CA
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Stefania Basso -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 22 aprile
2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 813/24 r. g. l., vertente
TRA rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Cimmino, Beniamino Carnevale ed Enrico Parte_1
Vellucci, presso i quali elettivamente domicilia, in Napoli, via De Gasperi n. 55
APPELLANTE
E
, e , quali eredi di , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Luca Maria Maranca, presso il quale elettivamente domiciliano, in
Scafati (SA), via Colombo n. 25
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 1635 del Parte_1
2024 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale, a parziale accoglimento del ricorso proposto da e veniva condanna a Controparte_1 Controparte_2 CP_2 corrispondere ai predetti, a titolo di danno biologico, l'importo complessivo di euro 41.393,50, da ripartire pro quota, per il carcinoma polmonare papillare contratto, secondo la prospettazione azionata, dal loro dante causa (rispettivamente marito della prima e padre degli altri Persona_1
1 due) in seguito all'esposizione all'amianto sulle navi di Essa esponente, ove il predetto aveva lavorato dal settembre 1999 al febbraio 2009.
Censurava detta pronuncia, deducendo che il Tribunale aveva riconosciuto il danno biologico riportato dal dante causa, laddove era stato richiesto in via esclusiva il danno non patrimoniale terminale.
Denunciava, poi, un ulteriore vizio di ultrapetizione relativamente al computo del danno biologico liquidabile dall' CP_4
Si doleva, ancora, per le ragioni che illustrava, del travisamento delle conclusioni del ctu, e comunque rimarcava l'assenza del nesso causale, non provato da controparte, peraltro con una prova testimoniale contraria articolata nella memoria di costituzione e non ammessa, tra la malattia polmonare e il breve periodo di lavoro prestato dal de cuius a bordo delle navi tra il 1999 e il Pt_1
2009.
Sottolineava, infine, la nullità della ctu, sotto diversi profili, che esponeva.
Concludeva, pertanto, chiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata, con il rigetto integrale della domanda proposta da controparate con il ricorso di primo grado.
Si costituivano e , nella quale indicata, Controparte_1 Controparte_2 CP_2 resistendo all'appello, del quale preliminarmente eccepivano l'inammissibilità, ai sensi del'art. 342
c.p.c..
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisione.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma un discorso del tutto analogo si adatta anche al quadro normativo scaturente dalla modifiche introdotte dal d.l.vo n. 149 del 2022, qui ratione temporis applicabile) vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo
Giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824).
2 Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene specifiche censure avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonee a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
Nel merito l'appello è infondato.
Non sussiste il lamentato vizio di ultrapetizione in ordine alla tutela invocata.
Al riguardo parte appellante sostiene che sia stato richiesto dagli eredi la liquidazione del danno biologico terminale e non del danno biologico da invalidità liquidato dal primo Giudice.
In realtà non si tratta di categorie concettualmente distinte.
Secondo la costante giurisprudenza della S.C. (cfr., da ultimo, Cass., III. 23.3.2024 n. 7923), il c.d. danno biologico terminale va inteso come il pregiudizio alla salute sofferto dalla vittima nel tempo intercorrente tra la lesione mortale subita e il successivo decesso causalmente legato a tale lesione;
tale danno, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra il momento di insorgenza delle lesioni e il decesso intercorra un apprezzabile lasso di tempo.
Sul rapporto con il danno biologico ordinario la (cfr. Cass., III, 14.11.2019 n.29492) Parte_2 fa assoluta chiarezza, con l'esposizione che segue:
“I danni non patrimoniali risarcibili alla vittima (soggetto deceduto a causa delle lesioni subite alla propria integrità psicofisica) e trasmissibili "jure hereditatis", possono pertanto consistere:
a) nel "danno biologico" (cd. "danno terminale") determinato dalla lesione al bene salute quale
danno-conseguenza consistente nella invalidità psicofisica - intesa come stato di incapacità determinato dall'inevitabile decorso della patologia con esito letale contratta a causa della lesione alla salute - perdurata nel periodo che va dal momento della lesione (che si caratterizza appunto per non essere emendabile e dunque non consente guarigione, ed in quanto letale conduce) fino all'exitus. Dalla lesione del bene-salute possono derivare, infatti:
a1) conseguenze invalidanti della capacità psicofisica del soggetto, che residuano dopo la guarigione ed assumono carattere permanente - in quanto inemendabili - in relazione alla residua durata della vita;
a2) conseguenze anch'esse inemendabili ma "letali", tali da condurre inevitabilmente la persona alla morte che sopravviene, di regola, a breve distanza di tempo. In quest'ultimo caso, laddove il soggetto permanga in vita per un tempo comunque apprezzabile, viene in rilievo la nozione di "danno biologico terminale", categoria meramente descrittiva, in quanto priva di una sua specificità giuridica e di una dimensione ontologica differente rispetto alla nozione di "danno biologico". L'elemento distintivo del danno cd.
3 terminale, è da individuare, infatti, esclusivamente in relazione all'aspetto fenomenologico della natura mortale o non mortale della lesione, dovendo aversi riguardo, ai fini dell'accertamento del danno-conseguenza, in ogni caso alla durata della vita che intercorre tra l'evento lesivo ed il decesso: anche la liquidazione del danno (biologico) "terminale" viene effettuata valutando la incidenza negativa sulla capacità dinamico-relazionale del soggetto
(sostanzialmente annichilita), prodotta da una lesione personale (mortale), durante il tempo necessario - di regola breve - alla evoluzione dell'iniziale stato patologico fino al suo ineluttabile esito. Non trovano, quindi, applicazione criteri di accertamento diversi da quelli propri del danno biologico fondati sui "baremes" medico-legali, attraverso i quali, come è noto, la lesione della integrità psicofisica del soggetto - dopo che lo stato patologico acuto sia portato a guarigione con postumi invalidanti di natura permanente - viene ad essere considerata e valutata in termini percentuali del grado di invalidità permanente che residua al soggetto per il resto della presumibile durata della vita (o per la durata effettiva della vita, se in ipotesi più breve, qualora il decesso sia intervenuto per cause diverse dalla lesione che aveva determinato la situazione invalidante presa in esame) parametrata al dato statistico della speranza di vita di uomini e donne elaborato dall'ISTAT.
Analogamente all'accertamento del danno biologico, anche il danno cd. terminale, in quanto danno- conseguenza, è oggetto di accertamento in fatto, e presuppone che le conseguenze pregiudizievoli sulla capacità psicofisica del soggetto si siano effettivamente prodotte, atteso che oggetto della
"perdita" non è la morte, ma è pur sempre il tempo biologico commisurato alle perdute attività quotidiane che il soggetto avrebbe potuto altrimenti compiere, a tal fine necessitando - con riguardo alle lesioni mortali - che tra l'evento lesivo e il momento del decesso sia intercorso un "apprezzabile lasso temporale", cioè una durata idonea a correlare la diminuita validità alle capacità umane che si esplicano nel vivere quotidiano. Non vi è, pertanto, accertamento di danno biologico-terminale laddove la morte sia stata immediata, tale essendo considerata - per convenzione medico legale - anche la morte intervenuta prima dello spirare delle 24 ore di durata del giorno, non essendo ritenuto valutabile in medicina legale - in termini di danno biologico, un grado percentuale di invalidità commisurato soltanto ad ore, minuti o secondi (cfr. Corte Cass;
id. Sez. 3, Sentenza n. 15491 del
08/07/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 22228 del 20/10/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 23183 del
31/10/2014; da ultimo: Corte cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18056 del 05/07/2019).
……..”
Da tale lucida ricostruzione, allora, emerge la matrice comune dei due danni, quello biologico terminale, richiesto dal ricorrente appellato, e quello semplicemente biologico, liquidato dal
Tribunale. E il fatto che il pur contestato consulente di primo grado abbia affermato che la morte non
4 sia stata eziologicamente ricollegabile al carcinoma polmonare, ma rapportabile a uno shock settico conseguente all'amputazione della gamba destra, per ischemia acuta della stessa, con successiva infezione del moncone, giustifica la liquidazione, da parte del Giudice, del danno biologico ordinario in luogo di quello terminale.
Parte appellante, d'altronde, non pone alcun profilo dei criteri utilizzati per la quantificazione del danno riconosciuto (comunque ben al di sotto di quanto azionato), limitandosi a dedurre sulla diversità della nozione di danno biologico terminale il che, per quanto detto non è.
Non vi è, altresì, alcuna ultrapetizione laddove, secondo la doglianze posta nel gravame, nell'operare la detrazione del risarcimento dovuto la controparte nel ricorso avrebbe indicato il valore della rendita capitalizzata in euro 78.733,87, mentre il Tribunale ha calcolato una redita astratta di euro CP_4
4.515,00.
In realtà, escluso il legame eziologico tra patologia professionale e decesso, il danno cd. differenziale non poteva essere calcolato sul valore astratto della rendita a superstite che sarebbe spettata alla coniuge perché il valore di euro 78.733,87 corrispondeva a questo Controparte_1 beneficio che i ricorrenti avevano dichiarato già riconosciuto alla coniuge.
