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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 28/03/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
N. R.G. 66/2020
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 4.02.2025 - fissata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c. – depositate: dall'Avv. ta Elena Giresi Moro, nell'interesse del Comune di
Barcellona P.G.; dall'avv. Eugenio AN BE, nell'interesse della
– letto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. Parte_1
pronuncia la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nel procedimento civile iscritto al n. 66/2020 R.G. avente per oggetto: giudizio di merito di opposizione all'esecuzione sub specie di opposizione a pignoramento immobiliare promosso da
(CF: ) in persona del suo Parte_2 P.IVA_1
sindaco P.T. elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall' Avv. ta Elena Giresi Moro, giusta procura in atti.
- attore opponente debitore esecutato-
CONTRO
(C. F: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t. AN BE (C.F. , C.F._1
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio BE (C.F. ) unitamente e C.F._2
disgiuntamente alla avvocata Siriana Pizzo giusta procura in atti.
- convenuta opposta creditrice pignorante –
e nei confronti di
BE AN, e Controparte_1 CP_2
- creditori intervenuti -
In fatto e in diritto sentenza redatta ex artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 n. 4) c.p.c.
L'ente territoriale ha interposto opposizione al Parte_2
pignoramento immobiliare notificatogli il 4.7.2019 – sulla scorta del precetto notificatogli, ad istanza della in data Parte_1
21.02.2019 e del titolo esecutivo giurisdizionale portato dalla sentenza n.
929/2018 del Tribunale di Barcellona P.G. – con ricorso depositato in data
25.08.2019 nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n. 56/2019
R.G. relativa all'immobile di proprietà dell'ente sito in Barcellona Pozzo di
Gotto, in catasto fabbricati al Foglio 52, particella 422, sub. 13, categoria
C/1, cl. 11, sito in via Longo n. 25, piano T, con annesso cortile retrostante.
L'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. è stata affidata a due motivi inerenti: a) alla improcedibilità/improseguibilità dell'esecuzione, in virtù di delibera (n. 24 del 10.8.2018 e successiva n. 29 del 5.11.2018) di ammissione alla procedura di riequilibrio finanziario ex art. 243 bis comma
4 TUEL ed art. 714 bis co 1 della legge di stabilità 2016 fino all'approvazione o al diniego (di approvazione) del piano da parte della sezione di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 243 bis comma 4
pag. 2/15 TUEL;
b) alla impignorabilità del bene staggito in quanto destinato ad un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826 comma 3 c.p.c.( creazione, attraverso la sua demolizione, di una via di fuga per la salvaguardia della sicurezza pubblica ed incolumità delle persone nei casi di sovraffollamento).
La fase cautelare davanti al G.E. – svoltasi nel contraddittorio con la società pignorante e con i creditori intervenienti (GN
ON classe 1927, e – si è CP_2 Controparte_1
conclusa con ordinanza reiettiva della istanza di sospensione e fissazione del termine ex art. 616 c.p.c.
Con citazione del 15.01.2020, notificata a mezzo pec il 16.01.2020, il ha introdotto il giudizio di merito, Parte_2
riproponendo le domande, difese ed eccezioni svolte davanti al G.E.
Tra le ragioni a sostegno della domanda, in particolare, l'ente ha esposto l'origine pubblicistica dell'acquisto dell'immobile - poi pignorato dalla convenuta in data 4.7.2019 – già in seno alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 366 del 12.12.2018, in quanto finalizza l'acquisizione dell'immobile – poi divenuto in titolarità con rogito registrato il 31.5.2019
– in vista della realizzazione di una via di fuga nel tratto via Longo –
Piazza Libertà, alla luce della situazione rappresentata all'interno della relazione tecnica redatta dall' Ing. in data 30.10.2017 Persona_1
(Prot. Int.665 del 30.10.2017).
Vale a dire dell'esigenza – manifestatasi a seguito dei lavori di riqualificazione della pescheria e dello spiazzo adiacente la Piazza Libertà
– di realizzare “una strada di collegamento fra i due interventi “che funga da via di fuga per la salvaguardia della sicurezza ed incolumità delle persone nei casi di sovra affollamento”.
pag. 3/15 Ha dedotto, dunque, la coesistenza “sin dall'epoca dell'opposizione all'esecuzione” dei due requisiti – soggettivo (manifestazione di volontà dell'ente di destinare l'immobile acquistato di via Longo ad esigenze di carattere pubblico) e oggettivo (effettiva e concreta destinazione al pubblico servizio) - richiesti ai fini del riconoscimento della destinazione del cespite al pubblico servizio e, quindi, della sua appartenenza al patrimonio indisponibile dell'ente, come tale insuscettibile di esecuzione forzata.
Il procedimento si è svolto nella resistenza della Parte_1
la quale – rilevando, la tacitazione della pretesa creditoria
[...]
