Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 6478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6478 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
n. 4639/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE in persona della Dott.ssa Laura Martano ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4639 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione nell'udienza dell'1.04.2025 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Monica Amirante (C.F. ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio della medesima, sito in Napoli alla Via Diocleziano n. 442;
- OPPONENTE -
E
(C.F. , con sede legale in Napoli alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Marina n. 8, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Leanza (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli Via P. Colletta n. 12
- OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615, co. I, c.p.c. e art. 617, co. I, c.p.c.)
CONCLUSIONI
All'udienza dell'1.04.2025 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi. pagina 1 di 7
Brevemente circa i fatti di causa, si rileva che con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.02.2021, proponeva opposizione avverso l'atto Parte_1 di precetto dell'8.02.2021, con il quale la (di seguito solo Controparte_1
), gli intimava il pagamento della somma complessiva di euro Controparte_1
12.013,91, “oltre interessi all'effettivo soddisfo nonché le spese di registrazione dell'ordinanza”, in virtù dell'ordinanza n. 4260/2014 emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. dal Tribunale di Napoli, in data 01.04.2014, a definizione del procedimento recante RG 35370/2013, con il quale l'odierno opponente veniva condannato al pagamento della somma, portata da assegni bancari dallo stesso sottoscritto a favore di parte convenuta. (cfr. all. nn. 2 e 3 della comparsa di costituzione della
). Controparte_1
A sostegno della proposta opposizione il deducendo vizi attinenti alla Pt_1 regolarità formale e sostanziale del precetto in parola, lamentava l'omessa notifica del titolo esecutivo, sulla scorta del quale era stato azionato. Evidenziando, altresì, di non aver mai ricevuto la notifica del ricorso relativo al giudizio di cognizione sommaria nel quale era stata emessa l'ordinanza de qua, deduceva vizi di formazione di detto provvedimento. Eccepiva, ancora, il difetto di legittimazione passiva in capo ad esso opponente non avendo intrattenuto alcun rapporto obbligatorio con l'opposta; in ogni caso l'intervenuta prescrizione del credito richiesto. Infine, eccependo la genericità della impugnata intimazione di pagamento, chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo stanti i gravi e irreparabili danni economici che avrebbe potuto subire dall'esecuzione dello stesso, che l'adito
Tribunale accertasse che parte convenuta non avesse alcun diritto di procedere esecutivamente in danno di esso opponente e che la condannasse al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione.
Con comparsa depositata in data 11.01.2022, si costituiva in giudizio la CP_1
la quale, contestando singolarmente gli assunti avversi, ne chiedeva l'integrale
[...] rigetto con la conseguente pronunzia di accertamento della legittimità della pretesa creditoria azionata, il tutto con vittoria di spese di giudizio.
pagina 2 di 7 Espletati gli incombenti di rito e concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. all'udienza del 7.02.2022, con provvedimento fuori udienza dell'1.04.2025 il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così brevemente esposti i fatti di causa e le domande delle parti e così delineato, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, mette conto evidenziare che la qualificazione giuridica dell'opposizione (come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi) compete esclusivamente al Giudice adito, previa valutazione delle contestazioni sottoposte al suo esame, senza essere in ciò vincolato dalla prospettazione operata da parte attrice. Costituisce altresì ius receptum che la distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi risieda nel fatto che la prima ha per oggetto la controversia sul diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione, sia in via assoluta negandosi l'esistenza, la validità e la sufficienza del titolo esecutivo, sia in via relativa contestandosi la pignorabilità di determinati beni, laddove, invece, oggetto della seconda è la denuncia di irregolarità formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi atto del procedimento esecutivo. Si è così affermato in giurisprudenza che “Il criterio discretivo tra
l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi sta nel fatto che la prima riguarda l' “an” dell'esecuzione, mentre la seconda il “quomodo”, nel senso che con la prima si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata, mentre con la seconda si contesta la legittimità formale del titolo esecutivo, del precetto e degli atti del processo esecutivo. La distinzione tra questi due rimedi cognitivi, dunque, si fonda esclusivamente sulle ragioni addotte nell'atto di opposizione - indipendentemente dalla qualifica dell'opponente - ed è irrilevante che l'esecuzione forzata sia già iniziata.” (cfr. tra le altre Cass. civ. n. 496/2001).
Facendo applicazione alla fattispecie in esame dei principi giurisprudenziali testé enunciati, si osserva che l'opposizione, nella parte tesa a contestare vizi di forma dell'atto di precetto (in particolare l'omessa notifica del titolo esecutivo) va inquadrata nel paradigma dell'art. 617, I comma, c.p.c. e deve considerarsi tempestiva per essere stata proposta nel termine di 20 giorni dalla conoscenza legale del precetto in parola (infatti quest'ultimo risulta notificato l'8.02.2021 e l'atto di citazione il successivo 16.02.2021).
pagina 3 di 7 Quanto alla circostanza che il non avrebbe avuto contezza del giudizio di Pt_1 cognizione sommaria ex art. 702 bis c.p.c. intrapreso dall'opposta, attesa la mancata notifica del ricorso relativo al predetto procedimento con la conseguente nullità della vocatio in ius e degli atti successivi, l'azione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto si contesta il diritto di parte creditrice di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario del titolo esecutivo ovvero, nell'esecuzione per espropriazione, della pignorabilità dei beni. Del pari le eccezioni, relative alla asserita inesistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti e alla intervenuta prescrizione del diritto trasfuso nell'ordinanza in parola, rientrano nell'alveo della opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e detta impugnazione risulta svincolata da qualsiasi termine decadenziale.
Orbene, quanto al motivo di opposizione agli atti esecutivi, questo si rivela del tutto infondato.
Dall'esame delle relate di notificazione, il provvedimento n. 4260/2014, munito di formula esecutiva in data 15.04.20914, risulta essere stato ritualmente notificato il
17.05.2014 a mani del al proprio indirizzo di residenza del tempo, Pt_1 pacificamente individuato in Napoli, Quartiere Bagnoli, alla Via Silio Italico n. 19 Sc.
A. pi. 1 Int. 1. (cfr. all. n. 2 della comparsa di costituzione e risposta della CP_1
). Dunque, l'assunto di parte opponente risulta sconfessato per tabulas.
[...]
Quanto ai motivi di opposizione all'esecuzione, relativi all'omessa notifica al D'Apice del ricorso relativo al giudizio ex art. 702 bis c.p.c. e alla inesistenza del rapporto obbligatorio da cui discenderebbe il credito controverso, se ne rileva l'inammissibilità poiché avrebbero dovuto costituire motivo di gravame e non di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non potendo, in alcun modo, trovare spazio in questa sede.
Invero, per consolidata giurisprudenza, con l'opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a vizi di formazione del titolo giudiziale (salvo dedurne l'inesistenza giuridica), né fatti estintivi od impeditivi anteriori allo stesso, che, invece, sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo (cfr. Cass., Sez. III,
18.4.2006, n. 8928; Cass., Sez. III, 17.10.2019, n. 26285; Cass., Sez. III, 14.2.2020,
n. 3716).
pagina 4 di 7 In altri termini, con l'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c., possono essere fatti valere solo fatti estintivi o impeditivi successivi alla formazione del titolo esecutivo, che non implichino un riesame, da parte del giudice della opposizione, della legittimità sia relativa al merito, sia relativa al rispetto delle regole processuali, della formazione del titolo, essendo questi motivi rimessi alla valutazione del giudice della impugnazione del provvedimento giudiziale che costituisce titolo esecutivo (cfr. Cass.
Civ. n. 19650 del 29.11.1996).
Nel caso di specie, quindi, l'eccezione di omessa notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avrebbe dovuto essere sollevata nell'ambito del relativo procedimento di cognizione sommaria ovvero, successivamente, con l'impugnazione dell'ordinanza dell'1.04.2014, che lo ha ormai irrimediabilmente definito. Non a caso, è incontestato che l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., che costituisce il titolo esecutivo, sia divenuta irrevocabile, non essendo stata oggetto di gravame.
Alle medesimi conclusioni si perviene in ordine alle contestazioni relative alla dedotta esistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti del giudizio.
