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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 28/11/2024, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. V.G. N. 909/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. ssa JOLANDA DI ROSA Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al r.g. v.g n. 909/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...] Frazione Paganica
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...] entrambi elettivamente domiciliati in L'Aquila (AQ) presso lo studio del difensore Avv.
Nicoletta Ortenzi
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 14.06.2024, e Parte_1 [...]
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in L'Aquila (AQ) Parte_2
in data 23.07.2006 e che dall'unione matrimoniale sono nati due figli, , il Per_1
18.07.2011 (dunque minorenne), e , il 03.04.2016 (dunque minorenne), Persona_2
chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 09.10.2024 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e le condizioni proposte appaiono correttamente regolare i diritti della prole di minore età, soddisfacendo il suo primario interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio in L'Aquila (AQ) in data 23.07.2006, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune, dalla cui unione matrimoniale sono nati due figli, , il Per_1
18.07.2011 (dunque minorenne), e , il 03.04.2016 (dunque minorenne), alle Persona_2 condizioni del ricorso, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila
(AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1. dispone che i figli minori e restino affidati congiuntamente Per_1 Persona_2
ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la casa coniugale e con collocamento sostanzialmente paritetico. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei predetti, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei minori. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai bambini. Entrambi
i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2. stabilisce che la casa coniugale, intestata al sig. ma rientrante nella Parte_2
comunione legale dei beni ed ubicata in Paganica, alla via Onna n. 12/B resterà assegnata al predetto che nella stessa continuerà a vivere;
3. dispone che, relativamente al collocamento dei minori e nel primario interesse degli stessi, gli odierni ricorrenti concordano nel voler aderire ad un collocamento paritario alternato, di talché i figli trascorreranno lo stesso numero di giorni del mese sia con l'uno che con l'altro genitore;
4. prende atto che le parti concordano sul piano genitoriale come di seguito organizzato: - settimana 1: lunedì e martedì i figli staranno con il padre;
mercoledì, giovedì
e venerdì i figli staranno con la madre e domenica i figli staranno con Per_3 il padre;
- settimana 2: lunedì e martedì i figli staranno con la madre;
mercoledì, giovedì
e venerdì i figli staranno con il padre;
sabato e domenica i figli staranno con la madre.
Con intesa che i pernotti saranno un minimo di due (a titolo esemplificativo il genitore che avrà trascorso i giorni di spettanza con i minori provvederà anche ad accompagnarli a scuola la mattina) mentre con riferimento al weekend i minori andranno a casa dal genitore la sera del venerdì e non la mattina del sabato.
Tale schema verrà sistematicamente replicato salvo in ogni caso diverso e migliore accordo. In caso di rifiuto di uno o entrambi i figli a frequentare l'altro genitore, le parti si impegnano a mediare per consentire il rispetto degli accordi.
Le parti precisano che nelle giornate di rispettiva competenza ciascuno si farà carico di seguire i minori nello svolgimento dei compiti scolastici, nonché di accompagnarli e riprenderli dalle attività sportive, ludiche ed extracurriculari in genere. In caso di impossibilità dei genitori, questi saranno sostituiti dai nonni paterni e materni in base alle disponibilità;
5. stabilisce che i figli trascorreranno le festività nel seguente modo: i giorni di
Natale, Capodanno, Pasqua, verranno trascorsi con la madre e con il padre ad anni alterni. In particolare, le festività natalizie si alterneranno: per l'anno 2024 il 24 dicembre i minori saranno con la madre, 25 dicembre a pranzo con la madre a cena con il padre, 26 dicembre con il padre;
31 dicembre con il padre.
Per l'anno 2025 il 1° gennaio i minori staranno con la madre, il 6 gennaio con il padre;
così alternativamente negli anni successivi, salvo diversi accordi. I giorni di chiusura scolastica non festivi i genitori si organizzeranno per restare con i figli compatibilmente con le esigenze lavorative.
Durante il periodo in cui i minori trascorreranno le festività con uno dei due genitori, qualora ne facciano richiesta ovvero su accordo dei genitori medesimi, questi potranno trascorrere del tempo con l'altro genitore.
Ciascun genitore, in deroga alla regolamentazione del diritto di visita, avrà diritto di festeggiare il proprio compleanno con i figli ed altrettanto la festa della mamma e quella del papà;
6. dispone che le vacanze estive verranno trascorse dai minori nel seguente modo: nel mese di agosto 15 giorni consecutivi con la madre e 15 giorni consecutivi con il padre, compatibilmente con le ferie di ognuno e salvo diverso accordo tra le parti. Qualora dovessero intervenire per i genitori esigenze lavorative tali per cui non dovesse essere possibile trascorrere i quindici giorni consecutivi di ferie nel mese di agosto, i genitori avranno la facoltà di anticipare detto periodo, o parte di esso, al mese di luglio o di giugno, previa comunicazione all'altro genitore e compatibilmente con le esigenze scolastiche dei minori.
