Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/1999, n. 800
CASS
Sentenza 29 gennaio 1999

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Ai fini della determinazione della competenza per valore, vanno cumulate, ai sensi dell'art. 10 comma secondo cod. proc. civ., le domande proposte nel processo contro la medesima persona, ma non anche le voci che configurano elementi di specificazione della medesima domanda. Pertanto, in tema di risarcimento dei danni per lesioni personali, le varie componenti della pretesa risarcitoria (danno biologico, morale, patrimoniale) costituendo voci dell'unico "petitum" e non autonome domande, non possono ritenersi, ove di importo indeterminato, ciascuna di ammontare pari al massimo della competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 comma primo cod. proc. civ. e non possono, pertanto, portare al superamento di detta competenza in forza del disposto dell'art. 10 comma secondo cod. proc. civ.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/1999, n. 800
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 800
    Data del deposito : 29 gennaio 1999

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