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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 23/10/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel. dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 542/2021 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 9/10/2024, promossa da:
C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., in proprio ed in qualità di Controparte_2
rappresentata
[...] Controparte_3
e difesa dall'Avv. Francesco C. Zacà, presso il cui studio in Lecce, via
LO CH n.35, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Manelli, presso il cui studio in Lecce, via L. Ariosto n. 43, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“La con atto di citazione conveniva dinanzi al Controparte_4
Tribunale di Lecce la chiedendo al Giudice adito Controparte_5 di “accertare e dichiarare che la … ha pagato alla CP_6 [...] somme maggiori rispetto a quelle effettivamente spettanti CP_5 alla convenuta in virtù del contratto di AT … dal 2014 a tutto ottobre
2017, per un importo complessivo di € 9.428,81 oltre IVA … per
l'effetto condannare la a pagare e/o ripetere le Controparte_7 somme …per un importo di euro 9.428,81 oltre IVA … ovvero in via alternativa , disporre la compensazione tra il credito maturato dalla per il periodo di riferimento per cui è causa … con Controparte_6 gli importi che la andrà a maturare per il periodo CP_5 successivo al novembre 2017, in virtù del contratto di AT del
05.09.2005”. La si costituiva in giudizio, Controparte_5 impugnando e contestando le pretese attoree nonché spiegando domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere il pagamento delle fatture indicate al punto 7 della comparsa, per la somma di €
56.262,01 IVA inclusa, quantificata al 31.12.2017, al netto delle note di credito emesse e dell'acconto percepito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Il giudizio veniva istruito mediante l'interrogatorio formale della dott.ssa CP_8
legale rappresentante della nonché
[...] Controparte_6 mediante l'ascolto di testimoni. All'esito della prova orale, il Giudice rigettava la richiesta di CTU formulata da parte attrice, ritenendo matura la causa per la decisione. All'udienza del 28.6.19, le parti
2 precisavano riportandosi a quanto dedotto negli scritti difensivi e verbali di causa ed il GO rinviava all'udienza del 30.1.20 per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., concedendo termine per il deposito di note conclusive. All'odierna udienza la causa veniva decisa”
Con sentenza n. 1069/2021, pubblicata il 15.4.2021, il Tribunale di
Lecce, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvedeva: 1) dichiarava che la CP_6
[...
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha pagato alla somme maggiori rispetto a quelle effettivamente Controparte_5 spettanti alla convenuta in virtù del contratto di AT del 05.09.2005 e, più in generale, in virtù del rapporto tenuto per la gestione del servizio di global service presso il Comune di Avetrana, dal 2014 a tutto ottobre
2017, per un importo complessivo di euro 9.428,81 oltre IVA, per l'effetto 2) accoglieva la domanda attorea e condannava parte convenuta in persona del legale rappresentante pt, al Controparte_5 pagamento in favore di parte attrice dell'importo di complessivi €
9.428,81, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
3) rigettava la domanda riconvenzionale di parte convenuta perché infondata in fatto e in diritto;
4) compensava integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Controparte_1
, chiedendone l'integrale riforma.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito in giudizio
[...]
, concludendo per il rigetto dell'appello. CP_6
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
3 Con il primo motivo d'appello, rubricato “Preliminarmente: nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. e per omessa motivazione”, l'appellante lamenta la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 132 c.p.c. e per omessa motivazione, sostenendo che il giudice abbia copiato integralmente e acriticamente le note conclusive di senza alcuna autonoma Controparte_6 valutazione né esposizione delle proprie ragioni. A dire dell'appellante, tale condotta lederebbe il principio di terzietà e autonomia del giudicante, rendendo la decisione priva di una motivazione effettiva e quindi nulla.
In conseguenza, la Corte d'Appello dovrebbe dichiarare la nullità della sentenza e decidere nel merito, riesaminando la causa come se il primo giudizio fosse tamquam non esset.
Il motivo è infondato.
Invero, come statuito dalla Suprema Corte, “la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato.” (Cass. n. 29028/2022; Cass., Sez. Un., n. 642/2015).
