Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 384/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 384/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. DE LUCA Controparte_1
ENRICO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. SEVERI Controparte_2
STEFANIA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in AR (TR) in data 25.06.2000, iscritto nel Registro dello Stato
Civile di detto Comune al n. 46, Part. II, Serie A tra il SI. e la SI.ra Controparte_1 [...]
CP_2
pagina 1 di 13
- affidamento dei figli ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
- assegnazione della ex casa coniugale, alloggio militare, al sig. ; Controparte_1
- diritto di visita e di frequentazione del padre con i figli come stabilito al punto 4) delle condizioni della separazione;
- contributo di mantenimento dei figli con versamento alla ex coniuge entro il 26 di ogni mese della somma di € 250,00 per ciascun figlio;
- disporre che l'Assegno Unico Universale verrà suddiviso in parti uguali tra i genitori o in subordine dalla coniuge, qualora sia revocato l'assegno di mantenimento;
- disporre che le spese straordinarie sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, come da Protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Terni sulle spese per i figli nella crisi familiare del 27.06.2018;
- disporre la revoca dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento di € 200,00 mensili dovuto dal sig. alla coniuge e conseguentemente che alla stessa non spetta Controparte_1
l'assegno di divorzio.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Per parte resistente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai SIg.
in data 25.06.2000 in AR (Tr) e trascritto Parte_1 Controparte_1 nei registri dello stato civile del Comune di AR all'anno 2000, parte II, serie A, n.° 46, alle seguenti condizioni:
A) disporre l'obbligo del SI. di versare, a titolo di mantenimento dei figli Controparte_1 Per_1
e ed entro il giorno 5 di ogni mese, alla SI.ra la somma di € 600,00 Per_2 Controparte_2 complessivi, pari ad € 300,00 per ciascun figlio;
B) disporre l'obbligo del SI. di versare alla SI.ra , a titolo Controparte_1 Controparte_2 di assegno divorzile ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00 o la minor somma ritenuta di giustizia;
C) affidare il figlio minore in via esclusiva alla madre;
Per_2
D) disporre i tempi di visita del minore con il padre, anche sulla base delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio, nonché sulla base delle risultanze emerse a seguito dell'ascolto del predetto o in alternativa confermare le modalità ed i tempi di frequentazione in atto;
E) disporre che tutte le spese relative ai figli vengano suddivise tra i coniugi nella misura del 50% cadauno, sulla base dei criteri e delle indicazioni previste dal Protocollo in essere presso il Tribunale di Terni;
F) disporre che l'AUU relativo ad entrambi i figli venga usufruito in via esclusiva dalla resistente
; Controparte_2
pagina 2 di 13 g) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del richiesto affidamento esclusivo, confermare
l'affidamento condiviso del figlio minore e la conseguente fruizione dell'AUU nella misura Per_2 del 50% cadauno tra i genitori;
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare a margine dell'atto di matrimonio iscritto nei Registri di matrimonio del Comune di AR (TR), dell'anno 2000, parte II, serie A, n.° 46,
l'emananda Sentenza.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/02/2023, ha chiesto al Tribunale la pronuncia Controparte_1 della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in AR (TR) il Controparte_2
25.06.2000, precisando che dall'unione sono nati due figli, , nata a [...] il Persona_3
30.12.2004 e nato a [...] in data [...]. Il ricorrente ha esposto: Persona_4
-che con decreto del 7.5.2018 veniva omologata la separazione consensuale tra le parti con affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, collocamento prevalente presso l'abitazione materna, disciplina delle frequentazioni padre figli, assegnazione della casa familiare (immobile di servizio assegnato al ricorrente in ragione dell'attività lavorativa svolta come militare) al ricorrente, con determinazione di contributo di € 500 mensili per il mantenimento dei due figli minori a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed al 50% dei costi sostenuti per l'abbigliamento dei minori, ponendo a carico del ricorrente contributo mensile per il mantenimento della resistente di €
200 mensili, oltre a prevedere ulteriori condizioni accessorie;
-che tali condizioni venivano concordate dai coniugi sulla base di un reddito del ricorrente di €
1.600,00 netto mensile e di un reddito della coniuge di € 600,00 netto mensile;
-che il ricorrente avrebbe subito una riduzione del reddito dal mese di settembre 2022, in conseguenza di un trasferimento con conseguente perdita di accessori per turnazioni esterne, turnazioni notturne, turnazioni feriali/festive, ed ulteriori straordinari;
-che il ricorrente ha dovuto sostenere maggiori oneri in conseguenza della costituzione di nuovo nucleo familiare composto dall'attuale compagna casalinga, e dalla figlia nata in [...] 6 ottobre Per_5
2020, da tale unione, con conseguente aumento dei costi per le utenze della casa familiare abitazione militare assegnata al ricorrente, ex casa coniugale;
-che il ricorrente provvede inoltre al mantenimento diretto dei figli e , per 3 giorni alla Per_1 Per_2 settimana, con 2 pernotti, ritenendo pertanto eccessivo l'onere posto a suo carico per il mantenimento ordinario della prole e della resistente pari ad € 700,00 mensili, a fronte di uno stipendio mensile netto di € 1.800,00;
-che la resistente percepirebbe reddito superiore a quello percepito al momento della separazione, oltre a percepire l'assegno unico di € 250,00 per i figli;
tanto premesso il ricorrente ha chiesto: la conferma dei provvedimenti della separazione quanto alle condizioni di affidamento dei figli minori, alle modalità di collocamento dei figli con la madre e frequentazioni padre, figli di assegnazione a sé della casa familiare (alloggio militare), di determinazione del contributo al mantenimento dei figli pari ad € 250,00 per ciascun figlio, con suddivisione dell'assegno unico al 50% tra i genitori, e dell'onere pagina 3 di 13 del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Terni, chiedendo la revoca dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento di € 200,00 mensili dovuto dal per la resistente, oltre a chiedere il rigetto dell'eventuale richiesta di CP_1 assegno divorzile, con vittoria di spese.
Si è costituita non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_2 civili del matrimonio sussistendone i presupposti di legge e non opponendosi neppure all'assegnazione della casa familiare al ricorrente, trattandosi di immobile di servizio già rilasciato dalla resistente trasferitasi a vivere con i figli dopo la separazione in immobile in locazione con canone di € 330 mensili. Quanto alle ulteriori istanze la resistente ha esposto:
-di opporsi alla domanda di revoca del contributo per il di lei mantenimento evidenziando la mancanza di sopravvenienze rispetto al momento della separazione consensuale;
- di avere diritto al riconoscimento dell'assegno divorzile per avere nel corso della vita matrimoniale, rinunciato ad opportunità di lavoro per scelte condivise con il marito. In particolare la resistente ha rappresentato di aver lasciato il lavoro svolto presso una vetreria con contratto a tempo indeterminato al momento della nascita della figlia primogenita, e di aver ripreso a lavorare solo molti anni più tardi con la separazione, perdendo in questo modo in considerazione dell'età e della mancanza di esperienza lavorativa specifica la possibilità di progredire nelle opportunità di crescita reddituale, e di formare una congrua posizione previdenziale, e ciò a beneficio della attività lavorativa del ricorrente che avendo potuto dedicarsi al proprio lavoro ha avuto una rilevante progressione reddituale, evidenziando la rilevante sperequazione reddituale tra le parti percependo il ricorrente reddito annuo lordo di €
39.043,40, a fronte di reddito annuo lordo percepito dalla resistente pari a cica €10.361,00, la resistente ha quindi chiesto di porre a carico della controparte assegno divorzile di € 250,00 mensili;
