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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/09/2025, n. 6955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6955 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32137/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 32137/2024, promossa con comparsa in riassunzione notificata in data 16.9.2024
DA
(C.F. ), tramite la mandataria in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
persona di un procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Bologna via della Zecca
n. 1 presso l'avv. Alessio Calabrò, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa in riassunzione,
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Roma via Taro n. 35 presso l'avv. Claudio Mazzoni e l'avv. Anna Maria Manfredi, che lo rappresentano e difendono per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO
pagina 1 di 16 OGGETTO: leasing.
All'udienza del 9.9.2025 le parti hanno discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c., riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale.
L'attrice ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, previe le declaratorie e gli accertamenti di ragione e di legge:
-rigettare le domande tutte ex adverso svolte finanche di condanna ex art. 96 c.p.c. siccome infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il Sig. nato ad [...]
Andria (BT) il 10/09/1958 (c.f. ) e residente a [...]
531 (is. Palazzina C int. 8), al pagamento della somma di € 237.414,56 – o quella diversa che risulterà dovuta all'esito della espletanda istruttoria – in favore di oltre gli interessi Parte_1 convenzionali di mora sulla sorte capitale da calcolarsi entro i limiti stabiliti per le operazioni di leasing dalle tabelle di riferimento ex lege 108/1996, dal 26/09/2023 fino al saldo effettivo.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, con la maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014 (così come modificato e aggiornato dal D.M. n.
147/2022 che ha peraltro soppresso le parole “di regola” ove originariamente inserite) per la redazione dell'atto con tecniche informatiche che consentono la ricerca testuale dei documenti allegati, oltre accessori di legge”.
Il convenuto ha così concluso:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis così giudicare:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per ingiunzione proposto dalla per carenza di legittimazione attiva;
Controparte_2
- nel merito, salvo gravame, revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto, per le motivazioni tutte esposte nel presente atto;
- in ogni caso, col favore delle spese e dei compensi professionali, con spese generali, C.P.A. e
I.V.A. come per legge e rimborso del contributo forfettizzato con condanna risarcitoria ex art. 96
c.p.c.”
pagina 2 di 16
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 16.9.2024 la società
[...]
tramite la mandataria ha convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2
dopo che il Tribunale di Roma ha revocato il decreto ingiuntivo Controparte_1
opposto per incompetenza territoriale con ordinanza comunicata in data 28.6.2024.
La società attrice espone che:
-acquistava da ES OL OV s.p.a. il credito di cui al rapporto di leasing n.
847468;
-ES OL OV s.p.a. dall'1.10.2015, a seguito della scissione parziale ex art. 2506 e ss. c.c., era beneficiaria del ramo organizzato per la detenzione e gestione dei crediti in sofferenza derivanti da operazione di leasing finanziario di Mediocredito
Italiano s.p.a., a sua volta subentrato dall'1.1.2014 nella titolarità di tutti i rapporti giuridici riferibili anche a Parte_3
-in data 26.9.2005 già ES Leasing s.p.a., stipulava con Cheradi Marine Parte_3
s.r.l. il contratto di locazione finanziaria n. 847468 in forza del quale la concedente acquistava l'imbarcazione da diporto a motore e la metteva a disposizione della società utilizzatrice che si obbligava, a sua volta, a rimborsarle il corrispettivo finanziario di euro 496.154,03 da corrispondere in 119 canoni mensili consecutivi di euro 3.096,97;
-in data 17.4.2007 la Cheradi Marine s.r.l. cedeva il predetto contratto di leasing a
Persona_1
-in data 1.5.2009 cedeva a sua volta il medesimo contratto a Persona_1 CP_1
;
[...]
-la concedente provvedeva a risolvere di diritto il predetto contratto di leasing a seguito del mancato pagamento dei canoni pattuiti, avvalendosi della clausola risolutiva espressa;
pagina 3 di 16 -risulta attualmente creditrice della somma complessiva di euro 237.414,56, comprensiva di interessi sino al 25.9.2023, al netto di quanto ricavato dalla vendita a terzi dell'imbarcazione nel frattempo recuperato.
Parte attrice deduce, in particolare, che:
-risulta del tutto pretestuosa e infondata la pretesa carenza di legittimazione attiva di
; Parte_1
- in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la clausola del contratto di locazione finanziaria prevede il pagamento dei canoni scaduti, nonché dell'importo corrispondente ai canoni a scadere, maggiorato del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto dedotto il ricavato dalla vendita a terzi della cosa;
-tale clausola, che costituisce una valida clausola risolutiva espressa ed un'altrettanto valida ed efficace clausola penale, non è suscettibile di riduzione ad equità nemmeno ex art. 1384 c.c. poiché mantiene nel giusto equilibrio il sinallagma contrattuale anche nella fase patologica del contratto;
-il bene oggetto del contratto è stato venduto al prezzo corrente di mercato, risultato in linea con la stima effettuata dal perito;
-il convenuto non ha sollevato nessuna contestazione né fatto pervenire offerte migliorative;
-è inapplicabile la disciplina dettata dalla L. n. 124/2017 poiché “non ha effetti retroattivi e trova applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l'inadempimento dell'utilizzatore non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore” (Cass. S.U. n. 2061/2021).
Pertanto, la società attrice chiede di rigettare tutte le domande ex adverso svolte finanche di condanna ex art. 96 c.p.c. siccome infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma di euro 237.414,56 -o quella diversa che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria- oltre gli interessi convenzionali di mora.
pagina 4 di 16 Si è costituito in giudizio il quale contesta quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e chiede, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per ingiunzione per carenza di legittimazione attiva e, nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto e in diritto.
Deduce, in particolare, che:
-la società attrice difetta di legittimazione attiva ex art. 75 c.p.c. in quanto, secondo l'orientamento più recente della Suprema Corte, il mero fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione;
-in data 15.5.2012 il natante de quo è stato riconsegnato a in qualità di CP_3
amministratore unico della società delegata dalla per ricevere in consegna Parte_3
l'imbarcazione, come risulta dal verbale di consegna;
-in data 28.5.2012 veniva sottoscritto tra le parti un secondo verbale di consegna nel quale il predetto amministratore si assumeva “tutte le responsabilità della barca”;
-già in data 4.4.2012 un perito aveva eseguito una “perizia tecnico valutativa di stato e condizioni” dell'imbarcazione de qua e aveva attestato che la stessa si trovava “in buone condizioni” e che la valutazione commerciale fosse pari a euro 250.000,00;
-il procedimento che ha portato alla vendita a terzi del bene è stato posto in essere circa sei anni dopo il riacquisto dello stesso;
-il convenuto risulta carente di legittimazione passiva e, pertanto, non può rispondere di situazioni che non gli fanno più capo considerato che, secondo il verbale del 28.5.2012, tutte le responsabilità relative alla predetta imbarcazione sono state trasferite al CP_3
-la società risolvendo il contratto ha rinunciato ad esigere qualsivoglia Parte_3
adempimento e, pertanto, tornata nel possesso dell'imbarcazione ha cessato ogni rapporto con il convenuto;
invero, la stessa società è sparita per sei anni;
-l'attrice ha disatteso del tutto la L. n. 124/2017 in relazione alla procedura di vendita del bene poiché, in primo luogo, la vendita non è stata effettuata “sulla base di valori indicati in pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati” bensì
pagina 5 di 16 sulla base di un'offerta all'acquirente ed una successiva valutazione di un perito di fiducia della concedente;
in secondo luogo, la procedura andava introdotta “entro venti giorni dalla risoluzione del contratto” e non dopo sei anni e il perito stimatore avrebbe dovuto essere nominato “di comune accordo”; in terzo luogo, per scegliere un perito indipendente, senza accordo, la concedente avrebbe dovuto scegliere tra almeno tre operatori esperti, con l'onere di indicare previamente i loro nomi all'utilizzatore, il quale aveva dieci giorni di tempo per indicare la sua preferenza;
-non sono stati rispettati i criteri di celerità, trasparenza e pubblicità che la legge ha voluto assicurare al fine di individuare il migliore offerente possibile;
-l'attrice non ha fornito la prova dell'esistenza del suo credito né del suo ammontare in quanto la pretesa creditoria si basa su un estratto conto della società Pt_1 CP_4
società diversa dalla creditrice istante
[...] Controparte_2
-emerge l'assoluta inveridicità dello stesso estratto conto in quanto non vi è cenno alcuno neppure dell'incasso di euro 48.000,00 conseguente alla vendita dell'imbarcazione;
-la società attrice ha agito in giudizio con mala fede o, almeno, con colpa grave e, pertanto, dovrà essere condannata per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia fondata nei limiti che seguono.