Ebbene, nella fattispecie, nonostante la motivazione della sentenza impugnata riproduca integralmente un atto di parte, le ragioni della decisione, formulate in modo chiaro, univoco ed esaustivo, sono senz'altro attribuibili al Tribunale, che ha dimostrato palesemente di condividere pienamente le argomentazioni addotte dalla difesa dell'attrice.
4 Con il secondo motivo d'appello, rubricato “Sull'erroneo accoglimento della domanda attorea”, l'appellante sostiene che il
Tribunale avrebbe errato nell'interpretare il contratto di AT (art. 3 bis del 5.9.2005), includendo nei costi di gestione anche i costi fissi e generali di (personale, sede, utenze, polizza), che invece — CP_6 secondo — non rientrano tra i costi “eventuali” previsti CP_5 dal contratto, i quali si riferiscono solo a spese specifiche e occasionali dell'appalto (energia, manutenzione, oneri accessori).
L'interpretazione data dal Tribunale avrebbe quindi violato i criteri degli artt. 1362 ss. c.c., alterando la volontà delle parti.
Con il terzo motivo d'appello, rubricato “Sulla domanda riconvenzionale”, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado abbia rigettato senza adeguata motivazione la domanda con cui si chiedeva la condanna di al pagamento di € 56.262,01, Controparte_6 somma dovuta per fatture relative alla quota AT e al servizio di manutenzione regolarmente emesse tra il 2014 e il 2017.
Secondo tali fatture non sono mai state specificamente CP_5 contestate da e quindi, per il principio di non contestazione, CP_6 devono ritenersi provate e dovute.
L'appellante aggiunge che, anche volendo accogliere parzialmente le pretese di il Tribunale avrebbe dovuto almeno compensare CP_6 le reciproche partite, anziché rigettare del tutto la riconvenzionale, e chiede dunque che la Corte d'Appello riformi la decisione riconoscendo il credito e condannando al pagamento della CP_6 somma indicata, oltre interessi e rivalutazione.
Il secondo ed il terzo motivo, che possono esaminarsi congiuntamente, stante la loro connessione logica e giuridica, sono fondati.
Dall'esame dell'articolo 3-bis del contratto del 5 settembre 2005, stipulato tra (oggi e Controparte_3 Controparte_6 CP_5
risulta che le parti hanno stabilito che il canone corrisposto dal
[...]
dovesse essere ripartito detratti i costi di gestione CP_9 Parte_1 dell'appalto (energia, manutenzione ordinaria ed eventuali altri costi).
Tale clausola, interpretata secondo i criteri degli articoli 1362 e seguenti del codice civile, non lascia margini di dubbio: le voci
5 indicate fra parentesi individuano con precisione la tipologia dei costi che le parti hanno inteso considerare, e la loro natura — specifica e circoscritta — mostra chiaramente che si tratta di spese direttamente e immediatamente riferibili all'esecuzione del contratto d'appalto, e non di costi generali dell'impresa.
La volontà contrattuale, dunque, era quella di limitare la detrazione alle spese effettivamente sostenute per la gestione del servizio oggetto della commessa, quali il consumo di energia elettrica, la manutenzione ordinaria e, solo in via residuale, altri costi realmente eventuali, cioè accidentali o occasionali, legati a circostanze non ricorrenti (ad esempio spese per volture, adeguamenti tecnici o piccoli interventi aggiuntivi sull'impianto).
Al contrario, i costi fissi di struttura della mandataria — quali gli stipendi del personale amministrativo, le utenze generali, il canone di locazione degli uffici o la polizza assicurativa RCT — non sono collegati in modo diretto e specifico all'appalto di Avetrana e, per loro natura, non possono essere considerati “eventuali”. Si tratta, infatti, di spese ordinarie e permanenti, sostenute dall'impresa indipendentemente dal numero di commesse gestite, e che rimangono costanti anche in assenza di esse.
Questa interpretazione è confermata in modo inequivoco anche dal comportamento complessivo tenuto dalle parti durante l'esecuzione del rapporto, che costituisce, ai sensi dell'art. 1362, comma 2, c.c., un elemento di primaria importanza per individuare la comune intenzione contrattuale.
