Cass. civ., sez. II, sentenza 18/10/1983, n. 6121
CASS
Sentenza 18 ottobre 1983

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Il decreto ingiuntivo deve essere revocato nel giudizio di opposizione, in caso di cessazione della materia del contendere, soltanto quando risulti la fondatezza dei motivi dell'opposizione medesima, con riferimento alla data di emissione di quel provvedimento, sicché, qualora il debito si estingua per sopravvenuto adempimento, sia da escludere l'indicata fondatezza, deve negarsi la revoca del decreto e devono porsi a carico dell'ingiunto le spese con esso liquidate, oltre le spese del giudizio di opposizione secondo il criterio della soccombenza virtuale (salva restando l'opponibilità dell'avvenuto pagamento, se il creditore, ancorché soddisfatto, si avvalga del decreto non revocato come titolo esecutivo). ( V 1750/76, mass n 380520; ( V 485/68, mass n 331530; ( V 2220/57; ( V 2584/51; ( contra 184/80, mass n 403577).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 18/10/1983, n. 6121
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6121
    Data del deposito : 18 ottobre 1983

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