Preliminarmente, va rilevato che, in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Il Tribunale ritiene, in via preliminare, che l'eccezione sollevata dal convenuto in ordine alla pretesa carenza di legittimazione attiva dell'attrice -fondata sull'assunto che la mera pagina 6 di 16 cessione in blocco di crediti ai sensi dell'art. 58 T.U.B. non sarebbe, di per sé, sufficiente a dimostrare che lo specifico credito oggetto di causa rientri tra quelli effettivamente trasferiti- non possa essere accolta.
Ferma la regola in base alla quale “la parte che agisca in giudizio qualificandosi successore a titolo particolare del creditore originario, per effetto di una cessione in blocco ai sensi della disciplina speciale dettata dall'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è tenuta a fornire la prova dell'inclusione del singolo credito nell'operazione, producendo la relativa documentazione a sostegno della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia espressamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass., Sez. 6-1, ord. n. 24798 del 5 novembre 2020), deve ricordarsi che la cessione del credito, di regola, non soggiace a particolari requisiti formali e può essere provata con qualsiasi mezzo, anche di natura indiziaria, spettando al Giudice di merito il compito di valutare complessivamente gli elementi offerti.
Nel caso in esame, risulta documentalmente che ha acquistato da Parte_1
ES OL OV s.p.a. il credito di cui al rapporto di leasing n. 847468, come risulta dall'avviso di cessione di credito pro soluto pubblicato sulla G.U. parte II n. 128 del 3.11.2022 (v. doc. n. 1 attrice), da cui emerge che ha acquistato in blocco i Pt_1
crediti derivanti da contratti di leasing stipulati dalla cedente da ES OL OV
s.p.a. sorti nel periodo tra l'1.10.1955 e il 31.12.2021, come è il contratto di leasing de quo, stipulato in data 26.9.2005 (v. doc. n. 2 attrice); in secondo luogo è stata prodotta la dichiarazione resa da ES OL s.p.a., incorporante la società cedente ES
OL OV, con la quale viene espressamente confermata l'avvenuta cessione proprio del credito oggetto di causa, con specificazione del numero 847468, in favore del convenuto (v. doc. n. 14 attrice). Controparte_1
Passando al merito, dalla documentazione in atti emerge che, con contratto di leasing finanziario n. 847468 del 26 settembre 2005, ha concesso in locazione Parte_3
finanziaria alla Cheradi Marine s.r.l. (v. doc. n. 2 attrice), l'imbarcazione da diporto a motore modello Santorini 48, per un corrispettivo complessivo di € 496.154,03 da pagina 7 di 16 corrispondere in 119 canoni mensili di € 3.096,97. Il contratto è stato successivamente ceduto dapprima a il 17 aprile 2007 (v. doc. n. 3 attrice), e poi a Persona_1 CP_1
, dal 1° maggio 2009 (v. doc. n. 4 attrice), con fideiussione di
[...] Parte_4
fino alla concorrenza dell'intero importo dovuto (v. doc. n. 5 attrice).
A fronte dell'inadempimento dell'utilizzatore rispetto al pagamento dei canoni, CP_1
la concedente ha dichiarato in data 13.6.2011 (v. doc. n. 6 attrice) la risoluzione di diritto del contratto ai sensi della clausola risolutiva espressa, così come previsto all'art. 19 delle condizioni generali del predetto contratto di leasing.
Circa le conseguenze della risoluzione per inadempimento del contratto, in base a quanto disposto al successivo art. 20, si prevede in primo luogo l'obbligo per l'utilizzatore di restituire immediatamente l'imbarcazione alla concedente;
contestualmente l'utilizzatore è tenuto a corrispondere tutti i canoni scaduti e rimasti insoluti nonché l'importo corrispondente ai canoni a scadere sino alla naturale scadenza del contratto, attualizzato al momento della risoluzione, oltre al prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto;
dal complessivo ammontare così determinato deve essere detratto il ricavato della vendita a terzi del bene restituito.
In tale contesto, il ha provveduto alla restituzione del natante e sono stati redatti CP_1
due verbali: il verbale del 15 maggio 2012 (v. doc. n. 1 convenuto) che attesta la riconsegna dell'imbarcazione al delegato della concedente e dà atto, a CP_3
seguito di un controllo sommario, che il natante versa “in condizioni apparentemente buone”; ed il verbale del 28 maggio 2012 (v. doc. n. 2 convenuto) che formalizza, altresì, l'assunzione da parte dello stesso di “tutte le responsabilità della barca”, CP_3
trasferendo così ogni onere connesso alla gestione e conservazione del bene.
In data 4 aprile 2012, in epoca immediatamente antecedente alla riconsegna, il perito incaricato dal , ha stimato l'imbarcazione in € Persona_2 CP_1
250.000,00 attestandone le buone condizioni (v. doc. 3 convenuto).
Solo anni dopo, e in particolare nel 2017, la concedente ha fatto eseguire una nuova perizia dall'ing. che stima il bene in € 110.000, ridotti a € 47.000 Persona_3
pagina 8 di 16 per le condizioni di degrado dovute al mancato utilizzo e alla prolungata esposizione agli agenti atmosferici (v. doc. n. 16 attrice).
Con raccomandata del 21 novembre 2017 ES OL OV ha comunicato a
(v. doc. n. 7 attrice) di aver ricevuto proposta di acquisto per € 48.000,00 “in CP_1
linea con la stima effettuata dal perito incaricato Ing. ” e che la vendita è stata Per_3
conclusa a tale prezzo, imputando il ricavato a parziale estinzione del credito (v. doc. n.
7 attrice).
Rileva il Tribunale che non è in contestazione l'inadempimento dell'utilizzatore all'obbligo di pagamento dei canoni di leasing scaduti come risulta documentalmente provato dalle fatture rimaste insolute (in particolare, le nn. V3/700387 del 20.10.2010,
V3/768362 del 13.11.2010, V3/834316 del 18.12.2010, V3/51912 del 18.01.2011,
V3/118581 del 17.02.2011, V3/183806 del 17.03.2011, V3/260374 del 19.04.2011 e
V3/323168 del 17.05.2011) emesse a regolazione dei canoni n. 62-69 del contratto di leasing n. 847468, prodotte dalla società concedente (v. doc. n. 12 attrice).
Il convenuto si è limitato a contestare la mancata applicazione della L. n. 124/17 e in particolare la mancata applicazione della procedura ivi prevista per la vendita del bene locato.
In primo luogo, occorre chiarire che in tema di leasing traslativo, la disciplina di cui all'art. 1 commi 136-140 della L. n. 124/2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma
138 - che espressamente stabilisce che, in caso di risoluzione per inadempimento, il concedente può trattenere i canoni riscossi ed esigere quelli scaduti e a scadere, ma deve detrarre il ricavato della vendita o il valore di mercato del bene, senza che l'utilizzatore possa essere tenuto a pagare più di quanto dovuto in caso di regolare esecuzione del contratto - si applica alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa, mentre per i contratti anteriormente risolti resta valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina prevista dall'art. 1526 c.c. per la pagina 9 di 16 risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà in caso di inadempimento dell'utilizzatore.
Nella fattispecie in esame risulta che la risoluzione di diritto è stata effettuata nel giugno del 2011 (v. doc. n. 6 attrice) e pertanto non è applicabile la disciplina prevista dalla L.
n. 124/17.
Premesso quanto sopra, deve evidenziarsi come la ratio che ha da sempre condotto la giurisprudenza di legittimità, una volta recepita la nozione di leasing traslativo, a ritenere ad esso applicabile l'art. 1526 c.c. sia quella di individuare un rimedio atto a impedire che, a seguito della risoluzione del contratto, venga ad alterarsi l'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni, ingenerandosi in favore della società concedente un indebito arricchimento.
Pericolo che, secondo la stessa giurisprudenza, va escluso in tutte le ipotesi in cui in forza della clausola pattizia solitamente inserita nei moduli di contratto, è prevista la deduzione, da quanto dovuto alla concedente in applicazione della suindicata norma (e della conforme disciplina negoziale), della somma ricavata dalla vendita del bene oggetto del contratto (cfr. Cass. S.U. n. 65/1993).
Il principio è stato confermato anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 2061/2021 che, esclusa l'applicazione retroattiva dell'art. 1 commi 136-140,
L. n. 124/2017 alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati prima dell'entrata in vigore della legge stessa, ha precisato che “la soluzione adottata dal diritto vivente di individuare, per analogia legis, nella disposizione dell'art. 1526 c.c. la disciplina della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore” risponde “all'esigenza di dare equilibrato assetto alle posizioni delle parti di un contratto tipico, forgiato da una risalente prassi commerciale e al quale il formante giurisprudenziale ha fornito stabilità di assetto e certezza applicativa … sino all'entrata in vigore della novella legislativa del
2017, che ha tipizzato legalmente … la figura, unitaria, della locazione finanziaria”.
Alla luce di tali considerazioni è valido ed efficace il patto che attribuisce al concedente, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, il diritto di trattenere i canoni riscossi e di pagina 10 di 16 pretendere quelli a scadere, previa detrazione del valore ricavato dalla vendita o ricollocazione del bene restituito.
Tale clausola contrattuale va ritenuta pienamente valida: con essa le parti, in conformità al citato criterio sinallagmatico, hanno legittimamente risolto lo squilibrio tra le prestazioni che potrebbe ingenerarsi a seguito della risoluzione anticipata del rapporto mediante la previsione che la concedente, una volta ricollocato il bene sul mercato, debba decurtare l'importo così ottenuto dalle somme ancora dovute dall'utilizzatrice per la durata residua del contratto. In tal modo è, quanto meno in via di principio, eliminato il rischio dell'ingiusta locupletazione che lo stesso art. 1526 c.c. mira ad impedire: una volta detratto il valore dell'immobile, infatti, l'acquisizione di tutte le rate di leasing, scadute e a scadere, maggiorate di interessi moratori e spese, configura unicamente la restituzione del capitale oggetto di finanziamento, degli interessi convenuti, delle spese e degli utili dell'operazione finanziaria, secondo la funzione di finanziamento tipica del contratto di leasing, e la concedente non consegue più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere nell'ipotesi di regolare adempimento da parte dell'utilizzatore.
Nel contratto in esame la clausola di cui all'art. 20 del contratto, rubricata “Effetti della risoluzione del contratto”, è pienamente valida alla luce di quanto sopra detto ed invero la stessa prevede tra l'altro che “…Qualora la risoluzione del contratto intervenga dopo la consegna di cui al precedente art. 4 per il verificarsi di anche uno solo degli eventi di cui all'articolo precedente, l'Utilizzatore dovrà provvedere al pagamento alla
ON, entro 30 giorni dalla data di risoluzione, dei canoni periodici rimasti eventualmente insoluti alla data di risoluzione, oltre a qualunque importo dovuto in base al presente contratto. L'Utilizzatore dovrà altresì corrispondere alla ON, il risarcimento del danno che viene identificato, stante la natura finanziaria del contratto come capitale residuo investito. L'importo di tale risarcimento sarà pari alla somma dei canoni periodici non ancora maturati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale, attualizzati al tasso pari alla media mensile EURIBOR 3
MESI del mese precedente la data di perfezionamento del presente contratto, diminuito
pagina 11 di 16 di un punto percentuale….A favore dell'Utilizzatore, di contro, sarà accreditato
l'importo che la ON avrà ricavato, al netto di tasse e spese, dalla vendita o dalla ricollocazione dell'imbarcazione o da indennizzi assicurativi o da risarcimenti di terzi….” .
Tale pattuizione deve, però, essere interpretata ed eseguita secondo correttezza e buona fede con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui il bene sia stato venduto a prezzo vile per negligenza del concedente, la penale va ridotta ad equità ex art. 1384 c.c. dal Giudice nell'esercizio del potere correttivo della volontà delle parti contrattuali affidatogli dalla legge, al fine di ristabilire in via equitativa un congruo contemperamento degli interessi contrapposti.
Pertanto, nella fattispecie in esame, nella quale la concedente intende scomputare dal debito dell'utilizzatore una somma significativamente inferiore rispetto a quella che avrebbe potuto conseguire rivendendo il bene tempestivamente e al prezzo di mercato, con conseguente ingiustificata lesione dell'interesse della controparte contrattuale, il
Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per operare la riduzione della penale contrattuale ex art. 1384 c.c..
