Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/02/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 13279/2023
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 10/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da erede , rappresentata e difesa Parte_1 Parte_2 dall'Avv.to PINO SIMONE
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1
Isabella PIRACCI dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
BARI resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento dello status di vittima del dovere o di soggetto equiparato e dei benefici connessi.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10.02.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, erede del soldato , rappresentando che il proprio coniuge in Parte_2 vita, in data 26.04.1977, regolarmente comandato di servizio, durante il tragitto di rientro in caserma a bordo di un automezzo militare rimaneva coinvolto in un incidente stradale e subiva gravi lesioni per le quali era stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio;
allegando di aver richiesto invano in data 13.05.2022 il
lamentando l'illegittimità del rigetto dell'istanza formulata ed affermandone il diritto, agiva in giudizio per il riconoscimento dello status del proprio coniuge defunto di vittima del dovere o di soggetto equiparato e per il riconoscimento dei benefici conseguenti, vinte le spese di lite da distrarre. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Costituitasi la parte resistente in via preliminare eccepiva la maturata estinzione per prescrizione dell'intrapresa azione giudiziale,
l'inammissibilità delle domande avanzate, trattandosi di diritti personalissimi intrasmissibili e, nel merito, affermava l'infondatezza delle richieste, non ravvisandosi alcun rischio specifico nell'incidente stradale occorso al de cuius della parte ricorrente, né circostanze straordinarie, allegando l'insussistenza delle particolari condizioni necessarie per il riconoscimento dello status richiesto e dei benefici connessi;
contestava il calcolo della percentuale invalidante pretesa e domandava il rigetto del promosso ricorso ed in subordine la declaratoria di estinzione dei diritti pretesi per maturata prescrizione, con il favore delle spese di lite. Allegava documentazione.
All'esito della discussione, maturato il convincimento dopo essersi ritirato in camera di consiglio, il decidente dava lettura della sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre affermare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente in forza del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale l'azione di accertamento dello status di vittima del dovere e, pertanto, anche di quella di riconoscimento dello status di soggetto equiparato
Pag. 2 di 18 alla vittima del dovere, è imprescrittibile, rimanendo, al più, assoggetta al regime ordinario di prescrizione l'azione diretta al riconoscimento dei benefici economici connessi allo status di vittima del dovere che ne costituisce il presupposto giuridico.
Questi i condivisibili principi di diritto affermati dalla Suprema Corte di
Cassazione con la pronuncia n. 17440/2020 cui dare continuità: “…
(omissis)… Ciò posto, deve anzitutto ricordarsi che la nozione tradizionale di "status", che la dottrina classica intendeva in senso
"comunitario", ossia quale modo per definire la posizione della persona umana rispetto ad una data collettività di riferimento in funzione della sua condizione di libertà personale, cittadinanza e appartenenza a un certo gruppo familiare (donde la classica tripartizione della categoria in status libertatis, status civitatis e status familiae), è andata progressivamente declinando in età moderna, allorché l'emersione del principio di eguaglianza formale, tipico del pensiero giuridico liberale e dell'organizzazione economica e sociale del modo di produzione capitalistico, ha sottoposto a revisione critica ogni forma di distinzione tra le persone che riposasse su leggi e convenzioni sociali, anziché sulla natura e sulla ragione.
Va però parimenti ricordato che tale revisione critica (che la dottrina inglese ha efficacemente riassunto nel passaggio dallo "status" al
"contratto", al fine di rimarcare che nessun vincolo giuridico può modernamente giustificarsi in assenza di una manifestazione di volontà del soggetto che vi è astretto) ha scontato a sua volta, in età contemporanea, il progressivo affacciarsi della consapevolezza che l'opzione di politica legislativa di astrarre dalle differenze di condizione delle persone non è di per sé la più idonea ad assicurarne in concreto l'eguaglianza, sussistendo nella società dominata dal modo di produzione capitalistico rilevanti "ostacoli di ordine
Pag. 3 di 18 economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese": come mirabilmente afferma l'art. 3
Cost., comma 2.
