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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 24/11/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3798/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio CE Relatore
IG AN RG CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3798/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA Parte_1 C.F._1
IA NG, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 18.12.2024 ha agito nei confronti di Parte_1 CP_1
formulando le seguenti conclusioni:
[...]
“1) la LI manterrà la residenza con la madre, dandosi atto che attualmente è stabilita in Per_1
NT (PE) alla Via Manin n.14/h;
2) il sig. corrisponderà alla sig.ra per il mantenimento Controparte_1 Parte_1 della LI la somma di € 300,00 mensili, da versarsi anticipatamente a far data da gennaio Per_1
2025 entro il primo giorno di ogni mese con le modalità individuate dalla madre e rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a decorrere da gennaio 2026 (prima rivalutazione). Inoltre, saranno divise a metà tra i coniugi, secondo il modello adottato dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara, le spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludico-sportive relative alla LI , da concordarsi previamente e documentarsi successivamente. Mentre continuerà ad Per_1 essere percepito per intero dalla madre l'assegno unico universale erogato in favore della LI
”. Per_1
Il convenuto non si è costituito in giudizio e, pertanto, all'udienza del 3.7.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
Nella medesima udienza sono stati disposti i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“dispone che c.f. , cittadino italiano, nato a [...]_1 C.F._2
(FG) il 24.07.1987 e residente in [...], contribuisca al mantenimento della LI versando, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal gennaio Persona_2
2025 e successiva rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, in favore della ricorrente
[...]
, c.f. , cittadina italiana, nata a [...]_1 C.F._1
(FG) il 13.06.1989, la somma di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal
Protocollo famiglia del Tribunale di Pescara”
Inoltre venivano disposte indagini di polizia tributaria in ordine a , depositate in atti Controparte_1 in data 20.10.2025.
All'udienza del 13.11.2025 il procuratore di parte ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi insistendo per l'accoglimento della domanda con integrale conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti.
pagina 2 di 5 Pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
……………..
Poiché la LI è divenuta maggiorenne il giorno successivo al deposito del ricorso Persona_2 introduttivo del presente giudizio, la domanda deve essere limitata al contributo al mantenimento richiesto per la LI maggiorenne.
Ciò precisato, deve essere confermato quanto disposto in via provvisoria ed urgente all'udienza del
3.7.2025.
Invero, ai sensi dell'art. 30 della Costituzione i genitori hanno l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, tenendo conto dei bisogni di questi e in proporzione delle rispettive sostanze e capacità economiche e lavorative. Tale obbligo sussiste per il solo fatto di aver generato e sopravvive alla separazione o divorzio, così come alla cessazione della convivenza more uxorio, al fine di garantire alla prole il mantenimento del tenore di vita goduto prima della rottura dell'unione.
Inoltre, come affermato a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Cassazione civile sez.
I, 08/05/2025, n.12121; Cassazione civile sez. VI, 07/11/2022, n.32727), l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio, costituzionalmente tutelato nonché disciplinato dall' art. 315-bis c.c. e dal combinato disposto degli artt. 337-ter e 337-septies c.c., non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età ma, al contrario, prosegue e permane fino a quando questi non raggiunga l'indipendenza economica, alla luce delle sue aspettative ed ambizioni lavorative.
Quanto alla quantificazione del predetto contributo, occorre considerare le reali capacità reddituali del
. CP_1
Ebbene, dalla documentazione presente agli atti (indagini di polizia tributaria depositate il 20.10.2025), risulta che il resistente ha percepito, per il periodo di imposta 2024, un reddito complessivo lordo €
25.279,48, di cui € 23.900,25 per redditi da lavoro dipendente o assimilati con contratto a tempo determinato ed € 1379,23 per altre indennità.
Inoltre, dall'analisi delle movimentazioni relative alla carta n. 5333171191472824, intestata al resistente, risulta che lo stesso, dal gennaio 2025 fino alla data di conclusione delle predette indagini di polizia tributaria, ha ricevuto accrediti e/o bonifici dalla Easy Servizi s.r.l. per saldo competenze per un ammontare medio mensile di € 1700,00.
pagina 3 di 5 Per tali motivi risulta assolutamente congrua la misura del contributo al mantenimento, in favore della LI , di € 300,00 mensili, con decorrenza dal gennaio 2025 e successiva Persona_2 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo famiglia del Tribunale di Pescara.