“nelle more dell'introduzione della presente fase di merito”, “nell'ambito di altra esecuzione presso terzi iscritta al n. 852/2019 RGE, ma non anche delle spese e compensi legali dell'esecuzione immobiliare n. 56/2019 RGE”
– nonché riproponendo l'eccezione di “nullità della procura conferita in calce al ricorso in opposizione all'esecuzione, reiterata in calce all'atto introduttivo del presente giudizio”, in quanto conferita dal vice sindaco
(dott. ) del e non dal sindaco (dott. ) Persona_2 Pt_2 Controparte_3
ha concluso per il rigetto dell'opposizione con declaratoria di legittimità
“del procedimento esecutivo immobiliare intrapreso dalla Parte_1
ed iscritto al n. 56/2019 R.G.Es.” In via riconvenzionale
[...]
gradata, ovvero “nella ipotesi in cui il Tribunale dovesse accogliere le tesi sostenute dal ha chiesto “dichiarare l'Ente responsabile dei Pt_2
danni subiti e subendi dalla società in essi compresi le Parte_1
spese ed i compensi legali che ha dovuto sopportare e/o che dovrà sopportare per effetto della colpevole mancata pubblicità di eventuali vincoli ovvero della errata, e comunque, ingannevole identificazione
pag. 4/15 catastale dell'immobile pignorato, e che non dovessero essere, per qualsiasi ragione o motivo, oggetto di liquidazione e condanna nel contesto della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 56/2019 RGE”.
Assegnati i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. – utilizzati per la riduzione del petitum, con rinuncia all'accertamento della improcedibilità dell'esecuzione per pendenza della procedura di riequilibrio finanziario dell'ente ex art. 243 bis - la causa, sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 4.2.2025 – viene secondo il modello di cui all'art. 281 sexies c.p.c. dietro concessione di termine per scritti conclusivi.
Va premessa, in rito, la validità della procura rilasciata all'avv. ta Elena
Moro datata 30.7.2019 – stante la presunzione della causa di impedimento del sindaco a firmare direttamente la procura alle liti, «in virtù della
presunzione di legittimità degli atti amministrativi, restando a carico
dell'interessato l'onere di dedurre e di provare l'insussistenza dei
presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi. È valida, pertanto,
la procura conferita dal vice sindaco ancorché sia stata omessa
l'indicazione delle ragioni di assenza o impedimento del Sindaco» (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 07/03/2022, n. 7348) e desumendosi, nella specie, la qualità del vice sindaco propria del firmatario della procura alle liti ( ) già dalla deliberazione di Giunta del 9.7.2019 (cfr. Persona_2
allegato c) fascicolo attoreo).
Benché la qualificazione giuridica dell'interposta opposizione –
pacificamente riconducibile, alla luce dei motivi di impugnazione del pag. 5/15 pignoramento dedotti e sintetizzati nella superiore esposizione narrativa, al regime di cui all'art. 615 c.p.c. – escluda, di norma, la possibilità di riconnettere, alla estinzione della procedura esecutiva - nel caso di specie la n. 56/2019 R.G., come risultante già dalle piane allegazioni delle parti
(cfr. pag. 6 note conclusive datate 2.1.2025 a firma Avv. Giresi Moro
Elena) – l'effetto della cessazione della materia del contendere, tuttavia,
nello specifico snodo processuale, alla luce delle sopravvenienze emergenti dagli atti di causa, può pervenirsi ad una pronuncia di natura dichiarativa,
ricognitiva del venir meno di un concreto ed attuale interesse alla declaratoria di impignorabilità del bene staggito.
Malgrado l'attore opponente abbia dedotto – pure a fronte di esplicita
rinuncia al motivo di opposizione basato sulla domanda di accertamento dell'improcedibilità e/o inammissibilità del pignoramento immobiliare proposto dalla in pendenza della procedura Controparte_4
di riequilibrio ex art.243 bis comma 6 TUEL (cfr. pag. 2 note conclusive datate 2.1.2025) – la permanenza dell'interesse all'accertamento della impignorabilità del bene immobile staggito, in quanto appartenente al patrimonio indisponibile del stante la sua Parte_2
destinazione ad esigenze di pubblico servizio ex art 826 comma 3 c.c., nondimeno, l'estinzione della procedura sottesa alla presente opposizione comporta, ai sensi dell'art. 632 c.p.c., la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
pag. 6/15 E poiché, nella specie, dalle stesse allegazioni delle parti – oltreché,
comunque, documentalmente, alla luce della ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. in data 12.09.2020 a definizione della procedura esecutiva presso terzi iscritta al n. 582/2019 RGE (cfr. doc. n. 14 allegato alla terza memoria istruttoria di parte opposta) - si ricava l'avvenuta tacitazione
della pretesa creditoria - sottesa al Parte_1
“medesimo titolo ed atto di precetto che ha originato l'odierno contenzioso” (cfr. note conclusive del 2.1.25 a firma avv.ta Elena Giresi
Moro) – pure riconosciuta dalla medesima, può dirsi che l'estinzione della procedura esecutiva intrapresa con il pignoramento immobiliare notificato il 4.7.2019, oggetto di opposizione, non è correlata alla vendita del bene staggito né alla sua assegnazione.
Alla circostanza relativa alla intervenuta estinzione della P.E.I. sottesa alla presente opposizione, in forza di ragioni diverse dalla vendita coattiva, si giustappone, altresì, la cedevolezza dell'interesse concreto ed attuale alla pronuncia di merito sulla domanda di cui al punto n. 3) delle conclusioni dell'atto di citazione – segnatamente “dichiarare l'estinzione della
procedura esecutiva n. 56/2019 R.G.E. e disporre la cancellazione dell'ipoteca” – oggetto, peraltro, di rinuncia esplicita da parte dell'ente avendo, tra le conclusioni rassegnate in via definitiva, escluso ogni riferimento e richiesta alla declaratoria di “estinzione della procedura esecutiva n. 56/2019 R.G.E. e disporre la cancellazione dell'ipoteca” (cfr.
note conclusive datate 2.1.25).
pag. 7/15 Né, del resto, anche valorizzando la natura di accertamento propria del giudizio di opposizione all'esecuzione, si perviene, nella specifica fattispecie, alla necessità di pronuncia sul merito dei motivi di opposizione
(o meglio dell'unico motivo non rinunciato).
