Art. 40. Retroattivita'
Nella prima applicazione della presente legge, ai soli fini del conseguimento della classe di stipendio successiva allo stipendio attribuito nel primo inquadramento, quest'ultimo si considera decorrente dal 1 gennaio 1977 o dalla data di assunzione del personale, se successiva.
Nella prima applicazione della presente legge, ai soli fini del conseguimento della classe di stipendio successiva allo stipendio attribuito nel primo inquadramento, quest'ultimo si considera decorrente dal 1 gennaio 1977 o dalla data di assunzione del personale, se successiva.