Articolo 69 della Legge 30 aprile 1971, n. 206
Articolo 68Articolo 70
Versione
15 maggio 1971
Art. 69.
E' stabilito, per l'anno finanziario 1971, un limite di impegno di lire 1.250.000.000 per la concessione di contributi costanti trentacinquennali a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti autorizzati per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonche' delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue di cui agli articoli 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090 ; concernente norme delegate previste dall' articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129 .
Entrata in vigore il 15 maggio 1971