Sentenza breve 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 12/06/2025, n. 11519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11519 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11519/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05970/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5970 del 2025, proposto da
IA DZ, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Zofrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento Prot.n.RM4707039242-EM-DOM_2020 25/07/2024 in ordine all’istanza di emersione ex art.103, comma1, legge del 19 maggio 2020 n.34, emesso dal Prefetto della provincia di Roma in data 25/07/2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata emessa ai
sensi dell’art. 60 c.p.a;
considerato, in fatto, che la ricorrente impugna il provvedimento del 25.07.2024 con cui la Prefettura –Ufficio Territoriale del Governo - di Roma ha rigettato la domanda di emersione del lavoro irregolare, in epigrafe;
ritenuto che in via pregiudiziale la difesa erariale eccepisce la tardività del ricorso; l’eccezione in rito può tuttavia essere superata attesa l’infondatezza del gravame nel merito;
considerato, in diritto, che il ricorso deve essere respinto per le seguenti ragioni:
-in sede istruttoria la Questura di Roma e l’Ispettorato del lavoro, come risulta dalle stesse osservazioni prodotte dalla ricorrente a seguito di preavviso di rigetto, hanno accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro tra il medesimo datore di lavoro e la ricorrente lavoratrice, già in possesso di permesso di soggiorno in qualità di “richiedente asilo”, regolarmente in corso prima della proposizione della domanda di emersione, precedentemente all’entrata in vigore del D.L. 34/2020, a far data dal 03.02.2020, esprimendo quindi parere negativo;
-l’amministrazione ha quindi motivato il rigetto affermando che il rapporto di lavoro tra il IG. NI e la ricorrente risultava già formalmente e regolarmente instaurato a far data dal 03.02.2020, che lo stesso era cessato per dimissioni, comunicate il 22.07.2020, con decorrenza 21.07.2020, mentre l’istanza di emersione è stata presentata in data 23.07.2020;
-la domanda di emersione presentata in data 23.07.2020 in favore della ricorrente era volta quindi a dichiarare non un rapporto di lavoro irregolare, ma uno regolarmente instaurato dal 03.02.2020 prima della domanda di emersione, poi cessato in data 21.07.2020;
-non ha pregio, pertanto, alla luce del quadro normativo di riferimento, la deduzione della ricorrente secondo cui la legge non richiede la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro irregolare, mentre la circostanza che, tra le parti, in precedenza, sussisteva un altro rapporto di lavoro non assume alcuna rilevanza;
-infatti è evidente che l’istanza proposta si colloca di fatto al di fuori del perimetro dell’art. 103 d.l. 34/2020 (trattandosi di rapporto di lavoro regolare, instaurato a suo tempo formalmente con la ricorrente, in possesso di titolo di soggiorno valido, anche perché ancora era sub iudice a quella data – luglio 2020 - il diniego del riconoscimento della protezione internazionale);
ritenuto, in definitiva, per i motivi esposti, che le censure dedotte sono prive di pregio e che, pertanto, il ricorso deve essere respinto;
stabilito che le spese di lite seguono la soccombenza come da dispositivo;
ritenuto, inoltre, in ordine al concesso beneficio del patrocinio a spese dello Stato (di cui al decreto n. 279 del 29.05.2025), che esso vada revocato, attesa la manifesta infondatezza del gravame proposto;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge se dovuti.
Dispone la revoca del decreto n. 279/2025 della Commissione per la concessione del patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Vergine | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO