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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/06/2025, n. 3647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3647 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanna Gianì presidente
Dott. Elena Gelato consigliere rel.
Dott. Enrico Colognesi consigliere riunita in camera di consiglio, all'udienza dell'11 giugno 2025, ha emesso, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6470 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 e pendente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Formiconi in forza di procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATO
OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “nel merito ed in via principale in accoglimento dell'opposizione, dichiarare nulla ovvero annullare l'ordinanza ingiunzione emessa per le motivazioni sopra esposte, condannando l Controparte_1
, in persona del lrpt, al pagamento delle spese di lite, oltre IVA e CPA come per legge nel
[...] merito ed in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ritenesse di non dichiarare nullo ovvero annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata, in parziale accoglimento dell'opposizione ricondurre la sanzione amministrativa pecuniaria nei limiti del minimo edittale previsto dalla norma violata alla data della commessa violazione, con compensazione delle spese di lite del presente giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
In via istruttoria, lo scrivente procuratore si richiama a tutta la documentazione probatoria depositata nel fascicolo di primo grado. Inoltre, insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori così come articolati e dedotti nel ricorso introduttivo del primo grado, che quivi si riportano integralmente e pedissequamente”;
Per l'appellato: “Voglia Codesta Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile ovvero respingere l'avverso ricorso in appello e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado. Vinte le spese “.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L' ha impugnato la Parte_2 sentenza n. 713/2021 emessa dal Tribunale di Latina in data 8 aprile 2021, con la quale era stata rigettata l'opposizione dalla stessa proposta avverso la sanzione amministrativa pecuniaria di complessivi euro 41.219,95, irrogata in suo danno a fronte della ritenuta violazione dell'art. 3, comma 3 del D.L. 12/2002 (come sostituito dall'art. 4 della legge 183/2010), per aver impiegato alcuni lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, della pretesa violazione dell'art. 4 bis, comma 2 del d.lgs. 181/2000, per non aver consegnato all'atto dell'assunzione ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, e della contestata violazione dell'art. 39, comma 1, del d.l. 112/2008, per aver violato l'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'omissione o insufficienza della motivazione della sentenza di primo grado con riguardo alla ritenuta natura imprenditoriale Part dell'attività svolta dall'associazione sportiva dilettantistica (di seguito, ), che doveva invece ritenersi ente senza scopo di lucro, svolgendo attività culturale e sportiva.
A tal fine ha per un verso evidenziato come la qualifica di ente non profit fosse comprovata dallo statuto, dall'atto costitutivo e dal libro soci nonché dall'affiliazione all'ACSI e per altro come in tal senso deponessero le dichiarazioni rese dai tre soci lavoratori e , Parte_3 Parte_4 Per_1 rinvenuti all'interno del circolo all'atto dell'accesso degli agenti.
In subordine ha censurato la pronuncia di primo grado per insufficienza o illogicità della motivazione con riguardo al rigetto della domanda di riduzione delle sanzioni ai minimi edittali.
In proposito ha evidenziato come il titolare del circolo sportivo si fosse adoperato per la
“sanatoria”, avendo assunto i lavoratori e proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, peraltro al solo fine di riaprire il locale adibito al e ferma Parte_1
l'opposizione proposta.
Alla luce di tali considerazioni l'appellante ha concluso per la revoca delle sanzioni irrogate in suo danno o in subordine per la loro rideterminazione in misura pari al minimo edittale.
L' si è costituito resistendo all'appello. Controparte_1
A tal fine ha in primo luogo evidenziato come il Tribunale, contrariamente a quanto addotto dalla controparte con il primo motivo di gravame, avesse fatto buon governo delle risultanze istruttorie, posto che in esito all'ispezione era emerso con assoluta certezza che si stesse svolgendo nei locali un'attività commerciale di ristorazione e che ai fini del suo esercizio fossero stati impiegati tre lavoratori irregolari, con riguardo ai quali non era stato esibito alcun contratto.
In relazione al secondo motivo d'appello l' ha rilevato come volontariamente il CP_1 trasgressore non avesse estinto il procedimento sanzionatorio versando la sanzione ridotta a norma dell'art 13 d.lgs. 124/04 o pagando la sanzione in misura ridotta ex art. 16 l. 689/81, benefici ai quali l'appellante era stato già ammesso con il verbale unico.
Su tali presupposti ha concluso per il rigetto del gravame.
A seguito di alcuni rinvii disposti per esigenze dell'ufficio e della designazione di un nuovo consigliere relatore, la causa è stata decisa all'udienza dell'11 giugno 2025, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione.
L'appello non può essere accolto.
L'unica censura proposta dall'appellante in relazione all'accertamento da parte del primo
Giudice della sussistenza degli illeciti amministrativi alla stessa ascritti è quella di cui al primo ed Part unico motivo di merito del gravame, con il quale come detto l' ha contestato di svolgere un'attività commerciale e rilevato di contro di essere un ente non profit.
Ne consegue, come meglio si dirà in seguito, la definitività, in assenza di appello sul punto, di tutte le ulteriori considerazioni svolte dal Tribunale a fondamento del rigetto dell'opposizione, quali l'accertato impiego irregolare dei tre soggetti rinvenuti nell'esercizio dell'attività di pizzaiolo, cuoco e cameriere nonché la ritenuta natura di lavoro subordinato delle suddette attività.
Il rilievo sarebbe dirimente, consentendo a rigore di prescindere da ogni ulteriore Part considerazione, posto che, come evidente dalla narrativa che precede, l' è stata sanzionata proprio per avere irregolarmente adibito al lavoro tre soggetti, con riguardo ai quali non è stato esibito (né anche solo allegata l'esistenza di) alcun contratto di lavoro. In ogni caso, per quanto necessario, le censure formulate con l'atto d'appello devono essere disattese.
Come risultante dal verbale, facente fede sino a querela di falso con riguardo a quanto direttamente percepito dagli agenti, è emerso:
-che il locale aveva un doppio accesso: il primo, posto sulla pubblica via, recava un piccolo cartello che indicava la possibilità di accesso ai soli soci e una sovrastante, e “ben evidente” insegna recante la dicitura “Pizzeria Bruschetteria da Gino”; il secondo ingresso, posto sul retro in prossimità del parcheggio, recava la sola insegna “Bruschetteria da Gino”, senza alcuna indicazione della possibilità di accesso ai soli soci;
-che all'interno della pizzeria erano presenti anche soggetti privi della tessera associativa (degli otto soggetti, tra gli altri, identificati dai Carabinieri, solo tre erano soci), di modo che l'attività di ristorazione era indifferentemente prestata nei confronti del pubblico;
- che gli stessi agenti, inizialmente scambiati per avventori, erano stati invitati ad accomodarsi senza che fosse stato loro richiesto di esibire la tessera di soci;
- che il locale si componeva di tre sale e una cucina completamente attrezzata, con tavoli apparecchiati e menù recanti i piatti proposti e i relativi prezzi;
- che, secondo quanto constatato al momento dell'accesso degli agenti, nei locali oggetto di verifica non veniva svolta alcuna attività di carattere culturale o sportivo, bensì solo quella di ristorazione (si rimanda al doc. 2 del fascicolo di parte resistente).
Ebbene, il fatto che il Circolo sportivo, al di là di ogni considerazione sulle eventuali ulteriori attività esercitate (questione che esula dall'oggetto del presente giudizio), avesse di fatto svolto un'attività commerciale di ristorazione in favore di soggetti diversi dai soci è univocamente dimostrato dalle richiamate emergenze istruttorie, in contrario non potendo certamente rilevare il solo dato, di carattere formale, relativo al tenore dell'atto costitutivo ed allo statuto.
Per quanto necessario, a conferma dello svolgimento di un'attività commerciale sono le dichiarazioni rese dal lavoratore il quale per un verso ha riferito di essere solito percepire, Tes_1 quale corrispettivo della prestazione svolta, l'1% degli utili della pizzeria, il che si pone in contrasto con le regole degli enti non profit (nel cui ambito non è come noto possibile distribuire utili tra gli associati) e per altro dichiarato che, per quanto a sua conoscenza, nei luoghi oggetto di attività ispettiva non era “svolta alcuna attività ricreativa o associativa di alcun genere” (si rimanda ai doc. 2 e 10 di parte resistente). Le suddette considerazioni sarebbero come detto esaustive, in difetto di impugnazione del capo di pronuncia che ha accertato la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato irregolari.
La statuizione in tal senso resa dal Tribunale, che ha ritenuto che “I tre lavoratori, trovati intenti alla cucina ed al servizio ai tavoli, opera(ssero) in regime di subordinazione con il datore di lavoro, con vincolo di orario, con retribuzione predeterminata e presso i locali dell'impresa senza alcuna autonomia”, non è stata impugnata dall'appellante, che in questa sede si è, come detto, limitata a rilevare di svolgere un'attività senza scopo di lucro.
Per quanto necessario, la natura subordinata del rapporto intercorso con i tre lavoratori rinvenuti all'atto dell'accesso degli agenti è confermata dalle dichiarazioni dagli stessi rese in fase di indagini, dettagliate e tra loro concordanti, che non sono contrastate da alcuna risultanza istruttoria di segno avverso, talché costituiscono valida prova della fondatezza delle violazioni contestate (in argomento, tra le molte, Cass., 5.7.2024, n. 18420).
I lavoratori trovati intenti ad eseguire le prestazioni di pizzaiolo, cuoca e cameriere all'interno Part del locale gestito dalla hanno infatti affermato di svolgere le suddette attività in maniera continuativa e per un determinato numero di ore prefissato (quanto al , nelle giornate di Per_1 giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 17,00 alle ore 24,00 circa, quanto alla Parte_3 il venerdì, sabato e domenica dalle ore 16.00 alle ore 24 e, quanto al nei giorni di Parte_4 venerdì e sabato dalle ore 17,30 alle ore 23,00, a partire dal mese di giugno 2015) e di essere retribuiti dal legale rappresentante del circolo, sig. (la sig.ra ha CP_2 Parte_3 affermato percepire 50,00 a serata ed il sig. , come detto, di partecipare agli utili del Per_1 Pt_1
, mentre il fatto che anche quello con il fosse un rapporto di “lavoro”, come
[...] Parte_4 tale retribuito, è stato affermato dalla si rimanda ai doc. 3, 4, 5 e 10 di parte Parte_3 resistente).
La sig. ha poi riferito di non avere “nulla da recriminare salvo il fatto di non essere Parte_3 formalmente assunta” e, successivamente all'accesso degli agenti ed alla sospensione dell'attività svolta nei locali, il legale rappresentante ha provveduto a comunicare l'assunzione dei tre lavoratori ed al pagamento della sanzione amministrativa di euro 1.950,00 (la cd. “somma unica” di cui all'art 14, comma 7, d.lgs. 81/08), necessario al fine della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.
Alla luce di tali risultanze non appare in alcun modo contestabile (né come detto espressamente contestata, ad opera dell'appellante) la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato irregolare. Per completezza deve darsi atto dell'irrilevanza delle deduzioni di cui alle note conclusive di parte appellante, con le quali si disquisisce delle nuove norme applicabili agli enti no profit e dei rapporti di lavoro sportivo, questioni del tutto estranee all'oggetto del contendere.
Venendo al secondo motivo d'appello, deve ritenersi corretta la statuizione del primo Giudice anche con riguardo alla conferma dell'entità delle sanzioni irrogate.
Premesso che il pagamento di euro 1.950,00 è avvenuto al diverso titolo sopra menzionato, Part risulta dal verbale unico di accertamento e contestazione degli illeciti come l fosse stata ammessa dapprima al pagamento in misura minima (con riguardo alle sanzioni per le quali tale facoltà è prevista dalla legge) e poi a quello in misura ridotta previsto dalla legge 689/81 (si rimanda al doc. 15 di parte resistente).
Non essendosi avvalsa delle facoltà alla stessa già concesse, l'appellante non può poi dolersi della mancata quantificazione delle sanzioni nei ridotti termini di cui in premessa, avendo appunto rinunciato ai suddetti benefici e dovendosi per l'effetto procedere alla quantificazione delle sanzioni nei termini ordinari.
Ciò posto, la concreta commisurazione delle sanzioni appare conforme alla natura e gravità dei fatti, posto che:
i)con riguardo alla prima violazione è stata applicata la sanzione di euro 3.997,50 per ciascun lavoratore irregolare, nettamente più prossima al minimo (1.950,00) che al massimo edittale
(15.600,00), oltre all'ulteriore somma (fissa) di euro 195 per ogni giorno di impiego irregolare (il cui totale numero non è in alcun modo contestato dall'appellante);
ii) con riguardo alla seconda violazione è stata applicata la sanzione di euro 562,00 per ogni lavoratore, rispetto alla cornice edittale compresa tra 250,00 e 1.500,00 euro (anch'essa dunque più prossima al minimo che al massimo previsto dalla legge);
iii) con riguardo alla terza violazione è stata applicata una sanzione di euro 1.000,00, rispetto al minimo di euro 500,00 ed al massimo edittale di euro 2.500,00, talché possono essere anche sotto questo profilo essere ripercorse le considerazioni di cui ai punti precedenti.
Si tratta, come già evidenziato dal primo Giudice, di importi congrui rispetto alle condotte illecite contestate, concretatesi nell'utilizzo irregolare dell'intera forza lavoro della pizzeria, per un rilevante lasso di tempo, fermo restando, peraltro, che la gran parte dell'importo oggetto delle sanzioni opposte, per totali 26.520,00 euro (euro 195 x 136 giorni di impego illegale dei lavoratori), è prevista dalla legge in misura fissa. Le deduzioni e produzioni documentali offerte all'odierna udienza di discussione da parte appellante sono irrilevanti ai fini del decidere, considerato che viene dimostrata solo la formulazione ed accettazione di un piano di rateizzazione della sanzione in 71 rate mensili, decorrenti dal 15 gennaio 2024, e non invece provato il pagamento, nemmeno parziale, dei singoli ratei.
In questa sede la circostanza non assume dunque rilievo, fermo restando che gli eventuali pagamenti parziali nelle more intervenuti potranno essere valutati dall'amministrazione in sede di recupero delle somme.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere integralmente rigettato.
La pronuncia sulle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio 2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul giudizio di secondo grado rubricato al n. 6470/2021 R.G., ogni altra conclusione, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata pronuncia;
2) condanna parte appellante alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida,
d'ufficio, in complessivi euro 5.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge;
3) accerta la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 11 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Giovanna Gianì
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanna Gianì presidente
Dott. Elena Gelato consigliere rel.
Dott. Enrico Colognesi consigliere riunita in camera di consiglio, all'udienza dell'11 giugno 2025, ha emesso, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6470 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 e pendente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Formiconi in forza di procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATO
OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “nel merito ed in via principale in accoglimento dell'opposizione, dichiarare nulla ovvero annullare l'ordinanza ingiunzione emessa per le motivazioni sopra esposte, condannando l Controparte_1
, in persona del lrpt, al pagamento delle spese di lite, oltre IVA e CPA come per legge nel
[...] merito ed in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ritenesse di non dichiarare nullo ovvero annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata, in parziale accoglimento dell'opposizione ricondurre la sanzione amministrativa pecuniaria nei limiti del minimo edittale previsto dalla norma violata alla data della commessa violazione, con compensazione delle spese di lite del presente giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
In via istruttoria, lo scrivente procuratore si richiama a tutta la documentazione probatoria depositata nel fascicolo di primo grado. Inoltre, insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori così come articolati e dedotti nel ricorso introduttivo del primo grado, che quivi si riportano integralmente e pedissequamente”;
Per l'appellato: “Voglia Codesta Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile ovvero respingere l'avverso ricorso in appello e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado. Vinte le spese “.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L' ha impugnato la Parte_2 sentenza n. 713/2021 emessa dal Tribunale di Latina in data 8 aprile 2021, con la quale era stata rigettata l'opposizione dalla stessa proposta avverso la sanzione amministrativa pecuniaria di complessivi euro 41.219,95, irrogata in suo danno a fronte della ritenuta violazione dell'art. 3, comma 3 del D.L. 12/2002 (come sostituito dall'art. 4 della legge 183/2010), per aver impiegato alcuni lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, della pretesa violazione dell'art. 4 bis, comma 2 del d.lgs. 181/2000, per non aver consegnato all'atto dell'assunzione ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, e della contestata violazione dell'art. 39, comma 1, del d.l. 112/2008, per aver violato l'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'omissione o insufficienza della motivazione della sentenza di primo grado con riguardo alla ritenuta natura imprenditoriale Part dell'attività svolta dall'associazione sportiva dilettantistica (di seguito, ), che doveva invece ritenersi ente senza scopo di lucro, svolgendo attività culturale e sportiva.
A tal fine ha per un verso evidenziato come la qualifica di ente non profit fosse comprovata dallo statuto, dall'atto costitutivo e dal libro soci nonché dall'affiliazione all'ACSI e per altro come in tal senso deponessero le dichiarazioni rese dai tre soci lavoratori e , Parte_3 Parte_4 Per_1 rinvenuti all'interno del circolo all'atto dell'accesso degli agenti.
In subordine ha censurato la pronuncia di primo grado per insufficienza o illogicità della motivazione con riguardo al rigetto della domanda di riduzione delle sanzioni ai minimi edittali.
In proposito ha evidenziato come il titolare del circolo sportivo si fosse adoperato per la
“sanatoria”, avendo assunto i lavoratori e proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, peraltro al solo fine di riaprire il locale adibito al e ferma Parte_1
l'opposizione proposta.
Alla luce di tali considerazioni l'appellante ha concluso per la revoca delle sanzioni irrogate in suo danno o in subordine per la loro rideterminazione in misura pari al minimo edittale.
L' si è costituito resistendo all'appello. Controparte_1
A tal fine ha in primo luogo evidenziato come il Tribunale, contrariamente a quanto addotto dalla controparte con il primo motivo di gravame, avesse fatto buon governo delle risultanze istruttorie, posto che in esito all'ispezione era emerso con assoluta certezza che si stesse svolgendo nei locali un'attività commerciale di ristorazione e che ai fini del suo esercizio fossero stati impiegati tre lavoratori irregolari, con riguardo ai quali non era stato esibito alcun contratto.
In relazione al secondo motivo d'appello l' ha rilevato come volontariamente il CP_1 trasgressore non avesse estinto il procedimento sanzionatorio versando la sanzione ridotta a norma dell'art 13 d.lgs. 124/04 o pagando la sanzione in misura ridotta ex art. 16 l. 689/81, benefici ai quali l'appellante era stato già ammesso con il verbale unico.
Su tali presupposti ha concluso per il rigetto del gravame.
A seguito di alcuni rinvii disposti per esigenze dell'ufficio e della designazione di un nuovo consigliere relatore, la causa è stata decisa all'udienza dell'11 giugno 2025, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione.
L'appello non può essere accolto.
L'unica censura proposta dall'appellante in relazione all'accertamento da parte del primo
Giudice della sussistenza degli illeciti amministrativi alla stessa ascritti è quella di cui al primo ed Part unico motivo di merito del gravame, con il quale come detto l' ha contestato di svolgere un'attività commerciale e rilevato di contro di essere un ente non profit.
Ne consegue, come meglio si dirà in seguito, la definitività, in assenza di appello sul punto, di tutte le ulteriori considerazioni svolte dal Tribunale a fondamento del rigetto dell'opposizione, quali l'accertato impiego irregolare dei tre soggetti rinvenuti nell'esercizio dell'attività di pizzaiolo, cuoco e cameriere nonché la ritenuta natura di lavoro subordinato delle suddette attività.
Il rilievo sarebbe dirimente, consentendo a rigore di prescindere da ogni ulteriore Part considerazione, posto che, come evidente dalla narrativa che precede, l' è stata sanzionata proprio per avere irregolarmente adibito al lavoro tre soggetti, con riguardo ai quali non è stato esibito (né anche solo allegata l'esistenza di) alcun contratto di lavoro. In ogni caso, per quanto necessario, le censure formulate con l'atto d'appello devono essere disattese.