- che con riferimento alle modalità di affidamento dei figli, la resistente ha rappresentato il prossimo raggiungimento della maggiore età da parte della figlia primogenita e le difficoltà del figlio Per_2 nelle relazioni con il padre, rappresentando resistenze del figlio alla frequentazione del padre a causa di tensioni con l'attuale compagna del che avrebbe tenuto condotte percepite dai figli della CP_1 parti come tese a non farli sentire a loro agio nella casa paterna;
la resistente ha, inoltre, evidenziato il diverso trattamento riservato dal padre ai figli delle parti rispetto alla nuova famiglia, poiché il preferirebbe recarsi con la nuova famiglia in vacanza omettendo di trascorrere analoghi CP_1 periodi di vacanza con i primi due figli, pertanto la resistente ha chiesto venisse disposto l'affidamento esclusivo a sé del figlio minore;
- che quanto alle condizioni di mantenimento dei figli il ricorrente non avrebbe versato l'adeguamento
ISTAT dovuto, e parte delle spese straordinarie, con richiesta della resistente di disporre un aumento del contributo posto a cario del padre per il mantenimento dei figli in considerazione della aumentate esigenze dei ragazzi, e del maggior tempo dagli stessi trascorso presso l'abitazione materna;
tanto presente la resistente ha chiesto di porre a carico del l'obbligo di versare, a titolo di CP_1 mantenimento dei figli e la somma di € 600,00 complessivi, pari ad € 300,00 per Per_1 Per_2 ciascun figlio;
di disporre l'obbligo a carico del ricorrente di versare alla a titolo di CP_2 assegno divorzile ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00, di affidare il figlio minore in via esclusiva alla madre (ovvero in via subordinata di confermare l'affidamento Per_2
pagina 4 di 13 condiviso), disponendo tempi di visita del minore con il padre, anche sulla base delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio ed anche a seguito di eventuale ascolto del predetto;
ponendo a cario dei genitori il 50% delle spese straordinarie per i figli sulla base dei criteri e delle indicazioni previste dal Protocollo in essere presso il Tribunale di Terni, oltre a disporre che il 100% dell'assegno unico venga fruito dalla sola resistente.
All'udienza presidenziale sono comparse le parti dichiarando: il ricorrente di risiedere in immobile di servizio senza canone di locazione, di percepire come sottoufficiale dei Carabinieri, reddito mensile netto di euro 1750/1800 euro per 13 mensilità, di non aver proprietà immobiliari né risparmi, di avere finanziamento per € 40,00 mensili e di dover provvedere al mantenimento della nuova compagna e della figlia nata da nuova unione;
la resistente ha dichiarato di risiedere in immobile in locazione con canone di 330 euro mensili, di percepire reddito mensile netto come impiegata part time di € 960 euro per 13 mensilità, oltre a rimborso spese per benzina, di non avere proprietà immobiliari né risparmi, di essere gravata da finanziamento per 180/190 euro mensili. All'esito dell'udienza è stato disposto l'ascolto diretto dei figli delle parti.
All'esito dell'ascolto e dell'acquisizione documentale, con ordinanza presidenziale del 26.7.2023 sono state confermate le altre condizioni della separazione con esclusione del contributo al mantenimento della resistente ridotto da € 200 mensili ad € 100 mensili, prevedendo altresì che l'assegno unico venisse riscosso al 50% da ciascun genitore.
Nel corso del processo sono state ammesse le istanze istruttorie e sono stati escussi i testi sulle circostanze ammesse.
All'esito la decisione è stata rimessa al Collegio, con concessione di termine per note conclusionali.
Cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione consensuale omologata;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
pagina 5 di 13 Affidamento del figlio minore
La resistente ha chiesto l'affidamento esclusivo del figlio minore a sé allegando difficoltà di relazione tra padre e figlio, in conseguenza dell'atteggiamento assunto dal ricorrente dopo la costituzione del nuovo nucleo familiare con condotte paterne tese a non integrare pienamente il figlio nella nuova famiglia.
Come gia' esposto nella ordinanza presidenziale, che il Collegio condivide e che in parte di riporta, dall'ascolto del minore, e della figlia primogenita delle parti, maggiorenne, sono emerse difficoltà di relazione tra il padre e i figli, ma non tali da far ritenere compromessa la capacità genitoriale del ricorrente. In particolare, il figlio durante l'ascolto ha dichiarato: “Ho dieci anni, frequento la Per_2 quinta elementare, il pomeriggio faccio i compiti, merenda, ceno. A volte vengono i miei amici a casa di mamma a fare i compiti con me, anche io vado a casa loro. Questa estate andrò al mare con mamma a Rimini, forse non andrò con papà. A casa di papà sto tre giorni a settimana, anche lì faccio merenda, i compiti e ceno. Io sto meglio a casa di mamma perché la sento più casa mia mentre a casa di papà mi sento più un ospite, devo chiedere sempre il permesso prima di prendere le cose altrimenti mi rimproverano, come è successo un pomeriggio quando ho preso un gelato dal freezer senza chiedere e sono stato rimproverato dal papà e dalla compagna di papà. Una volta anche a casa di nonna ho aperto un cassetto su richiesta di nonna e sono stato rimproverato da papà e dalla sua compagna perché non dovevo aprire il cassetto non essendo a casa mia. Rispetto a come vivo ora vorrei solo stare un po' più con mamma, mi sento più legato a lei. In passato c'era qualche tensione con papà perché quando stavo da lui mi mancava mamma e non stavo benissimo da papà, ora sono cresciuto e questa cosa è passata.”. La figlia maggiorenne ha confermato nel corso della di lei audizione tensioni e difficoltà di relazione con il padre, anche se in via di miglioramento rispetto al passato, sottolineando che in alcuni periodi il fratello rifiutava incontri con il padre.
Da tali ascolti sono emerse difficoltà nella relazione tra il padre e il figlio, ma non tali da far ritenere compromesse le capacità genitoriali paterne, tanto da far ritenere accoglibile la domanda di affidamento esclusivo a sé formulata dalla madre. Il ricorrente ha congrue capacità genitoriali, ma deve essere esortato a tenere in considerazione quanto emerso dall'ascolto dei figli, e pertanto ad evitare che il figlio possa sentirsi “ospite” nella casa paterna, oltre ad evitare di escludere i figli dalle vacanze estive trascorse con la nuova famiglia, condotte che, come già sottolineato nell'ordinanza presidenziale, possono sicuramente giustificare la sensazione di “estraneità” riferita dai figli nel corso dell'ascolto.
Deve pertanto essere confermato l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, con conferma dei provvedimenti di frequentazione padre figlio in essere dal momento della separazione, come riportati in dispositivo, non essendo emerse particolari difficoltà sul punto.
Mantenimento della prole
pagina 6 di 13 Il ricorrente ha chiesto la conferma dei provvedimenti adottati dalla separazione per il mantenimento dei figli, mentre la resistente ha chiesto l'aumento del contributo posto a carico del padre per il mantenimento dei figli.
Quanto alle modalità di mantenimento dei minori per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale
è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E', inoltre, necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Con riferimento alla modalità di mantenimento dei minori deve essere valutata la situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
Il ricorrente, Carabiniere, percepisce i seguenti redditi:
redditi 2019 (CU 2020) reddito lordo annuale € 34.580
redditi 2020 (CU 2021) reddito lordo annuale € 37.850;
redditi 2021 (CU 2022) reddito lordo annuale € 39.043;
redditi 2023 (CU 2024) reddito lordo annuale € 40.466;
non ha costi abitativi risiedendo in immobile di servizio, deve sostenere i costi pro quota per il mantenimento della figlia nata in data [...] dalla nuova unione, potendo la madre della minore, che risulta avere piena capacità lavorativa partecipare nel sostenere tali costi.
La resistente ha dichiarato i seguenti redditi:
redditi 2019 (CU 2020) reddito lordo annuale € 9976;
redditi 2020 (CU 2021) reddito lordo annuale € 10.100;
redditi 2021 (CU 2022) reddito lordo annuale € 10.361;
redditi 2022 (CU 2023) reddito lordo annuale € 13.533;
redditi 2023 (CU 2024) reddito lordo annuale € 14.803;
ha costi abitativi risiedendo in immobile in locazione con canone di € 330 mensili.