In altre parole, ove il titolo sia di formazione giudiziale, come nel caso di specie, trattandosi di ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., avente contenuto decisorio, occorre fare i conti con il fenomeno del giudicato sostanziale, il quale esclude che, a fondamento dell'opposizione, possano essere posti fatti deducibili nel processo che ha dato luogo al giudicato e con la non permeabilità tra motivi di impugnazione e motivi di opposizione, (con la conseguenza che l'invalidità o un' ingiustizia del provvedimento giurisdizionale, costituente titolo esecutivo, possano essere fatte valere solo attraverso i mezzi di impugnazione e non attraverso l'opposizione).
Invero, in base al disposto di cui all'art. 161 c.p.c. il giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile ed eventuali contestazioni inerenti al merito e costituiscono motivi oggetto di gravame.
Dal che ne consegue che potrà essere sottoposto al vaglio di questo Tribunale solo l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto portato dall'ordinanza de qua, trattandosi di fatto estintivo sopravvenuto al formarsi del giudicato sostanziale.
Tuttavia, sebbene ammissibile, detta doglianza risulta infondata.
Al riguardo, occorre rilevare che il termine da applicare alla pretesa creditoria è quello decennale dell'actio iudicati (l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. dell'1.04.2014),
pagina 5 di 7 ex art. 2953 c.p.c. a mente del quale “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
Ora, poiché l'ordinanza n. 4260/2014 del Tribunale di Napoli è stata notificata in data 17.05.2014, essa è soggetta al termine breve di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. e, non risultando tale provvedimento giudiziale oggetto di gravame, il passaggio in giudicato è avvenuto il 16.06.2014. Pertanto, il credito del quale si chiede la soddisfazione coattiva non è prescritto non essendo decorso il termine di prescrizione decennale tra la data del passaggio in giudicato della ordinanza
(16.06.2014) e la data della notifica dell'intimazione di pagamento contenuta nell'atto di precetto dell'8.02.2021.
Passando, infine, alla dedotta indeterminatezza del credito precettato, si rileva l'assoluta genericità della censura mossa dall'opponente, non avendo lo stesso posto alla base della propria doglianza alcuna allegazione o prova. Invero, il non Pt_1 ha allegato, né provato quanto contestato, argomentando in maniera assolutamente generica ed astratta, senza alcun specifico riferimento alla fattispecie concreta. A ben vedere, l'atto di precetto non deve contenere il procedimento logico o numerico attraverso cui si è pervenuti alla quantificazione del credito, poiché lo stesso ha la funzione di mettere il debitore in condizioni di adempiere esattamente, essendo stato cristallizzata nel titolo esecutivo giudiziale la derivazione del credito. Tale conclusione è confortata dall'indirizzo conforme della Suprema Corte, la quale ha statuito che “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480 c.p.c., comma 1 - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4008 del
19/02/2013, Rv. 625297 - 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 11281 del 16/11/1993, Rv.
484341 - 01)” (cfr. Cass. sez. 3 ord. nr. 8906/2022).
In ogni caso, dall'atto di precetto si evince con chiarezza il credito precettato distinto in capitale intimato pari ad euro 9.944,00 (corrispondente a quello contenuto nel provvedimento di cui all'art. 702 ter c.p.c.), gli interessi calcolati sul predetto capitale decorrenti dalla domanda, come espressamente previsto nell'ordinanza e pagina 6 di 7 calcolati al tasso legale sino alla data del 04.01.2021. (cfr. all. n. 3 della comparsa di costituzione dell'opposta). Dunque, anche detto motivo di opposizione è infondato.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la domanda va rigettata perché infondata e deve, dunque, affermarsi il diritto dell'opposta a procedere esecutivamente per tutte le voci indicate in precetto.
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 cpc, non essendo desumibile dagli atti processuali gli estremi di un contegno integrante lite temeraria in quanto sorretto da mala fede o colpa grave.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M.
n. 147/2022 (scaglione di valore tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00).
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice Dott.ssa Laura Martano definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. R.G. 4639/2021, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
• condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1 euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute con attribuzione in favore dell'avv. Raffaele Leanza;
• rigetta la domanda di condanna ex art. 96 cpc
Napoli, 26.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Martano
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