Sentenza 29 gennaio 1999
Massime • 1
Ai fini della determinazione della competenza per valore, vanno cumulate, ai sensi dell'art. 10 comma secondo cod. proc. civ., le domande proposte nel processo contro la medesima persona, ma non anche le voci che configurano elementi di specificazione della medesima domanda. Pertanto, in tema di risarcimento dei danni per lesioni personali, le varie componenti della pretesa risarcitoria (danno biologico, morale, patrimoniale) costituendo voci dell'unico "petitum" e non autonome domande, non possono ritenersi, ove di importo indeterminato, ciascuna di ammontare pari al massimo della competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 comma primo cod. proc. civ. e non possono, pertanto, portare al superamento di detta competenza in forza del disposto dell'art. 10 comma secondo cod. proc. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/1999, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Roberto PREDEN - Rel. Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO Di COMPETENZA proposto da:
CI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 184, presso lo studio dell'avvoccato GINA TRALICCI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ASSITALIA ASSIC SPA, in persona del dott. Michele Vizzone elettivamente domiciliato in ROMA VIA Di S COSTANZA 35, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA DELFINI, che lo difende, giusta delega in atti;
- resistente -
nonché contro
IF BE;
- intimata -
avverso la sentenza n. 7885/97 del Pretore di ROMA, emessa il 5/12/97 depositata il 18/12/97; RG.31356/96. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 13/11/98 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO DELLI PRISCOLI che ha chiesto e si dichiara la competenza dello stesso in ordine alla controversia di cui sopra.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Roma, con sentenza del 18.12.1997, emessa nella causa per risarcimento danni da incidente stradale promossa da IS CI
contro
BE ZI e la S.p.a. LI, ha dichiarato la propria incompetenza per valore, indicando come competente il tribunale.
A tale pronuncia il pretore è pervenuto osservando: 1) che la CI aveva chiesto il risarcimento: a) del danno biologico;
b) del danno morale;
e) del danno da invalidità permanente con incidenza sulla capacità lavorativa specifica;
d) del danno da lucro cessante;
e) il tutto con interessi e rivalutazione;
2) che la domanda non determinata nel quantun si reputa proposta per un valore pari al limite massimo della competenza per valore del giudice adito;
3) che, pertanto, mancando nella specie qualsiasi quantificazione delle varie voci di danno, l'attrice aveva proposto quattro domande per un importo di L.50.000.000 ciascuna, le quali, cumulate in base al disposto dell'art. 10, comma 2. c.p.c., eccedevano il limite della competenza per valore del giudice adito;
4) che, in ogni caso, anche se l'attrice avesse proposto una sola domanda di attribuzione degli interessi e della rivalutazione avrebbe comportato l'esorbitanza del petitum dai limiti di competenza per valore del giudice adito. Avverso tale sentenza ha proposto regolamento di competenza la CI con ricorso notificato alla ZI ed alla S.p.a. LI. Quest'ultima ha depositato memoria resistendo al ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
2. Nella specie la parte attrice, con la domanda proposta davanti al pretore, ha richiesto il risarcimento dei danni derivati da lesioni riportate in un sinistro stradale, con riferimento a varie voci di danno (biologico, morale, patrirnoniale), senza indicare l'importo complessivo del danno, ne' quello delle singole voci. Ora, per costante giurisprudenza di questa S.C., deve ritenersi che, al fine della determinazione della competenza per valore, vanno cumulate, ai sensi dell'art. 10, comma 2, c.p.c., le "domande" proposte nel processo contro la medesima persona, e non anche, quindi, le "voci" che configurano elementi e specificazioni della medesima domanda;
ed in tema di risarcimento dei danni, le varie componenti della pretesa risarcitoria, costituendo voci dell'unico petitum e non autonome domande, non possono ritenersi, ove di importo indeterminato, ciascuna di ammontare pari al massimo della competenza del giudice adito, al sensi dell'art. 14, comma 1, c.p.c., e non possono pertanto portare al superamento di detta competenza, in forza del disposto dell'art.10, comma 2, c.p.c. (sent.n. 4380/92;n. 2106/94;n. 5315/96;n. 9779/97). Quanto al preteso cumulo della domanda risarcitoria con l'ulteriore domanda avente ad oggetto interessi e rivalutazione, al quale la sentenza si riferisce occorre notare che nella citazione non si rinviene siffatta "ulteriore domanda". Va comunque rilevato che, dovendosi considerare come unica domanda quella che abbia ad oggetto la pretesa risarcitoria e l'attribuzione della rivalutazione e degli interessi (sent. n. 4380/92;n. 8259/97), non sarebbe operante il cumulo.
3. In conclusione, va dichiarata la competenza del Pretore di Roma.
Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico delle controparti in solido, in ragione del comune interesse.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
dichiara la competenza del Pretore di Roma;
condanna in solido BE ZI e la S.p.a. LI al pagamento delle spese, che liquida in L ... ..... . oltre L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) per onorari. Così deciso in Roma, il 13.11.1998
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 1999