In altri termini, il Tribunale, aderendo alle conclusioni del ctu, ha escluso che il decesso fosse riconducibile causalmente alla malattia professionale, ma ha pur sempre riconosciuto il legame eziologico tra l'esposizione all'amianto e la contrazione della patologia polmonare, per cui ha considerato, ai fini del calcolo del danno differenziale, il valore della minore rendita in CP_4 astratto riconoscibile al de cuius fino al decesso, in forza del sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e spettante in conseguenza della malattia professionale contratta sul luogo di lavoro.
Ciò, in ogni caso, non ha portato a una liquidazione maggiore di quella richiesta e, va ribadito, sui generali criteri di quantificazione alcunché è stato argomentato nel gravame.
Per il resto le doglianze della parte appellante si appuntano sulla ctu ammessa ed espletata in primo grado (e in parte anche, e inammissibilmente, sulla stessa persona del consulente, per profili del tutto indipendenti dal lavoro peritale) e sull'assenza di responsabilità datoriale e, quindi, di prova del nesso causale tra il lavoro prestato e la malattia polmonare contratta da . Persona_1
Va osservato, a tal riguardo, e in linea con la costante giurisprudenza della S.C. (cfr., ex plurimis,
Cass., Sez. Lav., 24.2.2006 n. 4184), che sul datore di lavoro gravano sia il generale obbligo di neminem laedere espresso dall'art. 2043 c.c., la cui violazione è fonte di responsabilità extracontrattuale, sia il più specifico obbligo di protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sancito dall'art. 2087 c.c. ad integrazione ex lege delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro
(la cui violazione determina l'insorgenza di una responsabilità contrattuale). Conseguentemente, il
5 danno biologico, inteso come danno all'integrità psico-fisica della persona in sè considerata, a prescindere da ogni possibile rilevanza o conseguenza patrimoniale della lesione, può in astratto conseguire sia all'una che all'altra responsabilità.
Nella concreta fattispecie al vaglio non vi è dubbio che sarebbe stata azionata, una forma di responsabilità contrattuale, stante la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti, con i connessi obblighi di protezione scaturenti dall'art. 2087 c.c..
In tal caso, per la medesima S.C. cit., dalla natura contrattuale dell'illecito (consistente, come detto, nel lamentato inadempimento dell'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore) non deriva affatto che si versi in fattispecie di responsabilità oggettiva
(fondata sul mero riscontro del danno biologico quale evento legato con nesso di causalità all'espletamento della prestazione lavorativa), ma occorre pur sempre l'elemento della colpa, ossia la violazione di una disposizione di legge o di un contratto o di una regola di esperienza. La necessità della colpa, che accomuna la responsabilità contrattuale a quella aquiliana, va poi coordinata con il particolare regime probatorio della responsabilità contrattuale che è quello previsto dall'art. 1218
c.c. (diverso da quello di cui all'art. 2043 c.c.), cosicchè grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver ottemperato all'obbligo di protezione, mentre il lavoratore deve provare la lesione all'integrità psico-fisica e l'inadempimento datoriale, quindi il nesso di causalità tra l'una e l'altro.
La S.C. ha altresì precisato (cfr. Cass., Sez. Lav., 22 gennaio 2014 n. 1312) che il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro, seppure non debba provare la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 cod. civ. è pur sempre onerato, in base al principio generale affermato da Cass., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533, della prova del fatto costituente l'inadempimento e del nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno (cfr. anche Cass., Sez. Lav.,
19.7.2007 n. 16003). Infatti, soltanto una volta provato l'inadempimento, consistente nell'inesatta esecuzione della prestazione di sicurezza, nonché la correlazione fra tale inadempimento ed il danno, la prova che tutto era stato approntato ai fini dell'osservanza del precetto dell'art. 2087 cod. civ. e che gli esiti dannosi erano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile deve essere fornita dal datore di lavoro (cfr. Cass., Sez. Lav., 8.5.2007 n. 10441).
Questa Corte, non solo a superamento di ogni obiezione formulata dall'odierna appellante, ma anche per un doveroso approfondimento che la delicatezza della vicenda imponeva, ha disposto una nuova autonoma consulenza medico-legale che, per quanto si dirà, si presenta esaustiva e complessivamente ben argomentata, sostanzialmente confermativa dell'indagine, contestata, già compiuta in primo grado e offre le risposte ai rimanenti profili formulati da parte datoriale.
6 Parte appellante esprime sull'impostazione medico-legale seguita un dissenso valutativo, ma non indica alcuna palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, con indicazione degli errori commessi o di accertamenti strumentali ulteriori dai quali non poter prescindere, per cui le censure espresse esprimono un mero dissenso valutativo, che in sede di legittimità si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del Giudice che abbia recepito la relazione peritale. (arg. ex Cass., Sez, Lav., 11.7.2019 n. 18701).
La nuova consulenza, dunque, che si presenta esaustiva e ben argomentata, ha preliminarmente rilevato che la patologia che aveva colpito il de cuius era stata causa di una riduzione permanente dell'attitudine lavorativa valutabile quale danno biologico nella misura del 30 (trenta) % giusto quanto contemplato al codice 133: “Neoplasie maligne che si giovano di trattamento medico e/o chirurgico ai fini di una prognosi quoad vitam superiore a 5 anni, a seconda della persistenza e dell'entità di segni e sintomi minori di malattia, comprensivi degli effetti collaterali della terapia”.
Detta patologia effettivamente è riconducibile a più fattori eziologici, nel caso specifico individuati nel fumo di sigaretta e nella esposizione lavorativa a polveri d'amianto nel periodo lavorativo dal 5 febbraio 1999 al 26 febbraio 2009, con un ruolo concausale dell'amianto dapprima riconosciuto nella misura di 1/2 , come già affermato anche dal consulente d'ufficio del primo grado, per poi essere ridotto, in seguito alle osservazioni della difesa appellante, a 1/3.
A tal punto va in primo luogo va chiarito che la presenza dell'amianto sulle navi della Parte_1 cioè che l'ambiente lavorativo fosse significativamente pervaso da detta pericolosa polvere, emerge anche dall'attestato in atti. Come ci ricorda la S.C. (cfr. Cass., Sez. lav., 16.3.2015 n. 5174), CP_4 detto attestato, pur non essendo qualificabile come atto autoritativo, può assumere rilievo ai fini di integrazione probatoria circa l'esposizione, anche ai fini della definizione del nesso di causalità tra l'attività lavorativa e la malattia professionale. La presenza dell'asbesto, dunque, era tutt'altro che presunta o ipotetica, ma di probabilità qualificata.
Questa Corte concorda con la difesa attorea sul fatto che il finale ridimensionamento a 1/3 della concausalità dell'amianto non possa considerarsi corretto.
Premesso che è incontrovertibile che il fu addetto sin dal 1994 ad attività di motorista alle CP_2 dipendenze della i 570 giorni di lavoro effettivamente e pacificamente prestati, con Parte_1 esposizione di 24h, nei periodo di imbarco, alle fibre di asbesto, rappresenta un fattore di per sé sufficiente per la contrazione della patologia.
Pertanto, in linea con le originarie conclusioni del ctu di secondo grado e con le pur sempre logiche, esaustive ed argomentate conclusioni del ctu del primo grado, questa Corte afferma la concausalità dell'esposizione lavorativa all'amianto nella misura del 50% (l'altro 50% va fatto risalire all'acclarato tabagismo del de cuius).
7 In tale contesto la riduzione del 50% operata dal Giudice di prime cure, a differenza di quanto affermato da parte appellata (che comunque alcun appello incidentale ha promosso al riguardo) è corretta.
Ci illumina al riguardo ancora una volta S.C. (cfr. Cass., Sez. lav., 24.10.2024 n. 27572) per la quale in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, si applica la regola contenuta nell' art. 41
c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni (nella specie, la consulenza tecnica aveva accertato proprio il nesso causale tra l'esposizione del lavoratore ad amianto sul luogo di lavoro nel periodo considerato e patologia tumorale contratta), secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni. La rilevanza concausale del tabagismo, che si manifesta qualora quest'ultimo non sia tale da interrompere il nesso concausale dell'esposizione sul luogo di lavoro a sostanze nocive della patologia tumorale a origine multifattoriale, impone l'applicazione dell'art. 1227 c.c., dovendosi considerare il concorso della condotta colposa del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, anche se l'espressione "fatto colposo" non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, ma come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive o dettata dalla comune prudenza;
nell'espressione "fatto colposo" rientra il fumo attivo, che costituisce un atto di volizione libero, consapevole e autonomo di soggetto dotato di capacità di agire e per l'effetto, il risarcimento del danno deve essere proporzionalmente ridotto in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima. L'art. 1227, comma 1, c.c., ha concluso la
è applicabile in relazione sia al danno iure proprio, sia al danno iure hereditatis (v. Parte_2
Cass. n. 9349/2017);
In conclusione, e alla luce delle considerazioni svolte, l'appello va senz'altro disatteso, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidandosi, con distrazione all'avv. Luca Maria
Maranca, come indicato in dispositivo, nel rispetto dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n.
55 del 2014, come aggiornate dal d.m. n. 147 del 2022. Le spese di ctu si liquidano come da separato decreto.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
8 rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna la alla corresponsione della spese di lite in favore degli appellati, con Parte_1 distrazione all'avv. Luca Maria Maranca, che liquida in euro 5.000 per onorario, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge. Spese di ctu come da separato contestuale decreto.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoili, 4 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Stefania Basso -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 22 aprile
2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 813/24 r. g. l., vertente
TRA rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Cimmino, Beniamino Carnevale ed Enrico Parte_1
Vellucci, presso i quali elettivamente domicilia, in Napoli, via De Gasperi n. 55
APPELLANTE
E
, e , quali eredi di , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Luca Maria Maranca, presso il quale elettivamente domiciliano, in
Scafati (SA), via Colombo n. 25
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 1635 del Parte_1
2024 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale, a parziale accoglimento del ricorso proposto da e veniva condanna a Controparte_1 Controparte_2 CP_2 corrispondere ai predetti, a titolo di danno biologico, l'importo complessivo di euro 41.393,50, da ripartire pro quota, per il carcinoma polmonare papillare contratto, secondo la prospettazione azionata, dal loro dante causa (rispettivamente marito della prima e padre degli altri Persona_1
1 due) in seguito all'esposizione all'amianto sulle navi di Essa esponente, ove il predetto aveva lavorato dal settembre 1999 al febbraio 2009.
Censurava detta pronuncia, deducendo che il Tribunale aveva riconosciuto il danno biologico riportato dal dante causa, laddove era stato richiesto in via esclusiva il danno non patrimoniale terminale.
Denunciava, poi, un ulteriore vizio di ultrapetizione relativamente al computo del danno biologico liquidabile dall' CP_4
Si doleva, ancora, per le ragioni che illustrava, del travisamento delle conclusioni del ctu, e comunque rimarcava l'assenza del nesso causale, non provato da controparte, peraltro con una prova testimoniale contraria articolata nella memoria di costituzione e non ammessa, tra la malattia polmonare e il breve periodo di lavoro prestato dal de cuius a bordo delle navi tra il 1999 e il Pt_1
2009.
Sottolineava, infine, la nullità della ctu, sotto diversi profili, che esponeva.
Concludeva, pertanto, chiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata, con il rigetto integrale della domanda proposta da controparate con il ricorso di primo grado.
Si costituivano e , nella quale indicata, Controparte_1 Controparte_2 CP_2 resistendo all'appello, del quale preliminarmente eccepivano l'inammissibilità, ai sensi del'art. 342
c.p.c..
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisione.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma un discorso del tutto analogo si adatta anche al quadro normativo scaturente dalla modifiche introdotte dal d.l.vo n. 149 del 2022, qui ratione temporis applicabile) vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo
Giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824).
2 Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene specifiche censure avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonee a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
Nel merito l'appello è infondato.
Non sussiste il lamentato vizio di ultrapetizione in ordine alla tutela invocata.
Al riguardo parte appellante sostiene che sia stato richiesto dagli eredi la liquidazione del danno biologico terminale e non del danno biologico da invalidità liquidato dal primo Giudice.
In realtà non si tratta di categorie concettualmente distinte.
Secondo la costante giurisprudenza della S.C. (cfr., da ultimo, Cass., III. 23.3.2024 n. 7923), il c.d. danno biologico terminale va inteso come il pregiudizio alla salute sofferto dalla vittima nel tempo intercorrente tra la lesione mortale subita e il successivo decesso causalmente legato a tale lesione;
tale danno, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra il momento di insorgenza delle lesioni e il decesso intercorra un apprezzabile lasso di tempo.
Sul rapporto con il danno biologico ordinario la (cfr. Cass., III, 14.11.2019 n.29492) Parte_2 fa assoluta chiarezza, con l'esposizione che segue:
“I danni non patrimoniali risarcibili alla vittima (soggetto deceduto a causa delle lesioni subite alla propria integrità psicofisica) e trasmissibili "jure hereditatis", possono pertanto consistere:
a) nel "danno biologico" (cd. "danno terminale") determinato dalla lesione al bene salute quale
danno-conseguenza consistente nella invalidità psicofisica - intesa come stato di incapacità determinato dall'inevitabile decorso della patologia con esito letale contratta a causa della lesione alla salute - perdurata nel periodo che va dal momento della lesione (che si caratterizza appunto per non essere emendabile e dunque non consente guarigione, ed in quanto letale conduce) fino all'exitus. Dalla lesione del bene-salute possono derivare, infatti:
a1) conseguenze invalidanti della capacità psicofisica del soggetto, che residuano dopo la guarigione ed assumono carattere permanente - in quanto inemendabili - in relazione alla residua durata della vita;
a2) conseguenze anch'esse inemendabili ma "letali", tali da condurre inevitabilmente la persona alla morte che sopravviene, di regola, a breve distanza di tempo. In quest'ultimo caso, laddove il soggetto permanga in vita per un tempo comunque apprezzabile, viene in rilievo la nozione di "danno biologico terminale", categoria meramente descrittiva, in quanto priva di una sua specificità giuridica e di una dimensione ontologica differente rispetto alla nozione di "danno biologico". L'elemento distintivo del danno cd.
3 terminale, è da individuare, infatti, esclusivamente in relazione all'aspetto fenomenologico della natura mortale o non mortale della lesione, dovendo aversi riguardo, ai fini dell'accertamento del danno-conseguenza, in ogni caso alla durata della vita che intercorre tra l'evento lesivo ed il decesso: anche la liquidazione del danno (biologico) "terminale" viene effettuata valutando la incidenza negativa sulla capacità dinamico-relazionale del soggetto
(sostanzialmente annichilita), prodotta da una lesione personale (mortale), durante il tempo necessario - di regola breve - alla evoluzione dell'iniziale stato patologico fino al suo ineluttabile esito. Non trovano, quindi, applicazione criteri di accertamento diversi da quelli propri del danno biologico fondati sui "baremes" medico-legali, attraverso i quali, come è noto, la lesione della integrità psicofisica del soggetto - dopo che lo stato patologico acuto sia portato a guarigione con postumi invalidanti di natura permanente - viene ad essere considerata e valutata in termini percentuali del grado di invalidità permanente che residua al soggetto per il resto della presumibile durata della vita (o per la durata effettiva della vita, se in ipotesi più breve, qualora il decesso sia intervenuto per cause diverse dalla lesione che aveva determinato la situazione invalidante presa in esame) parametrata al dato statistico della speranza di vita di uomini e donne elaborato dall'ISTAT.
Analogamente all'accertamento del danno biologico, anche il danno cd. terminale, in quanto danno- conseguenza, è oggetto di accertamento in fatto, e presuppone che le conseguenze pregiudizievoli sulla capacità psicofisica del soggetto si siano effettivamente prodotte, atteso che oggetto della
"perdita" non è la morte, ma è pur sempre il tempo biologico commisurato alle perdute attività quotidiane che il soggetto avrebbe potuto altrimenti compiere, a tal fine necessitando - con riguardo alle lesioni mortali - che tra l'evento lesivo e il momento del decesso sia intercorso un "apprezzabile lasso temporale", cioè una durata idonea a correlare la diminuita validità alle capacità umane che si esplicano nel vivere quotidiano. Non vi è, pertanto, accertamento di danno biologico-terminale laddove la morte sia stata immediata, tale essendo considerata - per convenzione medico legale - anche la morte intervenuta prima dello spirare delle 24 ore di durata del giorno, non essendo ritenuto valutabile in medicina legale - in termini di danno biologico, un grado percentuale di invalidità commisurato soltanto ad ore, minuti o secondi (cfr. Corte Cass;
id. Sez. 3, Sentenza n. 15491 del
08/07/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 22228 del 20/10/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 23183 del
31/10/2014; da ultimo: Corte cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18056 del 05/07/2019).
……..”
Da tale lucida ricostruzione, allora, emerge la matrice comune dei due danni, quello biologico terminale, richiesto dal ricorrente appellato, e quello semplicemente biologico, liquidato dal
Tribunale. E il fatto che il pur contestato consulente di primo grado abbia affermato che la morte non
4 sia stata eziologicamente ricollegabile al carcinoma polmonare, ma rapportabile a uno shock settico conseguente all'amputazione della gamba destra, per ischemia acuta della stessa, con successiva infezione del moncone, giustifica la liquidazione, da parte del Giudice, del danno biologico ordinario in luogo di quello terminale.
Parte appellante, d'altronde, non pone alcun profilo dei criteri utilizzati per la quantificazione del danno riconosciuto (comunque ben al di sotto di quanto azionato), limitandosi a dedurre sulla diversità della nozione di danno biologico terminale il che, per quanto detto non è.
Non vi è, altresì, alcuna ultrapetizione laddove, secondo la doglianze posta nel gravame, nell'operare la detrazione del risarcimento dovuto la controparte nel ricorso avrebbe indicato il valore della rendita capitalizzata in euro 78.733,87, mentre il Tribunale ha calcolato una redita astratta di euro CP_4
4.515,00.
In realtà, escluso il legame eziologico tra patologia professionale e decesso, il danno cd. differenziale non poteva essere calcolato sul valore astratto della rendita a superstite che sarebbe spettata alla coniuge perché il valore di euro 78.733,87 corrispondeva a questo Controparte_1 beneficio che i ricorrenti avevano dichiarato già riconosciuto alla coniuge.