Proprio per ciò, parallelamente all'assunzione da parte dei pubblici poteri del compito di "rimuovere" tali ostacoli di fatto, ha ricevuto nuova legittimazione la scelta politica di assumere gruppi e categorie di persone come punti di riferimento di normative speciali, allo scopo di farne oggetto di protezione e perequazione rispetto al resto della collettività. Ed è proprio in relazione a tali obiettivi di eguaglianza sostanziale che la dottrina è tornata a rivolgere la sua attenzione al concetto di "status", rinvenendovi schemi utili per l'interpretazione e la qualificazione degli strumenti giuridici apprestati per l'attuazione degli obiettivi protettivi e perequativi fatti propri dalle politiche pubbliche. In questa nuova prospettiva, la nozione di status che maggiormente ha acquistato rilievo è quella di status civitatis, declinata specialmente come insieme di pretese a prestazioni positive da parte dei pubblici poteri che possono essere attribuite anche a chi si trovi temporaneamente soggetto alla sovranità pubblica: e in specie al riconoscimento di prestazioni sociali collegate a particolari condizioni e qualità dei richiedenti.
Per tale via, lo status civitatis è stato progressivamente costruito come "status activus processualis", avente ad oggetto il potere di avvalersi dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge per assicurarsi le prestazioni sociali volte a garantire la protezione e la perequazione della categoria cui si appartiene e rendere così effettiva la libertà astrattamente assicurata dal principio di eguaglianza formale;
per converso, la libertà di scelta della persona, che
Pag. 4 di 18 costituisce l'acquisizione più rilevante della modernità giuridica, è stata preservata subordinando l'attribuzione delle prestazioni ad una specifica domanda dell'interessato, allo scopo di fugare la possibilità che l'attribuzione d'ufficio di certe prestazioni valesse ad imprimere autoritativamente al beneficiario una qualità soggettivamente percepita come uno stigma sociale.
Dell'evoluzione che ' sommariamente tracciata è stata Parte_3 testimone la stessa giurisprudenza di questa Corte di legittimità.
Essa, infatti, ha per un verso (e correttamente) negato la qualificazione di status all'insieme di pretese, immunità, facoltà e poteri che caratterizzano la situazione giuridica del singolo all'interno di un dato rapporto contrattuale, riconoscendo che in tali ambiti la nozione non ha valore tecnico-giuridico (così ad es. già Cass. n. 4732 del 1976, a proposito del c.d. status di lavoratore subordinato), ma al contempo - superando la più restrittiva concezione di Cass. n. 3727 del 1986, cit. - ha affermato che, in seguito allo sviluppo della tutela legislativa e amministrativa delle categorie di cittadini più deboli, deve ormai accogliersi una più ampia nozione di status, inteso come
"posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria né discontinua (...), che secondo l'apprezzamento comune distingue un soggetto dagli altri" (così Cass. S.U. n. 483 del 2000, in motivazione); ed è nella medesima ottica che si è ritenuto che il principio generale della previa proposizione della domanda amministrativa, quale condizione per l'accesso ad una data prestazione previdenziale o assistenziale, costituisca testimonianza della "evoluzione che le politiche sociali hanno impresso all'antica nozione di status civitatis" (così Cass. n. 5318 del 2016, in motivazione) e si è logicamente giustificato, riconducendolo alla
Pag. 5 di 18 nozione di status di "pensionato", il principio di imprescrittibilità del diritto alle prestazioni previdenziali o assistenziali garantite dall'art. 38 Cost., limitando la prescrittibilità (e/o l'assoggettabilità a decadenza) per i singoli ratei, periodicamente risorgenti in quanto oggetto di un'obbligazione pubblica di durata (così già Cass. n. 2243 del 1988; più recentemente, Cass. S.U. n. 10955 del 2002). Non senza precisare che la presentazione della domanda amministrativa, che è condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all'autorità giudiziaria, diritto che non può ritenersi sorto
(unitamente allo speculare obbligo dell'ente previdenziale) anteriormente al perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva che nella presentazione della domanda all'ente previdenziale trova appunto il suo incipit (cfr. in tal senso Cass. n.
732 del 2007; Cass. n. 5318 del 2016, cit.).
D'altra parte, riconoscere che, ogni qualvolta il legislatore individua una particolare categoria di soggetti come destinataria di prestazioni pubbliche con finalità di protezione e perequazione sociale costituzionalmente garantite, la situazione giuridica dei beneficiari può e deve essere ricostruita in termini di status, non equivale di per sé a privare il legislatore stesso della possibilità di differenziare il relativo trattamento giuridico (nei limiti, s'intende, in cui tale differenziazione non debordi nell'irrazionalità manifesta), ma vale piuttosto a individuare un canone ermeneutico alla cui stregua ricostruire la disciplina applicabile alla fattispecie: a cominciare appunto dall'indisponibilità o meno delle situazioni giuridiche che ne formano oggetto e alla consequenziale applicazione del principio secondo cui tra i diritti indisponibili, che ai sensi dell'art. 2934 c.c., comma 2, non sono soggetti a prescrizione, vanno ricompresi i
Pag. 6 di 18 cosiddetti iura status, cioè i diritti relativi allo stato e alla capacità delle persone (così già Cass. n. 2386 del 1962, seguita da innumerevoli successive conformi).