E difatti, premesso che è ben vero che l'utilizzatore pur avendo ricevuto in data CP_1
21.11.2017 la comunicazione (v. doc. n. 7 attrice) della proposta di acquisto ricevuta dalla concedente, in linea con la stima fatta effettuare da un perito della medesima, non ha sollevato alcuna contestazione né in relazione alla stima effettuata dell'imbarcazione dal perito né in relazione all'offerta e non ha fatto pervenire offerte migliorative, tuttavia la concedente non ha in alcun modo dedotto per quale ragione -pur avendo avuto in restituzione il bene locato, in condizioni apparentemente buone, nel maggio 2012 (v. doc. nn. 1 e 2 convenuto)- si sia determinata a procedere poi alla vendita del bene solo nel 2017.
Ed invero, nonostante l'art. 20 delle condizioni generali del contratto di leasing non indichi un termine entro cui procedere all'alienazione o ricollocazione del bene restituito, ciò non significa che la concedente potesse differirne sine die la vendita,
pagina 12 di 16 dovendo comunque interpretarsi e attuarsi la clausola alla luce dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.. Tali principi impongono che la vendita avvenga in tempi ragionevoli e con tempestività, tanto più quando si tratta di un bene, quale è un'imbarcazione da diporto, intrinsecamente soggetto a rapido deprezzamento in caso di inutilizzo e a ulteriore deterioramento se lasciato all'aperto senza adeguata manutenzione.
Pertanto, il lasso temporale di ben oltre cinque anni intercorso -senza alcun giustificato motivo- tra la riconsegna e l'alienazione del bene non può ritenersi conforme al dovere di lealtà contrattuale.
In tal senso si pone anche la legge n. 124 del 2017 che, seppur non applicabile al contratto in esame (poiché risolto prima della sua entrata in vigore), all'art. 1 comma
139 ha introdotto un termine di venti giorni per l'avvio della procedura di vendita, a presidio dei principi di celerità, trasparenza e pubblicità: una previsione che, sebbene non vincolante nel caso concreto, traduce un principio generale di correttezza contrattuale che rende evidente come la gestione del bene non possa tollerare dilazioni eccessive, pena l'ingiusto trasferimento all'utilizzatore del rischio di svalutazione.
D'altronde, dalla stessa perizia prodotta da parte attrice, effettuata dall'ing. Persona_3
del 2017 (v. doc. n. 16 attrice) su incarico della medesima, emerge che il
[...]
drastico deprezzamento non dipende da un fisiologico calo di valore, ma dal prolungato abbandono del bene: è lo stesso tecnico, infatti, a rilevare che “L'imbarcazione è stata trovata in precario stato di conservazione sia in coperta, che negli interni;
la lunga sosta sul piazzale del Cantiere senza alcuna protezione, alle intemperie, ha determinato una precaria condizione (tapezzeria deteriorata;
allagamento del vano motore;
arredi interni con muffe;
infiltrazioni di acqua in alloggi;
teak di coperta deteriorato); inoltre alcuni strumenti sono stati sottratti: manca Radio VHF;
manca Monitor GPS)” e ancora che “L'imbarcazione risulta non pulita e nel tempo di sosta (alcuni anni) non è stato effettuato alcun intervento di manutenzione. L'imbarcazione in sintesi è stata abbandonata e nessun intervento di pulizia o svuotamento sentina è stato dedicato, per
pagina 13 di 16 renderla presentabile. La imbarcazione andrebbe lavata accuratamente e posta a secco all'interno di un capannone, al fine di proteggerla dalla pioggia, dal sole e dal vento che porta in coperta ogni cosa”.
È significativo, inoltre, che i lavori di ripristino e manutenzione stimati dal predetto perito di parte in € 62.350,00 -che hanno condotto dalla valutazione lorda di €
110.000,00 a quella netta di € 47.000,00- consistano per lo più in mere operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria (rimozione dello sporco, svuotamento della sentina, riattivazione degli impianti), attività che la concedente avrebbe potuto e dovuto eseguire tempestivamente per preservare il valore del bene. Non si tratta, dunque, di interventi straordinari o strutturali, ma di costi resisi necessari esclusivamente a causa dell'incuria della concedente ed è pertanto evidente che tali oneri non possano gravare sull'utilizzatore.
Secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 28022/2021), il danno derivante da una vendita a prezzo vile non può gravare sull'utilizzatore, sicché, ai fini della determinazione del residuo credito, non deve essere detratto il solo prezzo realizzato, ma il valore equo del bene al momento della riconsegna;
i contratti si interpretano in buona fede e in buona fede si eseguono e alla luce del criterio di buona fede il valore del bene da portare in detrazione dal credito del concedente non potrà che essere il valore equo di mercato (c.d. fair value) nel luogo e al tempo della risoluzione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non può ritenersi corretto imputare a detrazione del credito oggetto della domanda proposta il solo prezzo effettivamente ricavato dalla vendita (€ 48.000,00), frutto di una gestione negligente e di una vendita tardiva del bene da parte della concedente.
Occorre, invece, assumere quale parametro di riferimento il valore equo dell'imbarcazione al momento della riconsegna.
Per determinare tale valore il Tribunale rileva in primo luogo che in atti vi sono due perizie di parte e in particolare la perizia (v. doc. n. 3 convenuto) fatta svolgere prima pagina 14 di 16 della riconsegna al perito su incarico dell'utilizzatore , in Persona_4 CP_1
data 11.4.2012 in base della quale il valore dell'imbarcazione sarebbe pari ad €
250.000,00 ed inoltre la perizia (v. doc. n. 16 attrice) fatta svolgere dall'ing. Persona_3
in data 21.10.2017 su incarico della concedente in base alla quale il
[...] Pt_1
valore dell'imbarcazione sarebbe pari ad € 47.000,00 (e in particolare valutazione della stessa pari ad euro 110.000,00, da cui dedurre euro 63.000,00 circa per interventi di ripristino e/o manutenzione).
In secondo luogo rileva il Tribunale che nei due verbali di riconsegna dell'imbarcazione datati 15 e 28 maggio 2012 il delegato della concedente afferma che le condizioni dell'imbarcazione sono apparentemente buone (v. doc. nn. 1 e 2 convenuto).
Ritiene, quindi, il Tribunale che sia equo individuare il valore dell'imbarcazione al momento della riconsegna a seguito della risoluzione nell'importo di euro 150.000,00, da detrarre da quanto dovuto ai sensi della clausola contrattuale di cui all'art. 20.
Pertanto, considerato che l'importo per i canoni scaduti ammonta ad euro 58.089,51, quello per i canoni residui e il diritto di opzione attualizzati ad euro 143.859,02 -importi non contestati specificamente dal convenuto- e che l'importo da dedurre quale ricavato dalla vendita del bene a terzi è pari ad euro 150.000,00, la somma dovuta dal è CP_1
pari ad euro 51.948,53, oltre interessi moratori convenzionali.
Ne consegue che il convenuto va condannato a pagare all'attrice la somma di euro
51.948,53, oltre interessi moratori convenzionali.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, il convenuto va condannato a rimborsare all'attrice le spese come liquidate in dispositivo.
-
P.Q.M
.-
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
pagina 15 di 16 -condanna pagare alla società la somma di Controparte_1 Parte_1
euro 51.948,53, oltre interessi moratori convenzionali;
-condanna a rimborsare alla società le spese Controparte_1 Parte_1
di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 9.786,00, di cui euro 9.000,00 per compenso ed euro 786,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 18.9.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 32137/2024, promossa con comparsa in riassunzione notificata in data 16.9.2024
DA
(C.F. ), tramite la mandataria in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
persona di un procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Bologna via della Zecca
n. 1 presso l'avv. Alessio Calabrò, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa in riassunzione,
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Roma via Taro n. 35 presso l'avv. Claudio Mazzoni e l'avv. Anna Maria Manfredi, che lo rappresentano e difendono per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO
pagina 1 di 16 OGGETTO: leasing.
All'udienza del 9.9.2025 le parti hanno discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c., riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale.
L'attrice ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, previe le declaratorie e gli accertamenti di ragione e di legge:
-rigettare le domande tutte ex adverso svolte finanche di condanna ex art. 96 c.p.c. siccome infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il Sig. nato ad [...]
Andria (BT) il 10/09/1958 (c.f. ) e residente a [...]
531 (is. Palazzina C int. 8), al pagamento della somma di € 237.414,56 – o quella diversa che risulterà dovuta all'esito della espletanda istruttoria – in favore di oltre gli interessi Parte_1 convenzionali di mora sulla sorte capitale da calcolarsi entro i limiti stabiliti per le operazioni di leasing dalle tabelle di riferimento ex lege 108/1996, dal 26/09/2023 fino al saldo effettivo.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, con la maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014 (così come modificato e aggiornato dal D.M. n.
147/2022 che ha peraltro soppresso le parole “di regola” ove originariamente inserite) per la redazione dell'atto con tecniche informatiche che consentono la ricerca testuale dei documenti allegati, oltre accessori di legge”.
Il convenuto ha così concluso:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis così giudicare:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per ingiunzione proposto dalla per carenza di legittimazione attiva;
Controparte_2
- nel merito, salvo gravame, revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto, per le motivazioni tutte esposte nel presente atto;
- in ogni caso, col favore delle spese e dei compensi professionali, con spese generali, C.P.A. e
I.V.A. come per legge e rimborso del contributo forfettizzato con condanna risarcitoria ex art. 96
c.p.c.”
pagina 2 di 16
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 16.9.2024 la società
[...]
tramite la mandataria ha convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2
dopo che il Tribunale di Roma ha revocato il decreto ingiuntivo Controparte_1
opposto per incompetenza territoriale con ordinanza comunicata in data 28.6.2024.
La società attrice espone che:
-acquistava da ES OL OV s.p.a. il credito di cui al rapporto di leasing n.
847468;
-ES OL OV s.p.a. dall'1.10.2015, a seguito della scissione parziale ex art. 2506 e ss. c.c., era beneficiaria del ramo organizzato per la detenzione e gestione dei crediti in sofferenza derivanti da operazione di leasing finanziario di Mediocredito
Italiano s.p.a., a sua volta subentrato dall'1.1.2014 nella titolarità di tutti i rapporti giuridici riferibili anche a Parte_3
-in data 26.9.2005 già ES Leasing s.p.a., stipulava con Cheradi Marine Parte_3
s.r.l. il contratto di locazione finanziaria n. 847468 in forza del quale la concedente acquistava l'imbarcazione da diporto a motore e la metteva a disposizione della società utilizzatrice che si obbligava, a sua volta, a rimborsarle il corrispettivo finanziario di euro 496.154,03 da corrispondere in 119 canoni mensili consecutivi di euro 3.096,97;
-in data 17.4.2007 la Cheradi Marine s.r.l. cedeva il predetto contratto di leasing a
Persona_1
-in data 1.5.2009 cedeva a sua volta il medesimo contratto a Persona_1 CP_1
;
[...]
-la concedente provvedeva a risolvere di diritto il predetto contratto di leasing a seguito del mancato pagamento dei canoni pattuiti, avvalendosi della clausola risolutiva espressa;
pagina 3 di 16 -risulta attualmente creditrice della somma complessiva di euro 237.414,56, comprensiva di interessi sino al 25.9.2023, al netto di quanto ricavato dalla vendita a terzi dell'imbarcazione nel frattempo recuperato.
Parte attrice deduce, in particolare, che:
-risulta del tutto pretestuosa e infondata la pretesa carenza di legittimazione attiva di
; Parte_1
- in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la clausola del contratto di locazione finanziaria prevede il pagamento dei canoni scaduti, nonché dell'importo corrispondente ai canoni a scadere, maggiorato del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto dedotto il ricavato dalla vendita a terzi della cosa;
-tale clausola, che costituisce una valida clausola risolutiva espressa ed un'altrettanto valida ed efficace clausola penale, non è suscettibile di riduzione ad equità nemmeno ex art. 1384 c.c. poiché mantiene nel giusto equilibrio il sinallagma contrattuale anche nella fase patologica del contratto;
-il bene oggetto del contratto è stato venduto al prezzo corrente di mercato, risultato in linea con la stima effettuata dal perito;
-il convenuto non ha sollevato nessuna contestazione né fatto pervenire offerte migliorative;
-è inapplicabile la disciplina dettata dalla L. n. 124/2017 poiché “non ha effetti retroattivi e trova applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l'inadempimento dell'utilizzatore non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore” (Cass. S.U. n. 2061/2021).
Pertanto, la società attrice chiede di rigettare tutte le domande ex adverso svolte finanche di condanna ex art. 96 c.p.c. siccome infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma di euro 237.414,56 -o quella diversa che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria- oltre gli interessi convenzionali di mora.
pagina 4 di 16 Si è costituito in giudizio il quale contesta quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e chiede, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per ingiunzione per carenza di legittimazione attiva e, nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto e in diritto.
Deduce, in particolare, che:
-la società attrice difetta di legittimazione attiva ex art. 75 c.p.c. in quanto, secondo l'orientamento più recente della Suprema Corte, il mero fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione;
-in data 15.5.2012 il natante de quo è stato riconsegnato a in qualità di CP_3
amministratore unico della società delegata dalla per ricevere in consegna Parte_3
l'imbarcazione, come risulta dal verbale di consegna;
-in data 28.5.2012 veniva sottoscritto tra le parti un secondo verbale di consegna nel quale il predetto amministratore si assumeva “tutte le responsabilità della barca”;
-già in data 4.4.2012 un perito aveva eseguito una “perizia tecnico valutativa di stato e condizioni” dell'imbarcazione de qua e aveva attestato che la stessa si trovava “in buone condizioni” e che la valutazione commerciale fosse pari a euro 250.000,00;
-il procedimento che ha portato alla vendita a terzi del bene è stato posto in essere circa sei anni dopo il riacquisto dello stesso;
-il convenuto risulta carente di legittimazione passiva e, pertanto, non può rispondere di situazioni che non gli fanno più capo considerato che, secondo il verbale del 28.5.2012, tutte le responsabilità relative alla predetta imbarcazione sono state trasferite al CP_3
-la società risolvendo il contratto ha rinunciato ad esigere qualsivoglia Parte_3
adempimento e, pertanto, tornata nel possesso dell'imbarcazione ha cessato ogni rapporto con il convenuto;
invero, la stessa società è sparita per sei anni;
-l'attrice ha disatteso del tutto la L. n. 124/2017 in relazione alla procedura di vendita del bene poiché, in primo luogo, la vendita non è stata effettuata “sulla base di valori indicati in pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati” bensì
pagina 5 di 16 sulla base di un'offerta all'acquirente ed una successiva valutazione di un perito di fiducia della concedente;
in secondo luogo, la procedura andava introdotta “entro venti giorni dalla risoluzione del contratto” e non dopo sei anni e il perito stimatore avrebbe dovuto essere nominato “di comune accordo”; in terzo luogo, per scegliere un perito indipendente, senza accordo, la concedente avrebbe dovuto scegliere tra almeno tre operatori esperti, con l'onere di indicare previamente i loro nomi all'utilizzatore, il quale aveva dieci giorni di tempo per indicare la sua preferenza;
-non sono stati rispettati i criteri di celerità, trasparenza e pubblicità che la legge ha voluto assicurare al fine di individuare il migliore offerente possibile;
-l'attrice non ha fornito la prova dell'esistenza del suo credito né del suo ammontare in quanto la pretesa creditoria si basa su un estratto conto della società Pt_1 CP_4
società diversa dalla creditrice istante
[...] Controparte_2
-emerge l'assoluta inveridicità dello stesso estratto conto in quanto non vi è cenno alcuno neppure dell'incasso di euro 48.000,00 conseguente alla vendita dell'imbarcazione;
-la società attrice ha agito in giudizio con mala fede o, almeno, con colpa grave e, pertanto, dovrà essere condannata per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia fondata nei limiti che seguono.
Preliminarmente, va rilevato che, in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Il Tribunale ritiene, in via preliminare, che l'eccezione sollevata dal convenuto in ordine alla pretesa carenza di legittimazione attiva dell'attrice -fondata sull'assunto che la mera pagina 6 di 16 cessione in blocco di crediti ai sensi dell'art. 58 T.U.B. non sarebbe, di per sé, sufficiente a dimostrare che lo specifico credito oggetto di causa rientri tra quelli effettivamente trasferiti- non possa essere accolta.
Ferma la regola in base alla quale “la parte che agisca in giudizio qualificandosi successore a titolo particolare del creditore originario, per effetto di una cessione in blocco ai sensi della disciplina speciale dettata dall'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è tenuta a fornire la prova dell'inclusione del singolo credito nell'operazione, producendo la relativa documentazione a sostegno della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia espressamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass., Sez. 6-1, ord. n. 24798 del 5 novembre 2020), deve ricordarsi che la cessione del credito, di regola, non soggiace a particolari requisiti formali e può essere provata con qualsiasi mezzo, anche di natura indiziaria, spettando al Giudice di merito il compito di valutare complessivamente gli elementi offerti.
Nel caso in esame, risulta documentalmente che ha acquistato da Parte_1
ES OL OV s.p.a. il credito di cui al rapporto di leasing n. 847468, come risulta dall'avviso di cessione di credito pro soluto pubblicato sulla G.U. parte II n. 128 del 3.11.2022 (v. doc. n. 1 attrice), da cui emerge che ha acquistato in blocco i Pt_1
crediti derivanti da contratti di leasing stipulati dalla cedente da ES OL OV
s.p.a. sorti nel periodo tra l'1.10.1955 e il 31.12.2021, come è il contratto di leasing de quo, stipulato in data 26.9.2005 (v. doc. n. 2 attrice); in secondo luogo è stata prodotta la dichiarazione resa da ES OL s.p.a., incorporante la società cedente ES
OL OV, con la quale viene espressamente confermata l'avvenuta cessione proprio del credito oggetto di causa, con specificazione del numero 847468, in favore del convenuto (v. doc. n. 14 attrice). Controparte_1
Passando al merito, dalla documentazione in atti emerge che, con contratto di leasing finanziario n. 847468 del 26 settembre 2005, ha concesso in locazione Parte_3
finanziaria alla Cheradi Marine s.r.l. (v. doc. n. 2 attrice), l'imbarcazione da diporto a motore modello Santorini 48, per un corrispettivo complessivo di € 496.154,03 da pagina 7 di 16 corrispondere in 119 canoni mensili di € 3.096,97. Il contratto è stato successivamente ceduto dapprima a il 17 aprile 2007 (v. doc. n. 3 attrice), e poi a Persona_1 CP_1
, dal 1° maggio 2009 (v. doc. n. 4 attrice), con fideiussione di
[...] Parte_4
fino alla concorrenza dell'intero importo dovuto (v. doc. n. 5 attrice).
A fronte dell'inadempimento dell'utilizzatore rispetto al pagamento dei canoni, CP_1
la concedente ha dichiarato in data 13.6.2011 (v. doc. n. 6 attrice) la risoluzione di diritto del contratto ai sensi della clausola risolutiva espressa, così come previsto all'art. 19 delle condizioni generali del predetto contratto di leasing.
Circa le conseguenze della risoluzione per inadempimento del contratto, in base a quanto disposto al successivo art. 20, si prevede in primo luogo l'obbligo per l'utilizzatore di restituire immediatamente l'imbarcazione alla concedente;
contestualmente l'utilizzatore è tenuto a corrispondere tutti i canoni scaduti e rimasti insoluti nonché l'importo corrispondente ai canoni a scadere sino alla naturale scadenza del contratto, attualizzato al momento della risoluzione, oltre al prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto;
dal complessivo ammontare così determinato deve essere detratto il ricavato della vendita a terzi del bene restituito.
In tale contesto, il ha provveduto alla restituzione del natante e sono stati redatti CP_1
due verbali: il verbale del 15 maggio 2012 (v. doc. n. 1 convenuto) che attesta la riconsegna dell'imbarcazione al delegato della concedente e dà atto, a CP_3
seguito di un controllo sommario, che il natante versa “in condizioni apparentemente buone”; ed il verbale del 28 maggio 2012 (v. doc. n. 2 convenuto) che formalizza, altresì, l'assunzione da parte dello stesso di “tutte le responsabilità della barca”, CP_3
trasferendo così ogni onere connesso alla gestione e conservazione del bene.
In data 4 aprile 2012, in epoca immediatamente antecedente alla riconsegna, il perito incaricato dal , ha stimato l'imbarcazione in € Persona_2 CP_1
250.000,00 attestandone le buone condizioni (v. doc. 3 convenuto).
Solo anni dopo, e in particolare nel 2017, la concedente ha fatto eseguire una nuova perizia dall'ing. che stima il bene in € 110.000, ridotti a € 47.000 Persona_3
pagina 8 di 16 per le condizioni di degrado dovute al mancato utilizzo e alla prolungata esposizione agli agenti atmosferici (v. doc. n. 16 attrice).
Con raccomandata del 21 novembre 2017 ES OL OV ha comunicato a
(v. doc. n. 7 attrice) di aver ricevuto proposta di acquisto per € 48.000,00 “in CP_1
linea con la stima effettuata dal perito incaricato Ing. ” e che la vendita è stata Per_3
conclusa a tale prezzo, imputando il ricavato a parziale estinzione del credito (v. doc. n.
7 attrice).
