anno in cui gli acquisti erano stati effettuati.- Con ricorso notificato il 06/11/2000, affidato a due mezzi, il contribuente ha chiesto la cassazione della decisione di appello.- Con controricorso notificato il 14/12/2000, l'Amministrazione Finanziaria ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.- Con istanza 21/12/2001 il P.G., avuto riguardo all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il beneficio per l'acquisto di nuove attrezzature in sostituzione di quelle rimaste danneggiate dal sisma del 1980 è rimasto operativo fino all'entrata in vigore del D.L. 30/03/1990 n. 76, ha chiesto accogliersi il ricorso per manifesta fondatezza.- MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e va accolto per manifesta fondatezza, ex art. 375 c.p.c., in applicazione del consolidato e condiviso principio secondo cui la disposizione dell'art. 8 comma 4° del D.L. n. 474 del 1987 che prevedeva l'esenzione da IVA per gli acquisti di nuove attrezzature effettuati per il potenziamento di aziende agricole danneggiate dagli eventi sismici del 1980, ha trovato applicazione fino all'entrata in vigore del D. Legs 30/3/1990 n. 76 che, per l'appunto, innovando sul previgente regime, ha previsto il non assoggettamento ad IVA solo per gli acquisti effettuati da imprese diverse da quelle agricole.- Attesa la pacifica circostanza che gli acquisti sono stati operati nel 1989 e da imprenditore agricolo danneggiato dal sisma del 1980, è evidente che i relativi contratti ricadono nelle previsioni dell'art. 8 del D.L. n. 474/1987 e torni agli stessi applicabile l'enunciato principio.- Va, conseguentemente, cassata l'impugnata sentenza e non essendo شگاهی necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con l'accoglimento dell'impugnazione del contribuente e l'annullamento dell'atto impositivo.- La natura della questione affrontata e l'epoca del consolidarsi dell'indirizzo giurisprudenziale cui si presta adesione, rendono equa la compensazione delle spese dell'intero giudizio.-
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e pronunciando nel merito accoglie l'impugnazione dell'atto impositivo annullando lo stesso. Compensa le spese dell'intero giudizio.- Rana 12.06.02 Il Consigliere Rel Est. Il Presidente Dott. Bruno Saccucci Dott. Antonino D Blasi бишо исчис IL CANCELLIERE C1 Auto Arnaldo Casa DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 11 FEB. 2003 IL CANCELLIERE CT Arnaldo Casano ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA