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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/04/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 307/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del 24 febbraio 2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 307/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Leonetti e dell'avv. Salvatore Drago, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in
Napoli, via Centro Direzionale isola F/12
RICORRENTE
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato, difeso e domiciliato ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dal dott. Francesco
Serafino, funzionario in servizio presso l'U.s.r. per la Lombardia – A.T. di Monza, con domicilio telematico pec Email_1
CONVENUTO
Oggetto: retribuzione professionale docenti per supplenze temporanee
Svolgimento del processo Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 5.2.2024, ha Parte_1
adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder riconosciuto il suo diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del c.c.n.l. del
31.8.1999 per i contratti di supplenze brevi e saltuarie stipulati con il convenuto CP_1
negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e per sentir conseguentemente condannare il convenuto a corrispondergli la somma di € 6.522,00; il tutto oltre CP_1
interessi legali e con il favore delle spese di lite.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il convenuto in via principale ha chiesto il CP_1
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto poiché il ricorrente ha svolto
Pagina 1 di 6 incarichi di supplenza non caratterizzati dalla realizzazione di processi innovatori;
in subordine ha evidenziato che l'importo eventualmente dovuto in pagamento non è correttamente determinato, rilevando sia che al ricorrente è già stata corrisposta in corso di servizio la retribuzione professionale docenti relativa agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, sia che gli importi richiesti devono essere computati al netto di servizi talmente brevi da non giustificare l'attribuzione dell'emolumento e al netto dei periodi di assenza per malattia, sicché anche per l'a.s. 2020/2021 il quantum dovuto è pari ad € 288,09, tenuto conto dello svolgimento di una prestazione di supplenza su spezzone orario;
infine ha contestato la cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria;
in ogni caso con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'articolo 127ter c.p.c. e istruita la causa allo stato degli atti, il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato solo in minima parte e deve pertanto essere accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità, l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. del 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la retribuzione professionale docenti, prevedendo "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999 […]".
Il citato art. 25, a sua volta, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato
Pagina 2 di 6 assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
Dal complesso delle disposizioni richiamate - sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (cfr. art. 81 del c.c.n.l del 24.7.2003 e art. 83 del c.c.n.l. del 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017).
Ne consegue che non vi è dubbio, che tale emolumento rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (cfr. Cass., n. 2015/2018 e n. 6293/2020). La clausola 4 dell'Accordo quadro, infatti, è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha evidenziato quanto segue:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 153, n. 5), del Trattato "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (cfr. , punto 42); Controparte_2
c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle
Pagina 3 di 6 caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
La domanda di attribuzione della retribuzione professionale docenti in favore di parte ricorrente deve dunque essere accolta sia pure solo nei limiti che di seguito si esporranno, in considerazione della interpretazione delle norme offerta dalla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 2468/2016, n.
12309/2024);
Facendo applicazione degli indicati principi e richiamato l'orientamento di legittimità sopra ricordato, deve ritenersi che l'art. 7 del c.c.n.l. del 15.3.2001 per il personale del comparto scuola - interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.l. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.
Quanto osservato, però, comporta un accoglimento solo parziale con segnato riferimento alla fattispecie in disamina, poiché – come evidenziato dal convenuto e CP_1
risultante documentalmente dai cedolini paga prodotti dal ricorrente – parte attorea ha invero già ricevuto l'attribuzione della retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023 in corso degli anni scolastici e mediante accredito mensile dei relativi importi (cfr. docc. da 20 a 24 fasc. ric.); peraltro, pur a fronte della specifica e dettagliata contestazione svolta dal Ministero sul punto, il ricorrente – né con le note di trattazione scritta del 21.5.2024, né con le successive note del 24.2.2025 – ha elevato alcuna contestazione, limitandosi ad insistere nella domanda di pagamento originariamente formulata.
Sempre con riferimento all'an della pretesa, le eccezioni ministeriali risultano fondate anche in relazione al giorno di malattia sofferto dall'istante nell'anno scolastico 2020/2021, poiché per l'espressa previsione normativa di cui all'art. 71 del D.L. 112/2008 al dipendente pubblico, per
Pagina 4 di 6 i primi dieci gironi di assenza per ogni evento morboso, è dovuto il solo trattamento economico principale, con esclusione di tutti gli oneri accessori (tra i quali rientra la retribuzione professionale docente).
Inoltre le contestazioni di parte convenuta sono fondate altresì per i 19 giorni di supplenza prestati dall'istante nell'anno scolastico 2020/2021 presso l'i.c. Cardarelli di Milano. Se lo scopo della retribuzione professionale per i docenti è quella di valorizzare la professionalità degli insegnanti per la realizzazione di processi innovatori riguardanti strutture e contenuti didattici, è lapalissiano come una prestazione di così breve durata - in difetto di diverse e specifiche allegazioni sull'apporto eventualmente fornito - non possa essere considerata adeguata per realizzare o almeno agevolare l'elaborazione o l'adozione dei predetti processi innovatori.
Da tutto quanto evidenziato discende, con riferimento al quantum, che - risultando comprovata documentalmente l'attribuzione della provvidenza in relazione agli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023 - il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione professionale per i docenti può essere riconosciuto come fondato solo in relazione all'anno scolastico 2020/2021, per i 99 giorni di supplenza prestata presso l'i.c. Rinnovata – Pizzigoni di Milano su spezzone orario di nove ore settimanali, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire la somma di € 288,09 (pari a 99 giorni di supplenza * € 2,91, pari al 50% della r.p.d. giornaliera, dato lo svolgimento di supplenza su uno spezzone di cattedra per sole 9 ore settimanali).
Con riferimento, infine, alla domanda di corresponsione di rivalutazione monetaria e interessi legali, deve rilevarsi che – tra i due accessori – deve essere corrisposto in favore dell'istante solo l'accessorio di maggior valore. Il convenuto deve quindi essere condannato al CP_1 pagamento in favore del ricorrente della predetta somma di € 288,09, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (cfr. Tribunale di Milano, sentenza n. 1347 del
12.5.2021)
Considerato che la domanda attorea risulta fondata solo in esigua misura, le spese del giudizio seguono la soccombenza solo in ragione della metà e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo in considerazione del valore della causa determinato sulla base del valore della domanda accolta (inferiore ad € 1.100,00), in misura parametrata ai minimi (€
258,00), senza la considerazione dell'attività istruttoria (non svolta) e tenuto conto della serialità del contenzioso e della decisione della controversia allo stato degli atti.
Per la residua metà, invece, le spese di lite vengono compensate, essendo il ricorso infondato per due dei tre anni scolastici in relazione ai quali la domanda è stata proposta.
Pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha diritto Parte_1
a conseguire la retribuzione professionale docenti per le attività di supplenza svolte nell'anno scolastico 2020/2021 presso l'i.c. Rinnovata Pizzigoni di Milano dal 9.3.2021 al 17.6.2021 su spezzone orario di 9 ore settimanali e con esclusione di un giorno per assenza per malattia;
2. Condanna il ad erogare in favore del ricorrente Controparte_1
l'importo di € 1288,09 quale retribuzione professionale del docente complessivamente dovuta per le attività di supplenza svolte nell'anno scolastico 2020/2021, oltre la maggio somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo;
3. Rigetta le domande relative sia a 19 giorni di supplenza svolti presso l'i.c. Cardarelli di
Milano e a 1 giorno di malattia nel corso della supplenza presso l'i.c. Rinnovata –
Pizzigoni di Milano relativi all'anno scolastico 2020/2021, sia agli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023;
4. Condanna il a rifondere al ricorrente il 50% delle Controparte_1 spese di lite, liquidate in misura già dimidiata in € 129,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari;
5. Compensa tra le parti il residuo 50% delle spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 29 marzo 2025
Il Giudice Elena Greco
Pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del 24 febbraio 2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 307/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Leonetti e dell'avv. Salvatore Drago, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in
Napoli, via Centro Direzionale isola F/12
RICORRENTE
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato, difeso e domiciliato ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dal dott. Francesco
Serafino, funzionario in servizio presso l'U.s.r. per la Lombardia – A.T. di Monza, con domicilio telematico pec Email_1
CONVENUTO
Oggetto: retribuzione professionale docenti per supplenze temporanee
Svolgimento del processo Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 5.2.2024, ha Parte_1
adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder riconosciuto il suo diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del c.c.n.l. del
31.8.1999 per i contratti di supplenze brevi e saltuarie stipulati con il convenuto CP_1
negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e per sentir conseguentemente condannare il convenuto a corrispondergli la somma di € 6.522,00; il tutto oltre CP_1
interessi legali e con il favore delle spese di lite.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il convenuto in via principale ha chiesto il CP_1
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto poiché il ricorrente ha svolto
Pagina 1 di 6 incarichi di supplenza non caratterizzati dalla realizzazione di processi innovatori;
in subordine ha evidenziato che l'importo eventualmente dovuto in pagamento non è correttamente determinato, rilevando sia che al ricorrente è già stata corrisposta in corso di servizio la retribuzione professionale docenti relativa agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, sia che gli importi richiesti devono essere computati al netto di servizi talmente brevi da non giustificare l'attribuzione dell'emolumento e al netto dei periodi di assenza per malattia, sicché anche per l'a.s. 2020/2021 il quantum dovuto è pari ad € 288,09, tenuto conto dello svolgimento di una prestazione di supplenza su spezzone orario;
infine ha contestato la cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria;
in ogni caso con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'articolo 127ter c.p.c. e istruita la causa allo stato degli atti, il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato solo in minima parte e deve pertanto essere accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità, l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. del 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la retribuzione professionale docenti, prevedendo "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999 […]".
Il citato art. 25, a sua volta, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato
Pagina 2 di 6 assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
Dal complesso delle disposizioni richiamate - sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (cfr. art. 81 del c.c.n.l del 24.7.2003 e art. 83 del c.c.n.l. del 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017).
Ne consegue che non vi è dubbio, che tale emolumento rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (cfr. Cass., n. 2015/2018 e n. 6293/2020). La clausola 4 dell'Accordo quadro, infatti, è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha evidenziato quanto segue:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 153, n. 5), del Trattato "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (cfr. , punto 42); Controparte_2
c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle
Pagina 3 di 6 caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
La domanda di attribuzione della retribuzione professionale docenti in favore di parte ricorrente deve dunque essere accolta sia pure solo nei limiti che di seguito si esporranno, in considerazione della interpretazione delle norme offerta dalla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 2468/2016, n.
12309/2024);
Facendo applicazione degli indicati principi e richiamato l'orientamento di legittimità sopra ricordato, deve ritenersi che l'art. 7 del c.c.n.l. del 15.3.2001 per il personale del comparto scuola - interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.l. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.
Quanto osservato, però, comporta un accoglimento solo parziale con segnato riferimento alla fattispecie in disamina, poiché – come evidenziato dal convenuto e CP_1
risultante documentalmente dai cedolini paga prodotti dal ricorrente – parte attorea ha invero già ricevuto l'attribuzione della retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023 in corso degli anni scolastici e mediante accredito mensile dei relativi importi (cfr. docc. da 20 a 24 fasc. ric.); peraltro, pur a fronte della specifica e dettagliata contestazione svolta dal Ministero sul punto, il ricorrente – né con le note di trattazione scritta del 21.5.2024, né con le successive note del 24.2.2025 – ha elevato alcuna contestazione, limitandosi ad insistere nella domanda di pagamento originariamente formulata.
