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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/03/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 93/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello sopra rubricata;
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GIOVANNI FIORAVANTI (pec: ; Email_1 elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Ancona;
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
MARINA BELLABARBA (pec: ; elettivamente Email_2 domiciliato presso il suo studio sito a Fermo, Largo Fogliani n.8;
APPELLATO
, C.F. ; Controparte_2 C.F._3
, C.F. ; Controparte_3 C.F._4
, C.F. Controparte_4 C.F._5 pagina 1 di 7 , C.F. Controparte_5 C.F._6
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 408/2022, emessa dal Tribunale di
Fermo il 30.12.2022, nel giudizio iscritto al n. 1188/2015 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Riformare la sentenza impugnata, perlomeno in parte qua, respingendo in toto la domanda di promossa nei confronti di CP_1 Pt_1 perché del tutto infondata ovvero e comunque perché il predetto
[...] appellante risulta ed è completamente estraneo ai fatti di causa”.
Per l'appellato: “A) Rigettare l'atto di appello in quanto infondato in fatto ed in diritto accogliendo le motivazioni contenute nel presente atto confermando la sentenza del Tribunale di Fermo;
B) Vittoria nelle spese competenze ed onorario di legale, sentenza esecutiva come per legge”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio CP_1
e Parte_1 Controparte_5 Controparte_4 _3 _3
, chiedendo l'accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. Controparte_2 dei convenuti - in solido - per l'aggressione da lui subita in data 17.8.2003, da parte di alcuni addetti alla sicurezza presso la discoteca . Parte_2
In particolare, il chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei CP_1 danni per le lesioni riportate in conseguenza del suddetto fatto illecito, quantificati nel complessivo importo di €.50.000,00, ovvero nella maggiore o minore misura di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo.
Con sentenza n. 408/2022 il Tribunale di Fermo accoglieva la domanda attorea e condannava la soccombente al pagamento della somma di €.9.496,00 - a titolo di risarcimento del danno - e delle spese processuali in favore di . CP_1
Il Giudice di primo grado, in particolare, riteneva che la dinamica dello scontro come descritta dalla parte attrice avesse trovato conferma nelle deposizioni dei testimoni e, pertanto, considerava provato il concorso di tutti i convenuti nel fatto illecito e la conseguente responsabilità solidale degli stessi che avevano messo in pagina 2 di 7 atto condotte di immobilizzazione e/o percosse, tutte parimenti concorrenti nella causazione delle lesioni riportate dall'attore.
Avverso detta sentenza ha proposto appello , chiedendo di Parte_1 riformare il gravato provvedimento in considerazione del travisamento delle prove e dei fatti da parte del giudice di prime cure.
, ritualmente costituitosi, ha chiesto il rigetto dell'appello ex adverso CP_1 proposto - in quanto infondato in fatto e in diritto - e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
I convenuti , , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
benché ritualmente citati, sono rimasti contumaci.
[...]
In data 5.5.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea ricostruzione dei fatti, evidenziando la genericità delle dichiarazioni dei testi e Testimone_1
- i quali avrebbero ricostruito il fatto in modo generico e lacunoso Testimone_2
- ma, soprattutto, contestando il fatto che gli stessi avessero riconosciuto l'appellante come uno dei soggetti presenti all'interno della , Parte_3 nonché partecipe all'aggressione ai danni del Al contrario, l'odierno CP_1 appellante sostiene di non essere stato presente nel luogo dell'asserita aggressione e - richiamando il contenuto della deposizione della teste - Tes_3 si dichiara completamente estraneo alla vicenda lesiva e, di conseguenza, non tenuto al risarcimento del danno che il Tribunale ha riconosciuto nella sentenza gravata.
L'appello è infondato.
Com'è noto, la giurisprudenza di legittimità ammette l'utilizzabilità - in un processo civile - delle sommarie informazioni assunte in sede penale, poiché nulla impedisce al Giudice civile, tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa, di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale e di ripercorre lo stesso iter argomentativo della sentenza di condanna, condividendone gli esiti,
pagina 3 di 7 anche nei casi in cui non possono attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 654, 652 e 651 c.p.p.