Alla luce di tali risultanze deve essere confermato il contributo posto a carico del padre per il mantenimento dei figli, al momento della separazione come rivalutato da tale data, dovendo considerare come a fronte dell'aumento delle necessità dei figli in relazione dell'età, il padre è gravato del mantenimento della terza figlia nata dalla nuova unione.
Deve essere, altresì, specificamente regolamentato in proporzione ai redditi dei genitori il contributo alle spese straordinarie, da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed pagina 7 di 13 imprevedibili nella vita della prole, ciò in quanto l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Richiamando il protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, il contributo di ciascun genitore alle spese, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, deve essere determinato nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
Quanto alla percezione dell'assegno unico corrisposto per i figli non sussistono ragioni per discostarsi dalla disciplina legale che prevede la suddivisione tra i genitori di tale indennità.
Assegno divorzile
La resistente ha chiesto l'accoglimento della domanda di assegno divorzile, da determinare nella misura di € 250 mensili, il ricorrente ha chiesto il rigetto di tale istanza.
In punto di diritto, il Collegio intende richiamare propri precedenti (cfr. per tutte sent. 14.9.2022), che aderiscono a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 18287, dell'11.7.2018:
“L'assegno divorzile ha funzione composita “l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970”:
- natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”);
- natura compensativo-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner);
- natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione).
Solo riconoscendo tale triplice natura le scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio possono avere rilevanza nella decisione in merito all'assegno c.d. divorzile, non annullando la pregressa vita coniugale. La situazione degli ex-coniugi al momento della dissoluzione del vincolo matrimoniale è la risultante di scelte pregresse condivise nella parte di vita trascorsa in comune, scelte e percorso di vita che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno degli ex coniugi, anche dopo lo scioglimento del vincolo. Non dare rilevanza al passato coniugale, finirebbe per svilire il lavoro domestico vanificandone il ruolo, con conseguente negazione della pari dignità dell'ex coniuge che per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole. Per dare concreta applicazione ai principi enunciati occorre partire dall'accertamento dell'esistenza e dalla quantificazione dell'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante la ricostruzione della situazione economico patrimoniale dei coniugi. Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, occorrerà valutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accertare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale
pagina 8 di 13 deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”. Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.
Pertanto, il Collegio è chiamato a:
- ricostruire le condizioni economico-patrimoniali delle parti per verificare l'esistenza di una sperequazione, presupposto in fatto per il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile;
- in presenza di sperequazione, con disponibilità in capo al richiedente l'assegno divorzile di mezzi inadeguati, verificata l'impossibilità di procurarne per ragioni obiettive, devono essere accertate le ragioni della sperequazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti;
- solo qualora la sperequazione sia la conseguenza del contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio potrà essere riconosciuto l'assegno divorzile nella componente compensativa perequativa, da quantificare in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti e al contributo prestato.
Quanto alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti si richiamano le valutazioni compiute nel punto precedente.
Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, emerge con evidenza la maggiore consistenza delle disponibilità reddituali del ricorrente, mentre emerge che la resistente, percepisce modesti redditi, notevolmente inferiori a quelli percepiti dall'ex coniuge.
Accertata la sussistenza dello squilibrio economico patrimoniale a vantaggio del occorre CP_1 procedere, seguendo quanto precisato dalla Suprema Corte, alla “effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”(cfr. supra).
Dall'istruttoria risulta accertato che la nel corso della vita matrimoniale ha svolto attività CP_2 di lavoro casalingo, occupandosi della cura della casa e della prole, mentre il si dedicava CP_1 all'attività lavorativa.
pagina 9 di 13 In particolare i testi escussi hanno dichiarato quanto segue.