Durante il periodo in cui i minori trascorreranno le vacanze estive con uno dei due genitori, qualora ne facciano richiesta ovvero su accordo dei genitori medesimi, questi potranno trascorrere del tempo con l'altro genitore. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i bambini, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno;
7. prende atto che, stante il tipo di collocamento prescelto, i coniugi concordano nel provvedere al mantenimento diretto dei figli nei periodi di rispettiva permanenza;
8. dispone che ciascun genitore contribuirà altresì nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie obbligatorie che dovessero rendersi necessarie per i minori secondo le indicazioni di cui al Protocollo d'intesa tra
Avvocati e Magistrati del 02.03.2020 (Prot. n. 87/1.2.1) da considerare qui integralmente riportato e trascritto, la cui copia sarà consegnata agli odierni ricorrenti. Quanto sopra con la precisazione che queste, se inferiori ad €
500,00, andranno restituite nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 10 giorni (dieci) dal momento della comunicazione all'altro genitore;
in caso di spese eccedenti la somma di € 500,00, la quota parte di spettanza dovrà essere anticipata dall'altro genitore. Ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie “facoltative” previo accordo con l'altro genitore;
9. prende atto che le parti, di comune accordo, percepiranno nella misura del 50%
l'assegno unico ed universale per i figli erogato dall' . Qualora in futuro CP_1
tale istituto dovesse essere sostituito da altro con pari funzionalità, le condizioni resteranno le medesime (ovvero 50% cadauno);
10. prende atto che, relativamente all'immobile -casa coniugale- sita in Paganica, alla via Onna n. 12 B (censita al Foglio 19 part. 2830 Zona Cens. N. 4 Catasto
Fabbricati), intestato al sig. ma rientrante nella comunione legale dei Parte_2 beni, questi si impegna - dal mese di luglio 2024 - a corrispondere per intero tutte le restanti rate del mutuo (187/240) acceso presso l'Istituto di credito BNL di L'Aquila, filiale di Bazzano, con contratto n. CF 1524021, per un importo complessivo mensile, ad oggi, pari ad € 580,00.
Il sig. provvederà pertanto a richiedere al suddetto Istituto di Parte_2 procedere con l'accollo liberatorio totale del predetto mutuo e ciò fino all'estinzione del complessivo importo erogato. In tal modo la sig.ra Parte_1 sarà libera da qualsiasi obbligo nei confronti della Banca erogatrice.
[...]
Salvo buon fine della procedura di accollo liberatorio, la sig.ra Pt_1 trasferirà al sig. la propria quota di proprietà dell'immobile de quo Parte_2 pari al 50% del totale, stante la comunione legale dei beni, al costo di complessivi € 20.000,00.
Il sig. corrisponderà dunque alla sig.ra la complessiva somma Parte_2 Pt_1 di € 20.000,00 mediante assegno circolare all'atto di rogito, e sosterrà tutte le spese occorrende per l'accollo del mutuo e per la compravendita della quota parte di immobile.
L'atto di compravendita della quota parte di immobile dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla definitiva disposizione di accollo. In tal modo, dunque, la sig.ra non risulterà essere più proprietaria pro quota del Pt_1 succitato bene, né potrà avanzare diritti e/o pretese relativamente al detto immobile.
Una volta estinto l'intero importo del mutuo (ad oggi nell'anno 2039), il sig. corrisponderà alla sig.ra la ulteriore somma di € 10.000,00 Parte_2 Pt_1 quale rimborso della quota parte di spese sostenute dalla predetta in costanza di matrimonio, per l'arredamento dell'immobile. Detto importo dovrà essere corrisposto mediante assegno circolare entro tre mesi dall'estinzione del mutuo;
11. stabilisce che le automobili Volkswagen T- targata GB364GH e la Dacia
DE targata ER 933 XW resteranno di proprietà rispettivamente del sig.
e della sig.ra che si occuperanno di tutte le spese e alle Parte_2 Pt_1
incombenze ad esse relative;
12. Prende atto che i sig.ri e si dichiarano soddisfatti della Parte_2 Pt_1
ripartizione già avvenuta relativamente ai beni ed alle regalie presenti nella casa coniugale;
13. prende atto che i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
14. prende atto che i genitori si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro, soprattutto, alla presenza dei figli;
15. prende atto che le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco, sebbene superfluo alla luce dell'art. 20 del D.L. 69 del 19 giugno 2023, al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio;
16. prende atto che i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono, non avendo più nulla a pretendere con riferimento agli aspetti economici;
17. prende atto che i coniugi dichiarano di non volersi riconciliare;
Spese legali compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 09.10.2024
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. ssa JOLANDA DI ROSA Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al r.g. v.g n. 909/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...] Frazione Paganica
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...] entrambi elettivamente domiciliati in L'Aquila (AQ) presso lo studio del difensore Avv.