In altri termini, il Tribunale, aderendo alle conclusioni del ctu, ha escluso che il decesso fosse riconducibile causalmente alla malattia professionale, ma ha pur sempre riconosciuto il legame eziologico tra l'esposizione all'amianto e la contrazione della patologia polmonare, per cui ha considerato, ai fini del calcolo del danno differenziale, il valore della minore rendita in CP_4 astratto riconoscibile al de cuius fino al decesso, in forza del sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e spettante in conseguenza della malattia professionale contratta sul luogo di lavoro.
Ciò, in ogni caso, non ha portato a una liquidazione maggiore di quella richiesta e, va ribadito, sui generali criteri di quantificazione alcunché è stato argomentato nel gravame.
Per il resto le doglianze della parte appellante si appuntano sulla ctu ammessa ed espletata in primo grado (e in parte anche, e inammissibilmente, sulla stessa persona del consulente, per profili del tutto indipendenti dal lavoro peritale) e sull'assenza di responsabilità datoriale e, quindi, di prova del nesso causale tra il lavoro prestato e la malattia polmonare contratta da . Persona_1
Va osservato, a tal riguardo, e in linea con la costante giurisprudenza della S.C. (cfr., ex plurimis,
Cass., Sez. Lav., 24.2.2006 n. 4184), che sul datore di lavoro gravano sia il generale obbligo di neminem laedere espresso dall'art. 2043 c.c., la cui violazione è fonte di responsabilità extracontrattuale, sia il più specifico obbligo di protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sancito dall'art. 2087 c.c. ad integrazione ex lege delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro
(la cui violazione determina l'insorgenza di una responsabilità contrattuale). Conseguentemente, il
5 danno biologico, inteso come danno all'integrità psico-fisica della persona in sè considerata, a prescindere da ogni possibile rilevanza o conseguenza patrimoniale della lesione, può in astratto conseguire sia all'una che all'altra responsabilità.
Nella concreta fattispecie al vaglio non vi è dubbio che sarebbe stata azionata, una forma di responsabilità contrattuale, stante la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti, con i connessi obblighi di protezione scaturenti dall'art. 2087 c.c..
In tal caso, per la medesima S.C. cit., dalla natura contrattuale dell'illecito (consistente, come detto, nel lamentato inadempimento dell'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore) non deriva affatto che si versi in fattispecie di responsabilità oggettiva
(fondata sul mero riscontro del danno biologico quale evento legato con nesso di causalità all'espletamento della prestazione lavorativa), ma occorre pur sempre l'elemento della colpa, ossia la violazione di una disposizione di legge o di un contratto o di una regola di esperienza. La necessità della colpa, che accomuna la responsabilità contrattuale a quella aquiliana, va poi coordinata con il particolare regime probatorio della responsabilità contrattuale che è quello previsto dall'art. 1218
c.c. (diverso da quello di cui all'art. 2043 c.c.), cosicchè grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver ottemperato all'obbligo di protezione, mentre il lavoratore deve provare la lesione all'integrità psico-fisica e l'inadempimento datoriale, quindi il nesso di causalità tra l'una e l'altro.
La S.C. ha altresì precisato (cfr. Cass., Sez. Lav., 22 gennaio 2014 n. 1312) che il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro, seppure non debba provare la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 cod. civ. è pur sempre onerato, in base al principio generale affermato da Cass., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533, della prova del fatto costituente l'inadempimento e del nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno (cfr. anche Cass., Sez. Lav.,
19.7.2007 n. 16003). Infatti, soltanto una volta provato l'inadempimento, consistente nell'inesatta esecuzione della prestazione di sicurezza, nonché la correlazione fra tale inadempimento ed il danno, la prova che tutto era stato approntato ai fini dell'osservanza del precetto dell'art. 2087 cod. civ. e che gli esiti dannosi erano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile deve essere fornita dal datore di lavoro (cfr. Cass., Sez. Lav., 8.5.2007 n. 10441).
Questa Corte, non solo a superamento di ogni obiezione formulata dall'odierna appellante, ma anche per un doveroso approfondimento che la delicatezza della vicenda imponeva, ha disposto una nuova autonoma consulenza medico-legale che, per quanto si dirà, si presenta esaustiva e complessivamente ben argomentata, sostanzialmente confermativa dell'indagine, contestata, già compiuta in primo grado e offre le risposte ai rimanenti profili formulati da parte datoriale.
6 Parte appellante esprime sull'impostazione medico-legale seguita un dissenso valutativo, ma non indica alcuna palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, con indicazione degli errori commessi o di accertamenti strumentali ulteriori dai quali non poter prescindere, per cui le censure espresse esprimono un mero dissenso valutativo, che in sede di legittimità si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del Giudice che abbia recepito la relazione peritale. (arg. ex Cass., Sez, Lav., 11.7.2019 n. 18701).