La teste , cugina della resistente, ha dichiarato: “So con certezza che mia Testimone_1 cugina si è dedicata interamente all'accudimento dei figli e della famiglia rinunciando alla propria indipendenza economica. Io personalmente l'ho sempre sconsigliata di rinunciare alla propria indipendenza….io la consigliavo di accettare le proposte di lavoro anche con un part/time ma lei ha preferito dedicarsi alla cura dei figli e della casa.”
La teste datrice di lavoro della resistente fino al 2005 (fino alla nascita Testimone_2 della prima figlia) ha dichiarato che la resistente ha smesso di lavorare proprio in occasione delle nascita della figlia primogenita, precisando: “da allora non ha più lavorato;
io le avevo proposto di continuare con me anche il part time, ma lei ha preferito restare a casa”.
Il teste , amico delle parti ha dichiarato: “so che ha smesso di lavorare perché Tes_3 voleva dedicarsi alla bambina e poi ha continuato a dedicarsi alla famiglia;
noi ( io e la mia moglie) e la coppia ci vedevamo ogni settimana;
… ricordo che era una scelta della Controparte_3 condivisa dal marito quella per cui la moglie si dedicava alla cura dei figli e della casa e CP_2 rinunciava quindi al suo lavoro.”
Inoltre lo stesso ricorrente nell'interrogatorio formale ha dichiarato: “Si è vero, dopo la nascita dei figli mia moglie si è dedicata solo a loro ed alla cura della casa;
per una scelta di entrambi noi coniugi….
Si è vero ha partecipato alla vita familiare, ha cresciuto la figlia”.
Le risultanze riportate evidenziano da una parte la scelta operata dai coniugi durante il matrimonio sulla ripartizione dei compiti: il ricorrente dedito all'attività lavorativa, la resistente dedita in via pressoché esclusiva all'attività di cura ed accudimento della casa e dei figli. Solo dopo molti anni dalla nascita della primogenita la ha iniziato a svolgere attività lavorativa, dopo decenni di vita CP_2 matrimoniale organizzata secondo quanto sopra indicato. La resistente ha interrotto l'attività lavorativa precedentemente svolta dopo la nascita della prima figlia, nel 2005, e ha ripreso a lavorare dopo molti anni, con redditi notevolmente inferiori rispetto a quelli percepiti dall'ex coniuge.
Alla luce di tali riscontri probatori, risulta dunque provato che nel corso del matrimonio dalla nascita della figlia per molti anni la ha svolto attività casalinga, non percependo redditi, CP_2 dimostrando di essersi attivata appena possibile per reperire attività lavorativa, accettando anche modesti incarichi. Il ricorrente ha sempre svolto attività lavorativa con redditi notevolmente più elevati di quelli allo stato percepiti dalla resistente.
In conseguenza di tali scelte, il ha una solida posizione lavorativa e previdenziale con redditi CP_1 certi e adeguati, al contrario la percepisce redditi esigui con definitiva compromissione CP_2 della posizione previdenziale avendo iniziato a versare contributi, comunque non consistenti data l'entità dei redditi percepiti, quando aveva raggiunto un'età avanzata.
pagina 10 di 13 Premesso quanto sopra riportato, emerge che non possa ritenersi presente la componente assistenziale dell'assegno divorzile, in considerazione dei redditi percepiti dalla resistente che seppure esigui le garantiscono di soddisfare le esigenze primarie.
Mentre, deve essere accolta la domanda della di assegno divorzile quanto alla CP_2 componente perequativa- compensativa, seguendo gli orientamenti da ultimo indicati dalla Corte di
Cassazione per i quali: “In tema di determinazione dell'assegno di divorzio, il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è derogato, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, che deve perciò essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa, adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio.” (Cass.
n.23583/22).
Le parti nel corso della vita matrimoniale, hanno parimenti collaborato per far fronte alle esigenze della famiglia, l'ex marito lavorando come Carabiniere percependo redditi e costruendo un trattamento previdenziale che gli consentirà la percezione di congruo trattamento pensionistico;
la ex moglie essendosi occupata in via prevalente dell'accudimento della famiglia e dei figli, non avendo goduto di redditi propri, pur essendosi fattivamente attivata, non appena l'età dei figli lo ha reso possibile, per reperite occupazione, percepisce redditi esigui, con definitiva compromissione della possibilità di accumulare risparmi, e congruo trattamento pensionistico, avendo iniziato a lavorare molto più tardi rispetto al marito, scegliendo peraltro di interrompere l'attività lavorativa precedentemente svolta proprio al momento e a causa della nascita della prima figlia.
Tale sperequazione risulta frutto di scelte condivise tra i coniugi nella lunga vita matrimoniale.
La domanda di assegno divorzile formulata dalla deve quindi essere accolta in ragione CP_2 della componente perequativo-compensativa del contributo, dovendo ritenere l'attuale sperequazione reddituale e patrimoniale frutto dell'impegno della moglie nell'accudimento della famiglia e della prole. L'assegno divorzile nella sua componente perequativa-compensativa dovrà ristorare le minori disponibilità reddituali della moglie, rispetto a quelle più elevate del marito.
Tanto premesso, considerata sia la durata del matrimonio pari 17/18 anni (valutando il tempo trascorso dalla data di celebrazione del matrimonio, nel 2000, alla data della separazione omologata nel 2018), valutata la partecipazione della resistente alla formazione della situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente, considerate le disponibilità attuali delle parti, il Collegio stima equo determinare l'importo dell'assegno divorzile in € 100,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT. Per la determinazione di pagina 11 di 13 tale assegno il Collegio valuta la diversa incidenza fiscale essendo tale importo onere deducibile da parte dell'obbligato, e reddito per la beneficiaria.
Quanto alla decorrenza dell'assegno di divorzio, il Collegio rileva che l'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo "status" delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, rimanendo fermi per il periodo pregresso i provvedimenti provvisori (che disciplinavano la determinazione dell'assegno di mantenimento).
Spese del giudizio
Le spese del giudizio devono essere compensate per la materia trattata e per le ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1
in NARNI - TR il 25/06/2000; Controparte_2
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di NARNI -
TR (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, atto n. 46, parte II, serie A);
affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità Per_2 genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione, salute, determinazione del luogo di residenza abituale - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore medesimo, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso, disponendone il collocamento presso la madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé il minore, in difetto di diverso accordo scritto, con le seguenti modalità: il padre terrà con sé il figlio tre pomeriggi a settimana che verranno concordati di volta in volta dai coniugi compatibilmente con i reciproci impegni, dalle ore 16.00 ora di uscita da scuola del figlio, sino alle ore 20.00/21.00 e due domeniche al mese alternate per l'intera giornata. Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre almeno una settimana di ferie;
il padre potrà tenere con sé il figlio per
7 giorni non consecutivi da distribuire lungo l'intero periodo di vacanze, salvo diverso accordo tra i coniugi, tenendo conto del preminente interesse del minore. Nelle festività principali dell'anno (Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, Fine Anno, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo) il figlio trascorrerà con i genitori con i genitori alternativamente la mattina pranzo incluso e/o il pomeriggio cena inclusa;
pagina 12 di 13 determina in 250,00 euro per ciascun figlio il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento dei figli, da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio, entro il giorno 26 di ogni mese, con decorrenza dalla data della separazione e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
dispone che i genitori contribuiscano per il 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli in applicazione di quanto previsto dal Protocollo di Terni sulle spese straordinarie;
determina in complessivi € 100,00 il contributo mensile dovuto da a titolo di Controparte_1 assegno ai sensi dell'art.5 L.n.898/1970, da corrispondere a presso il di lei Controparte_2 domicilio, entro il giorno 26 di ogni mese, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, con conferma dei provvedimenti provvisori emessi nel corso del giudizio;
conferma l'assegnazione della casa familiare al ricorrente come richiesto dalle parti;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
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