Nicoletta Ortenzi
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 14.06.2024, e Parte_1 [...]
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in L'Aquila (AQ) Parte_2
in data 23.07.2006 e che dall'unione matrimoniale sono nati due figli, , il Per_1
18.07.2011 (dunque minorenne), e , il 03.04.2016 (dunque minorenne), Persona_2
chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 09.10.2024 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e le condizioni proposte appaiono correttamente regolare i diritti della prole di minore età, soddisfacendo il suo primario interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio in L'Aquila (AQ) in data 23.07.2006, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune, dalla cui unione matrimoniale sono nati due figli, , il Per_1
18.07.2011 (dunque minorenne), e , il 03.04.2016 (dunque minorenne), alle Persona_2 condizioni del ricorso, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila
(AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1. dispone che i figli minori e restino affidati congiuntamente Per_1 Persona_2
ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la casa coniugale e con collocamento sostanzialmente paritetico. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei predetti, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei minori. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai bambini. Entrambi
i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2. stabilisce che la casa coniugale, intestata al sig. ma rientrante nella Parte_2
comunione legale dei beni ed ubicata in Paganica, alla via Onna n. 12/B resterà assegnata al predetto che nella stessa continuerà a vivere;
3. dispone che, relativamente al collocamento dei minori e nel primario interesse degli stessi, gli odierni ricorrenti concordano nel voler aderire ad un collocamento paritario alternato, di talché i figli trascorreranno lo stesso numero di giorni del mese sia con l'uno che con l'altro genitore;
4. prende atto che le parti concordano sul piano genitoriale come di seguito organizzato: - settimana 1: lunedì e martedì i figli staranno con il padre;
mercoledì, giovedì
e venerdì i figli staranno con la madre e domenica i figli staranno con Per_3 il padre;
- settimana 2: lunedì e martedì i figli staranno con la madre;
mercoledì, giovedì
e venerdì i figli staranno con il padre;
sabato e domenica i figli staranno con la madre.
Con intesa che i pernotti saranno un minimo di due (a titolo esemplificativo il genitore che avrà trascorso i giorni di spettanza con i minori provvederà anche ad accompagnarli a scuola la mattina) mentre con riferimento al weekend i minori andranno a casa dal genitore la sera del venerdì e non la mattina del sabato.
Tale schema verrà sistematicamente replicato salvo in ogni caso diverso e migliore accordo. In caso di rifiuto di uno o entrambi i figli a frequentare l'altro genitore, le parti si impegnano a mediare per consentire il rispetto degli accordi.
Le parti precisano che nelle giornate di rispettiva competenza ciascuno si farà carico di seguire i minori nello svolgimento dei compiti scolastici, nonché di accompagnarli e riprenderli dalle attività sportive, ludiche ed extracurriculari in genere. In caso di impossibilità dei genitori, questi saranno sostituiti dai nonni paterni e materni in base alle disponibilità;
5. stabilisce che i figli trascorreranno le festività nel seguente modo: i giorni di
Natale, Capodanno, Pasqua, verranno trascorsi con la madre e con il padre ad anni alterni. In particolare, le festività natalizie si alterneranno: per l'anno 2024 il 24 dicembre i minori saranno con la madre, 25 dicembre a pranzo con la madre a cena con il padre, 26 dicembre con il padre;
31 dicembre con il padre.
Per l'anno 2025 il 1° gennaio i minori staranno con la madre, il 6 gennaio con il padre;
così alternativamente negli anni successivi, salvo diversi accordi. I giorni di chiusura scolastica non festivi i genitori si organizzeranno per restare con i figli compatibilmente con le esigenze lavorative.
Durante il periodo in cui i minori trascorreranno le festività con uno dei due genitori, qualora ne facciano richiesta ovvero su accordo dei genitori medesimi, questi potranno trascorrere del tempo con l'altro genitore.
Ciascun genitore, in deroga alla regolamentazione del diritto di visita, avrà diritto di festeggiare il proprio compleanno con i figli ed altrettanto la festa della mamma e quella del papà;
6. dispone che le vacanze estive verranno trascorse dai minori nel seguente modo: nel mese di agosto 15 giorni consecutivi con la madre e 15 giorni consecutivi con il padre, compatibilmente con le ferie di ognuno e salvo diverso accordo tra le parti. Qualora dovessero intervenire per i genitori esigenze lavorative tali per cui non dovesse essere possibile trascorrere i quindici giorni consecutivi di ferie nel mese di agosto, i genitori avranno la facoltà di anticipare detto periodo, o parte di esso, al mese di luglio o di giugno, previa comunicazione all'altro genitore e compatibilmente con le esigenze scolastiche dei minori.