Come risultante dal verbale, facente fede sino a querela di falso con riguardo a quanto direttamente percepito dagli agenti, è emerso:
-che il locale aveva un doppio accesso: il primo, posto sulla pubblica via, recava un piccolo cartello che indicava la possibilità di accesso ai soli soci e una sovrastante, e “ben evidente” insegna recante la dicitura “Pizzeria Bruschetteria da Gino”; il secondo ingresso, posto sul retro in prossimità del parcheggio, recava la sola insegna “Bruschetteria da Gino”, senza alcuna indicazione della possibilità di accesso ai soli soci;
-che all'interno della pizzeria erano presenti anche soggetti privi della tessera associativa (degli otto soggetti, tra gli altri, identificati dai Carabinieri, solo tre erano soci), di modo che l'attività di ristorazione era indifferentemente prestata nei confronti del pubblico;
- che gli stessi agenti, inizialmente scambiati per avventori, erano stati invitati ad accomodarsi senza che fosse stato loro richiesto di esibire la tessera di soci;
- che il locale si componeva di tre sale e una cucina completamente attrezzata, con tavoli apparecchiati e menù recanti i piatti proposti e i relativi prezzi;
- che, secondo quanto constatato al momento dell'accesso degli agenti, nei locali oggetto di verifica non veniva svolta alcuna attività di carattere culturale o sportivo, bensì solo quella di ristorazione (si rimanda al doc. 2 del fascicolo di parte resistente).
Ebbene, il fatto che il Circolo sportivo, al di là di ogni considerazione sulle eventuali ulteriori attività esercitate (questione che esula dall'oggetto del presente giudizio), avesse di fatto svolto un'attività commerciale di ristorazione in favore di soggetti diversi dai soci è univocamente dimostrato dalle richiamate emergenze istruttorie, in contrario non potendo certamente rilevare il solo dato, di carattere formale, relativo al tenore dell'atto costitutivo ed allo statuto.
Per quanto necessario, a conferma dello svolgimento di un'attività commerciale sono le dichiarazioni rese dal lavoratore il quale per un verso ha riferito di essere solito percepire, Tes_1 quale corrispettivo della prestazione svolta, l'1% degli utili della pizzeria, il che si pone in contrasto con le regole degli enti non profit (nel cui ambito non è come noto possibile distribuire utili tra gli associati) e per altro dichiarato che, per quanto a sua conoscenza, nei luoghi oggetto di attività ispettiva non era “svolta alcuna attività ricreativa o associativa di alcun genere” (si rimanda ai doc. 2 e 10 di parte resistente). Le suddette considerazioni sarebbero come detto esaustive, in difetto di impugnazione del capo di pronuncia che ha accertato la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato irregolari.
La statuizione in tal senso resa dal Tribunale, che ha ritenuto che “I tre lavoratori, trovati intenti alla cucina ed al servizio ai tavoli, opera(ssero) in regime di subordinazione con il datore di lavoro, con vincolo di orario, con retribuzione predeterminata e presso i locali dell'impresa senza alcuna autonomia”, non è stata impugnata dall'appellante, che in questa sede si è, come detto, limitata a rilevare di svolgere un'attività senza scopo di lucro.
Per quanto necessario, la natura subordinata del rapporto intercorso con i tre lavoratori rinvenuti all'atto dell'accesso degli agenti è confermata dalle dichiarazioni dagli stessi rese in fase di indagini, dettagliate e tra loro concordanti, che non sono contrastate da alcuna risultanza istruttoria di segno avverso, talché costituiscono valida prova della fondatezza delle violazioni contestate (in argomento, tra le molte, Cass., 5.7.2024, n. 18420).
I lavoratori trovati intenti ad eseguire le prestazioni di pizzaiolo, cuoca e cameriere all'interno Part del locale gestito dalla hanno infatti affermato di svolgere le suddette attività in maniera continuativa e per un determinato numero di ore prefissato (quanto al , nelle giornate di Per_1 giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 17,00 alle ore 24,00 circa, quanto alla Parte_3 il venerdì, sabato e domenica dalle ore 16.00 alle ore 24 e, quanto al nei giorni di Parte_4 venerdì e sabato dalle ore 17,30 alle ore 23,00, a partire dal mese di giugno 2015) e di essere retribuiti dal legale rappresentante del circolo, sig. (la sig.ra ha CP_2 Parte_3 affermato percepire 50,00 a serata ed il sig. , come detto, di partecipare agli utili del Per_1 Pt_1
, mentre il fatto che anche quello con il fosse un rapporto di “lavoro”, come
[...] Parte_4 tale retribuito, è stato affermato dalla si rimanda ai doc. 3, 4, 5 e 10 di parte Parte_3 resistente).