E' alla stregua di tali coordinate che va dunque affrontata la questione se la categoria di "vittima del dovere" tipizzata dalla L.
n. 266 del 2005, art. 1, commi 563-564, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge. Va anzitutto ricordato, al riguardo, che, interpretando le disposizioni citate, le Sezioni Unite di questa Corte hanno già chiarito che esse istituiscono "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi", il quale "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio" (così Cass. S.U. n.
23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da Cass. S.U.
n. 22753 del 2018).
Si tratta quindi di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi: e dunque, come può senz'altro aggiungersi in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla L.
Pag. 7 di 18 n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, lettera, di un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.).
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, inoltre, CP_1 non può essere dubbio che le provvidenze in esame rientrino nell'ambito della tutela di cui all'art. 38 Cost.: la disposizione costituzionale ult. cit., nel riferirsi all'idea di "sicurezza sociale" e nell'ipotizzare soltanto due modelli tipici della medesima, uno dei quali fondato unicamente sul principio di solidarietà (comma 1) e l'altro suscettibile di essere realizzato mediante strumenti mutualistico-assicurativi (comma 2), "non esclude tuttavia, e tantomeno impedisce, che il legislatore ordinario delinei figure speciali nel pieno rispetto dei principi costituzionalmente accolti" (così, testualmente, Corte Cost. n. 31 del 1986). E se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili "figure speciali di sicurezza sociale", la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass.
n. 29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, nello specifico senso di cui ' detto: valendo la categoria di "vittima Parte_3 del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dal D.P.R. n. 243 del 2006, art. 4.
Pag. 8 di 18 Vale la pena di rimarcare che, nel sistema così delineato, la domanda dell'interessato deve considerarsi pur sempre condicio sine qua non per il riconoscimento della condizione di "vittima del dovere", non potendo attribuirsi alla disposizione regolamentare di cui al D.P.R. n.
243 del 2006, art. 3 (che statuisce che "in mancanza di domanda si può procedere d'ufficio") alcuna valenza derogatoria ad un principio che, per gli status activae processualis, ha valenza, come dianzi s'e' visto, di diritto di libertà costituzionalmente garantito: e sotto tale profilo, anzi, va senz'altro corretta la sentenza impugnata nella parte in cui ha tratto dalla previsione regolamentare teste' cit. argomenti per suffragare la conclusione circa l'imprescrittibilità della pretesa, che viceversa discende ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell'amministrazione di attribuirla d'ufficio.
Resta per contro ferma la conclusione dei giudici di merito secondo cui l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, come nella specie il diritto all'assegno mensile vitalizio L. n. 407 del 2008, ex art. 2, e all'assegno mensile vitalizio L. n. 206 del 2004, ex art. 5, comma 3, i quali - unitamente al diritto all'assistenza psicologica a carico dello
Stato, all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e all'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali attualmente classificati in classe "C", L. n. 206 del 2004, ex artt.
6 e 9 - sono stati riconosciuti nel caso di specie all'odierno controricorrente nei limiti prescrizionali;
ed è appena il caso di soggiungere che, diversamente da quanto sostenuto dal Ministero ricorrente, contrari argomenti non possono farsi discendere da Corte
Cost. n. 106 del 2008, che ha dichiarato manifestamente infondata la
Pag. 9 di 18 questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 915 del 1978, art. 99, comma 2, nella parte in cui prevede un termine quinquennale di prescrizione per il trattamento pensionistico di guerra limitatamente al caso in cui l'invalidità o la morte derivino da lesioni d'arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minorenne: è sufficiente al riguardo considerare che, mentre in quel caso si trattava di giudicare della legittimità costituzionale di una peculiare disciplina della prescrizione di uno speciale trattamento pensionistico, qui si tratta di individuare, in assenza di una specifica disposizione di legge, quale sia la generale disciplina della prescrizione delle provvidenze in questione e, in specie, se ed in che termini essa vada ripetuta dalla norma generale dell'art. 2934 c.c., comma 2. … (omissis)…”.
Tanto premesso, nel merito, il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Innanzitutto, non ricorre nel caso di specie alcuna delle ipotesi disciplinate dal comma 563 dell'art. 1 della L. n. 266/2005.