È, vero, al riguardo, che la proponibilità della domanda risarcitoria di cui all'art. 96 co. II c.p.c. può incidere sulla valutazione di persistenza dell'interesse concreto ed attuale ad una pronuncia di merito (anche in caso di esecuzione chiusa/estinta e diversamente dalle ipotesi di opposizione agli atti).
Dagli atti di causa, però, non consta proposizione da parte dell'ente di tale specifica pretesa, deducibile proprio nella sua sede naturale. In ogni caso,
la delibazione sulle spese secondo la soccombenza virtuale può costituire strumento in grado di illuminare circa la fondatezza o meno dell'opposizione anche quando sia divenuto – per circostanze sopravvenute ed oggettive – privo di utilità pratica l'accertamento richiesto.
L'accertamento dell'appartenenza del bene staggito al patrimonio indisponibile dell'ente locale, del resto, richiede, al fine di paralizzare la procedura esecutiva, la destinazione concreta a fini di pubblico servizio/interesse.
Sicché, una volta venuto meno il vincolo di indisponibilità nascente dal pignoramento notificato, ad iniziativa della odierna convenuta opposta, il
4.7.2019 – in forza della estinzione della procedura n. R.G. 56/2019 con annessa cancellazione della trascrizione del pignoramento e rientro del pag. 8/15 bene nella piena disponibilità del suo titolare - ben possono proseguirsi le attività dirette alla conclusione dei lavori di realizzazione Via di fuga tratto via Longo - Piazza Libertà.
Del resto, seppure al fine di contrastare l'assunto inerente alla esistenza del requisito oggettivo della concreta destinazione a pubblico servizio e\o utilità dell'opera realizzata, veicolato dalle difese attoree, anche il
riferimento operato dalla opposta – sotto tale profilo non attinto da contestazione avversaria – al fatto che “nessuna opera sino ad oggi è stata
realizzata, il bene non è stato destinato ad alcuna pubblica funzione e
utilità, e non esiste alcuna delibera del consiglio comunale per come previsto dall'art.42 lettera l del d.lgs 18 agosto 2000, n.267” (cfr. Note di trattazione scritta della udienza del 04.02.2025 a firma avv. consente CP_5
di ritenere configurabile il ripristino della situazione esistente prima dell'operare del vincolo nascente dal pignoramento, ovvero la titolarità dell'immobile staggito in capo al comune attore.
In ogni caso, anche il contegno processuale complessivo riferibile all'opposta milita verso la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Dagli atti di causa, in particolare, consta che a seguito della formalizzazione, da parte del comune opponente, della rinuncia al motivo
di opposizione basato sulla pendenza della procedura di riequilibrio ex
art.243 bis comma 6 TUEL - e, di conseguenza, alla domanda di cui al punto n. 1) delle conclusioni rassegnate nella citazione introduttiva pag. 9/15 dell'odierna fase di merito: “Ritenere e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità del Pignoramento immobiliare avente ad oggetto “ la piena proprietà dell'immobile del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
ubicato in in catasto fabbricati al F. 52, particella 422, Parte_2
sub 13 categoria C/1, cl.11, Via Longo n.25, Piano T, con annesso cortile
retrostante, nonché tutti i diritti connessi e/o dipendenti, in essi compresi le
servitù attive e passive, le pertinenze , i frutti, le rendite, i proventi e gli accessori”. in applicazione dell'art.243 quater bis comma 4 del TUEL e per l'effetto sospendere la procedura esecutiva” rinuncia già in atti esplicitata (cfr. seconda memoria istruttoria attore opponente) – la società opposta, dichiarando l'accettazione della rinuncia, ha richiesto la
dichiarazione di estinzione del giudizio “con riferimento al detto motivo e
condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi legali e, comunque, di tenerne conto in sede di decisione finale” ovvero, in
subordine, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere
con soccombenza virtuale sul detto motivo di opposizione e, tenuto conto del principio di causalità oggettiva e di quello di giustizia distributiva, con condanna di controparte al pagamento delle spese e compensi di causa (cfr.
terza memoria istruttoria parte convenuta opposta).
Tale affermazione costituisce contegno incompatibile con la volontà di conseguire l'accertamento della assoggettabilità a pignoramento dell'immobile identificato in catasto fabbricati al F. 52, p.lla 422, sub. 13,
categoria C/1, cl. 11, sito in via Longo n. 25, piano T con annesso cortile pag. 10/15 retrostante, presupposto ed indicato al punto sub lett. c) delle originarie conclusioni rassegnate nello scritto responsivo.
Né, d'altra parte, osta alla definizione con pronuncia dichiarativa la presenza di creditori intervenuti nel processo esecutivo estinto avuto riguardo alla mancanza di domande nei confronti dell'opponente, coltivate in sede di merito ed in vista della aggressione del bene staggito (stante la contumacia, in questa sede, dei creditori intervenuti non costituiti nonostante attinti dalla notifica eseguita con pec all'indirizzo del difensore:
cfr. relata di notifica datata 15.1.2020 allegata al fascicolo attoreo in uno alla ricevuta di accettazione e consegna) in uno alla provenienza della richiesta di dichiarazione della cessata materia del contendere, dal medesimo procuratore incaricato – nella fase cautelare – della rappresentanza degli intervenuti (segnatamente “BE AN e
, muniti di procura rilasciata a favore dell'avv. Eugenio Controparte_1
BE, in forza di titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n.
