Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 27138/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difen- sori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 27138/2023 r.g.a.c.
TRA
Parte_1
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., dom.to presso
[...] P.IVA_1
l'AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI (c.f.: dalla quale è rappre- C.F._1
sentata e difesa ex lege.
- Opponente
E
(c.f.: ), elett.te dom.to presso lo studio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. DE CICCO FRANCESCO (c.f.: dal quale è rappr.to e difeso C.F._3
in virtù di procura in atti.
- Opposto
E
(c.f.: ), elett.te dom.to presso lo studio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. DE CICCO FRANCESCO (c.f.: dal quale è rappr.to e difeso C.F._3
in virtù di procura in atti.
- Chiamata in causa iussu iudicis
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
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Con ricorso monitorio depositato in data 20 ottobre 2023, il signor Parte_2
ha chiesto ingiungere al il paga-
[...] Controparte_2
mento della somma di € 214.755,00 oltre agli interessi nella misura legale fino al soddisfo e spese di giudizio con relativa attribuzione al procuratore antistatario.
A sostegno del ricorso ha dedotto che:
➢ con Ordinanza n. 21 del 16 maggio 2016, il Commissariato per la realizzazione delle opere relative agli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina di cui al programma Infrastrutture strategiche previsto dalla l. 21.12.2001 n. 443, approva- va ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 1 L. 11.11.2014 n. 164 e s.m.i. dell'art. 166 e 167 comma 5 D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. nonché ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.p.r. 327/2001 e s.m.i. anche ai fini della compatibilità ambienta- le, della localizzazione urbanistica, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo dell' , 1^ tratta variante alla Linea Napoli- Cancello compren- Parte_3
sivo della variante di tracciato tra le progressive chilometriche 5+300 e 6+599 ( va- riante archeologica DA );
➢ con D.o.u. (decreto di occupazione d'urgenza ) n. 117 del 08.07.2016 emesso dal
Dirigente dell'ufficio per le espropriazioni di FI s.p.a. , veniva auto- Controparte_3
rizzata ad occupare d'urgenza l'immobile dell'istante sito in Acerra, e identificato al
CT di Acerra al foglio n. 44, particella n. 27 con indennità provvisoria determinata , pari a € 214.755,00;
➢ con immissione in possesso del 19.09.2016, veniva data esecuzione al predetto provvedimento redigendo lo stato di consistenza dell'immobile occupato con suc- cedanea irreversibile trasformazione del fondo;
➢ con istanza del 19.09.2016 , lo scrivente richiedeva a la costituzione Controparte_3
del collegio di tecnici ex art. 21 Tu espropri, il quale con relazione peritale deter- minava in via definitiva l'indennizzo di esproprio in € 271.390,625;
➢ avverso la predetta stima, veniva proposta d opposizione ex art. 54 Controparte_3
D.p.r. 327/2001, pendente alla data di deposito del ricorso monitorio;
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➢ il ricorrente, ex art. 26 comma 5 del TU espropri, con riserva di richiedere in sede giudiziale la somma effettivamente spettante e previa dichiarazione attestante
l'assenza di diritti di terzi sui beni espropriati, inoltrava al di ri- CP_4 Pt_1
chiesta di pagamento dell'indennità provvisoria accantonata dall'ente esproprian- te;
l'istanza veniva inoltrata anche a FI. Quest'ultima con nota a CP_3
mezzo pec del 26.04.2023 evidenziava che, al fine di ottenere la corresponsione delle somme da parte della non si rendeva necessario alcun provvedimento di svincolo;
➢ con nota trasmessa a mezzo pec sia al ricorrente che a del 11.10.2023 CP_5
la RTS confermava l'esistenza del deposito di € 214.755 ,00 (deposito n.nazionale
1291082 e n. provinciale 329327 ) ma negava e si opponeva al chiesto pagamento diretto asserendo di avere necessità del formale provvedimento di svincolo da par- te dell'autorità espropriante , ritenendo fuorviante sul punto la precisazione sopra richiamata di Controparte_3
➢ a tale nota replicava con nota pec del 11.10.2023 del seguente tenore: CP_5
“ si coglie l'occasione per precisare che alcuna comunicazione “fuorviante” è stata mai trasmessa da FI o chi per essa alla Ditta in oggetto , atteso che nella fattispe- cie è stato richiamato testualmente il contenuto dell'art. 26 commi 5 e 6 del D.p.r.
327/2001 in materia di svincolo di indennità provvisoria depositata presso il MEF, quando il proprietario produca una dichiarazione in cui assume ogni responsabilità in relazione ad eventuali diritti di terzi”
Ciò premesso, il ricorrente, invocando quanto previsto dall'art.26 commi 5 e 6 del TU
Espropri, ha chiesto adottarsi decreto ingiuntivo per la somma sopra indicata.
