Articolo 4 della Legge 9 dicembre 1950, n. 1159
Articolo 3Articolo 5
Versione
13 febbraio 1951
Art. 4.
Le domande di sussidio di cui agli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 7 ottobre 1947, n. 1303 , devono essere presentate al competente Ufficio del genio civile, per quanto riguarda i Comuni di cui al precedente art. 1, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 13 febbraio 1951