214/2019 della Corte di Appello di Messina”; “ , munita di CP_2
procura rilasciata in favore dell'avv. Eugenio BE, in forza di titolo
esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 214/2019 della Corte di Appello di Messina”).
Alla luce del quadro processuale riportato, dunque, può pervenirsi alla pronuncia di cessazione della materia del contendere con assorbimento
– ove non inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse - della pag. 11/15 pretesa “riconvenzionale” della opposta (formulata, peraltro, in via gradata all'accoglimento dell'opposizione).
Tale pronuncia, in difetto di accordo tra le parti, non elide, in generale, la delibazione dei motivi di opposizione (recte dell'unico motivo residuo a seguito della accennata rinuncia - rimanendo, in tesi, la cognizione finalizzata alla soccombenza virtuale, legata al solo motivo di opposizione teso a contestare la pignorabilità dell'immobile pignorato – i.e. il fabbricato ubicato in in catasto fabbricati al Foglio 52, particella 422, Parte_2
sub 13 categoria C/1, cl.11, Via Longo n.25, Piano T, con annesso cortile retrostante – sulla scorta della destinazione vincolata alla tutela di un pubblico servizio e, in particolare, alla costruzione di una via di fuga per la tutela di esigenze di ordine pubblico).
Tuttavia, anche in caso di cessazione della materia del contendere possono trovare ingresso - se sussistenti ed oggetto di adeguata motivazione - giusti motivi di totale o parziale compensazione, Le gravi ed eccezionali ragioni,
«da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la
compensazione totale o parziale devono riguardare specifiche circostanze
o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per
derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla
peculiarità della materia del contendere»(cfr. Cassazione civile , sez. I ,
16/06/2023 , n. 17256).
Nella specie, tra le circostanze idonee a concretare gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite, da valutarsi pag. 12/15 congiuntamente, si collocano: a) il riscontro, operato in sede di delibazione cautelare del ricorso in opposizione, del requisito soggettivo, sia pure implicitamente e con motivazione succinta propria della fase in cui l'ordinanza è stata pronunciata (“in difetto del requisito oggettivo, un bene
pur di sicura formale appartenenza allo Stato, Provincia o Comune, e non
facente parte del demanio necessario, non acquista natura di bene patrimoniale indisponibile”; “che secondo la giurisprudenza di legittimità, al fine di appurare l'effettività e l'attualità della destinazione del cespite al pubblico servizio non è sufficiente l'allegazione un mero progetto di
utilizzazione, benché espresso in atto amministrativo, occorrendo invece
che lo stesso sia seguito da opere di trasformazione o che, comunque,
superando l'elemento meramente intenzionale, diano effettività alla destinazione”); b) la dipendenza, nella specie, del requisito oggettivo della concreta ed effettiva utilizzazione per fini di pubblico servizio, dalla esecuzione di un complesso di attività richiedenti, prima facie,
l'acquisizione in titolarità dell'ente, del fabbricato ricadente nel progetto finalizzato alla realizzazione della via di fuga, per fini di ordine pubblico
(attività prodromica, questa, concretamente svoltasi prima della notifica del pignoramento, ovvero, stando alla pubblicità dell'atto di acquisto del
30.5.2019, al 31.5.2019 (registrazione atto Agenzia delle Entrate) o, al più
tardi, al 4.6.2019 (trascrizione atto) e, poi, la esecuzione del progetto con demolizione del cespite acquistato e adibizione dell'area di insorgenza alle pag. 13/15 finalità pronosticate con delibera del 12.12.2018 (cfr. docc. n. 3, n. 4
seconda memoria istruttoria fascicolo attoreo).
La mancanza di attualità della destinazione a fini di pubblico interesse, in definitiva, dipendendo dal fatto che oggetto di eccezione di impignorabilità
non è un fabbricato già pronto alla adibizione a fine di pubblica utilità –
rispetto cui la contestazione di carenza del requisito oggettivo ex art. 826,
comma 3, c.c. troverebbe terreno fertile nella mera inerzia della P.A. all'uso di interesse generale - ma un fabbricato di proprietà dell'ente –tale in forza di atto di acquisto stipulato in esecuzione di deliberazione datata
12.12.2018 - rientrante in un iter procedimentale articolato, richiedente i tempi delle deliberazioni degli organi collegiali per la stipula del contratto d'appalto e per gli atti di collaudo successivi, in vista della sicura adibizione e destinazione secondo le finalità programmate.
Tale diverso atteggiarsi è ciò che, nella specie, giustifica – in uno alla rilevata esistenza di requisito soggettivo in fase cautelare - una compensazione integrale delle spese.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 66/2020, così provvede:
DICHIARA, nella contumacia di Controparte_6
(classe 1927), cessata la materia del contendere rispetto Controparte_1
alla opposizione proposta dal in persona del Parte_2
pag. 14/15 Sindaco, legale rappresentante pro tempore avverso il pignoramento notificato in data 4.7.2019 ad istanza della società nei Parte_1
limiti e per le ragioni spiegate in motivazione;
COMPENSA le SPESE di lite tra tutte le parti processuali, per le ragioni spiegate in motivazione.