Sin dall'avvio dell'appalto, nel 2005, e per oltre dodici anni di rapporto, fino al 2017, le parti hanno applicato il medesimo criterio di calcolo: dal canone venivano detratti esclusivamente i costi di energia elettrica, la manutenzione ordinaria e alcune voci minori direttamente connesse all'impianto, mentre nessun costo di struttura — né del personale, né delle utenze o della sede sociale — è mai stato imputato o decurtato.
Questa prassi, costante e pacifica, rappresenta un comportamento concludente e univoco, che si è mantenuto invariato anche quando
6 sono intervenute modifiche nella composizione societaria o nella governance delle imprese coinvolte, e che dunque costituisce una prova concreta e affidabile della reale volontà negoziale.
La stessa logica economica del contratto, inoltre, conferma la correttezza di questa interpretazione.
La clausola che regola il riparto degli utili tra mandataria e mandante
— nella misura, rispettivamente, del 60% e del 40% — è strutturata in modo tale da compensare già in sé il maggiore onere gestionale e organizzativo sostenuto dalla mandataria.
In altri termini, la diversa percentuale di riparto riflette un equilibrio economico del sinallagma che tiene conto del diverso apporto funzionale delle imprese: alla mandataria spetta una quota più elevata proprio in ragione della funzione di coordinamento e della gestione generale dell'appalto, mentre alla mandante viene riconosciuta la parte residua, proporzionata al contributo operativo.
Pretendere di includere, oltre a tale differenza percentuale, anche i costi fissi di struttura della mandataria tra le spese da dedurre prima del riparto, significherebbe alterare l'equilibrio contrattuale e determinare una duplicazione di compenso per la medesima voce di oneri organizzativi, con evidente distorsione della proporzione economica originariamente pattuita.
Va aggiunto che, secondo i principi elementari di economia aziendale,
i costi fissi — come personale, utenze, locazione o assicurazioni — non variano in base al numero o al valore delle commesse, ma rimangono costanti nel tempo, e non possono perciò essere trasferiti su singoli appalti. Al contrario, solo i costi variabili, che mutano in funzione dell'attività produttiva o dell'entità del servizio, sono legittimamente imputabili alla specifica commessa.
Applicare ai costi fissi una ripartizione “pro-quota”, calcolata in base ai punti luce gestiti o ad altri parametri di proporzionalità, come fatto unilateralmente da conduce a un risultato artificioso: si CP_6 finisce per caricare sull'appalto di Avetrana spese che in realtà attengono all'intera struttura aziendale della mandataria e che, quindi,
7 non possono gravare sulla società associata, la quale non ne trae alcun beneficio.
Alla luce di tutto ciò, deve ritenersi che l'articolo 3-bis del contratto del 5 settembre 2005 consente di dedurre, ai fini del riparto, solo le spese di energia elettrica, la manutenzione ordinaria e le eventuali spese direttamente collegate all'esecuzione della commessa, mentre restano escluse le spese generali e i costi fissi di struttura della mandataria.
I conteggi e i riparti effettuati secondo tale criterio, e seguiti dalle parti per oltre un decennio, sono conformi al contratto e alla comune intenzione negoziale, e non possono essere rimessi in discussione attraverso un'interpretazione successiva e difforme.
Ne consegue che le somme corrisposte nel corso del rapporto non sono
“indebitamente pagate”, poiché l'applicazione del criterio contrattuale
è sempre avvenuta in modo coerente e conforme alla volontà delle parti.
Difetta, pertanto, il presupposto dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., e la domanda di ripetizione deve essere rigettata, dovendosi invece riconoscere la piena legittimità del metodo di calcolo e del riparto degli utili adottato dalle parti in esecuzione dell'accordo del
2005.
L'accoglimento del secondo motivo d'appello comporta, in via consequenziale, la fondatezza anche del secondo motivo, relativo alla domanda riconvenzionale proposta da Controparte_5
Una volta accertato che la corretta interpretazione dell'articolo 3-bis del contratto del 5 settembre 2005 esclude l'imputazione ai costi di commessa delle spese generali e dei costi di struttura della mandataria, deve ritenersi che i conteggi seguiti dalle parti nel corso della gestione ultradecennale dell'appalto fossero conformi alla volontà negoziale e che, pertanto, le somme corrisposte da non abbiano Controparte_6 mai dato luogo a un indebito pagamento.