Ed invero, le sommarie informazioni assunte durante la fase delle indagini preliminari sono liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art.116
c.p.c., non essendo - a tal fine - necessario che i dichiaranti abbiano prestato giuramento, in quanto nel sistema processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il Giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche (così: Cass. civ., sez. II, 04.07.2019, n. 18025).
Tale assunto è confermato dal costante orientamento della Suprema Corte la quale ha più volte ribadito che “Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva”.
Nel dettaglio, il Giudice è libero di utilizzare - per la formazione del suo convincimento - anche prove raccolte in un diverso processo svoltosi tra le stesse od altre parti;
tale prova può valere - come indizio idoneo a fornire elementi di giudizio - solo una volta che la relativa documentazione sia ritualmente esibita dalla parte interessata, secondo le regole dell'allegazione, conseguendone che non può validamente formarsi il convincimento del giudicante ove vengano tratti elementi decisivi dal mero riferimento, operato da una delle parti nella comparsa conclusionale, ad una pronuncia, resa in altro processo tra le stesse parti, non acquisita agli atti, e fondata su un documento ritenuto rilevante nella causa in esame, ma neppure questo acquisito, pur se controparte non abbia mosso eccezioni nella memoria di replica (in tal senso, ex plurimis: Cass. civ., sez. II,
14.05.2014 n. 10599).
Nella fattispecie al vaglio del Collegio, il Tribunale di Fermo - nella valutazione delle dichiarazioni raccolte nel processo penale e nell'ambito del successivo processo civile - ha correttamente accertato l'evento lesivo, addivenendo alla pagina 4 di 7 sicura identificazione dei soggetti che si sono resi responsabili delle lesioni procurate a CP_1
Per fare ciò, il primo Giudice ha fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni dei testi escussi in sede civile - nel giudizio per il quale è stata emessa la sentenza appellata - riscontrandole con le dichiarazioni testimoniali assunte in sede penale.
Nel caso di specie, la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure risulta del tutto corretta e pienamente condivisibile.
Ed invero, dalla lettura completa delle dichiarazioni della teste ES
(dipendente della discoteca, con funzioni di cassiera, oltre che di
[...] incaricata della SIAE e delle “questioni burocratiche dell'ufficio”, ivi compresa la registrazione delle presenze dei dipendenti) emerge che - prima delle ore 22:00 - la testimone si trovava in compagnia dell'appellante e della di lui fidanzata
), per un aperitivo al (“Sono andata a prendere Controparte_6 Parte_4 un aperitivo insieme ad ed ad poi loro sono andati Persona_1 Pt_1 via ed io sono andata a lavorare”); la medesima teste ha poi precisato di non aver più rivisto per il resto della serata. Parte_1
Tuttavia, i fatti - ricostruiti anche in sede penale - consentono di collocare l'aggressione perpetrata ai danni del intorno alle ore 02:00 - CP_1 all'interno della discoteca - e quindi, fino alle ore 04:00 fuori dalla stessa.
In siffatto contesto, le dichiarazioni della sono del tutto inconferenti ai Tes_3 fini di una completa ricostruzione del fatto e, in particolare, risultano inidonee ad escludere la presenza di nel locus commissi delicti al momento Parte_1 dell'aggressione.
Ed invero, il fatto che la (intenta a svolgere le proprie mansioni di Tes_3 cassiera) abbia visto il per l'ultima volta prima delle ore 22:00 e non lo Pt_1 abbia più visto/incontrato per tutta la notte non consente di escludere la presenza del medesimo sui luoghi di causa, quanto meno all'esterno del locale.
Ne consegue che la teste in questione (impegnata - si presume - a svolgere il proprio lavoro) non era in grado di riferire dove l'appellante fosse tra le ore 02:00
e le ore 04:00, mentre si consumava l'aggressione sulla persona del . CP_1
pagina 5 di 7 Al contrario, i testi e hanno individuato l'odierno appellante Tes_1 Tes_2 sul luogo del sinistro al momento dell'aggressione nei confronti Parte_1 di precisando che era uno di quelli che tenevano il CP_1 Parte_1 riconoscendo, in sede penale, in sede di identificazione fotografica, l'effigie CP_1 di detto imputato.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'interposto appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono, infine, i presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 408/2022, emessa dal Tribunale di FERMO il
[...]
30.6.2022, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla refusione - in favore della controparte - delle spese del grado, che vengono liquidate in complessivi €.2.906,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona il 26.2.2025
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello sopra rubricata;
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GIOVANNI FIORAVANTI (pec: ; Email_1 elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Ancona;
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
MARINA BELLABARBA (pec: ; elettivamente Email_2 domiciliato presso il suo studio sito a Fermo, Largo Fogliani n.8;
APPELLATO
, C.F. ; Controparte_2 C.F._3
, C.F. ; Controparte_3 C.F._4
, C.F. Controparte_4 C.F._5 pagina 1 di 7 , C.F. Controparte_5 C.F._6
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 408/2022, emessa dal Tribunale di
Fermo il 30.12.2022, nel giudizio iscritto al n. 1188/2015 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Riformare la sentenza impugnata, perlomeno in parte qua, respingendo in toto la domanda di promossa nei confronti di CP_1 Pt_1 perché del tutto infondata ovvero e comunque perché il predetto
[...] appellante risulta ed è completamente estraneo ai fatti di causa”.
Per l'appellato: “A) Rigettare l'atto di appello in quanto infondato in fatto ed in diritto accogliendo le motivazioni contenute nel presente atto confermando la sentenza del Tribunale di Fermo;
B) Vittoria nelle spese competenze ed onorario di legale, sentenza esecutiva come per legge”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio CP_1
e Parte_1 Controparte_5 Controparte_4 _3 _3
, chiedendo l'accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. Controparte_2 dei convenuti - in solido - per l'aggressione da lui subita in data 17.8.2003, da parte di alcuni addetti alla sicurezza presso la discoteca . Parte_2
In particolare, il chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei CP_1 danni per le lesioni riportate in conseguenza del suddetto fatto illecito, quantificati nel complessivo importo di €.50.000,00, ovvero nella maggiore o minore misura di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo.
Con sentenza n. 408/2022 il Tribunale di Fermo accoglieva la domanda attorea e condannava la soccombente al pagamento della somma di €.9.496,00 - a titolo di risarcimento del danno - e delle spese processuali in favore di . CP_1
Il Giudice di primo grado, in particolare, riteneva che la dinamica dello scontro come descritta dalla parte attrice avesse trovato conferma nelle deposizioni dei testimoni e, pertanto, considerava provato il concorso di tutti i convenuti nel fatto illecito e la conseguente responsabilità solidale degli stessi che avevano messo in pagina 2 di 7 atto condotte di immobilizzazione e/o percosse, tutte parimenti concorrenti nella causazione delle lesioni riportate dall'attore.
Avverso detta sentenza ha proposto appello , chiedendo di Parte_1 riformare il gravato provvedimento in considerazione del travisamento delle prove e dei fatti da parte del giudice di prime cure.
, ritualmente costituitosi, ha chiesto il rigetto dell'appello ex adverso CP_1 proposto - in quanto infondato in fatto e in diritto - e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
I convenuti , , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
benché ritualmente citati, sono rimasti contumaci.
[...]
In data 5.5.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea ricostruzione dei fatti, evidenziando la genericità delle dichiarazioni dei testi e Testimone_1
- i quali avrebbero ricostruito il fatto in modo generico e lacunoso Testimone_2
- ma, soprattutto, contestando il fatto che gli stessi avessero riconosciuto l'appellante come uno dei soggetti presenti all'interno della , Parte_3 nonché partecipe all'aggressione ai danni del Al contrario, l'odierno CP_1 appellante sostiene di non essere stato presente nel luogo dell'asserita aggressione e - richiamando il contenuto della deposizione della teste - Tes_3 si dichiara completamente estraneo alla vicenda lesiva e, di conseguenza, non tenuto al risarcimento del danno che il Tribunale ha riconosciuto nella sentenza gravata.
L'appello è infondato.
Com'è noto, la giurisprudenza di legittimità ammette l'utilizzabilità - in un processo civile - delle sommarie informazioni assunte in sede penale, poiché nulla impedisce al Giudice civile, tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa, di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale e di ripercorre lo stesso iter argomentativo della sentenza di condanna, condividendone gli esiti,
pagina 3 di 7 anche nei casi in cui non possono attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 654, 652 e 651 c.p.p.
Ed invero, le sommarie informazioni assunte durante la fase delle indagini preliminari sono liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art.116
c.p.c., non essendo - a tal fine - necessario che i dichiaranti abbiano prestato giuramento, in quanto nel sistema processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il Giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche (così: Cass. civ., sez. II, 04.07.2019, n. 18025).
Tale assunto è confermato dal costante orientamento della Suprema Corte la quale ha più volte ribadito che “Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva”.
Nel dettaglio, il Giudice è libero di utilizzare - per la formazione del suo convincimento - anche prove raccolte in un diverso processo svoltosi tra le stesse od altre parti;
tale prova può valere - come indizio idoneo a fornire elementi di giudizio - solo una volta che la relativa documentazione sia ritualmente esibita dalla parte interessata, secondo le regole dell'allegazione, conseguendone che non può validamente formarsi il convincimento del giudicante ove vengano tratti elementi decisivi dal mero riferimento, operato da una delle parti nella comparsa conclusionale, ad una pronuncia, resa in altro processo tra le stesse parti, non acquisita agli atti, e fondata su un documento ritenuto rilevante nella causa in esame, ma neppure questo acquisito, pur se controparte non abbia mosso eccezioni nella memoria di replica (in tal senso, ex plurimis: Cass. civ., sez. II,
14.05.2014 n. 10599).
Nella fattispecie al vaglio del Collegio, il Tribunale di Fermo - nella valutazione delle dichiarazioni raccolte nel processo penale e nell'ambito del successivo processo civile - ha correttamente accertato l'evento lesivo, addivenendo alla pagina 4 di 7 sicura identificazione dei soggetti che si sono resi responsabili delle lesioni procurate a CP_1
Per fare ciò, il primo Giudice ha fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni dei testi escussi in sede civile - nel giudizio per il quale è stata emessa la sentenza appellata - riscontrandole con le dichiarazioni testimoniali assunte in sede penale.
Nel caso di specie, la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure risulta del tutto corretta e pienamente condivisibile.
Ed invero, dalla lettura completa delle dichiarazioni della teste ES
(dipendente della discoteca, con funzioni di cassiera, oltre che di
[...] incaricata della SIAE e delle “questioni burocratiche dell'ufficio”, ivi compresa la registrazione delle presenze dei dipendenti) emerge che - prima delle ore 22:00 - la testimone si trovava in compagnia dell'appellante e della di lui fidanzata
), per un aperitivo al (“Sono andata a prendere Controparte_6 Parte_4 un aperitivo insieme ad ed ad poi loro sono andati Persona_1 Pt_1 via ed io sono andata a lavorare”); la medesima teste ha poi precisato di non aver più rivisto per il resto della serata. Parte_1
Tuttavia, i fatti - ricostruiti anche in sede penale - consentono di collocare l'aggressione perpetrata ai danni del intorno alle ore 02:00 - CP_1 all'interno della discoteca - e quindi, fino alle ore 04:00 fuori dalla stessa.
In siffatto contesto, le dichiarazioni della sono del tutto inconferenti ai Tes_3 fini di una completa ricostruzione del fatto e, in particolare, risultano inidonee ad escludere la presenza di nel locus commissi delicti al momento Parte_1 dell'aggressione.
Ed invero, il fatto che la (intenta a svolgere le proprie mansioni di Tes_3 cassiera) abbia visto il per l'ultima volta prima delle ore 22:00 e non lo Pt_1 abbia più visto/incontrato per tutta la notte non consente di escludere la presenza del medesimo sui luoghi di causa, quanto meno all'esterno del locale.
Ne consegue che la teste in questione (impegnata - si presume - a svolgere il proprio lavoro) non era in grado di riferire dove l'appellante fosse tra le ore 02:00
e le ore 04:00, mentre si consumava l'aggressione sulla persona del . CP_1
pagina 5 di 7 Al contrario, i testi e hanno individuato l'odierno appellante Tes_1 Tes_2 sul luogo del sinistro al momento dell'aggressione nei confronti Parte_1 di precisando che era uno di quelli che tenevano il CP_1 Parte_1 riconoscendo, in sede penale, in sede di identificazione fotografica, l'effigie CP_1 di detto imputato.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'interposto appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono, infine, i presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 408/2022, emessa dal Tribunale di FERMO il
[...]
30.6.2022, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla refusione - in favore della controparte - delle spese del grado, che vengono liquidate in complessivi €.2.906,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona il 26.2.2025
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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