Barcellona P.G. 28.3.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 15/15
N. R.G. 66/2020
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 4.02.2025 - fissata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c. – depositate: dall'Avv. ta Elena Giresi Moro, nell'interesse del Comune di
Barcellona P.G.; dall'avv. Eugenio AN BE, nell'interesse della
– letto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. Parte_1
pronuncia la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nel procedimento civile iscritto al n. 66/2020 R.G. avente per oggetto: giudizio di merito di opposizione all'esecuzione sub specie di opposizione a pignoramento immobiliare promosso da
(CF: ) in persona del suo Parte_2 P.IVA_1
sindaco P.T. elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall' Avv. ta Elena Giresi Moro, giusta procura in atti.
- attore opponente debitore esecutato-
CONTRO
(C. F: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t. AN BE (C.F. , C.F._1
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio BE (C.F. ) unitamente e C.F._2
disgiuntamente alla avvocata Siriana Pizzo giusta procura in atti.
- convenuta opposta creditrice pignorante –
e nei confronti di
BE AN, e Controparte_1 CP_2
- creditori intervenuti -
In fatto e in diritto sentenza redatta ex artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 n. 4) c.p.c.
L'ente territoriale ha interposto opposizione al Parte_2
pignoramento immobiliare notificatogli il 4.7.2019 – sulla scorta del precetto notificatogli, ad istanza della in data Parte_1
21.02.2019 e del titolo esecutivo giurisdizionale portato dalla sentenza n.
929/2018 del Tribunale di Barcellona P.G. – con ricorso depositato in data
25.08.2019 nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n. 56/2019
R.G. relativa all'immobile di proprietà dell'ente sito in Barcellona Pozzo di
Gotto, in catasto fabbricati al Foglio 52, particella 422, sub. 13, categoria
C/1, cl. 11, sito in via Longo n. 25, piano T, con annesso cortile retrostante.
L'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. è stata affidata a due motivi inerenti: a) alla improcedibilità/improseguibilità dell'esecuzione, in virtù di delibera (n. 24 del 10.8.2018 e successiva n. 29 del 5.11.2018) di ammissione alla procedura di riequilibrio finanziario ex art. 243 bis comma
4 TUEL ed art. 714 bis co 1 della legge di stabilità 2016 fino all'approvazione o al diniego (di approvazione) del piano da parte della sezione di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 243 bis comma 4
pag. 2/15 TUEL;
b) alla impignorabilità del bene staggito in quanto destinato ad un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826 comma 3 c.p.c.( creazione, attraverso la sua demolizione, di una via di fuga per la salvaguardia della sicurezza pubblica ed incolumità delle persone nei casi di sovraffollamento).
La fase cautelare davanti al G.E. – svoltasi nel contraddittorio con la società pignorante e con i creditori intervenienti (GN
ON classe 1927, e – si è CP_2 Controparte_1
conclusa con ordinanza reiettiva della istanza di sospensione e fissazione del termine ex art. 616 c.p.c.
Con citazione del 15.01.2020, notificata a mezzo pec il 16.01.2020, il ha introdotto il giudizio di merito, Parte_2
riproponendo le domande, difese ed eccezioni svolte davanti al G.E.
Tra le ragioni a sostegno della domanda, in particolare, l'ente ha esposto l'origine pubblicistica dell'acquisto dell'immobile - poi pignorato dalla convenuta in data 4.7.2019 – già in seno alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 366 del 12.12.2018, in quanto finalizza l'acquisizione dell'immobile – poi divenuto in titolarità con rogito registrato il 31.5.2019
– in vista della realizzazione di una via di fuga nel tratto via Longo –
Piazza Libertà, alla luce della situazione rappresentata all'interno della relazione tecnica redatta dall' Ing. in data 30.10.2017 Persona_1
(Prot. Int.665 del 30.10.2017).
Vale a dire dell'esigenza – manifestatasi a seguito dei lavori di riqualificazione della pescheria e dello spiazzo adiacente la Piazza Libertà
– di realizzare “una strada di collegamento fra i due interventi “che funga da via di fuga per la salvaguardia della sicurezza ed incolumità delle persone nei casi di sovra affollamento”.
pag. 3/15 Ha dedotto, dunque, la coesistenza “sin dall'epoca dell'opposizione all'esecuzione” dei due requisiti – soggettivo (manifestazione di volontà dell'ente di destinare l'immobile acquistato di via Longo ad esigenze di carattere pubblico) e oggettivo (effettiva e concreta destinazione al pubblico servizio) - richiesti ai fini del riconoscimento della destinazione del cespite al pubblico servizio e, quindi, della sua appartenenza al patrimonio indisponibile dell'ente, come tale insuscettibile di esecuzione forzata.
Il procedimento si è svolto nella resistenza della Parte_1
la quale – rilevando, la tacitazione della pretesa creditoria
[...]
“nelle more dell'introduzione della presente fase di merito”, “nell'ambito di altra esecuzione presso terzi iscritta al n. 852/2019 RGE, ma non anche delle spese e compensi legali dell'esecuzione immobiliare n. 56/2019 RGE”
– nonché riproponendo l'eccezione di “nullità della procura conferita in calce al ricorso in opposizione all'esecuzione, reiterata in calce all'atto introduttivo del presente giudizio”, in quanto conferita dal vice sindaco
(dott. ) del e non dal sindaco (dott. ) Persona_2 Pt_2 Controparte_3
ha concluso per il rigetto dell'opposizione con declaratoria di legittimità
“del procedimento esecutivo immobiliare intrapreso dalla Parte_1
ed iscritto al n. 56/2019 R.G.Es.” In via riconvenzionale
[...]
gradata, ovvero “nella ipotesi in cui il Tribunale dovesse accogliere le tesi sostenute dal ha chiesto “dichiarare l'Ente responsabile dei Pt_2
danni subiti e subendi dalla società in essi compresi le Parte_1
spese ed i compensi legali che ha dovuto sopportare e/o che dovrà sopportare per effetto della colpevole mancata pubblicità di eventuali vincoli ovvero della errata, e comunque, ingannevole identificazione
pag. 4/15 catastale dell'immobile pignorato, e che non dovessero essere, per qualsiasi ragione o motivo, oggetto di liquidazione e condanna nel contesto della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 56/2019 RGE”.
Assegnati i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. – utilizzati per la riduzione del petitum, con rinuncia all'accertamento della improcedibilità dell'esecuzione per pendenza della procedura di riequilibrio finanziario dell'ente ex art. 243 bis - la causa, sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 4.2.2025 – viene secondo il modello di cui all'art. 281 sexies c.p.c. dietro concessione di termine per scritti conclusivi.
Va premessa, in rito, la validità della procura rilasciata all'avv. ta Elena
Moro datata 30.7.2019 – stante la presunzione della causa di impedimento del sindaco a firmare direttamente la procura alle liti, «in virtù della
presunzione di legittimità degli atti amministrativi, restando a carico
dell'interessato l'onere di dedurre e di provare l'insussistenza dei
presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi. È valida, pertanto,
la procura conferita dal vice sindaco ancorché sia stata omessa
l'indicazione delle ragioni di assenza o impedimento del Sindaco» (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 07/03/2022, n. 7348) e desumendosi, nella specie, la qualità del vice sindaco propria del firmatario della procura alle liti ( ) già dalla deliberazione di Giunta del 9.7.2019 (cfr. Persona_2
allegato c) fascicolo attoreo).
Benché la qualificazione giuridica dell'interposta opposizione –
pacificamente riconducibile, alla luce dei motivi di impugnazione del pag. 5/15 pignoramento dedotti e sintetizzati nella superiore esposizione narrativa, al regime di cui all'art. 615 c.p.c. – escluda, di norma, la possibilità di riconnettere, alla estinzione della procedura esecutiva - nel caso di specie la n. 56/2019 R.G., come risultante già dalle piane allegazioni delle parti
(cfr. pag. 6 note conclusive datate 2.1.2025 a firma Avv. Giresi Moro
Elena) – l'effetto della cessazione della materia del contendere, tuttavia,
nello specifico snodo processuale, alla luce delle sopravvenienze emergenti dagli atti di causa, può pervenirsi ad una pronuncia di natura dichiarativa,
ricognitiva del venir meno di un concreto ed attuale interesse alla declaratoria di impignorabilità del bene staggito.
Malgrado l'attore opponente abbia dedotto – pure a fronte di esplicita
rinuncia al motivo di opposizione basato sulla domanda di accertamento dell'improcedibilità e/o inammissibilità del pignoramento immobiliare proposto dalla in pendenza della procedura Controparte_4
di riequilibrio ex art.243 bis comma 6 TUEL (cfr. pag. 2 note conclusive datate 2.1.2025) – la permanenza dell'interesse all'accertamento della impignorabilità del bene immobile staggito, in quanto appartenente al patrimonio indisponibile del stante la sua Parte_2
destinazione ad esigenze di pubblico servizio ex art 826 comma 3 c.c., nondimeno, l'estinzione della procedura sottesa alla presente opposizione comporta, ai sensi dell'art. 632 c.p.c., la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
pag. 6/15 E poiché, nella specie, dalle stesse allegazioni delle parti – oltreché,
comunque, documentalmente, alla luce della ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. in data 12.09.2020 a definizione della procedura esecutiva presso terzi iscritta al n. 582/2019 RGE (cfr. doc. n. 14 allegato alla terza memoria istruttoria di parte opposta) - si ricava l'avvenuta tacitazione
della pretesa creditoria - sottesa al Parte_1
“medesimo titolo ed atto di precetto che ha originato l'odierno contenzioso” (cfr. note conclusive del 2.1.25 a firma avv.ta Elena Giresi
Moro) – pure riconosciuta dalla medesima, può dirsi che l'estinzione della procedura esecutiva intrapresa con il pignoramento immobiliare notificato il 4.7.2019, oggetto di opposizione, non è correlata alla vendita del bene staggito né alla sua assegnazione.
Alla circostanza relativa alla intervenuta estinzione della P.E.I. sottesa alla presente opposizione, in forza di ragioni diverse dalla vendita coattiva, si giustappone, altresì, la cedevolezza dell'interesse concreto ed attuale alla pronuncia di merito sulla domanda di cui al punto n. 3) delle conclusioni dell'atto di citazione – segnatamente “dichiarare l'estinzione della
procedura esecutiva n. 56/2019 R.G.E. e disporre la cancellazione dell'ipoteca” – oggetto, peraltro, di rinuncia esplicita da parte dell'ente avendo, tra le conclusioni rassegnate in via definitiva, escluso ogni riferimento e richiesta alla declaratoria di “estinzione della procedura esecutiva n. 56/2019 R.G.E. e disporre la cancellazione dell'ipoteca” (cfr.
note conclusive datate 2.1.25).
pag. 7/15 Né, del resto, anche valorizzando la natura di accertamento propria del giudizio di opposizione all'esecuzione, si perviene, nella specifica fattispecie, alla necessità di pronuncia sul merito dei motivi di opposizione
(o meglio dell'unico motivo non rinunciato).