Ne deriva che il presupposto logico su cui il Tribunale aveva fondato il rigetto della domanda riconvenzionale — e cioè l'esistenza di un presunto credito in favore di per somme indebitamente CP_6
8 pagate — viene meno, imponendo la riforma integrale della decisione impugnata.
Invero, dagli atti di causa risulta che ha continuato Controparte_5
a svolgere, sino alla cessazione dei rapporti nel 2017, tutte le prestazioni di manutenzione e gestione dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Avetrana, in piena conformità al contratto d'appalto e alle previsioni del capitolato.
Nonostante l'avvenuta esecuzione delle obbligazioni, CP_6
a partire dal marzo 2017, ha sospeso unilateralmente i pagamenti
[...] delle fatture emesse dall'appellante per la propria quota di utile e per i servizi di manutenzione, effettuando un unico versamento parziale di euro 5.301,25 in data 31 gennaio 2018.
Le ulteriori fatture, regolarmente emesse e puntualmente documentate, per un importo complessivo di euro 56.262,01 IVA inclusa, sono rimaste inevase.
Tali fatture, prodotte in giudizio unitamente ai prospetti di manutenzione e ai riepiloghi delle attività svolte, non sono mai state specificamente contestate da quanto alla loro sussistenza o CP_6 all'esecuzione delle prestazioni sottostanti, bensì solo sotto il profilo del diverso metodo di calcolo della quota AT, ritenuto infondato alla luce dell'accertamento compiuto con riferimento al secondo motivo.
In mancanza di contestazione specifica, i fatti costitutivi del credito devono ritenersi ammessi ai sensi dell'art. 115 c.p.c., con conseguente piena prova dell'esistenza e della misura del credito vantato dall'appellante.
Deve poi osservarsi che la condotta di la quale ha CP_5 proseguito per anni nell'esecuzione delle proprie prestazioni senza ricevere i corrispettivi dovuti, integra un comportamento conforme ai principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione dei contratti, mentre quella di — che ha trattenuto indebitamente le CP_6 somme maturate invocando un'inesistente compensazione fondata su costi privi di base contrattuale — si pone in violazione dei medesimi principi, generando un indebito vantaggio economico a proprio favore.
9 È evidente che, una volta esclusa la possibilità di ribaltare sull'associata i costi fissi di struttura della mandataria, nulla giustificava la sospensione dei pagamenti dovuti a la CP_5 quale ha regolarmente eseguito le proprie obbligazioni sino al termine del rapporto.
Deve pertanto riconoscersi la fondatezza della domanda riconvenzionale, con conseguente condanna di al Controparte_6 pagamento, in favore di della somma di euro Controparte_5
56.262,01, IVA inclusa, quale saldo delle fatture regolarmente emesse sino al 31 dicembre 2017, al netto delle note di credito e degli acconti percepiti.
Tale importo dovrà essere maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, trattandosi di credito di natura contrattuale liquido ed esigibile.
In conclusione, la riforma della sentenza di primo grado si impone anche con riguardo alla domanda riconvenzionale, dovendo essere affermata la piena validità dei conteggi elaborati da Controparte_5
e la spettanza in suo favore delle somme richieste, stante la regolare esecuzione del contratto e l'assenza di qualsivoglia titolo per la sospensione dei pagamenti da parte di Controparte_6
Per quanto innanzi, l'appello va accolto e, per l'effetto, riformata la sentenza di primo grado.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In accoglimento dell'appello, rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_6 Controparte_5
2) Condanna a pagare in favore di Controparte_6 CP_5 la somma di euro 56.262,01, oltre interessi legali e rivalutazione
[...] monetaria dal dovuto al saldo;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi Controparte_6
i gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, in euro 9.000,00 per compensi, e, per il presente giudizio, in euro 7.000,00 per compensi ed
10 euro 1.138,50 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%.
Lecce, 21.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott Riccardo Mele)
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel. dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 542/2021 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 9/10/2024, promossa da:
C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., in proprio ed in qualità di Controparte_2
rappresentata
[...] Controparte_3
e difesa dall'Avv. Francesco C. Zacà, presso il cui studio in Lecce, via
LO CH n.35, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Manelli, presso il cui studio in Lecce, via L. Ariosto n. 43, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“La con atto di citazione conveniva dinanzi al Controparte_4
Tribunale di Lecce la chiedendo al Giudice adito Controparte_5 di “accertare e dichiarare che la … ha pagato alla CP_6 [...] somme maggiori rispetto a quelle effettivamente spettanti CP_5 alla convenuta in virtù del contratto di AT … dal 2014 a tutto ottobre
2017, per un importo complessivo di € 9.428,81 oltre IVA … per
l'effetto condannare la a pagare e/o ripetere le Controparte_7 somme …per un importo di euro 9.428,81 oltre IVA … ovvero in via alternativa , disporre la compensazione tra il credito maturato dalla per il periodo di riferimento per cui è causa … con Controparte_6 gli importi che la andrà a maturare per il periodo CP_5 successivo al novembre 2017, in virtù del contratto di AT del
05.09.2005”. La si costituiva in giudizio, Controparte_5 impugnando e contestando le pretese attoree nonché spiegando domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere il pagamento delle fatture indicate al punto 7 della comparsa, per la somma di €
56.262,01 IVA inclusa, quantificata al 31.12.2017, al netto delle note di credito emesse e dell'acconto percepito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Il giudizio veniva istruito mediante l'interrogatorio formale della dott.ssa CP_8
legale rappresentante della nonché
[...] Controparte_6 mediante l'ascolto di testimoni. All'esito della prova orale, il Giudice rigettava la richiesta di CTU formulata da parte attrice, ritenendo matura la causa per la decisione. All'udienza del 28.6.19, le parti
2 precisavano riportandosi a quanto dedotto negli scritti difensivi e verbali di causa ed il GO rinviava all'udienza del 30.1.20 per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., concedendo termine per il deposito di note conclusive. All'odierna udienza la causa veniva decisa”
Con sentenza n. 1069/2021, pubblicata il 15.4.2021, il Tribunale di
Lecce, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvedeva: 1) dichiarava che la CP_6
[...
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha pagato alla somme maggiori rispetto a quelle effettivamente Controparte_5 spettanti alla convenuta in virtù del contratto di AT del 05.09.2005 e, più in generale, in virtù del rapporto tenuto per la gestione del servizio di global service presso il Comune di Avetrana, dal 2014 a tutto ottobre
2017, per un importo complessivo di euro 9.428,81 oltre IVA, per l'effetto 2) accoglieva la domanda attorea e condannava parte convenuta in persona del legale rappresentante pt, al Controparte_5 pagamento in favore di parte attrice dell'importo di complessivi €
9.428,81, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
3) rigettava la domanda riconvenzionale di parte convenuta perché infondata in fatto e in diritto;
4) compensava integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Controparte_1
, chiedendone l'integrale riforma.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito in giudizio
[...]
, concludendo per il rigetto dell'appello. CP_6
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
3 Con il primo motivo d'appello, rubricato “Preliminarmente: nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. e per omessa motivazione”, l'appellante lamenta la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 132 c.p.c. e per omessa motivazione, sostenendo che il giudice abbia copiato integralmente e acriticamente le note conclusive di senza alcuna autonoma Controparte_6 valutazione né esposizione delle proprie ragioni. A dire dell'appellante, tale condotta lederebbe il principio di terzietà e autonomia del giudicante, rendendo la decisione priva di una motivazione effettiva e quindi nulla.
In conseguenza, la Corte d'Appello dovrebbe dichiarare la nullità della sentenza e decidere nel merito, riesaminando la causa come se il primo giudizio fosse tamquam non esset.
Il motivo è infondato.
Invero, come statuito dalla Suprema Corte, “la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato.” (Cass. n. 29028/2022; Cass., Sez. Un., n. 642/2015).