La nuova consulenza, dunque, che si presenta esaustiva e ben argomentata, ha preliminarmente rilevato che la patologia che aveva colpito il de cuius era stata causa di una riduzione permanente dell'attitudine lavorativa valutabile quale danno biologico nella misura del 30 (trenta) % giusto quanto contemplato al codice 133: “Neoplasie maligne che si giovano di trattamento medico e/o chirurgico ai fini di una prognosi quoad vitam superiore a 5 anni, a seconda della persistenza e dell'entità di segni e sintomi minori di malattia, comprensivi degli effetti collaterali della terapia”.
Detta patologia effettivamente è riconducibile a più fattori eziologici, nel caso specifico individuati nel fumo di sigaretta e nella esposizione lavorativa a polveri d'amianto nel periodo lavorativo dal 5 febbraio 1999 al 26 febbraio 2009, con un ruolo concausale dell'amianto dapprima riconosciuto nella misura di 1/2 , come già affermato anche dal consulente d'ufficio del primo grado, per poi essere ridotto, in seguito alle osservazioni della difesa appellante, a 1/3.
A tal punto va in primo luogo va chiarito che la presenza dell'amianto sulle navi della Parte_1 cioè che l'ambiente lavorativo fosse significativamente pervaso da detta pericolosa polvere, emerge anche dall'attestato in atti. Come ci ricorda la S.C. (cfr. Cass., Sez. lav., 16.3.2015 n. 5174), CP_4 detto attestato, pur non essendo qualificabile come atto autoritativo, può assumere rilievo ai fini di integrazione probatoria circa l'esposizione, anche ai fini della definizione del nesso di causalità tra l'attività lavorativa e la malattia professionale. La presenza dell'asbesto, dunque, era tutt'altro che presunta o ipotetica, ma di probabilità qualificata.
Questa Corte concorda con la difesa attorea sul fatto che il finale ridimensionamento a 1/3 della concausalità dell'amianto non possa considerarsi corretto.
Premesso che è incontrovertibile che il fu addetto sin dal 1994 ad attività di motorista alle CP_2 dipendenze della i 570 giorni di lavoro effettivamente e pacificamente prestati, con Parte_1 esposizione di 24h, nei periodo di imbarco, alle fibre di asbesto, rappresenta un fattore di per sé sufficiente per la contrazione della patologia.
Pertanto, in linea con le originarie conclusioni del ctu di secondo grado e con le pur sempre logiche, esaustive ed argomentate conclusioni del ctu del primo grado, questa Corte afferma la concausalità dell'esposizione lavorativa all'amianto nella misura del 50% (l'altro 50% va fatto risalire all'acclarato tabagismo del de cuius).
7 In tale contesto la riduzione del 50% operata dal Giudice di prime cure, a differenza di quanto affermato da parte appellata (che comunque alcun appello incidentale ha promosso al riguardo) è corretta.
Ci illumina al riguardo ancora una volta S.C. (cfr. Cass., Sez. lav., 24.10.2024 n. 27572) per la quale in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, si applica la regola contenuta nell' art. 41
c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni (nella specie, la consulenza tecnica aveva accertato proprio il nesso causale tra l'esposizione del lavoratore ad amianto sul luogo di lavoro nel periodo considerato e patologia tumorale contratta), secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni. La rilevanza concausale del tabagismo, che si manifesta qualora quest'ultimo non sia tale da interrompere il nesso concausale dell'esposizione sul luogo di lavoro a sostanze nocive della patologia tumorale a origine multifattoriale, impone l'applicazione dell'art. 1227 c.c., dovendosi considerare il concorso della condotta colposa del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, anche se l'espressione "fatto colposo" non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, ma come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive o dettata dalla comune prudenza;
nell'espressione "fatto colposo" rientra il fumo attivo, che costituisce un atto di volizione libero, consapevole e autonomo di soggetto dotato di capacità di agire e per l'effetto, il risarcimento del danno deve essere proporzionalmente ridotto in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima. L'art. 1227, comma 1, c.c., ha concluso la
è applicabile in relazione sia al danno iure proprio, sia al danno iure hereditatis (v. Parte_2
Cass. n. 9349/2017);
In conclusione, e alla luce delle considerazioni svolte, l'appello va senz'altro disatteso, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidandosi, con distrazione all'avv. Luca Maria
Maranca, come indicato in dispositivo, nel rispetto dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n.
55 del 2014, come aggiornate dal d.m. n. 147 del 2022. Le spese di ctu si liquidano come da separato decreto.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
8 rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna la alla corresponsione della spese di lite in favore degli appellati, con Parte_1 distrazione all'avv. Luca Maria Maranca, che liquida in euro 5.000 per onorario, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge. Spese di ctu come da separato contestuale decreto.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoili, 4 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
9