La sig. ha poi riferito di non avere “nulla da recriminare salvo il fatto di non essere Parte_3 formalmente assunta” e, successivamente all'accesso degli agenti ed alla sospensione dell'attività svolta nei locali, il legale rappresentante ha provveduto a comunicare l'assunzione dei tre lavoratori ed al pagamento della sanzione amministrativa di euro 1.950,00 (la cd. “somma unica” di cui all'art 14, comma 7, d.lgs. 81/08), necessario al fine della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.
Alla luce di tali risultanze non appare in alcun modo contestabile (né come detto espressamente contestata, ad opera dell'appellante) la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato irregolare. Per completezza deve darsi atto dell'irrilevanza delle deduzioni di cui alle note conclusive di parte appellante, con le quali si disquisisce delle nuove norme applicabili agli enti no profit e dei rapporti di lavoro sportivo, questioni del tutto estranee all'oggetto del contendere.
Venendo al secondo motivo d'appello, deve ritenersi corretta la statuizione del primo Giudice anche con riguardo alla conferma dell'entità delle sanzioni irrogate.
Premesso che il pagamento di euro 1.950,00 è avvenuto al diverso titolo sopra menzionato, Part risulta dal verbale unico di accertamento e contestazione degli illeciti come l fosse stata ammessa dapprima al pagamento in misura minima (con riguardo alle sanzioni per le quali tale facoltà è prevista dalla legge) e poi a quello in misura ridotta previsto dalla legge 689/81 (si rimanda al doc. 15 di parte resistente).
Non essendosi avvalsa delle facoltà alla stessa già concesse, l'appellante non può poi dolersi della mancata quantificazione delle sanzioni nei ridotti termini di cui in premessa, avendo appunto rinunciato ai suddetti benefici e dovendosi per l'effetto procedere alla quantificazione delle sanzioni nei termini ordinari.
Ciò posto, la concreta commisurazione delle sanzioni appare conforme alla natura e gravità dei fatti, posto che:
i)con riguardo alla prima violazione è stata applicata la sanzione di euro 3.997,50 per ciascun lavoratore irregolare, nettamente più prossima al minimo (1.950,00) che al massimo edittale
(15.600,00), oltre all'ulteriore somma (fissa) di euro 195 per ogni giorno di impiego irregolare (il cui totale numero non è in alcun modo contestato dall'appellante);
ii) con riguardo alla seconda violazione è stata applicata la sanzione di euro 562,00 per ogni lavoratore, rispetto alla cornice edittale compresa tra 250,00 e 1.500,00 euro (anch'essa dunque più prossima al minimo che al massimo previsto dalla legge);
iii) con riguardo alla terza violazione è stata applicata una sanzione di euro 1.000,00, rispetto al minimo di euro 500,00 ed al massimo edittale di euro 2.500,00, talché possono essere anche sotto questo profilo essere ripercorse le considerazioni di cui ai punti precedenti.
Si tratta, come già evidenziato dal primo Giudice, di importi congrui rispetto alle condotte illecite contestate, concretatesi nell'utilizzo irregolare dell'intera forza lavoro della pizzeria, per un rilevante lasso di tempo, fermo restando, peraltro, che la gran parte dell'importo oggetto delle sanzioni opposte, per totali 26.520,00 euro (euro 195 x 136 giorni di impego illegale dei lavoratori), è prevista dalla legge in misura fissa. Le deduzioni e produzioni documentali offerte all'odierna udienza di discussione da parte appellante sono irrilevanti ai fini del decidere, considerato che viene dimostrata solo la formulazione ed accettazione di un piano di rateizzazione della sanzione in 71 rate mensili, decorrenti dal 15 gennaio 2024, e non invece provato il pagamento, nemmeno parziale, dei singoli ratei.
In questa sede la circostanza non assume dunque rilievo, fermo restando che gli eventuali pagamenti parziali nelle more intervenuti potranno essere valutati dall'amministrazione in sede di recupero delle somme.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere integralmente rigettato.
La pronuncia sulle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio 2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul giudizio di secondo grado rubricato al n. 6470/2021 R.G., ogni altra conclusione, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata pronuncia;
2) condanna parte appellante alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida,
d'ufficio, in complessivi euro 5.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge;
3) accerta la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 11 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Giovanna Gianì