A bene vedere, infatti, nell'incidente occorso al coniuge in vita della parte ricorrente in data 26.04.1977 a bordo di un automezzo militare, regolarmente comandato di servizio, durante il tragitto di rientro in caserma da un'esercitazione, non è ravvisabile alcuno degli eventi disciplinati dalla norma sopra richiamata:
a) attività di contrasto alla criminalità;
b) svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) operazioni di soccorso;
e) attività di tutela della pubblica incolumità;
Pag. 10 di 18 f) azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità1.
Non può essere condivisa in alcun modo la prospettazione attorea circa la sussistenza nell'evento in esame dello svolgimento di un servizio di ordine pubblico.
L'esercitazione militare, infatti, non potrebbe configurarsi in alcun modo quale servizio di ordine pubblico, trattandosi di attività funzionale alla difesa dello Stato.
Non ricorrono nemmeno le particolari condizioni ambientali ed operative necessarie ed imprescindibili per il riconoscimento dello status di soggetto equiparato alla vittima del dovere ai sensi del comma 564 dell'art. 1 della L. n. 266/20052, come integrato dall'art. 1, lett. c) del D.P.R. n. 243/20063. 1 Questo il comma 563 dell'art. 1 della L: n. 266/2005: < Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.>>. 2 Questo il comma 564 dell'art. 1 L. n. 266/2005: < Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.>>.
Pag. 11 di 18 A ben vedere, infatti, dalle allegazioni e dalla produzione delle parti emerge in modo inequivocabile l'insussistenza nell'evento causativo delle lesioni permanenti, l'incidente stradale, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche caratterizzanti le particolari condizioni ambientali ed operative necessarie per poter qualificare la condizione del coniuge della parte ricorrente quale soggetto equiparato a vittima del dovere.
Mancano, nel caso in esame, la stessa allegazione e l'offerta della prova che l'incidente stradale subito dal coniuge in vita della parte ricorrente dal quale sono derivate lesioni permanenti sia stato occasionato da particolari condizioni ambientali ed operative ai sensi degli artt. 1, comma 564 della L. n. 266/2005 ed 1, lett. c), del
D.P.R. n. 243/2006 per come costantemente interpretati dalla giurisprudenza di legittimità.
Ed infatti, dalla rappresentazione dei fatti offerta nel ricorso introduttivo del giudizio e da quanto riportato nella domanda presentata dalla parte ricorrente al resistente per ottenere CP_1 gli stessi benefici qui contesi4, emerge in modo evidente che l'incidente stradale subito dal coniuge in vita della parte ricorrente di rientro da una esercitazione si configura come evento assoggettato ad un rischio ordinario, in quanto necessariamente correlato alle comuni attività istituzionali (l'esercitazione) di un militare di leva.
Non solo, l'incidente stradale, per come rappresentato in ricorso, è avvenuto durante il tragitto di rientro in caserma dopo un'esercitazione, su una strada pubblica, a causa dello scontro tra il mezzo militare sul quale era a bordo il coniuge della parte ricorrente
Pag. 12 di 18 ed un mezzo privato che percorreva quella stessa strada nel senso opposto di marcia ad elevata velocità.
A bene vedere, si tratta di un rischio generico al quale ogni utente della strada è normalmente esposto in ogni occasione di percorrenza di una strada pubblica, anche a prescindere dalla ragione che ha occasionato l'esigenza dello spostamento su strada con automezzi - ragione che potrebbe essere diversa: lavorativa, di piacere - .
Mancano, in concreto, nel caso di specie, la stessa allegazione e l'offerta di prova delle circostanze eccezionali concretizzatesi nel caso di specie qualificanti le particolari condizioni ambientali ed operative che avrebbero esposto il coniuge della parte ricorrente ad un rischio, quello di incidente stradale, eccedente quello proprio delle attività istituzionali di un militare di leva.
L'esercitazione, così come il tragitto da percorrere per compierla, non possono che qualificarsi come tipiche attività ordinarie, non eccezionali né straordinarie, rientranti negli ordinari compiti istituzionali di un militare di leva.
A tal proposito occorre dare continuità ai condivisibili principi costantemente affermati dalla Corte di Cassazione nella materia che ci occupa e ribaditi anche con la pronuncia n. 13367/2020 che si richiama ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c.: “…
(omissis)… la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 563, stabilisce: "Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto
1980, n. 466, art. 3, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di
Pag. 13 di 18 soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità";
12. il successivo comma 564 equipara ai soggetti di cui al comma 563
"coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative";
13. il comma 565 affida ad un regolamento da emanare entro novanta giorni il compito di disciplinare i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze ai soggetti prima indicati o ai familiari superstiti;
14. il regolamento è stato emanato con D.P.R. n. 243 del 2006 e all'art. 1 ha stabilito: "Ai fini del presente regolamento, si intendono...