Ebbene, nella fattispecie, nonostante la motivazione della sentenza impugnata riproduca integralmente un atto di parte, le ragioni della decisione, formulate in modo chiaro, univoco ed esaustivo, sono senz'altro attribuibili al Tribunale, che ha dimostrato palesemente di condividere pienamente le argomentazioni addotte dalla difesa dell'attrice.
4 Con il secondo motivo d'appello, rubricato “Sull'erroneo accoglimento della domanda attorea”, l'appellante sostiene che il
Tribunale avrebbe errato nell'interpretare il contratto di AT (art. 3 bis del 5.9.2005), includendo nei costi di gestione anche i costi fissi e generali di (personale, sede, utenze, polizza), che invece — CP_6 secondo — non rientrano tra i costi “eventuali” previsti CP_5 dal contratto, i quali si riferiscono solo a spese specifiche e occasionali dell'appalto (energia, manutenzione, oneri accessori).
L'interpretazione data dal Tribunale avrebbe quindi violato i criteri degli artt. 1362 ss. c.c., alterando la volontà delle parti.
Con il terzo motivo d'appello, rubricato “Sulla domanda riconvenzionale”, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado abbia rigettato senza adeguata motivazione la domanda con cui si chiedeva la condanna di al pagamento di € 56.262,01, Controparte_6 somma dovuta per fatture relative alla quota AT e al servizio di manutenzione regolarmente emesse tra il 2014 e il 2017.
Secondo tali fatture non sono mai state specificamente CP_5 contestate da e quindi, per il principio di non contestazione, CP_6 devono ritenersi provate e dovute.
L'appellante aggiunge che, anche volendo accogliere parzialmente le pretese di il Tribunale avrebbe dovuto almeno compensare CP_6 le reciproche partite, anziché rigettare del tutto la riconvenzionale, e chiede dunque che la Corte d'Appello riformi la decisione riconoscendo il credito e condannando al pagamento della CP_6 somma indicata, oltre interessi e rivalutazione.
Il secondo ed il terzo motivo, che possono esaminarsi congiuntamente, stante la loro connessione logica e giuridica, sono fondati.
Dall'esame dell'articolo 3-bis del contratto del 5 settembre 2005, stipulato tra (oggi e Controparte_3 Controparte_6 CP_5
risulta che le parti hanno stabilito che il canone corrisposto dal
[...]
dovesse essere ripartito detratti i costi di gestione CP_9 Parte_1 dell'appalto (energia, manutenzione ordinaria ed eventuali altri costi).
Tale clausola, interpretata secondo i criteri degli articoli 1362 e seguenti del codice civile, non lascia margini di dubbio: le voci
5 indicate fra parentesi individuano con precisione la tipologia dei costi che le parti hanno inteso considerare, e la loro natura — specifica e circoscritta — mostra chiaramente che si tratta di spese direttamente e immediatamente riferibili all'esecuzione del contratto d'appalto, e non di costi generali dell'impresa.
La volontà contrattuale, dunque, era quella di limitare la detrazione alle spese effettivamente sostenute per la gestione del servizio oggetto della commessa, quali il consumo di energia elettrica, la manutenzione ordinaria e, solo in via residuale, altri costi realmente eventuali, cioè accidentali o occasionali, legati a circostanze non ricorrenti (ad esempio spese per volture, adeguamenti tecnici o piccoli interventi aggiuntivi sull'impianto).
Al contrario, i costi fissi di struttura della mandataria — quali gli stipendi del personale amministrativo, le utenze generali, il canone di locazione degli uffici o la polizza assicurativa RCT — non sono collegati in modo diretto e specifico all'appalto di Avetrana e, per loro natura, non possono essere considerati “eventuali”. Si tratta, infatti, di spese ordinarie e permanenti, sostenute dall'impresa indipendentemente dal numero di commesse gestite, e che rimangono costanti anche in assenza di esse.
Questa interpretazione è confermata in modo inequivoco anche dal comportamento complessivo tenuto dalle parti durante l'esecuzione del rapporto, che costituisce, ai sensi dell'art. 1362, comma 2, c.c., un elemento di primaria importanza per individuare la comune intenzione contrattuale.
Sin dall'avvio dell'appalto, nel 2005, e per oltre dodici anni di rapporto, fino al 2017, le parti hanno applicato il medesimo criterio di calcolo: dal canone venivano detratti esclusivamente i costi di energia elettrica, la manutenzione ordinaria e alcune voci minori direttamente connesse all'impianto, mentre nessun costo di struttura — né del personale, né delle utenze o della sede sociale — è mai stato imputato o decurtato.
Questa prassi, costante e pacifica, rappresenta un comportamento concludente e univoco, che si è mantenuto invariato anche quando
6 sono intervenute modifiche nella composizione societaria o nella governance delle imprese coinvolte, e che dunque costituisce una prova concreta e affidabile della reale volontà negoziale.
La stessa logica economica del contratto, inoltre, conferma la correttezza di questa interpretazione.
La clausola che regola il riparto degli utili tra mandataria e mandante
— nella misura, rispettivamente, del 60% e del 40% — è strutturata in modo tale da compensare già in sé il maggiore onere gestionale e organizzativo sostenuto dalla mandataria.
In altri termini, la diversa percentuale di riparto riflette un equilibrio economico del sinallagma che tiene conto del diverso apporto funzionale delle imprese: alla mandataria spetta una quota più elevata proprio in ragione della funzione di coordinamento e della gestione generale dell'appalto, mentre alla mandante viene riconosciuta la parte residua, proporzionata al contributo operativo.
Pretendere di includere, oltre a tale differenza percentuale, anche i costi fissi di struttura della mandataria tra le spese da dedurre prima del riparto, significherebbe alterare l'equilibrio contrattuale e determinare una duplicazione di compenso per la medesima voce di oneri organizzativi, con evidente distorsione della proporzione economica originariamente pattuita.
Va aggiunto che, secondo i principi elementari di economia aziendale,
i costi fissi — come personale, utenze, locazione o assicurazioni — non variano in base al numero o al valore delle commesse, ma rimangono costanti nel tempo, e non possono perciò essere trasferiti su singoli appalti. Al contrario, solo i costi variabili, che mutano in funzione dell'attività produttiva o dell'entità del servizio, sono legittimamente imputabili alla specifica commessa.
Applicare ai costi fissi una ripartizione “pro-quota”, calcolata in base ai punti luce gestiti o ad altri parametri di proporzionalità, come fatto unilateralmente da conduce a un risultato artificioso: si CP_6 finisce per caricare sull'appalto di Avetrana spese che in realtà attengono all'intera struttura aziendale della mandataria e che, quindi,
7 non possono gravare sulla società associata, la quale non ne trae alcun beneficio.
Alla luce di tutto ciò, deve ritenersi che l'articolo 3-bis del contratto del 5 settembre 2005 consente di dedurre, ai fini del riparto, solo le spese di energia elettrica, la manutenzione ordinaria e le eventuali spese direttamente collegate all'esecuzione della commessa, mentre restano escluse le spese generali e i costi fissi di struttura della mandataria.
I conteggi e i riparti effettuati secondo tale criterio, e seguiti dalle parti per oltre un decennio, sono conformi al contratto e alla comune intenzione negoziale, e non possono essere rimessi in discussione attraverso un'interpretazione successiva e difforme.
Ne consegue che le somme corrisposte nel corso del rapporto non sono
“indebitamente pagate”, poiché l'applicazione del criterio contrattuale
è sempre avvenuta in modo coerente e conforme alla volontà delle parti.
Difetta, pertanto, il presupposto dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., e la domanda di ripetizione deve essere rigettata, dovendosi invece riconoscere la piena legittimità del metodo di calcolo e del riparto degli utili adottato dalle parti in esecuzione dell'accordo del
2005.
L'accoglimento del secondo motivo d'appello comporta, in via consequenziale, la fondatezza anche del secondo motivo, relativo alla domanda riconvenzionale proposta da Controparte_5
Una volta accertato che la corretta interpretazione dell'articolo 3-bis del contratto del 5 settembre 2005 esclude l'imputazione ai costi di commessa delle spese generali e dei costi di struttura della mandataria, deve ritenersi che i conteggi seguiti dalle parti nel corso della gestione ultradecennale dell'appalto fossero conformi alla volontà negoziale e che, pertanto, le somme corrisposte da non abbiano Controparte_6 mai dato luogo a un indebito pagamento.
