Ordinanza cautelare 20 giugno 2024
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 23/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00049/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00352/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di AT (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 352 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Machetta, Luca Scipione, Luciano Serra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Formia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Debora Franzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 e con domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del “provvedimento finale di revoca e decadenza concessione demaniale marittima ai sensi dell''art. 42 e 47 R.D. 30 Marzo 1942, N. 327 e SS.MM.II” avente ad oggetto la “Concessione Demaniale -OMISSIS- del Registro e -OMISSIS- del Repertorio del -OMISSIS- Formia, Località -OMISSIS- …” emesso dal Comune di Formia – VI Settore Urbanistica e Gestione del Territorio – Servizio Demanio – distinto al protocollo -OMISSIS- e notificato a mezzo pec in data -OMISSIS-;
della nota prot. -OMISSIS- del Comune di Formia – VI Settore Urbanistica e Gestione del Territorio – Servizio Demanio Marittimo – avente ad oggetto la richiesta di integrazione documentale con riferimento alla Concessione Demaniale Marittima -OMISSIS- -OMISSIS- del Registro -OMISSIS- del Repertorio del -OMISSIS-;
della nota prot. -OMISSIS- avente ad oggetto l''avvio del procedimento amministrativo per la decadenza dalla concessione demaniale ai sensi degli articoli 42 e 47 c.n., nonché di tutti gli atti anteriori, presupposti, preparatori, consequenziali, comunque connessi e finalizzati all''adozione del provvedimento impugnato anche se non conosciuti dalla società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Formia e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Vista la nota del 3.01.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 la dott.ssa Viola Montanari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. La società ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con un unico e articolato motivo, per violazione dell’art. 47 del codice della navigazione, eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento di decadenza, lesione del legittimo affidamento riposto nel precedente provvedimento di archiviazione del procedimento di revoca prot. -OMISSIS-.
2. Il Ministero dei Trasporti si è costituito con memoria di forma.
3. All’udienza camerale del 16.06.2024 è stata respinta la domanda cautelare.
4. Il Comune di Formia si è costituito per resistere al ricorso.
5. Con dichiarazione dei 3.01.2025 la ricorrente ha rappresentato di stare provvedendo, previa proposizione di rituale CILA e connessa richiesta di autorizzazione paesaggistica abbreviata (già depositati in giudizio il 27.12.2024), alla demolizione/rimozione del chiosco per cui è stato adottato dal Comune di Formia il provvedimento prot. -OMISSIS- recante revoca e decadenza della concessione demaniale marittima oggetto di impugnazione. In ragione dell’ottemperanza al provvedimento impugnato è venuto meno l’interesse della società ricorrente alla coltivazione del presente giudizio.
6. Il Comune ha aderito alla richiesta di sopravvenuta carenza di interesse, insistendo, tuttavia, nella condanna della ricorrente alle spese di lite.
7. La causa è stata assunta in decisione all’udienza pubblica del 14.01.2025.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per carenza di interesse alla luce delle sopravvenienze in fatto riferite dalla parte ricorrente.
8. La condotta della parte ricorrente e la ridotta attività processuale svolta, essendosi il Comune costituito dopo la decisione della fase cautelare, giustificano la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di AT (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Maria Bucchi, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Referendario
Viola Montanari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viola Montanari | Roberto Maria Bucchi |
IL SEGRETARIO