A fronte dell'emissione del Decreto Ingiuntivo n.6933/2023 del 29.11.2023, notificato in data 30.11.2023, il ha proposto tempestiva opposizione. Parte_1
All'esito di una lunga digressione in ordine alla natura del deposito amministrativo oggetto di causa, l'opponente ha sottolineato la propria natura di mero “custode legale” dei depositi amministrativi costituiti dai soggetti titolati nell'attesa della ricezione - da parte dell'autorità espropriante o legittimata per essa - dello specifico provvedimento di svincolo.
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Il diniego è stato, pertanto, fondato sulla carenza di formale e valido provvedimento autorizzativo allo svincolo emesso a cura dell'Autorità Espropriante e/o depositante legale /Ente/autorità legittimata in tale senso (rif. Art. 339 e ss. I.S.D.).
Ha, quindi, ribadito che quanto comunicatole dalla Controparte_6
risultava essere fuorviante atteso che la carenza di legittimazione allo svincolo di alcun deposito amministrativo definitivo in carenza di un formale e valido provvedimento autorizzativo allo svincolo emesso a cura dell'Autorità Espropriante e/o del Depositan- te legale/Ente/Autorità legittimata.
Ha, inoltre, lamentato la carenza di definitività dell'indennità in oggetto, attesa la pendenza di contenzioso avviato dalla stessa . Controparte_6
Ha, quindi, rivendicato l'assenza di ulteriori attività istruttorie a compiersi e richiama- to l'art. 28 del d.P.R. n. 327/2001.
Ha, inoltre, evidenziato l'erroneità del richiamo all'art. 26 T.U. sulle espropriazioni
(che riguarda i depositi provvisori e non quelli definitivi), ricadendosi, nella fattispecie concreta, nell'ipotesi di cui all'art. 28 del medesimo corpus normativo.
Si è costituito l'opposto evidenziando l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza resa all'udienza del 20 maggio 2024 questo Giudice ha disposto la chiamata in causa iussu iudicis dell'autorità espropriante depositante le somme oggetto di richiesta di pagamento.
In data 4 ottobre 2024 si è costituita la quale, dopo Controparte_6
aver riportato il testo degli artt. 26 e 28 del TU Espropri, ha sostenuto che le due disposizioni regolano momenti diversi nel contesto del procedimento espropriativo e cioè l'una il pagamento della indennità provvisoria, l'altra il pagamento della indennità definitiva, assoggettando ciascuna ad ipotesi ed a regole diverse fra loro.
In particolare ha dedotto che solo nel caso dell'art. 28 è previsto una autorizzazione,
o svincolo che dir si voglia da parte dell'Ente Espropriante: autorizzazione o svincolo che può intervenire solo quando l'indennità di espropriazione sia divenuta definitiva rispetto a tutti i potenziali interessati.
Essa, dunque, non può essere rilasciata dall'Autorità Espropriante qualora sia stata
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notificata in Corte d'Appello opposizione alla determinazione effettuata in secondo grado amministrativo dalla Commissione provinciale o dal Collegio dei tecnici e/o l'opposizione da parte di terzi.
Nel caso di specie si sarebbe, invece, in presenza di una indennità provvisoria discipli- nata dall'26 DPR 327/01, ed in specie i commi 4 e 5 (indennità depositata ed in penden- za di contestazione della stessa da parte dell'espropriato; le norme consentono a quest'ultimo di percepire “in qualunque momento” il relativo importo. La norma non prevede alcuna autorizzazione e può essere presentata anche con riserva di richiedere la determinazione giudiziale dell'indennità).
La chiamata in causa ha, quindi, sostenuto che “abbia errato la Parte_1 [...]
quando ha preteso di subordinare il pagamento richiesto dalla ditta Controparte_7
Caporale, della indennità provvisoria accantonata presso di lei, al rilascio di una autorizzazione o svincolo da parte di . …Altro è quanto accade nel caso di CP_8
indennità provvisoria depositata, il cui pagamento da parte del depositario (prima Cassa
DDPP, oggi ha luogo senza ordine diretto dell'Autorità Espropriante nell'ambito di un rapporto esclusivo tra il e la ditta beneficiaria”.
Ha, quindi, concluso per il rigetto dell'opposizione proposta dal con condanna al pagamento delle spese di lite in proprio favore.
La causa, in assenza di istruttoria, è stata rinviata alla data del 10 febbraio 2025 per la decisione a norma dell'art.281 sexies c.p.c., con sostituzione dell'udienza a mezzo del deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c..
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In via preliminare va confutato quanto evidenziato dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato nelle note depositate il 09 febbraio 2025 secondo cui “L'Amministrazione ha effettuato l'atto di chiamata in causa del terzo ex art. 107 cpc Dall'esame dell'atto di costituzione del terzo, che non confuta i motivi di opposizione, emerge che
l'amministrazione ha correttamente rifiutato il pagamento in difetto dei presupposti di legge, come ampiamente dedotto in sede oppositiva”.