È, vero, al riguardo, che la proponibilità della domanda risarcitoria di cui all'art. 96 co. II c.p.c. può incidere sulla valutazione di persistenza dell'interesse concreto ed attuale ad una pronuncia di merito (anche in caso di esecuzione chiusa/estinta e diversamente dalle ipotesi di opposizione agli atti).
Dagli atti di causa, però, non consta proposizione da parte dell'ente di tale specifica pretesa, deducibile proprio nella sua sede naturale. In ogni caso,
la delibazione sulle spese secondo la soccombenza virtuale può costituire strumento in grado di illuminare circa la fondatezza o meno dell'opposizione anche quando sia divenuto – per circostanze sopravvenute ed oggettive – privo di utilità pratica l'accertamento richiesto.
L'accertamento dell'appartenenza del bene staggito al patrimonio indisponibile dell'ente locale, del resto, richiede, al fine di paralizzare la procedura esecutiva, la destinazione concreta a fini di pubblico servizio/interesse.
Sicché, una volta venuto meno il vincolo di indisponibilità nascente dal pignoramento notificato, ad iniziativa della odierna convenuta opposta, il
4.7.2019 – in forza della estinzione della procedura n. R.G. 56/2019 con annessa cancellazione della trascrizione del pignoramento e rientro del pag. 8/15 bene nella piena disponibilità del suo titolare - ben possono proseguirsi le attività dirette alla conclusione dei lavori di realizzazione Via di fuga tratto via Longo - Piazza Libertà.
Del resto, seppure al fine di contrastare l'assunto inerente alla esistenza del requisito oggettivo della concreta destinazione a pubblico servizio e\o utilità dell'opera realizzata, veicolato dalle difese attoree, anche il
riferimento operato dalla opposta – sotto tale profilo non attinto da contestazione avversaria – al fatto che “nessuna opera sino ad oggi è stata
realizzata, il bene non è stato destinato ad alcuna pubblica funzione e
utilità, e non esiste alcuna delibera del consiglio comunale per come previsto dall'art.42 lettera l del d.lgs 18 agosto 2000, n.267” (cfr. Note di trattazione scritta della udienza del 04.02.2025 a firma avv. consente CP_5
di ritenere configurabile il ripristino della situazione esistente prima dell'operare del vincolo nascente dal pignoramento, ovvero la titolarità dell'immobile staggito in capo al comune attore.
In ogni caso, anche il contegno processuale complessivo riferibile all'opposta milita verso la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Dagli atti di causa, in particolare, consta che a seguito della formalizzazione, da parte del comune opponente, della rinuncia al motivo
di opposizione basato sulla pendenza della procedura di riequilibrio ex
art.243 bis comma 6 TUEL - e, di conseguenza, alla domanda di cui al punto n. 1) delle conclusioni rassegnate nella citazione introduttiva pag. 9/15 dell'odierna fase di merito: “Ritenere e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità del Pignoramento immobiliare avente ad oggetto “ la piena proprietà dell'immobile del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
ubicato in in catasto fabbricati al F. 52, particella 422, Parte_2
sub 13 categoria C/1, cl.11, Via Longo n.25, Piano T, con annesso cortile
retrostante, nonché tutti i diritti connessi e/o dipendenti, in essi compresi le
servitù attive e passive, le pertinenze , i frutti, le rendite, i proventi e gli accessori”. in applicazione dell'art.243 quater bis comma 4 del TUEL e per l'effetto sospendere la procedura esecutiva” rinuncia già in atti esplicitata (cfr. seconda memoria istruttoria attore opponente) – la società opposta, dichiarando l'accettazione della rinuncia, ha richiesto la
dichiarazione di estinzione del giudizio “con riferimento al detto motivo e
condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi legali e, comunque, di tenerne conto in sede di decisione finale” ovvero, in
subordine, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere
con soccombenza virtuale sul detto motivo di opposizione e, tenuto conto del principio di causalità oggettiva e di quello di giustizia distributiva, con condanna di controparte al pagamento delle spese e compensi di causa (cfr.
terza memoria istruttoria parte convenuta opposta).
Tale affermazione costituisce contegno incompatibile con la volontà di conseguire l'accertamento della assoggettabilità a pignoramento dell'immobile identificato in catasto fabbricati al F. 52, p.lla 422, sub. 13,
categoria C/1, cl. 11, sito in via Longo n. 25, piano T con annesso cortile pag. 10/15 retrostante, presupposto ed indicato al punto sub lett. c) delle originarie conclusioni rassegnate nello scritto responsivo.
Né, d'altra parte, osta alla definizione con pronuncia dichiarativa la presenza di creditori intervenuti nel processo esecutivo estinto avuto riguardo alla mancanza di domande nei confronti dell'opponente, coltivate in sede di merito ed in vista della aggressione del bene staggito (stante la contumacia, in questa sede, dei creditori intervenuti non costituiti nonostante attinti dalla notifica eseguita con pec all'indirizzo del difensore:
cfr. relata di notifica datata 15.1.2020 allegata al fascicolo attoreo in uno alla ricevuta di accettazione e consegna) in uno alla provenienza della richiesta di dichiarazione della cessata materia del contendere, dal medesimo procuratore incaricato – nella fase cautelare – della rappresentanza degli intervenuti (segnatamente “BE AN e
, muniti di procura rilasciata a favore dell'avv. Eugenio Controparte_1
BE, in forza di titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n.