Infine, la ricorrente potrà continuare a percepire per intero l'Assegno Unico Universale per la LI
in quanto il convenuto non si è opposto a tale domanda, essendo rimasto contumace. Per_1
Quanto alle spese di lite, si osserva che l'instaurazione del presente procedimento si è resa necessaria a causa della condotta omissiva del convenuto;
ed invero la De Iudicibus ha dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio che “ Per quanto concerne il mantenimento di , come sopra già Per_1 evidenziato, è sempre stata la madre ad occuparsi con continuità delle sue esigenze, mentre il padre se ne è sempre disinteressato. In particolare, nell'ultimo anno il padre nulla ha versato per il suo mantenimento, mentre in passato si è talvolta limitato a regalarle qualcosa e le poche volte che si sono incontrati, pur essendo sempre stato messo al corrente delle spese anche straordinarie necessarie e sostenute per la LI, per le quali non mai corrisposto nulla “; a fronte di tale contestazione, il convenuto, rimasto contumace, non ha fornito la prova di un proprio contributo al mantenimento della LI che comunque non è emersa nemmeno dall'esame degli estratti di conto corrente del Per_1 convenuto acquisiti dalla polizia tributaria.
Perciò dette spese, liquidate in dispositivo quanto ai compensi in misura prossima al minimo per causa di valore indeterminabile e minima complessità ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, vanno poste a carico del convenuto, soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pone in capo a (c.f. ) l'obbligo contribuire al Controparte_1 C.F._2 mantenimento della LI versando, entro il giorno 5 di ogni mese, con Persona_2 decorrenza dal gennaio 2025 e successiva rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, in favore della ricorrente (c.f. ) la somma di € Parte_1 C.F._1
300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo famiglia del
Tribunale di Pescara;
2) L'assegno unico universale per la LI continuerà ad essere percepito per Persona_2 intero dalla predetta;
Parte_1 pagina 4 di 5 3) Condanna a pagare in favore di le spese Controparte_1 Parte_1 del presente giudizio, che liquida in € 98,00 per esborsi e in € 3.850,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge.
Pescara 24 novembre 2025
Il CE relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio CE Relatore
IG AN RG CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3798/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA Parte_1 C.F._1
IA NG, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 18.12.2024 ha agito nei confronti di Parte_1 CP_1
formulando le seguenti conclusioni:
[...]
“1) la LI manterrà la residenza con la madre, dandosi atto che attualmente è stabilita in Per_1
NT (PE) alla Via Manin n.14/h;
2) il sig. corrisponderà alla sig.ra per il mantenimento Controparte_1 Parte_1 della LI la somma di € 300,00 mensili, da versarsi anticipatamente a far data da gennaio Per_1
2025 entro il primo giorno di ogni mese con le modalità individuate dalla madre e rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a decorrere da gennaio 2026 (prima rivalutazione). Inoltre, saranno divise a metà tra i coniugi, secondo il modello adottato dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara, le spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludico-sportive relative alla LI , da concordarsi previamente e documentarsi successivamente. Mentre continuerà ad Per_1 essere percepito per intero dalla madre l'assegno unico universale erogato in favore della LI
”. Per_1
Il convenuto non si è costituito in giudizio e, pertanto, all'udienza del 3.7.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
Nella medesima udienza sono stati disposti i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“dispone che c.f. , cittadino italiano, nato a [...]_1 C.F._2
(FG) il 24.07.1987 e residente in [...], contribuisca al mantenimento della LI versando, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal gennaio Persona_2
2025 e successiva rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, in favore della ricorrente
[...]
, c.f. , cittadina italiana, nata a [...]_1 C.F._1
(FG) il 13.06.1989, la somma di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal
Protocollo famiglia del Tribunale di Pescara”
Inoltre venivano disposte indagini di polizia tributaria in ordine a , depositate in atti Controparte_1 in data 20.10.2025.
All'udienza del 13.11.2025 il procuratore di parte ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi insistendo per l'accoglimento della domanda con integrale conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti.
pagina 2 di 5 Pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
……………..
Poiché la LI è divenuta maggiorenne il giorno successivo al deposito del ricorso Persona_2 introduttivo del presente giudizio, la domanda deve essere limitata al contributo al mantenimento richiesto per la LI maggiorenne.
Ciò precisato, deve essere confermato quanto disposto in via provvisoria ed urgente all'udienza del
3.7.2025.
Invero, ai sensi dell'art. 30 della Costituzione i genitori hanno l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, tenendo conto dei bisogni di questi e in proporzione delle rispettive sostanze e capacità economiche e lavorative. Tale obbligo sussiste per il solo fatto di aver generato e sopravvive alla separazione o divorzio, così come alla cessazione della convivenza more uxorio, al fine di garantire alla prole il mantenimento del tenore di vita goduto prima della rottura dell'unione.
Inoltre, come affermato a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Cassazione civile sez.
I, 08/05/2025, n.12121; Cassazione civile sez. VI, 07/11/2022, n.32727), l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio, costituzionalmente tutelato nonché disciplinato dall' art. 315-bis c.c. e dal combinato disposto degli artt. 337-ter e 337-septies c.c., non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età ma, al contrario, prosegue e permane fino a quando questi non raggiunga l'indipendenza economica, alla luce delle sue aspettative ed ambizioni lavorative.
Quanto alla quantificazione del predetto contributo, occorre considerare le reali capacità reddituali del
. CP_1
Ebbene, dalla documentazione presente agli atti (indagini di polizia tributaria depositate il 20.10.2025), risulta che il resistente ha percepito, per il periodo di imposta 2024, un reddito complessivo lordo €
25.279,48, di cui € 23.900,25 per redditi da lavoro dipendente o assimilati con contratto a tempo determinato ed € 1379,23 per altre indennità.
Inoltre, dall'analisi delle movimentazioni relative alla carta n. 5333171191472824, intestata al resistente, risulta che lo stesso, dal gennaio 2025 fino alla data di conclusione delle predette indagini di polizia tributaria, ha ricevuto accrediti e/o bonifici dalla Easy Servizi s.r.l. per saldo competenze per un ammontare medio mensile di € 1700,00.
pagina 3 di 5 Per tali motivi risulta assolutamente congrua la misura del contributo al mantenimento, in favore della LI , di € 300,00 mensili, con decorrenza dal gennaio 2025 e successiva Persona_2 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo famiglia del Tribunale di Pescara.
Infine, la ricorrente potrà continuare a percepire per intero l'Assegno Unico Universale per la LI
in quanto il convenuto non si è opposto a tale domanda, essendo rimasto contumace. Per_1
Quanto alle spese di lite, si osserva che l'instaurazione del presente procedimento si è resa necessaria a causa della condotta omissiva del convenuto;
ed invero la De Iudicibus ha dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio che “ Per quanto concerne il mantenimento di , come sopra già Per_1 evidenziato, è sempre stata la madre ad occuparsi con continuità delle sue esigenze, mentre il padre se ne è sempre disinteressato. In particolare, nell'ultimo anno il padre nulla ha versato per il suo mantenimento, mentre in passato si è talvolta limitato a regalarle qualcosa e le poche volte che si sono incontrati, pur essendo sempre stato messo al corrente delle spese anche straordinarie necessarie e sostenute per la LI, per le quali non mai corrisposto nulla “; a fronte di tale contestazione, il convenuto, rimasto contumace, non ha fornito la prova di un proprio contributo al mantenimento della LI che comunque non è emersa nemmeno dall'esame degli estratti di conto corrente del Per_1 convenuto acquisiti dalla polizia tributaria.
Perciò dette spese, liquidate in dispositivo quanto ai compensi in misura prossima al minimo per causa di valore indeterminabile e minima complessità ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, vanno poste a carico del convenuto, soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pone in capo a (c.f. ) l'obbligo contribuire al Controparte_1 C.F._2 mantenimento della LI versando, entro il giorno 5 di ogni mese, con Persona_2 decorrenza dal gennaio 2025 e successiva rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, in favore della ricorrente (c.f. ) la somma di € Parte_1 C.F._1
300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo famiglia del
Tribunale di Pescara;
2) L'assegno unico universale per la LI continuerà ad essere percepito per Persona_2 intero dalla predetta;
Parte_1 pagina 4 di 5 3) Condanna a pagare in favore di le spese Controparte_1 Parte_1 del presente giudizio, che liquida in € 98,00 per esborsi e in € 3.850,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge.
Pescara 24 novembre 2025
Il CE relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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