Durante il periodo in cui i minori trascorreranno le vacanze estive con uno dei due genitori, qualora ne facciano richiesta ovvero su accordo dei genitori medesimi, questi potranno trascorrere del tempo con l'altro genitore. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i bambini, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno;
7. prende atto che, stante il tipo di collocamento prescelto, i coniugi concordano nel provvedere al mantenimento diretto dei figli nei periodi di rispettiva permanenza;
8. dispone che ciascun genitore contribuirà altresì nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie obbligatorie che dovessero rendersi necessarie per i minori secondo le indicazioni di cui al Protocollo d'intesa tra
Avvocati e Magistrati del 02.03.2020 (Prot. n. 87/1.2.1) da considerare qui integralmente riportato e trascritto, la cui copia sarà consegnata agli odierni ricorrenti. Quanto sopra con la precisazione che queste, se inferiori ad €
500,00, andranno restituite nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 10 giorni (dieci) dal momento della comunicazione all'altro genitore;
in caso di spese eccedenti la somma di € 500,00, la quota parte di spettanza dovrà essere anticipata dall'altro genitore. Ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie “facoltative” previo accordo con l'altro genitore;
9. prende atto che le parti, di comune accordo, percepiranno nella misura del 50%
l'assegno unico ed universale per i figli erogato dall' . Qualora in futuro CP_1
tale istituto dovesse essere sostituito da altro con pari funzionalità, le condizioni resteranno le medesime (ovvero 50% cadauno);
10. prende atto che, relativamente all'immobile -casa coniugale- sita in Paganica, alla via Onna n. 12 B (censita al Foglio 19 part. 2830 Zona Cens. N. 4 Catasto
Fabbricati), intestato al sig. ma rientrante nella comunione legale dei Parte_2 beni, questi si impegna - dal mese di luglio 2024 - a corrispondere per intero tutte le restanti rate del mutuo (187/240) acceso presso l'Istituto di credito BNL di L'Aquila, filiale di Bazzano, con contratto n. CF 1524021, per un importo complessivo mensile, ad oggi, pari ad € 580,00.
Il sig. provvederà pertanto a richiedere al suddetto Istituto di Parte_2 procedere con l'accollo liberatorio totale del predetto mutuo e ciò fino all'estinzione del complessivo importo erogato. In tal modo la sig.ra Parte_1 sarà libera da qualsiasi obbligo nei confronti della Banca erogatrice.
[...]
Salvo buon fine della procedura di accollo liberatorio, la sig.ra Pt_1 trasferirà al sig. la propria quota di proprietà dell'immobile de quo Parte_2 pari al 50% del totale, stante la comunione legale dei beni, al costo di complessivi € 20.000,00.
Il sig. corrisponderà dunque alla sig.ra la complessiva somma Parte_2 Pt_1 di € 20.000,00 mediante assegno circolare all'atto di rogito, e sosterrà tutte le spese occorrende per l'accollo del mutuo e per la compravendita della quota parte di immobile.
L'atto di compravendita della quota parte di immobile dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla definitiva disposizione di accollo. In tal modo, dunque, la sig.ra non risulterà essere più proprietaria pro quota del Pt_1 succitato bene, né potrà avanzare diritti e/o pretese relativamente al detto immobile.
Una volta estinto l'intero importo del mutuo (ad oggi nell'anno 2039), il sig. corrisponderà alla sig.ra la ulteriore somma di € 10.000,00 Parte_2 Pt_1 quale rimborso della quota parte di spese sostenute dalla predetta in costanza di matrimonio, per l'arredamento dell'immobile. Detto importo dovrà essere corrisposto mediante assegno circolare entro tre mesi dall'estinzione del mutuo;
11. stabilisce che le automobili Volkswagen T- targata GB364GH e la Dacia
DE targata ER 933 XW resteranno di proprietà rispettivamente del sig.
e della sig.ra che si occuperanno di tutte le spese e alle Parte_2 Pt_1
incombenze ad esse relative;
12. Prende atto che i sig.ri e si dichiarano soddisfatti della Parte_2 Pt_1
ripartizione già avvenuta relativamente ai beni ed alle regalie presenti nella casa coniugale;
13. prende atto che i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
14. prende atto che i genitori si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro, soprattutto, alla presenza dei figli;
15. prende atto che le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco, sebbene superfluo alla luce dell'art. 20 del D.L. 69 del 19 giugno 2023, al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio;
16. prende atto che i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono, non avendo più nulla a pretendere con riferimento agli aspetti economici;
17. prende atto che i coniugi dichiarano di non volersi riconciliare;
Spese legali compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 09.10.2024
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli