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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 21/10/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati: IA SEBASTIANI Presidente ET DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 1734/2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] (con l'avv. Parte_1 C.F._1 Arganese) e (c.f. nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2 (con l'avv. Romanelli) e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 259/2024 del 27.12.2024, passata in giudicato, questo Tribunale ha già pronunciato la separazione personale tra le parti, omologando le condizioni concordate. La causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulata con lo stesso atto introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c. L'udienza prevista per la nuova comparizione personale dei coniugi, a seguito di apposita istanza, è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Nelle note di trattazione scritta depositate le parti hanno quindi confermato di non volersi riconciliare e di non aver nel frattempo ripreso alcuna forma di comunione materiale e spirituale, insistendo altresì per la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“- nulla da provvedere sulle condizioni economiche e patrimoniali essendo entrambi i coniugi autonomi ed avendo già regolato compiutamente ogni rapporto;
- spese legali compensate tra le parti;
- disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello stato civile di UA affinché proceda alle annotazioni prescritte a sensi dell'art 69 del Dpr 396/2000”. Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata). La domanda in punto status va, pertanto, accolta. Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate essendo conformi a legge. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra Parte_1
e , generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in data 02.09.2023
[...] CP_1 a UA (FR), con atto trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune per l'anno 2023, al numero 5, parte II, serie A;
- omologa le condizioni concordate di divorzio, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza. La Spezia, 09.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
ET Di TO IA ST