Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/1988, n. 2879
CASS
Sentenza 12 aprile 1988

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Qualora il compromesso affidi agli arbitri il compito di decidere secondo equità, la pronuncia del lodo secondo diritto integra un errore "in procedendo", come tale denunciabile con l'impugnazione per nullità, ai sensi dell'art. 829 primo comma n. 4 cod. proc. civ., senza che sia Onere del denunciante dedurre e dimostrare che la statuizione sia difforme da quella che sarebbe stata adottata in applicazione del parametro equitativo. Peraltro, la ricorrenza dell'indicato errore non può essere affermata per il solo fatto che il lodo motivi secondo diritto e non contenga un'espressa enunciazione di conformità all'equità della relativa decisione, essendo una valutazione degli arbitri in tal senso evincibile, anche implicitamente, dal complessivo contenuto del lodo medesimo. ( V 2550/83, mass n 427418; ( V 3414/81, mass n 414005; ( V 3154/58; ( V 3144/54).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/1988, n. 2879
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2879
    Data del deposito : 12 aprile 1988

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