Ne deriva che il presupposto logico su cui il Tribunale aveva fondato il rigetto della domanda riconvenzionale — e cioè l'esistenza di un presunto credito in favore di per somme indebitamente CP_6
8 pagate — viene meno, imponendo la riforma integrale della decisione impugnata.
Invero, dagli atti di causa risulta che ha continuato Controparte_5
a svolgere, sino alla cessazione dei rapporti nel 2017, tutte le prestazioni di manutenzione e gestione dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Avetrana, in piena conformità al contratto d'appalto e alle previsioni del capitolato.
Nonostante l'avvenuta esecuzione delle obbligazioni, CP_6
a partire dal marzo 2017, ha sospeso unilateralmente i pagamenti
[...] delle fatture emesse dall'appellante per la propria quota di utile e per i servizi di manutenzione, effettuando un unico versamento parziale di euro 5.301,25 in data 31 gennaio 2018.
Le ulteriori fatture, regolarmente emesse e puntualmente documentate, per un importo complessivo di euro 56.262,01 IVA inclusa, sono rimaste inevase.
Tali fatture, prodotte in giudizio unitamente ai prospetti di manutenzione e ai riepiloghi delle attività svolte, non sono mai state specificamente contestate da quanto alla loro sussistenza o CP_6 all'esecuzione delle prestazioni sottostanti, bensì solo sotto il profilo del diverso metodo di calcolo della quota AT, ritenuto infondato alla luce dell'accertamento compiuto con riferimento al secondo motivo.
In mancanza di contestazione specifica, i fatti costitutivi del credito devono ritenersi ammessi ai sensi dell'art. 115 c.p.c., con conseguente piena prova dell'esistenza e della misura del credito vantato dall'appellante.
Deve poi osservarsi che la condotta di la quale ha CP_5 proseguito per anni nell'esecuzione delle proprie prestazioni senza ricevere i corrispettivi dovuti, integra un comportamento conforme ai principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione dei contratti, mentre quella di — che ha trattenuto indebitamente le CP_6 somme maturate invocando un'inesistente compensazione fondata su costi privi di base contrattuale — si pone in violazione dei medesimi principi, generando un indebito vantaggio economico a proprio favore.
9 È evidente che, una volta esclusa la possibilità di ribaltare sull'associata i costi fissi di struttura della mandataria, nulla giustificava la sospensione dei pagamenti dovuti a la CP_5 quale ha regolarmente eseguito le proprie obbligazioni sino al termine del rapporto.
Deve pertanto riconoscersi la fondatezza della domanda riconvenzionale, con conseguente condanna di al Controparte_6 pagamento, in favore di della somma di euro Controparte_5
56.262,01, IVA inclusa, quale saldo delle fatture regolarmente emesse sino al 31 dicembre 2017, al netto delle note di credito e degli acconti percepiti.
Tale importo dovrà essere maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, trattandosi di credito di natura contrattuale liquido ed esigibile.
In conclusione, la riforma della sentenza di primo grado si impone anche con riguardo alla domanda riconvenzionale, dovendo essere affermata la piena validità dei conteggi elaborati da Controparte_5
e la spettanza in suo favore delle somme richieste, stante la regolare esecuzione del contratto e l'assenza di qualsivoglia titolo per la sospensione dei pagamenti da parte di Controparte_6
Per quanto innanzi, l'appello va accolto e, per l'effetto, riformata la sentenza di primo grado.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In accoglimento dell'appello, rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_6 Controparte_5
2) Condanna a pagare in favore di Controparte_6 CP_5 la somma di euro 56.262,01, oltre interessi legali e rivalutazione
[...] monetaria dal dovuto al saldo;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi Controparte_6
i gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, in euro 9.000,00 per compensi, e, per il presente giudizio, in euro 7.000,00 per compensi ed
10 euro 1.138,50 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%.
Lecce, 21.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott Riccardo Mele)
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