214/2019 della Corte di Appello di Messina”; “ , munita di CP_2
procura rilasciata in favore dell'avv. Eugenio BE, in forza di titolo
esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 214/2019 della Corte di Appello di Messina”).
Alla luce del quadro processuale riportato, dunque, può pervenirsi alla pronuncia di cessazione della materia del contendere con assorbimento
– ove non inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse - della pag. 11/15 pretesa “riconvenzionale” della opposta (formulata, peraltro, in via gradata all'accoglimento dell'opposizione).
Tale pronuncia, in difetto di accordo tra le parti, non elide, in generale, la delibazione dei motivi di opposizione (recte dell'unico motivo residuo a seguito della accennata rinuncia - rimanendo, in tesi, la cognizione finalizzata alla soccombenza virtuale, legata al solo motivo di opposizione teso a contestare la pignorabilità dell'immobile pignorato – i.e. il fabbricato ubicato in in catasto fabbricati al Foglio 52, particella 422, Parte_2
sub 13 categoria C/1, cl.11, Via Longo n.25, Piano T, con annesso cortile retrostante – sulla scorta della destinazione vincolata alla tutela di un pubblico servizio e, in particolare, alla costruzione di una via di fuga per la tutela di esigenze di ordine pubblico).
Tuttavia, anche in caso di cessazione della materia del contendere possono trovare ingresso - se sussistenti ed oggetto di adeguata motivazione - giusti motivi di totale o parziale compensazione, Le gravi ed eccezionali ragioni,
«da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la
compensazione totale o parziale devono riguardare specifiche circostanze
o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per
derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla
peculiarità della materia del contendere»(cfr. Cassazione civile , sez. I ,
16/06/2023 , n. 17256).
Nella specie, tra le circostanze idonee a concretare gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite, da valutarsi pag. 12/15 congiuntamente, si collocano: a) il riscontro, operato in sede di delibazione cautelare del ricorso in opposizione, del requisito soggettivo, sia pure implicitamente e con motivazione succinta propria della fase in cui l'ordinanza è stata pronunciata (“in difetto del requisito oggettivo, un bene
pur di sicura formale appartenenza allo Stato, Provincia o Comune, e non
facente parte del demanio necessario, non acquista natura di bene patrimoniale indisponibile”; “che secondo la giurisprudenza di legittimità, al fine di appurare l'effettività e l'attualità della destinazione del cespite al pubblico servizio non è sufficiente l'allegazione un mero progetto di
utilizzazione, benché espresso in atto amministrativo, occorrendo invece
che lo stesso sia seguito da opere di trasformazione o che, comunque,
superando l'elemento meramente intenzionale, diano effettività alla destinazione”); b) la dipendenza, nella specie, del requisito oggettivo della concreta ed effettiva utilizzazione per fini di pubblico servizio, dalla esecuzione di un complesso di attività richiedenti, prima facie,
l'acquisizione in titolarità dell'ente, del fabbricato ricadente nel progetto finalizzato alla realizzazione della via di fuga, per fini di ordine pubblico
(attività prodromica, questa, concretamente svoltasi prima della notifica del pignoramento, ovvero, stando alla pubblicità dell'atto di acquisto del
30.5.2019, al 31.5.2019 (registrazione atto Agenzia delle Entrate) o, al più
tardi, al 4.6.2019 (trascrizione atto) e, poi, la esecuzione del progetto con demolizione del cespite acquistato e adibizione dell'area di insorgenza alle pag. 13/15 finalità pronosticate con delibera del 12.12.2018 (cfr. docc. n. 3, n. 4
seconda memoria istruttoria fascicolo attoreo).
La mancanza di attualità della destinazione a fini di pubblico interesse, in definitiva, dipendendo dal fatto che oggetto di eccezione di impignorabilità
non è un fabbricato già pronto alla adibizione a fine di pubblica utilità –
rispetto cui la contestazione di carenza del requisito oggettivo ex art. 826,
comma 3, c.c. troverebbe terreno fertile nella mera inerzia della P.A. all'uso di interesse generale - ma un fabbricato di proprietà dell'ente –tale in forza di atto di acquisto stipulato in esecuzione di deliberazione datata
12.12.2018 - rientrante in un iter procedimentale articolato, richiedente i tempi delle deliberazioni degli organi collegiali per la stipula del contratto d'appalto e per gli atti di collaudo successivi, in vista della sicura adibizione e destinazione secondo le finalità programmate.
Tale diverso atteggiarsi è ciò che, nella specie, giustifica – in uno alla rilevata esistenza di requisito soggettivo in fase cautelare - una compensazione integrale delle spese.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 66/2020, così provvede:
DICHIARA, nella contumacia di Controparte_6
(classe 1927), cessata la materia del contendere rispetto Controparte_1
alla opposizione proposta dal in persona del Parte_2
pag. 14/15 Sindaco, legale rappresentante pro tempore avverso il pignoramento notificato in data 4.7.2019 ad istanza della società nei Parte_1
limiti e per le ragioni spiegate in motivazione;
COMPENSA le SPESE di lite tra tutte le parti processuali, per le ragioni spiegate in motivazione.
Barcellona P.G. 28.3.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 15/15