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto";
15. questa Corte di legittimità ha chiarito come la categoria delle vittime del dovere aventi diritto ai benefici di cui alla L.
n. 266 del 2005, art. 1, comma 564, non è definita attraverso la tipizzazione di singole attività, delineando la previsione normativa una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, purché realizzate in condizioni ambientali od
Pag. 14 di 18 operative "particolari", per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (Cass. n. 24592 del 2018);
16. ha sottolineato la portata estensiva dell'espressione usata dal legislatore nella citata L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564,
"missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali", come riferita ad attività di servizio svolta dentro o fuori dai confini nazionali e prestata attraverso diverse tipologie e modalità
(cfr. Cass., S.U. n. 23396 del 2016; SU n. 15055 del 2017);
17. nel delineare l'ulteriore requisito delle "particolari condizioni ambientali od operative", esplicitato dal D.P.R. n.
243 del 2006 con riferimento alle "circostanze straordinarie", la giurisprudenza di legittimità ha fatto leva sul significato dei termini "particolare" e "straordinario", intesi come fuori dal comune e dall'ordinario, relativi a ciò che devia rispetto alla normalità e al rischio proprio, prevedibile, ontologicamente e ordinariamente connesso alle attività di servizio (cfr. oltre alle sentenze già citate, Cass. S.U. n. 759 del 2017);
18. si è sostenuto che la particolarità delle condizioni ambientali ed operative potesse consistere anche in una situazione venutasi a creare nel corso della missione e non preventivamente determinata, causata da un grave errore organizzativo e quindi dalla negligente o imprudente organizzazione del servizio da parte dell'amministrazione militare (in Cass., S.U., n. 23396 del 2016; Cass., S.U. n, 759 del
2017; n. 10555 del 2017);
19. altre pronunce hanno ritenuto integrati i presupposti di cui alla citata L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564, in relazione al decesso di alcuni marinai di leva nel corso di un sinistro provocato dall'usura
Pag. 15 di 18 dei pneumatici e della non adeguata manutenzione del pullman, guidato da un giovane conducente, sul quale stavano viaggiando per partecipare ad una manifestazione sportiva di propaganda della vita militare (così Cass., S.U. n. 15484 del 2017; Cass. n. 24592 del
2018);
20. nel caso di specie è pacifico che il R. fu impiegato ripetutamente in "missioni" internazionali in territori di guerra;
21. l'errore interpretativo addebitabile alla sentenza impugnata attiene all'ulteriore requisito richiesto alla citata L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564, relativo alla dipendenza delle infermità da causa di servizio "per le particolari condizioni ambientali od operative", come esplicitato dal D.P.R. n. 243 del 2006 ("condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto");
22. le disposizioni in esame tracciano un netto discrimine tra lo svolgimento ordinario del servizio e le particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto;
23. un ufficiale dell'aeronautica, anche addetto ai cacciabombardieri, normalmente è addestrato e si esercita per la difesa dello Stato o per essere inviato in missioni;
la partecipazione effettiva e concreta a missioni in territori di guerra è invece evento straordinario che espone il militare a rischi, stress e fatiche non comparabili a quelle proprie delle esercitazioni;
Pag. 16 di 18 24. la Corte di merito, confondendo la finalità delle normali esercitazioni militari con l'effettiva partecipazione alle missioni in luoghi di guerra, ha erroneamente inteso il requisito delle "particolari condizioni ambientali od operative" escludendo che tali caratteristiche potessero ravvisarsi "nello svolgimento di missioni che impongono l'uso delle armi e conseguentemente il contatto con la morte o con le mutilazioni da essa provocate", in quanto rientranti tra le mansioni proprie di un ufficiale dell'aeronautica in servizio su un cacciabombardiere;
25. in presenza di una fattispecie legale aperta ed elastica, come quella in esame, la specificazione in sede interpretativa del parametro normativo ha natura giuridica e la relativa disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge;
(cfr. Cass.
n. 6498 del 2012; n. 7426 del 2018); …(omissis)…”.
Ne consegue il rigetto del promosso ricorso.
Tenuto conto della dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali da far valere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese processuali andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI - in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del
LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta per infondatezza tutte le domande promosse dalla parte ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Pag. 17 di 18 Bari,10/02/2025
Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Questo l'art. 1 D.P.R. n. 243/2006: <
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.>>. 4 Cfr. in all.ti parte ricorrente.