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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 2456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2456 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21289/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21289/2024 avente ad oggetto: Divorzio – scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. KATJUSCKA PIANE, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in TORINO, VIA AMEDEO AVOGADRO 24, presso il difensore avv.
KATJUSCKA PIANE
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 17 aprile 2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso del 28.11.2024: pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett b) L
898/1970 lo scioglimento del matrimonio infra indicato, contratto tra la signora e il sig. Parte_1
pagina 1 di 3 , ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della CP_1
sentenza.
Per parte resistente - contumace
Per il Pubblico Ministero: Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e il sig. , si sono uniti in matrimonio in data 07.09.2018, con Parte_1 CP_1
rito civile, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di La Loggia (TO) (Anno
2018, Parte II, Serie C, n. 50).
I coniugi avevano scelto il regime patrimoniale di separazione dei beni.
Dall'unione non sono nati figli.
In data 3.11.2023, all'esito del procedimento per separazione giudiziale avente r.g. 2079/23 intentato dalla ricorrente e in cui il sig. è rimasto contumace, il Tribunale di Torino pronunciava con CP_1
sentenza passata in giudicato n. 4461/2023 (pubblicata il 10.11.2023) la separazione personale dei coniugi.
Tra i coniugi non vi è stata alcuna riconciliazione, stante l'allontanamento del sig. dalla casa CP_1
coniugale e risultando irreperibile.
Con ricorso del 28.11.2024 la ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3, n.
2. lettera b), della legge 1/12/1970, n. 898, successivamente modificata.
Letto il ricorso, questo Giudice fissava per il giorno 26.3.2025 la convocazione delle parti avanti a sé.
Nella predetta udienza, il Giudice dava atto della regolarità della notifica del ricorso a parte convenuta, perfezionatasi il 11.12.2024 ex art. 143 c.p.c., dichiarando così la contumacia del sig. CP_1
.
[...]
Precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata, e risultano trascorsi i termini di cui alla predetta legge per proporre domanda di divorzio. pagina 2 di 3 La separazione dei coniugi è stata infatti pronunciata dinnanzi a questo Tribunale con sentenza n.
4461/2023, pubblicata il 10.11.2023 (per la causa avente r.g. n. 2079/2023) e passata in giudicato. Si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere mantenuta o ricostituita.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di La Loggia (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17 aprile
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21289/2024 avente ad oggetto: Divorzio – scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. KATJUSCKA PIANE, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in TORINO, VIA AMEDEO AVOGADRO 24, presso il difensore avv.
KATJUSCKA PIANE
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 17 aprile 2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso del 28.11.2024: pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett b) L
898/1970 lo scioglimento del matrimonio infra indicato, contratto tra la signora e il sig. Parte_1
pagina 1 di 3 , ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della CP_1
sentenza.
Per parte resistente - contumace
Per il Pubblico Ministero: Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e il sig. , si sono uniti in matrimonio in data 07.09.2018, con Parte_1 CP_1
rito civile, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di La Loggia (TO) (Anno
2018, Parte II, Serie C, n. 50).
I coniugi avevano scelto il regime patrimoniale di separazione dei beni.
Dall'unione non sono nati figli.
In data 3.11.2023, all'esito del procedimento per separazione giudiziale avente r.g. 2079/23 intentato dalla ricorrente e in cui il sig. è rimasto contumace, il Tribunale di Torino pronunciava con CP_1
sentenza passata in giudicato n. 4461/2023 (pubblicata il 10.11.2023) la separazione personale dei coniugi.
Tra i coniugi non vi è stata alcuna riconciliazione, stante l'allontanamento del sig. dalla casa CP_1
coniugale e risultando irreperibile.
Con ricorso del 28.11.2024 la ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3, n.
2. lettera b), della legge 1/12/1970, n. 898, successivamente modificata.
Letto il ricorso, questo Giudice fissava per il giorno 26.3.2025 la convocazione delle parti avanti a sé.
Nella predetta udienza, il Giudice dava atto della regolarità della notifica del ricorso a parte convenuta, perfezionatasi il 11.12.2024 ex art. 143 c.p.c., dichiarando così la contumacia del sig. CP_1
.
[...]
Precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata, e risultano trascorsi i termini di cui alla predetta legge per proporre domanda di divorzio. pagina 2 di 3 La separazione dei coniugi è stata infatti pronunciata dinnanzi a questo Tribunale con sentenza n.
4461/2023, pubblicata il 10.11.2023 (per la causa avente r.g. n. 2079/2023) e passata in giudicato. Si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere mantenuta o ricostituita.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di La Loggia (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17 aprile
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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