Articolo 40 della Legge 3 aprile 1979, n. 101
Articolo 39Articolo 41
Versione
22 aprile 1979
Art. 40. Retroattivita'

Nella prima applicazione della presente legge, ai soli fini del conseguimento della classe di stipendio successiva allo stipendio attribuito nel primo inquadramento, quest'ultimo si considera decorrente dal 1 gennaio 1977 o dalla data di assunzione del personale, se successiva.
Entrata in vigore il 22 aprile 1979