Rileva il Tribunale che non è in contestazione l'inadempimento dell'utilizzatore all'obbligo di pagamento dei canoni di leasing scaduti come risulta documentalmente provato dalle fatture rimaste insolute (in particolare, le nn. V3/700387 del 20.10.2010,
V3/768362 del 13.11.2010, V3/834316 del 18.12.2010, V3/51912 del 18.01.2011,
V3/118581 del 17.02.2011, V3/183806 del 17.03.2011, V3/260374 del 19.04.2011 e
V3/323168 del 17.05.2011) emesse a regolazione dei canoni n. 62-69 del contratto di leasing n. 847468, prodotte dalla società concedente (v. doc. n. 12 attrice).
Il convenuto si è limitato a contestare la mancata applicazione della L. n. 124/17 e in particolare la mancata applicazione della procedura ivi prevista per la vendita del bene locato.
In primo luogo, occorre chiarire che in tema di leasing traslativo, la disciplina di cui all'art. 1 commi 136-140 della L. n. 124/2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma
138 - che espressamente stabilisce che, in caso di risoluzione per inadempimento, il concedente può trattenere i canoni riscossi ed esigere quelli scaduti e a scadere, ma deve detrarre il ricavato della vendita o il valore di mercato del bene, senza che l'utilizzatore possa essere tenuto a pagare più di quanto dovuto in caso di regolare esecuzione del contratto - si applica alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa, mentre per i contratti anteriormente risolti resta valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina prevista dall'art. 1526 c.c. per la pagina 9 di 16 risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà in caso di inadempimento dell'utilizzatore.
Nella fattispecie in esame risulta che la risoluzione di diritto è stata effettuata nel giugno del 2011 (v. doc. n. 6 attrice) e pertanto non è applicabile la disciplina prevista dalla L.
n. 124/17.
Premesso quanto sopra, deve evidenziarsi come la ratio che ha da sempre condotto la giurisprudenza di legittimità, una volta recepita la nozione di leasing traslativo, a ritenere ad esso applicabile l'art. 1526 c.c. sia quella di individuare un rimedio atto a impedire che, a seguito della risoluzione del contratto, venga ad alterarsi l'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni, ingenerandosi in favore della società concedente un indebito arricchimento.
Pericolo che, secondo la stessa giurisprudenza, va escluso in tutte le ipotesi in cui in forza della clausola pattizia solitamente inserita nei moduli di contratto, è prevista la deduzione, da quanto dovuto alla concedente in applicazione della suindicata norma (e della conforme disciplina negoziale), della somma ricavata dalla vendita del bene oggetto del contratto (cfr. Cass. S.U. n. 65/1993).
Il principio è stato confermato anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 2061/2021 che, esclusa l'applicazione retroattiva dell'art. 1 commi 136-140,
L. n. 124/2017 alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati prima dell'entrata in vigore della legge stessa, ha precisato che “la soluzione adottata dal diritto vivente di individuare, per analogia legis, nella disposizione dell'art. 1526 c.c. la disciplina della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore” risponde “all'esigenza di dare equilibrato assetto alle posizioni delle parti di un contratto tipico, forgiato da una risalente prassi commerciale e al quale il formante giurisprudenziale ha fornito stabilità di assetto e certezza applicativa … sino all'entrata in vigore della novella legislativa del
2017, che ha tipizzato legalmente … la figura, unitaria, della locazione finanziaria”.
Alla luce di tali considerazioni è valido ed efficace il patto che attribuisce al concedente, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, il diritto di trattenere i canoni riscossi e di pagina 10 di 16 pretendere quelli a scadere, previa detrazione del valore ricavato dalla vendita o ricollocazione del bene restituito.
Tale clausola contrattuale va ritenuta pienamente valida: con essa le parti, in conformità al citato criterio sinallagmatico, hanno legittimamente risolto lo squilibrio tra le prestazioni che potrebbe ingenerarsi a seguito della risoluzione anticipata del rapporto mediante la previsione che la concedente, una volta ricollocato il bene sul mercato, debba decurtare l'importo così ottenuto dalle somme ancora dovute dall'utilizzatrice per la durata residua del contratto. In tal modo è, quanto meno in via di principio, eliminato il rischio dell'ingiusta locupletazione che lo stesso art. 1526 c.c. mira ad impedire: una volta detratto il valore dell'immobile, infatti, l'acquisizione di tutte le rate di leasing, scadute e a scadere, maggiorate di interessi moratori e spese, configura unicamente la restituzione del capitale oggetto di finanziamento, degli interessi convenuti, delle spese e degli utili dell'operazione finanziaria, secondo la funzione di finanziamento tipica del contratto di leasing, e la concedente non consegue più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere nell'ipotesi di regolare adempimento da parte dell'utilizzatore.
Nel contratto in esame la clausola di cui all'art. 20 del contratto, rubricata “Effetti della risoluzione del contratto”, è pienamente valida alla luce di quanto sopra detto ed invero la stessa prevede tra l'altro che “…Qualora la risoluzione del contratto intervenga dopo la consegna di cui al precedente art. 4 per il verificarsi di anche uno solo degli eventi di cui all'articolo precedente, l'Utilizzatore dovrà provvedere al pagamento alla
ON, entro 30 giorni dalla data di risoluzione, dei canoni periodici rimasti eventualmente insoluti alla data di risoluzione, oltre a qualunque importo dovuto in base al presente contratto. L'Utilizzatore dovrà altresì corrispondere alla ON, il risarcimento del danno che viene identificato, stante la natura finanziaria del contratto come capitale residuo investito. L'importo di tale risarcimento sarà pari alla somma dei canoni periodici non ancora maturati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale, attualizzati al tasso pari alla media mensile EURIBOR 3
MESI del mese precedente la data di perfezionamento del presente contratto, diminuito
pagina 11 di 16 di un punto percentuale….A favore dell'Utilizzatore, di contro, sarà accreditato
l'importo che la ON avrà ricavato, al netto di tasse e spese, dalla vendita o dalla ricollocazione dell'imbarcazione o da indennizzi assicurativi o da risarcimenti di terzi….” .
Tale pattuizione deve, però, essere interpretata ed eseguita secondo correttezza e buona fede con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui il bene sia stato venduto a prezzo vile per negligenza del concedente, la penale va ridotta ad equità ex art. 1384 c.c. dal Giudice nell'esercizio del potere correttivo della volontà delle parti contrattuali affidatogli dalla legge, al fine di ristabilire in via equitativa un congruo contemperamento degli interessi contrapposti.
Pertanto, nella fattispecie in esame, nella quale la concedente intende scomputare dal debito dell'utilizzatore una somma significativamente inferiore rispetto a quella che avrebbe potuto conseguire rivendendo il bene tempestivamente e al prezzo di mercato, con conseguente ingiustificata lesione dell'interesse della controparte contrattuale, il
Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per operare la riduzione della penale contrattuale ex art. 1384 c.c..