Sempre con riferimento all'an della pretesa, le eccezioni ministeriali risultano fondate anche in relazione al giorno di malattia sofferto dall'istante nell'anno scolastico 2020/2021, poiché per l'espressa previsione normativa di cui all'art. 71 del D.L. 112/2008 al dipendente pubblico, per
Pagina 4 di 6 i primi dieci gironi di assenza per ogni evento morboso, è dovuto il solo trattamento economico principale, con esclusione di tutti gli oneri accessori (tra i quali rientra la retribuzione professionale docente).
Inoltre le contestazioni di parte convenuta sono fondate altresì per i 19 giorni di supplenza prestati dall'istante nell'anno scolastico 2020/2021 presso l'i.c. Cardarelli di Milano. Se lo scopo della retribuzione professionale per i docenti è quella di valorizzare la professionalità degli insegnanti per la realizzazione di processi innovatori riguardanti strutture e contenuti didattici, è lapalissiano come una prestazione di così breve durata - in difetto di diverse e specifiche allegazioni sull'apporto eventualmente fornito - non possa essere considerata adeguata per realizzare o almeno agevolare l'elaborazione o l'adozione dei predetti processi innovatori.
Da tutto quanto evidenziato discende, con riferimento al quantum, che - risultando comprovata documentalmente l'attribuzione della provvidenza in relazione agli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023 - il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione professionale per i docenti può essere riconosciuto come fondato solo in relazione all'anno scolastico 2020/2021, per i 99 giorni di supplenza prestata presso l'i.c. Rinnovata – Pizzigoni di Milano su spezzone orario di nove ore settimanali, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire la somma di € 288,09 (pari a 99 giorni di supplenza * € 2,91, pari al 50% della r.p.d. giornaliera, dato lo svolgimento di supplenza su uno spezzone di cattedra per sole 9 ore settimanali).
Con riferimento, infine, alla domanda di corresponsione di rivalutazione monetaria e interessi legali, deve rilevarsi che – tra i due accessori – deve essere corrisposto in favore dell'istante solo l'accessorio di maggior valore. Il convenuto deve quindi essere condannato al CP_1 pagamento in favore del ricorrente della predetta somma di € 288,09, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (cfr. Tribunale di Milano, sentenza n. 1347 del
12.5.2021)
Considerato che la domanda attorea risulta fondata solo in esigua misura, le spese del giudizio seguono la soccombenza solo in ragione della metà e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo in considerazione del valore della causa determinato sulla base del valore della domanda accolta (inferiore ad € 1.100,00), in misura parametrata ai minimi (€
258,00), senza la considerazione dell'attività istruttoria (non svolta) e tenuto conto della serialità del contenzioso e della decisione della controversia allo stato degli atti.
Per la residua metà, invece, le spese di lite vengono compensate, essendo il ricorso infondato per due dei tre anni scolastici in relazione ai quali la domanda è stata proposta.
Pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha diritto Parte_1
a conseguire la retribuzione professionale docenti per le attività di supplenza svolte nell'anno scolastico 2020/2021 presso l'i.c. Rinnovata Pizzigoni di Milano dal 9.3.2021 al 17.6.2021 su spezzone orario di 9 ore settimanali e con esclusione di un giorno per assenza per malattia;
2. Condanna il ad erogare in favore del ricorrente Controparte_1
l'importo di € 1288,09 quale retribuzione professionale del docente complessivamente dovuta per le attività di supplenza svolte nell'anno scolastico 2020/2021, oltre la maggio somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo;
3. Rigetta le domande relative sia a 19 giorni di supplenza svolti presso l'i.c. Cardarelli di
Milano e a 1 giorno di malattia nel corso della supplenza presso l'i.c. Rinnovata –
Pizzigoni di Milano relativi all'anno scolastico 2020/2021, sia agli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023;
4. Condanna il a rifondere al ricorrente il 50% delle Controparte_1 spese di lite, liquidate in misura già dimidiata in € 129,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari;
5. Compensa tra le parti il residuo 50% delle spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 29 marzo 2025
Il Giudice Elena Greco
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