Trattasi, invero, di lettura del tutto fuorviante delle difese di FI la quale, quale ente depositante e, quindi, titolare delle somme depositate, lungi dal sostenere la legittimità
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dell'operato della depositaria (diniego di corresponsione delle somme depositate in favore della ditta espropriata), lo ha decisamente stigmatizzato, evidenziando come detto diniego si palesasse del tutto ingiustificato in quanto ancorato all'illegittimità richiesta, da parte dell'ente espropriante, di un provvedimento di svincolo, da non adottarsi, nel caso di specie, vertendosi in ipotesi di indennità provvisoria determinata dalla stessa autorità espropriante.
Coerente con tale interpretazione è, d'altra parte, la richiesta di rigetto dell'opposizione e di condanna del alla refusione delle spese di lite.
Ciò chiarito, vanno integralmente accolte e condivise le argomentazioni addotte da
FI la quale, in quanto titolare delle somme depositate e, quindi, degli interessi che vorrebbe asseritamente tutelare a mezzo dell'opposto diniego, ha, invece, rappresenta- to, mediante il richiamo all'art.26 TU Espropri ed all'affermata natura di deposito avente ad oggetto indennità provvisoria, il dovere del depositario di corrisponderla alla ditta espropriata a semplice richiesta e senza necessità di qualsivoglia provvedimento di svincolo.
Parte opponente manifesta palesemente di confondere la natura dell'indennità de- positata, la quale, come chiarito dal depositante, va qualificata come indennità provvi- soria di cui all'art.26 TU Espropri;
fuorviante è, inoltre, il richiamo a possibili diritti di terzi sull'indennità ove correlato al contenzioso avviato da FI avverso l'indennità (di importo maggiore rispetto a quello della indennità provvisoria depositata) determina- ta dal collegio di esperti di cui all'art.21 TU Espropri su iniziativa della ditta espropriata.
Invero detto contenzioso è stato specificamente avviato da FI al solo fine di ricon- durre l'importo dell'indennità di esproprio individuato dal collegio a quello determinato in via provvisoria e già depositato, sicchè non potrà esservi alcun esito giudiziale potenzialmente determinativo in peius delle somme rispetto a quelle già depositate ed a corrispondersi in esecuzione del presente giudizio;
colgono nel segno i rilievi mossi, sul punto, dall'opposto; invero o il giudizio si concluderà con l'accoglimento delle tesi di FI,
e quindi l'indennità si intenderà pari a quella provvisoria già determinata (e corrisposta), ovvero con l'accoglimento parziale o il rigetto dell'opposizione di FI, con conseguente obbligo di quest'ultima di corrispondere le ulteriori somme rispetto a quelle già deposi-
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tate e, poi, corrisposte su istanza dell'interessato.
Invero l'interpretazione fornita dal appare totalmente disancorata dall'analisi delle dinamiche in oggetto e si pone, peraltro, in aperto contrasto con quanto evidenzia- to finanche dallo stesso depositante, che, anche in sede stragiudiziale, ha chiaramente evidenziato l'assenza di qualsivoglia ostacolo al pagamento delle somme in favore della ditta espropriata, sicchè nessuna responsabilità della (depositario) potrebbe configurarsi nei confronti di un depositante che abbia espressamente assunto un atteggiamento non oppositivo a detto pagamento, seppur accompagnato dal legittimo rifiuto ad adottare un fuorviante provvedimento di svincolo ai sensi dell'art.28 TU
Espropri, ritenuto non pertinente per le ragioni ampiamente evidenziate in comparsa di costituzione.
L'unica ragione ostativa era, quindi, rappresentata dalla possibile esistenza di diritti di terzi sull'indennità, rispetto alla quale va valorizzata la dichiarazione resa dall'espropriato integrante piena assunzione di responsabilità in merito a detta inesi- stenza.
Conclusivamente l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite tra l'opponente e l'opposto seguono la soccombenza del primo e si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55 del 2014, facendo applicazione dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta.
In applicazione del principio di causalità, anche le spese della chiamata in causa FI vanno poste a carico dell'opponente e liquidate con gli stessi criteri.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ rigetta l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo indicato in parte motiva, che va, pertanto, dichiarato esecutivo;
➢ condanna il alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto che si liquidano in euro 5.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese
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generali nella misura del 15%, iva e cpa con attribuzione al difensore dichiara- tosi antistatario;
➢ condanna il alla refusione delle spese di lite in favore della chiamata in causa FI che si liquidano in euro 2.500,00 per onorari, oltre rimborso forfetta- rio per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Così deciso in Napoli il 19 febbraio 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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