E difatti, premesso che è ben vero che l'utilizzatore pur avendo ricevuto in data CP_1
21.11.2017 la comunicazione (v. doc. n. 7 attrice) della proposta di acquisto ricevuta dalla concedente, in linea con la stima fatta effettuare da un perito della medesima, non ha sollevato alcuna contestazione né in relazione alla stima effettuata dell'imbarcazione dal perito né in relazione all'offerta e non ha fatto pervenire offerte migliorative, tuttavia la concedente non ha in alcun modo dedotto per quale ragione -pur avendo avuto in restituzione il bene locato, in condizioni apparentemente buone, nel maggio 2012 (v. doc. nn. 1 e 2 convenuto)- si sia determinata a procedere poi alla vendita del bene solo nel 2017.
Ed invero, nonostante l'art. 20 delle condizioni generali del contratto di leasing non indichi un termine entro cui procedere all'alienazione o ricollocazione del bene restituito, ciò non significa che la concedente potesse differirne sine die la vendita,
pagina 12 di 16 dovendo comunque interpretarsi e attuarsi la clausola alla luce dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.. Tali principi impongono che la vendita avvenga in tempi ragionevoli e con tempestività, tanto più quando si tratta di un bene, quale è un'imbarcazione da diporto, intrinsecamente soggetto a rapido deprezzamento in caso di inutilizzo e a ulteriore deterioramento se lasciato all'aperto senza adeguata manutenzione.
Pertanto, il lasso temporale di ben oltre cinque anni intercorso -senza alcun giustificato motivo- tra la riconsegna e l'alienazione del bene non può ritenersi conforme al dovere di lealtà contrattuale.
In tal senso si pone anche la legge n. 124 del 2017 che, seppur non applicabile al contratto in esame (poiché risolto prima della sua entrata in vigore), all'art. 1 comma
139 ha introdotto un termine di venti giorni per l'avvio della procedura di vendita, a presidio dei principi di celerità, trasparenza e pubblicità: una previsione che, sebbene non vincolante nel caso concreto, traduce un principio generale di correttezza contrattuale che rende evidente come la gestione del bene non possa tollerare dilazioni eccessive, pena l'ingiusto trasferimento all'utilizzatore del rischio di svalutazione.
D'altronde, dalla stessa perizia prodotta da parte attrice, effettuata dall'ing. Persona_3
del 2017 (v. doc. n. 16 attrice) su incarico della medesima, emerge che il
[...]
drastico deprezzamento non dipende da un fisiologico calo di valore, ma dal prolungato abbandono del bene: è lo stesso tecnico, infatti, a rilevare che “L'imbarcazione è stata trovata in precario stato di conservazione sia in coperta, che negli interni;
la lunga sosta sul piazzale del Cantiere senza alcuna protezione, alle intemperie, ha determinato una precaria condizione (tapezzeria deteriorata;
allagamento del vano motore;
arredi interni con muffe;
infiltrazioni di acqua in alloggi;
teak di coperta deteriorato); inoltre alcuni strumenti sono stati sottratti: manca Radio VHF;
manca Monitor GPS)” e ancora che “L'imbarcazione risulta non pulita e nel tempo di sosta (alcuni anni) non è stato effettuato alcun intervento di manutenzione. L'imbarcazione in sintesi è stata abbandonata e nessun intervento di pulizia o svuotamento sentina è stato dedicato, per
pagina 13 di 16 renderla presentabile. La imbarcazione andrebbe lavata accuratamente e posta a secco all'interno di un capannone, al fine di proteggerla dalla pioggia, dal sole e dal vento che porta in coperta ogni cosa”.
È significativo, inoltre, che i lavori di ripristino e manutenzione stimati dal predetto perito di parte in € 62.350,00 -che hanno condotto dalla valutazione lorda di €
110.000,00 a quella netta di € 47.000,00- consistano per lo più in mere operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria (rimozione dello sporco, svuotamento della sentina, riattivazione degli impianti), attività che la concedente avrebbe potuto e dovuto eseguire tempestivamente per preservare il valore del bene. Non si tratta, dunque, di interventi straordinari o strutturali, ma di costi resisi necessari esclusivamente a causa dell'incuria della concedente ed è pertanto evidente che tali oneri non possano gravare sull'utilizzatore.
Secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 28022/2021), il danno derivante da una vendita a prezzo vile non può gravare sull'utilizzatore, sicché, ai fini della determinazione del residuo credito, non deve essere detratto il solo prezzo realizzato, ma il valore equo del bene al momento della riconsegna;
i contratti si interpretano in buona fede e in buona fede si eseguono e alla luce del criterio di buona fede il valore del bene da portare in detrazione dal credito del concedente non potrà che essere il valore equo di mercato (c.d. fair value) nel luogo e al tempo della risoluzione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non può ritenersi corretto imputare a detrazione del credito oggetto della domanda proposta il solo prezzo effettivamente ricavato dalla vendita (€ 48.000,00), frutto di una gestione negligente e di una vendita tardiva del bene da parte della concedente.
Occorre, invece, assumere quale parametro di riferimento il valore equo dell'imbarcazione al momento della riconsegna.
Per determinare tale valore il Tribunale rileva in primo luogo che in atti vi sono due perizie di parte e in particolare la perizia (v. doc. n. 3 convenuto) fatta svolgere prima pagina 14 di 16 della riconsegna al perito su incarico dell'utilizzatore , in Persona_4 CP_1
data 11.4.2012 in base della quale il valore dell'imbarcazione sarebbe pari ad €
250.000,00 ed inoltre la perizia (v. doc. n. 16 attrice) fatta svolgere dall'ing. Persona_3
in data 21.10.2017 su incarico della concedente in base alla quale il
[...] Pt_1
valore dell'imbarcazione sarebbe pari ad € 47.000,00 (e in particolare valutazione della stessa pari ad euro 110.000,00, da cui dedurre euro 63.000,00 circa per interventi di ripristino e/o manutenzione).
In secondo luogo rileva il Tribunale che nei due verbali di riconsegna dell'imbarcazione datati 15 e 28 maggio 2012 il delegato della concedente afferma che le condizioni dell'imbarcazione sono apparentemente buone (v. doc. nn. 1 e 2 convenuto).
Ritiene, quindi, il Tribunale che sia equo individuare il valore dell'imbarcazione al momento della riconsegna a seguito della risoluzione nell'importo di euro 150.000,00, da detrarre da quanto dovuto ai sensi della clausola contrattuale di cui all'art. 20.
Pertanto, considerato che l'importo per i canoni scaduti ammonta ad euro 58.089,51, quello per i canoni residui e il diritto di opzione attualizzati ad euro 143.859,02 -importi non contestati specificamente dal convenuto- e che l'importo da dedurre quale ricavato dalla vendita del bene a terzi è pari ad euro 150.000,00, la somma dovuta dal è CP_1
pari ad euro 51.948,53, oltre interessi moratori convenzionali.
Ne consegue che il convenuto va condannato a pagare all'attrice la somma di euro
51.948,53, oltre interessi moratori convenzionali.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, il convenuto va condannato a rimborsare all'attrice le spese come liquidate in dispositivo.
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P.Q.M
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il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
pagina 15 di 16 -condanna pagare alla società la somma di Controparte_1 Parte_1
euro 51.948,53, oltre interessi moratori convenzionali;
-condanna a rimborsare alla società le spese Controparte_1 Parte_1
di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 9.786,00, di cui euro 9.000,00 per compenso ed euro 786,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 18.9.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
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