Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 24/06/2025, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 02393/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01339/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1339 del 2024, proposto da
IE ZZ e GI AG, rappresentati e difesi dall'avvocato Loriana Zanuttigh, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pavia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento n. 9/2024 adottato in data 04.04.2024, comunicato in data 04.04.2024, con il quale il Comune di Pavia ha respinto l’istanza di permesso di costruire in sanatoria del 28.11.2024 in atti Pg. 2023/0145018 – PE/2023/02142/PDC, “in quanto l’intervento eseguito contrasta con: - l’art. 1.2. della L.R. 10 marzo 2017, n. 7 in quanto il soffitto dei locali oggetto di recupero ad uso abitativo, è posto ad una quota inferiore rispetto alla quota del terreno posto in aderenza all’edificio”, nonché, per quanto necessario, del preavviso di diniego del 27.02.2024 ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale e con riserva di motivi aggiunti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento adottato in data 4.4.2024 il Comune di Pavia ha respinto la richiesta di rilascio di permesso di costruire in sanatoria presentata, ai sensi dell’art. 36, d.P.R. n. 380/2001, dai sig.ri IE RR e GI AG, per opere di recupero di locali al piano seminterrato realizzate in assenza di titolo edilizio con la seguente motivazione: l’intervento edilizio contrasta con l’art. 1.2 della L.R. 10 marzo 2017, n. 7 in quanto il soffitto dei locali oggetto di recupero ad uso abitativo, è posto ad una quota inferiore rispetto alla quota del terreno posto in aderenza all’edificio.
2. I sig.ri IE RR e GI AG ne hanno domandato l’annullamento per i seguenti motivi:
I. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 bis L. 241/90 - eccesso di potere per illogicità, perplessità e ingiustizia manifesta;
II. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1.2 Legge Regionale 7/2017 – Insufficiente motivazione, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta.
3. Il Comune di Pavia, pur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
4. All’udienza del 7 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Con il primo motivo viene lamentata la violazione art. 10 bis, l. n. 241/1990 poiché il provvedimento si limiterebbe a confermare quanto affermato nel c.d. preavviso di rigetto e non indicherebbe le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni presentate dai ricorrenti.
Viene poi dedotto il vizio di eccesso di potere per illogicità, perplessità e ingiustizia manifesta: l’amministrazione, nel corso del procedimento, avrebbe chiesto documentazione integrativa e sollecitato verbalmente la rimozione di alcuni elettrodomestici, senza sollevare rilievi in ordine alla natura dei locali, ingenerando nei ricorrenti un legittimo affidamento sull’accoglimento dell’istanza di sanatoria.
Ad avviso dei ricorrenti, non potrebbe poi attribuirsi rilievo alla nota istruttoria del 4.4.2024 trattandosi di documento privo di firma digitale, non menzionato nel provvedimento di diniego e che riporta la stessa data del preavviso di diniego, per cui le valutazioni ivi contenute non avrebbero formato oggetto di contraddittorio nel corso del procedimento, con violazione delle regole partecipative.
6. Il motivo è infondato.
Nel provvedimento impugnato viene affermata l’inidoneità delle osservazioni presentate dai ricorrenti a superare quanto rilevato con il preavviso di rigetto circa il contrasto con l’art. 1.2, l. reg. n. 7/2017 e viene richiamata la proposta motivata del responsabile del procedimento in cui viene dato atto delle obiezioni sollevate dagli istanti e ad esse puntualmente replicato.
La nota del responsabile del procedimento è stata fatta propria dal dirigente del settore che ha adottato il diniego - per cui è irrilevante l’assenza di sottoscrizione – tant’è che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, è espressamente richiamata nel provvedimento per cui ne integra, per relationem , la motivazione.
Non risponde al vero neppure che la nota istruttoria sia stata adottata, in violazione delle garanzie partecipative, nella stessa data del c.d. preavviso di rigetto. La nota istruttoria, datata 4.4.2024, dà conto della comunicazione del c.d. preavviso di rigetto che è stata adottata in data 27.2.2024, delle osservazioni successivamente presentate dal tecnico dei ricorrenti e delle ragioni per cui le stesse non sono state condivise dal responsabile del procedimento.
Deve, pertanto, escludersi che vi sia stata una violazione dell’art. 10 bis, l. n. 241/1990.
Quanto al vizio dell’eccesso di potere, trattandosi di un vizio proprio dell'attività amministrativa discrezionale, esso non è configurabile allorché l'atto che si assume illegittimo, come nella fattispecie, costituisce espressione di un'attività vincolata della pubblica amministrazione.
7. Con il secondo motivo vengono dedotti i vizi di violazione dell’art. 1.2, l. reg. n. 7/2017 e di difetto di istruttoria sostenendo che i locali, contrariamente a quanto ritenuto dal Comune, non sarebbero interrati bensì seminterrati.
Il soffitto dei locali si troverebbe ad una quota superiore rispetto a quella del terreno su un lato dell’edificio, il quale avrebbe una parete che sarebbe interamente libera e non contro terra, dotata anche di finestra affacciata sull’esterno: l’edificio sarebbe delimitato da uno spazio aperto, in cui è collocata una scala esterna e che interessa un lato del locale oggetto di sanatoria, per una superficie di 10,05 mq.
L’assunto dal Comune secondo cui la scala di accesso è una mera intercapedine inidonea a dichiarare “libera a cielo aperto” la parete limitrofa non considererebbe che lo spazio che alloggia la scala esterna (di larghezza pari a cm. 95) tecnicamente non sarebbe un’intercapedine, ma un vano scala costituito da un muro di contenimento del terreno, che lo staccherebbe dal fabbricato.
Il Comune di Pavia avrebbe omesso di svolgere un’adeguata istruttoria sull’immobile oggetto di sanatoria, non avendo effettuato alcun sopralluogo al fine di comprendere lo stato dell’immobile oggetto di sanatoria e avrebbe, dunque, confuso un vano scala largo cm. 95 con un’intercapedine, larga 52 cm., posta sul lato opposto dell’edificio.
8. Il motivo è infondato.
Il Collegio ritiene che l’amministrazione abbia dato corretta applicazione alla legge regionale n. 7/2017.
La legge regionale, nel consentire il recupero dei vani e locali seminterrati, li definisce, all’art. 1, c. 2, lett. a) come “ i vani e i locali situati in piani seminterrati ” e per piano seminterrato “ il piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore, anche solo in parte, a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova, anche solo in parte, a una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio ”.
Il terreno posto in aderenza ad un fabbricato è quello posto a contatto con l’edificio, dovendosi intendere, con tale nozione, la costruzione comprensiva di tutti i suoi elementi accessori.
Nel valutare la posizione del soffitto dei locali rispetto al terreno “posto in aderenza all’edificio”, legittimamente, quindi, l’amministrazione ha preso in considerazione il livello del suolo del giardino adiacente l’edificio, comprensivo della scala esterna, e non ha attribuito rilievo all’esigua porzione di terreno posto a base del vano scala di accesso ai locali.
Si tratta invero di una porzione di terreno che - come risulta dalla documentazione depositata in giudizio - è alquanto ristretta, è frutto di una modifica artificiale dell’originario piano di campagna, ed è finalizzata unicamente a contenere, una scala di accesso ai locali - un elemento accessorio che costituisce parte integrante dell’edificio - e non a liberare l’edificio dal terreno e a porlo a contatto con la luce e l’aria.
Il vano in questione dà effettivamente origine a una mera intercapedine che è priva, per dimensioni e funzione, delle caratteristiche necessarie per escludere l’aderenza dell’edificio al terreno adiacente.
Il provvedimento impugnato è stato dunque adottato nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 7/2017 e non è neppure viziato per difetto di istruttoria: non vi è stata alcuna confusione o errore di fatto, avendo l’amministrazione correttamente preso in considerazione il vano scala posto sul lato nord est dell’edificio in cui è alloggiata la scala di accesso e non la diversa intercapedine richiamata nel ricorso, come si evince dalla lettura della nota istruttoria del responsabile del procedimento.
10. Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
11. Nulla sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Cattaneo | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO